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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/09/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2015/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2015/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
( ) - avv. D'AMBROSIO Parte_1 C.F._1
RODOLFO ( ); avv. GAETANO FRANCESCO;
C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. AMATO GAETANO ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 100%, ai
Pagina 1 di 3 r.g. 2015/25
fini del riconoscimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità civile, non attribuita in sede amministrativa. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
Il ricorso si presenta inammissibile per eccessiva genericità delle contestazioni accluse nel libello introduttivo.
In diritto si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza invocata consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa del
100%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
requisito reddituale stabilito annualmente con decreto ministeriale).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 cpc) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Tornando al caso di specie, il ricorso attoreo si presenta inammissibile ai sensi del comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., secondo cui i motivi di contestazione dell'atto introduttivo di merito devono essere
“specifici”.
Invero, si osserva in primo luogo che la consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo si presenta degna di condivisione, in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale.
Di contro, le censure mosse alla perizia con il ricorso introduttivo di merito non solo non denunciano specifiche carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma si dimostrano eccessivamente generiche e indeterminate, non consentendo, quindi, al decidente di esaminarle in concreto nel merito. Peraltro, a parere del decidente, per superare il vaglio di ammissibilità in esame, non è bastevole dedurre che il ctu non ha contemplato alcune patologie nella diagnosi, ma occorre specificare se dette malattie, ai sensi della tabella
Pagina 2 di 3 r.g. 2015/25
ministeriale del 05.02.1992, possano in concreto produrre un incremento del grado di invalidità complessivamente attribuito alla parte. Peraltro, va anche rilevato che nell'atto introduttivo si dà finanche atto che l'ausiliario ha già contemplato nel proprio elaborato le certificazioni dedotte.
Va, pertanto, confermato il giudizio di cui in perizia, secondo cui la parte ricorrente non ha le condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara inammissibile il ricorso di merito;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore della dott.ssa Persona_1
.
[...]
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2015/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
( ) - avv. D'AMBROSIO Parte_1 C.F._1
RODOLFO ( ); avv. GAETANO FRANCESCO;
C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. AMATO GAETANO ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 100%, ai
Pagina 1 di 3 r.g. 2015/25
fini del riconoscimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità civile, non attribuita in sede amministrativa. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
Il ricorso si presenta inammissibile per eccessiva genericità delle contestazioni accluse nel libello introduttivo.
In diritto si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza invocata consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa del
100%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
requisito reddituale stabilito annualmente con decreto ministeriale).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 cpc) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Tornando al caso di specie, il ricorso attoreo si presenta inammissibile ai sensi del comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., secondo cui i motivi di contestazione dell'atto introduttivo di merito devono essere
“specifici”.
Invero, si osserva in primo luogo che la consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo si presenta degna di condivisione, in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale.
Di contro, le censure mosse alla perizia con il ricorso introduttivo di merito non solo non denunciano specifiche carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma si dimostrano eccessivamente generiche e indeterminate, non consentendo, quindi, al decidente di esaminarle in concreto nel merito. Peraltro, a parere del decidente, per superare il vaglio di ammissibilità in esame, non è bastevole dedurre che il ctu non ha contemplato alcune patologie nella diagnosi, ma occorre specificare se dette malattie, ai sensi della tabella
Pagina 2 di 3 r.g. 2015/25
ministeriale del 05.02.1992, possano in concreto produrre un incremento del grado di invalidità complessivamente attribuito alla parte. Peraltro, va anche rilevato che nell'atto introduttivo si dà finanche atto che l'ausiliario ha già contemplato nel proprio elaborato le certificazioni dedotte.
Va, pertanto, confermato il giudizio di cui in perizia, secondo cui la parte ricorrente non ha le condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara inammissibile il ricorso di merito;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore della dott.ssa Persona_1
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Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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