Art. 3.
La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede, dal direttore generale della pesca marittima, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da tre esperti particolarmente competenti nelle questioni della pesca marittima, nominati dal Ministro per la marina mercantile, e da tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su terne designate dalle associazioni stesse.
In caso di assenza od impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, il comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima.
Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario della direzione generale della pesca marittima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il comitato istituito dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonche', ove non ne facciano gia' parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in seno al comitato previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Comitato provvidenze pesca marittima" di cui al presente provvedimento.
La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede, dal direttore generale della pesca marittima, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da tre esperti particolarmente competenti nelle questioni della pesca marittima, nominati dal Ministro per la marina mercantile, e da tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su terne designate dalle associazioni stesse.
In caso di assenza od impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, il comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima.
Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario della direzione generale della pesca marittima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il comitato istituito dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonche', ove non ne facciano gia' parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in seno al comitato previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Comitato provvidenze pesca marittima" di cui al presente provvedimento.