CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 9510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9510 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 284/2018 R.G. proposto da: AL LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato GIZZI FABRIZIO ([...]), rappresentata e difesa dall'avvocato ZAULI CARLO ([...]) -ricorrente- contro FIMMCO SPA, CURATELA FALLIMENTO ORANGE SRL -intimati- Civile Sent. Sez. 1 Num. 9510 Anno 2023 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: ER CO Data pubblicazione: 06/04/2023 2 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2332/2017 depositata il 20/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere CO ER. Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dr. Alberto Cardino, che ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso per difetto della legittimazione processuale della ricorrente. Fatti di causa SA LE ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia in data 20-10-2017, in una causa di impugnazione di lodo arbitrale tra la Orange s.r.l. e la MC s.p.a. (già Logistica Gestioni s.p.a.). Il ricorso è stato proposto dalla menzionata LE nella qualità di ultima legale rappresentante della Orange s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Forlì del 5-6-2013, dopo che la curatela si era costituita dinanzi alla corte d’appello. Il ricorso è stato proposto in nome della società fallita in virtù dell’asserito disinteresse del curatore del fallimento a proseguire il giudizio in questa sede. La MC e il Fallimento Orange, intimati, non hanno svolto difese. Con ordinanza interlocutoria n. 32947 del 2022 la causa è stata rimessa in pubblica udienza su due profili: (a) quello della legittimazione processuale della ricorrente, per l’appunto ultima legale rappresentante della Orange s.r.l. di cui è stato dichiarato il fallimento;
(b) quello relativo alla nozione di ordine pubblico ai fini della nullità ex art. 829 cod. proc. civ., con riferimento alle norme imperative regionali che richiedono la inscindibilità della titolarità delle residenze turistiche alberghiere rispetto alla gestione delle medesime, questione che involge i profili dell'autonomia regionale in rapporto alle materie del turismo (art. 117 cost.) e del diritto di impresa (art. 41 cost.). 3 La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Occorre premettere che è pendente dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte la questione, sollevata dalla sezione tributaria, se sussista legittimazione suppletiva del contribuente fallito a impugnare gli atti impositivi attinenti a crediti concorsuali, in costanza di fallimento, in ipotesi di inerzia del curatore (v. Cass. Sez. 5 n. 25373-22). Non è necessario attendere il deposito della relativa decisione, poiché il problema al vaglio delle Sezioni Unite è calibrato sulla peculiarità dell’obbligazione tributaria, rispetto alla quale il fallito non perde la qualifica di soggetto passivo d’imposta, rimanendo assoggettato alle conseguenze, anche di ordine sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo. II. - Il ricorso è inammissibile. Il fallito non ha in generale la capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo. Questo principio è alla base dell’affermazione per cui una sentenza sfavorevole al Fallimento non può mai essere impugnata dal fallito, neppure invocando l’inerzia (v. Cass. Sez. 1 n. 1858-75, Cass. Sez. 3 n. 11117-13), e non integra inerzia la scelta della parte processuale di desistere dal proporre un gravame (v. Cass. Sez. 1 n. 2626-18, Cass. Sez. 1 n. 24159-13, e poi anche Cass. Sez. 2 n. 31313-18 e molte altre, tutte nel solco della lontana Cass. Sez. U n. 1390-67). Per tale ragione è ininfluente il fatto, dalla ricorrente sottolineato in memoria, che medio tempore la procedura fallimentare sia stata chiusa. 4 III. - La spiegazione del principio generale appena esposto si rinviene negli artt. 42 e 43 legge fall., quanto agli effetti della dichiarazione di fallimento. Comunemente si dice che dalla sentenza di fallimento non scaturisce la perdita della titolarità dei rapporti patrimoniali del fallito acquisiti alla procedura, ma la semplice sottrazione del potere dispositivo su di essi (cd. spossessamento). In questo senso i rapporti vengono appresi alla massa affinché li gestisca il curatore in via esclusiva (art. 31 legge fall.). La sostituzione attua la garanzia patrimoniale offerta dai beni e dai rapporti in funzione liquidatoria e in vista del soddisfacimento dei creditori. A fronte di tale funzione, l’art. 43 legge fall. attribuisce al curatore una legittimazione processuale attiva e passiva che suol dirsi “riservata” (o anche esclusiva), e cioè operante con riferimento a tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che il curatore è chiamato a gestire, pur se già instaurate. Ciò è vero al punto che, dopo il d.lgs. n. 5 del 2006, l’apertura del fallimento determina in sé l’interruzione del processo. In pratica il sistema converge verso un unico effetto, costituito dalla simultanea perdita per il fallito sia della disponibilità dei propri beni e rapporti (art. 42) sia della capacità di stare in giudizio nelle cause a essi afferenti (art. 43). Ben vero il fallito rimane abilitato a intervenire, ma nei soli giudizi dai quali possa derivargli un’imputazione per bancarotta, ovvero negli specifici casi previsti dalla legge, come il giudizio di rendiconto (art. 116 legge fall.) o quello di omologazione del concordato fallimentare (art. 129 legge fall.). Egli viceversa non è in possesso di una capacità processuale concorrente con quella del curatore, e la sua legittimazione è esclusa in ogni giudizio in cui il curatore abbia assunto la qualità di parte. 5 Questo consente di prescindere dalla più o meno condivisibile condotta che il curatore abbia adottato in concreto nel processo. Solo nei casi previsti dall’art. 43 legge fall. è consentito al fallito di intervenire nel processo in cui il curatore abbia assunto la qualità di parte. IV. – E’ pertanto inibita al fallito la possibilità di contrastare in giudizio una sentenza che abbia definito un processo in cui il curatore abbia assunto la qualità di parte, indipendentemente dalla circostanza che l’organo fallimentare abbia ritenuto di non impugnarla a sua volta. Simile condizione, che specificamente rileva nella fattispecie in esame, osta a considerare pertinente quel che l’ordinanza interlocutoria ha prospettato con riguardo agli indirizzi giurisprudenziali formatisi sul presupposto dell’inerzia del curatore. E’ vero che la giurisprudenza, in aggiunta al dato di diritto positivo, ha enucleato una fattispecie ulteriore di capacità processuale (o legittimazione processuale, come pur si dice) del fallito, associata all’ipotesi dell’inerzia, da parte del curatore, rispetto alla gestione processuale di rapporti appresi alla massa. In diversi casi si è affermato che, ove emerga un radicale disinteresse degli organi della procedura a una tutela giurisdizionale astrattamente invocabile per tali rapporti, può riemergere la capacità processuale anzidetta (v. per es. Cass. Sez. Lav. n. 31843-19), perché l’indifferenza della curatela può costituire indice del fatto che il rapporto sottostante rimane concretamente estraneo alla massa. Il postulato non si attaglia, però, al caso in esame, e con esso non si attaglia neppure il margine di divergenza che, nell’ottica dell’ordinanza interlocutoria, contraddistingue tuttora la giurisprudenza a proposito delle caratteristiche che dovrebbe avere, in ipotesi, la situazione inerziale presupposta: se cioè di inerzia mera, quale semplice disimpegno dell’organo fallimentare, ovvero se di inerzia qualificata da una scelta specifica dell’organo concorsuale nei confronti della res in iudicium deducta. 6 La disputa, sulla quale si attende la decisione delle Sezioni Unite con specifico riferimento al profilo involto dal contenzioso tributario, non interessa in questa sede, perché, quale che sia la soluzione infine prediletta, essa non può in alcun modo giovare ove si tratti non del mancato esercizio del diritto di azione, sebbene della modalità in cui si esprime la condotta processuale della curatela che abbia assunto, nel giudizio, la veste di parte. V. - Nel caso di specie è decisivo osservare che il Fallimento risulta essersi costituito nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. E quando il curatore è in giudizio non è più ammissibile discorrere di inerzia. Quando il curatore è in giudizio ogni potere processuale, compreso quello di impugnare la sentenza, è giustappunto “riservato”, ed è anche per ovvie ragioni da considerare oggetto di specifica determinazione in sede fallimentare. Sicché il fallito non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale a impugnare egli stesso la sentenza in luogo del curatore, per la risolutiva ragione che altrimenti si dovrebbe discorrere di legittimazione (o di capacità processuale) sempre concorrente;
cosa che, nell’attuale configurazione dell’art. 43 legge fall., non risulta validata in alcun modo. Poiché il difetto attiene alla capacità processuale del fallito, esso va rilevato d’ufficio in quanto determinativo dell’inammissibilità del ricorso. In conclusione, se il curatore sta in causa, egli è parte del giudizio a tutti gli effetti processuali, sia per la massa dei creditori che per il fallito, e il suo comportamento processuale, quale che ne sia il contenuto, vincola (come già affermò la lontana Cass. Sez. U n. 1390- 67) e l'una e l'altro.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 7 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
(b) quello relativo alla nozione di ordine pubblico ai fini della nullità ex art. 829 cod. proc. civ., con riferimento alle norme imperative regionali che richiedono la inscindibilità della titolarità delle residenze turistiche alberghiere rispetto alla gestione delle medesime, questione che involge i profili dell'autonomia regionale in rapporto alle materie del turismo (art. 117 cost.) e del diritto di impresa (art. 41 cost.). 3 La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Occorre premettere che è pendente dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte la questione, sollevata dalla sezione tributaria, se sussista legittimazione suppletiva del contribuente fallito a impugnare gli atti impositivi attinenti a crediti concorsuali, in costanza di fallimento, in ipotesi di inerzia del curatore (v. Cass. Sez. 5 n. 25373-22). Non è necessario attendere il deposito della relativa decisione, poiché il problema al vaglio delle Sezioni Unite è calibrato sulla peculiarità dell’obbligazione tributaria, rispetto alla quale il fallito non perde la qualifica di soggetto passivo d’imposta, rimanendo assoggettato alle conseguenze, anche di ordine sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo. II. - Il ricorso è inammissibile. Il fallito non ha in generale la capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo. Questo principio è alla base dell’affermazione per cui una sentenza sfavorevole al Fallimento non può mai essere impugnata dal fallito, neppure invocando l’inerzia (v. Cass. Sez. 1 n. 1858-75, Cass. Sez. 3 n. 11117-13), e non integra inerzia la scelta della parte processuale di desistere dal proporre un gravame (v. Cass. Sez. 1 n. 2626-18, Cass. Sez. 1 n. 24159-13, e poi anche Cass. Sez. 2 n. 31313-18 e molte altre, tutte nel solco della lontana Cass. Sez. U n. 1390-67). Per tale ragione è ininfluente il fatto, dalla ricorrente sottolineato in memoria, che medio tempore la procedura fallimentare sia stata chiusa. 4 III. - La spiegazione del principio generale appena esposto si rinviene negli artt. 42 e 43 legge fall., quanto agli effetti della dichiarazione di fallimento. Comunemente si dice che dalla sentenza di fallimento non scaturisce la perdita della titolarità dei rapporti patrimoniali del fallito acquisiti alla procedura, ma la semplice sottrazione del potere dispositivo su di essi (cd. spossessamento). In questo senso i rapporti vengono appresi alla massa affinché li gestisca il curatore in via esclusiva (art. 31 legge fall.). La sostituzione attua la garanzia patrimoniale offerta dai beni e dai rapporti in funzione liquidatoria e in vista del soddisfacimento dei creditori. A fronte di tale funzione, l’art. 43 legge fall. attribuisce al curatore una legittimazione processuale attiva e passiva che suol dirsi “riservata” (o anche esclusiva), e cioè operante con riferimento a tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che il curatore è chiamato a gestire, pur se già instaurate. Ciò è vero al punto che, dopo il d.lgs. n. 5 del 2006, l’apertura del fallimento determina in sé l’interruzione del processo. In pratica il sistema converge verso un unico effetto, costituito dalla simultanea perdita per il fallito sia della disponibilità dei propri beni e rapporti (art. 42) sia della capacità di stare in giudizio nelle cause a essi afferenti (art. 43). Ben vero il fallito rimane abilitato a intervenire, ma nei soli giudizi dai quali possa derivargli un’imputazione per bancarotta, ovvero negli specifici casi previsti dalla legge, come il giudizio di rendiconto (art. 116 legge fall.) o quello di omologazione del concordato fallimentare (art. 129 legge fall.). Egli viceversa non è in possesso di una capacità processuale concorrente con quella del curatore, e la sua legittimazione è esclusa in ogni giudizio in cui il curatore abbia assunto la qualità di parte. 5 Questo consente di prescindere dalla più o meno condivisibile condotta che il curatore abbia adottato in concreto nel processo. Solo nei casi previsti dall’art. 43 legge fall. è consentito al fallito di intervenire nel processo in cui il curatore abbia assunto la qualità di parte. IV. – E’ pertanto inibita al fallito la possibilità di contrastare in giudizio una sentenza che abbia definito un processo in cui il curatore abbia assunto la qualità di parte, indipendentemente dalla circostanza che l’organo fallimentare abbia ritenuto di non impugnarla a sua volta. Simile condizione, che specificamente rileva nella fattispecie in esame, osta a considerare pertinente quel che l’ordinanza interlocutoria ha prospettato con riguardo agli indirizzi giurisprudenziali formatisi sul presupposto dell’inerzia del curatore. E’ vero che la giurisprudenza, in aggiunta al dato di diritto positivo, ha enucleato una fattispecie ulteriore di capacità processuale (o legittimazione processuale, come pur si dice) del fallito, associata all’ipotesi dell’inerzia, da parte del curatore, rispetto alla gestione processuale di rapporti appresi alla massa. In diversi casi si è affermato che, ove emerga un radicale disinteresse degli organi della procedura a una tutela giurisdizionale astrattamente invocabile per tali rapporti, può riemergere la capacità processuale anzidetta (v. per es. Cass. Sez. Lav. n. 31843-19), perché l’indifferenza della curatela può costituire indice del fatto che il rapporto sottostante rimane concretamente estraneo alla massa. Il postulato non si attaglia, però, al caso in esame, e con esso non si attaglia neppure il margine di divergenza che, nell’ottica dell’ordinanza interlocutoria, contraddistingue tuttora la giurisprudenza a proposito delle caratteristiche che dovrebbe avere, in ipotesi, la situazione inerziale presupposta: se cioè di inerzia mera, quale semplice disimpegno dell’organo fallimentare, ovvero se di inerzia qualificata da una scelta specifica dell’organo concorsuale nei confronti della res in iudicium deducta. 6 La disputa, sulla quale si attende la decisione delle Sezioni Unite con specifico riferimento al profilo involto dal contenzioso tributario, non interessa in questa sede, perché, quale che sia la soluzione infine prediletta, essa non può in alcun modo giovare ove si tratti non del mancato esercizio del diritto di azione, sebbene della modalità in cui si esprime la condotta processuale della curatela che abbia assunto, nel giudizio, la veste di parte. V. - Nel caso di specie è decisivo osservare che il Fallimento risulta essersi costituito nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. E quando il curatore è in giudizio non è più ammissibile discorrere di inerzia. Quando il curatore è in giudizio ogni potere processuale, compreso quello di impugnare la sentenza, è giustappunto “riservato”, ed è anche per ovvie ragioni da considerare oggetto di specifica determinazione in sede fallimentare. Sicché il fallito non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale a impugnare egli stesso la sentenza in luogo del curatore, per la risolutiva ragione che altrimenti si dovrebbe discorrere di legittimazione (o di capacità processuale) sempre concorrente;
cosa che, nell’attuale configurazione dell’art. 43 legge fall., non risulta validata in alcun modo. Poiché il difetto attiene alla capacità processuale del fallito, esso va rilevato d’ufficio in quanto determinativo dell’inammissibilità del ricorso. In conclusione, se il curatore sta in causa, egli è parte del giudizio a tutti gli effetti processuali, sia per la massa dei creditori che per il fallito, e il suo comportamento processuale, quale che ne sia il contenuto, vincola (come già affermò la lontana Cass. Sez. U n. 1390- 67) e l'una e l'altro.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 7 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione