Sentenza 23 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/2004, n. 19107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19107 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL ON SY SP (già FINMECCANICA SP RAMO DI AZIENDA AL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L G FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO DINACCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 17862/02 proposto da:
SA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO DINACCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
AL ON SY SP (già FINMECCANICA SP RAMO DI AZIENDA AL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L G FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 23944/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/06/01 - R.G.N. 26623/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/04 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MORRICO;
udito l'Avvocato Dinacci;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 febbraio 1993 AU EC espose che:
1. fino al novembre 1989, lavorando alle dipendenze dell'AL ON SY s.p.a. nello stabilimento di Pomezia, con mansioni di capo ufficio, disponeva di otto dipendenti, e si occupava dell'acquisto di materiali e della stipula e gestione dei contratti (fissando le relative modalità, effettuando ordinativi e controlli sui prodotti acquistati, e concludendo autonomamente i negozi per importo non superiore a lire 1.000.000);
2. nel novembre 1989 era stato trasferito presso l'ufficio contratti di Roma;
3. il 15 novembre 1991 era stato collocato in CIGS;
4. il trasferimento ed il mutamento di mansioni erano stati attuati per ritorsione, e, comunque, in assenza di esigenze tecnico - produttive, e con assegnazione di mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte;
5. anche il collocamento in CIGS era stato effettuato per ritorsione, ed in assenza di ragionevoli giustificazioni, oltre che nell'inadempimento dell'obbligo di rotazione.
Ciò premesso, il ricorrente chiese che il Pretore di Roma dichiarasse l'illegittimità del trasferimento e dell'assegnazione delle nuove mansioni, con condanna della Società alla reintegrazione nelle mansioni svolte in Pomezia, ed al risarcimento del danno determinato dalla dequalificazione;
e, in subordine, che dichiarasse l'illegittimità del collocamento in CIGS, con condanna della Società a disporre l'immediato rientro nel posto di lavoro. Con successivo ricorso, il EC chiese che si dichiarasse l'illegittimità del successivo atto con cui la Società il 17 luglio 1993 l'aveva collocato in mobilità.
Il Pretore respinse le domande. Con sentenza del 19 giugno 2001 il Tribunale di Roma, parzialmente accogliendo l'appello del EC, ha dichiarato l'illegittimità del suo collocamento in CIGS ed ha condannato la FINMECCANICA s.p.a. al pagamento della differenza fra retribuzione spettante e trattamento percepito in CIGS, fino al collocamento in mobilità.
La decisione si articola in tre affermazioni. Alla prima (la legittimità del trasferimento e dell'assegnazione delle nuove mansioni) la sentenza giunge attraverso tre passaggi logici. a. L'esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimavano il trasferimento. Il fatto è provato dalla testimonianza ai BO (da cui emerge l'effettiva riduzione dell'attività dell'ufficio in Pomezia, ed il contestuale consistente incremento del lavoro presso la sede di Roma), e dal riscontro che questa testimonianza ha nelle testimonianze della UC e del De TA;
e questi elementi, quale ragione della decisione di primo grado, con l'atto d'appello non erano stati oggetto di censura alcuna.
b. L'equivalenza delle nuove mansioni a quelle precedentemente svolte. Il lavoro assegnatogli in Roma era costituito dalla cura di 5 contratti per il valore complessivo di 300 miliardi - 400 miliardi di lire (contratti che egli inseriva in un ordine di vendita, cui gli uffici destinatari dovevano dare adempimento, del quale egli poi verificava la conformità ai tempi ed alle formalità previste, collaborando inoltre alla preparazione di offerte contrattuali e coordinando i contratti di manutenzione e riparazione). E dell'equivalenza sussistono l'aspetto oggettivo (corrispondenza delle nuove al formale livello delle precedenti mansioni, deducibile dall'elevata specializzazione richiesta, dall'autonomia della gestione, dall'elevato importo dei contratti e dal prestigio aziendale investito), e l'aspetto soggettivo (emergente dal fatto che le nuove mansioni consentivano di utilizzare nonché affinare ed arricchire le pregresse esperienze, in un rapporto gerarchicamente immutato e valorizzato negli obiettivi aziendali). L'accertata esistenza delle ragioni del trasferimento e dell'equivalenza delle mansioni conduce all'irrilevanza della prova richiesta dal EC per contestare questa esistenza. c. L'irrilevanza dell'assunto motivo di ritorsione. Poiché questo motivo, non essendo riconducibile alle ipotesi normativamente tipizzate (artt. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300), assume rilevanza solo per gli artt. 1418,
1345 e 1324 cod. civ. e pertanto in quanto sia determinante ed esclusivo, nel caso in esame, ove prova non sussiste d'una condotta che fosse stata causa di ritorsione, ne', comunque, prova dell'esclusività di questa causa, l'assunto resta irrilevante. La seconda affermazione della sentenza (l'illegittimità del collocamento in CIGS) è fondata sull'inidoneità della giustificazione dedotta dalla Società. L'assunto accentramento dei compiti del EC nella posizione lavorativa del TI non v'era stato;
ed il processo d'informatizzazione del lavoro svolto in Roma, essendo iniziato nell'anno del trasferimento del EC ed essendosi completato un anno dopo il suo collocamento in CIGS, non giustificava questo atto.
La terza affermazione riguarda il collocamento in mobilità. Poiché la parte della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la legittimità del collocamento non era stata impugnata, dall'accertata illegittimità del collocamento in CIGS consegue solo il diritto alla differenza fra la retribuzione spettante fino alla mobilità, ed il trattamento CIGS percepito.
D'altro canto, il settimo motivo, con cui erano state richiamate le osservazioni e deduzioni esposte in prime cure (ad eccezione di quelle aventi per oggetto la declaratoria della nullità del collocamento in CIGS ed il ripristino del rapporto di lavoro), essendo generico, era inammissibile.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre AU EC con atto notificato il 17 giugno 2002 (e depositato il 5 luglio 2002), percorrendo le linee di quattro motivi, ai quali l'AL ON SY s.p.a. resiste con controricorso, coltivato con memoria;
ricorso incidentale propone questa Società con atto notificato il 18 giugno 2002 (e depositato il 4 luglio 2002), percorrendo le linee d'un unico motivo, cui resiste il EC con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
1. Con il primo motivo del ricorso principale (così qualificato essendo stato notificato per primo ed in tal modo avendo determinato la costituzione del procedimento, nel quale confluisce ogni altra impugnazione: Cass. 14 giugno 1983 n. 4088), denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 2103 cod. civ. nonché illogica carente e contraddittoria motivazione, il EC sostiene che era onere del datore provare l'esistenza delle ragioni tecniche ed organizzative. Ed i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che l'ufficio di Pomezia fosse stato ridimensionato al tempo del suo trasferimento;
ciò egli non aveva ammesso (la sua ammissione si riferiva solo ad un tempo successivo), nè lo avevano dichiarato i testi UC e De TA (che, lavorando in Roma, non erano a conoscenza del lavoro svolto in Pomezia), ne' il teste BO (questi aveva fatto riferimento a spostamenti per prassi, e non per esigenze idonee a legittimare il trasferimento ex art. 2103 cod. civ.). Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 2103 cod. civ. e degli artt. 244, 420 e 421 cod. proc. civ. nonché illogica carente e contraddittoria motivazione, il EC sostiene che il lavoro svolto in Roma era di "medio spessore", con mansioni compilative e di scarsa rilevanza quantitativa e qualitativa, poi assegnate a dipendenti di livello notevolmente inferiore. Nell'ambito di queste nuove mansioni, egli era stato privato dei contatti con l'esterno, ed i suoi contatti interni si erano notevolmente ridotti. Il Tribunale, poi, avrebbe dovuto dimostrare che le mansioni assegnategli in Roma avrebbero consentito la conservazione ed il miglioramento del livello di professionalità acquisito con il lavoro in Pomezia.
Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 244, 414, 420 e 421 cod. proc. civ. nonché illogica carente e contraddittoria motivazione, il EC sostiene che la Società non aveva fornito la prova delle ragioni tecniche ed organizzative che legittimavano il trasferimento;
e le testimonianze non escludevano che pressioni per imporre forniture fossero comunque avvenute. Immotivata era stata, poi, l'esclusione della testimonianza del NI e la ritenuta inattendibilità del teste Volpi. Con il quarto motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 2103 cod. civ. e degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ. nonché illogica carente e contraddittoria motivazione, sostiene il EC che con il settimo motivo dell'appello egli aveva richiamato in via generica quanto esposto con il ricorso introduttivo;
quivi, in particolare, egli aveva sostenuto che il licenziamento era illegittimo per la mancata indicazione dei motivi, per l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'accordo sindacale, per essergli state assegnate mansioni inferiori, e per l'impossibilità di verificare l'applicazione dei criteri di scelta dei licenziandi;
ed aveva chiesto che si dichiarasse l'annullabilità o l'inefficacia del licenziamento e si condannasse la Società al pagamento delle retribuzioni fino alla ripresa del lavoro. Poiché il generico richiamo al contenuto del ricorso di primo grado è legittimo, il motivo era ammissibile.
2. Con il ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione,
l'AL ON SY s.p.a. sostiene che:
2.a. a differenza di quanto affermato in sentenza, il processo d'informatizzazione della sede di Roma aveva coinvolto anche il reparto del EC;
ed era stato attuato in tempi diversi, con fasi progressive;
2.b. le mansioni del EC erano state fuse con le mansioni svolte dal RG, ed in questi accentrate;
2.c. era onere del lavoratore provare la violazione, da parte del datore, dei principi di correttezza e buona fede nella scelta dei dipendenti da collocare in CIGS;
2.d. il giudicante non aveva differenziato la fase attuativa della riorganizzazione, dall'effettività della riorganizzazione stessa.
3. I ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi, devono essere preliminarmente riuniti.
4. I motivi del ricorso principale, che essendo interconnessi devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
5. In ordine al trasferimento, la sentenza afferma che nei confronti dell'accertamento dell'esistenza delle ragioni tecniche organizzative e produttive, effettuato in primo grado attraverso le testimonianze e l'interrogatorio dello stesso appellante, il EC non aveva proposto censura alcuna. E censura alcuna, nei confronti di tale affermazione, questi propone in sede di legittimità.
6. In ordine alla censura che il ricorrente principale muove alla ritenuta equivalenza delle mansioni svolte in Pomezia con quelle svolte in Roma, è da osservare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, e la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. 9 aprile 2001 n. 3910). In questo spazio di valutazione rientra anche l'interpretazione che il giudice di merito da delle dichiarazioni rese dal testimone. Ciò è a dirsi per ogni elemento probatorio, che non abbia valore normativamente privilegiato (quale la prova ex art. 2700 cod. civ.). Nel caso in esame, il giudicante ha dato ampia analitica adeguata motivazione della scelta e dell'interpretazione degli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
E le censure del ricorrente si limitano a contestare questa valutazione con una immotivata valutazione di segno contrario.
7. Ove si contesti il giudizio espresso dal giudice di merito in ordine all'omessa specificazione dei motivi di appello, la Corte di Cassazione, essendo denunciato un error in procedendo, ha pieni poteri d'indagine per accertare se i motivi d'appello siano o meno privi del prescritto requisito della specificità (Cass. 25 novembre 1983 n. 7070). Anche se la specificazione dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., non deve essere intesa in senso rigoroso ed assoluto in guisa da esigersi una minuziosa e completa rassegna degli elementi diretti a sostenere l'impugnazione, è tuttavia necessario che i motivi siano formulati in modo tale da definire convenientemente il campo del riesame (e plurimis, Cass. 6 dicembre 1969 n. 3916); ed è necessario che con la parte volitiva nell'atto d'appello sussista anche una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805); il semplice riportarsi ai motivi dedotti e non accolti in prima istanza ed a tutte le domande eccezioni e conclusioni svolte in primo grado non è sufficiente a soddisfare questa esigenza (Cass. 24 settembre 1999 n. 10493). Ciò, nel caso in esame. La formula proposta come settimo motivo d'appello ("per quanto possa occorrere, intendiamo inoltre richiamare integralmente tutte le osservazioni o deduzioni già sviluppate in prime cure, anche se qui non riportate, dovendosi le stesse intendere punto per punto riprodotte e confermate") non contiene la specificità necessaria a definire il campo del riesame ed esprimere l'oggetto e la ragione dell'impugnazione (incidentalmente è da osservare che lo stesso numero dei motivi dedotti in appello segnala la complessità e l'articolazione della materia devoluta in seconde cure, e la conseguente necessità di un'adeguata specificazione del motivo).
E pertanto l'affermazione della sentenza, per cui il settimo motivo d'appello, essendo generico, era inammissibile, è esatta.
8. Anche il ricorso incidentale è infondato. Ciò, per le stesse ragioni esposte in relazione al ricorso principale (come precedentemente indicato sub "6"), che sono in queste sede da richiamare. Il giudicante ha dato ampia analitica adeguata motivazione della scelta e dell'interpretazione degli elementi probatori posti a fondamento della decisione. E le censure della ricorrente, limitandosi a contestare questa valutazione ed a prospettare, una diversa lettura degli elementi esaminati dal giudicante, sono inconferenti (Cass. 29 novembre 1999 n. 13342).
9. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere respinti. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li respinge;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2004