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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/05/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/09/2022 al n. 1762/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Sant'Amborgio di IC (VR), via Napoleone n. 65, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Piai Andrea e Casucci Giovanni Francesco (ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Croce 2122, Venezia,
come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Negrar (VR), via dell'Artigianato n. 10,
-appellata contumace-
E
con sede in Verona, in Viale del Lavoro n. 8 (P. Controparte_2
I.V.A. ), rappresentata e difesa in causa, in forza di procura ad P.IVA_3
litem allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonella
Musuraca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea
Pasqualin), a Venezia - Mestre, in Viale Ancona n. 17
- appellata-
avente per oggetto: Concorrenza sleale interferente,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
26/09/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
in parziale riforma della sentenza n. 285/2022, emessa dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa e pubblicata in data
17/02/2022 a definizione del procedimento R.G. 13051/2019:
• accertare e dichiarare che l'indebita disposizione, da parte della convenuta
della descrizione endofieristica eseguita presso lo stand di Controparte_2
costituisce violazione delle obbligazioni da quest'ultima assunte Parte_1
nei confronti dell'espositrice, così come desumibili dal regolamento generale e
dal regolamento servizio proprietà industriale e intellettuale;
pagina 2 di 15 • in via alternativa o subordinata, accertare e dichiarare che l'indebita
disposizione, da parte della convenuta della descrizione Controparte_2
endofieristica eseguita presso lo stand di costituisce illecito Parte_1
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.;
• per l'effetto, condannare entrambe le convenute, per quanto di rispettiva
ragione, anche in solido tra loro, al pagamento ex artt. 2043, 2049, 2600 cod.
civ, della somma omnicomprensiva che verrà ritenuta di giustizia, se del caso in
via equitativa, quale risarcimento dei danni patrimoniali derivati a
[...]
dalle condotte sopra specificate. Parte_1
Condannare entrambe le convenute, anche in via equitativa, al risarcimento del
danno all'immagine e alla reputazione patito dall'attrice in ragione
dell'indebita ispezione subita durante lo svolgimento della fiera, alla presenza
del pubblico e dei clienti, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
• Condannare, altresì, entrambe le convenute, in solido tra loro, a risarcire il
pregiudizio non patrimoniale, anche morale, da quantificarsi complessivamente
in misura non inferiore al 50 % del danno patrimoniale che verrà liquidato e in
ogni caso in via equitativa, anche indipendentemente dalla liquidazione del
danno patrimoniale.
• Ordinare alle convenute, ai sensi degli artt. 2600 comma 2 cod. civ. e 120
c.p.c., la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese
delle convenute, anche in solido tra loro, per due giorni non consecutivi e a
caratteri doppi del normale, sul quotidiano “L'Arena”, nonché in lingua sia
italiana sia inglese sui loro rispettivi siti internet in apposito banner pop-up auto
eseguito per almeno 30 giorni consecutivi a far data da quello successivo alla
pagina 3 di 15 sua pubblicazione, fissando una penale non inferiore a 200 euro per ogni giorno
di ritardo, ovvero 2.000 euro per ogni giorno di anticipata arbitraria
cancellazione del messaggio pop-up. Con rifusione di spese, onorari e accessori
di legge di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA Controparte_2
§ Rigettarsi l'appello e quindi le domande contemplate nel contesto dello stesso,
confermandosi la sentenza impugnata.
§ Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre al rimborso delle
spese forfettarie del 15% ex art. 2 d.m. n. 55 del 10/3/2014, al rimborso del
contributo c.p.a. e dell'i.v.a
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 con atto, di citazione del 13.12.2019 conveniva Pt_1 Parte_1
avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Imprese,
e affinché, previo accertamento Controparte_1 Controparte_3
della loro responsabilità per gli atti di concorrenza sleale posti in essere durante la manifestazione dell'autunno 2016, fossero condannate al Parte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società attrice.
esponeva di avere subito un'attività di descrizione, con Parte_1
rilievo fotografico, di due blocchi di marmo che aveva collocato presso il padiglione fieristico da parte di che aveva agito su Controparte_2
sollecitazione dell'altra società convenuta. Tale attività veniva ritenuta espletata in violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c. in quanto le verifiche erano state compiute in assenza di un contratto di licenza. Evidenziava l'attrice che, qualora CP_3
avesse avuto a disposizione il contratto di licenza dimesso nel corso del
[...]
pagina 4 di 15 procedimento cautelare che era stato promosso due anni prima dell'avvio della causa di merito, avrebbe comunque dovuto essere affermata la responsabilità di entrambe le società convenute in quanto tale contratto aveva un contenuto
(corrispettivo irrisorio, breve termine di durata) che palesava la natura emulativa, volta a compromettere la sua immagine agli occhi dei presenti,
dell'iniziativa ispettiva.
Si costituivano entrambe le convenute, eccependo l'incompetenza della Sezione
Specializzata in favore del Tribunale di Verona e comunque chiedendo il rigetto delle domande proposte per la mancanza di condotta illecita o di danno risarcibile.
Il Tribunale di Venezia, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con sentenza n. 285/2022 pubblicata il 17.2.2022 con la quale, rigettata l'eccezione di incompetenza in ragione della natura interferente con privativa industriale delle violazioni di legge imputate alle parti convenute, accertava la commissione, da parte di di una condotta di Controparte_1
concorrenza sleale rilevante ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. e rigettava le ulteriori domande.
I primi giudici evidenziavano, con riferimento alla posizione di e CP_1
che: CP_1
- la richiesta di tutela descrittiva all'ente fiera era stata effettuata dalla società
convenuta e dai suoi soci e nonché da tale Controparte_4 Parte_3
quali titolari del brevetto EP 1718454; Persona_1
- non risultava, però, titolare di privative azionate;
CP_1 CP_1
pagina 5 di 15 - il titolo legittimante la richiesta della società convenuta era stato acquisito nel corso del procedimento cautelare svoltosi ante causam su iniziativa di
, che aveva depositato il contratto del 26.9.2016 con cui i titolari del CP_2
brevetto, relativo al procedimento di resinatura sottovuoto asseritamente contraffatto dall'esposizione da parte dell'attrice di blocchi di marmo resinati,
avevano concesso in via esclusiva il suo utilizzo;
- la licenza di utilizzo era stata rilasciata in relazione alla partecipazione all'evento fieristico, tenutosi tra il 28.9.2016 ed il 01.10.2016, posto che il contratto recava la data del 26.9.2016 ed era efficace fino al 15.10.2016;
- la durata limitata della licenza e la sua non rinnovabilità escludevano effettive possibilità di utilizzo del brevetto, che avrebbe richiesto un significativo lasso di tempo per la sua attuazione, anche in considerazione del fatto che la licenziataria era priva di esperienza nel settore della lavorazione lapidea;
- per l'utilizzo del brevetto era stata pattuita a titolo di corrispettivo la somma di
Euro 100,00;
- mancava, pertanto, un effettivo interesse di e allo CP_1 CP_1
sfruttamento economico della privativa, dovendo così concludersi che la richiesta di descrizione era stata effettuata all'unico scopo di arrecare un pregiudizio alla società attrice.
Il Tribunale non ravvisava, invece, alcuna responsabilità di , tenuta CP_2
solamente ad una verifica sommaria e formale della legittimazione dell'espositore ad avere accesso alla tutela anticontraffattiva. Precisava, inoltre,
che tale società convenuta aveva acquisito, sin dalla presentazione dell'istanza di descrizione da parte di e il contratto di licenza come CP_1 CP_1
pagina 6 di 15 comprovato dal fatto che tale documento era stato spontaneamente dalla medesima prodotto nel procedimento cautelare.
Inoltre, i primi giudici rigettavano le domande risarcitorie in quanto:
- le spese di lite (riguardanti la fase contenziosa) riguardavano il giudizio e andavano regolate all'esito dello stesso;
- le spese di lite del cautelare erano state compensate;
- non era stata fornita prova dei costi di reazione, risultando esclusa la possibilità
di una liquidazione equitativa;
- non vi era prova che la richiesta di descrizione avesse reso inutile la partecipazione di all'evento fieristico, con conseguente Parte_1
vanificazione dell'investimento effettuato, tanto è vero che l'attrice non aveva lamentato perdite di chance di acquisizione di clientela, e comunque non erano stati documentati gli esborsi a tal fine sostenuti dall'attrice;
- non era stata fornita la prova del danno non patrimoniale in quanto “Nulla dai
documenti di causa si desume sul fatto che detta descrizione sia stata condotta
con modalità esteriori tali da ingenerare nel pubblico partecipante o nelle altre
imprese esecutrici una immagine deteriore dell'attrice” (osservava al riguardo il
Tribunale che il verbale di descrizione, quanto alle modalità con cui l'accesso è
avvenuto, riportava semplici attività descrittive dei blocchi).
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 2600 c.c. in quanto il rimedio proposto non poteva assolvere ad una funzione riparativa o preventiva per mancanza rispettivamente di prova del discredito subito dall'attrice e del pericolo di reiterazione della condotta anti-
concorrenziale.
pagina 7 di 15 Le spese erano integralmente compensate.
*****
2 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo ha criticato il rigetto della domanda risarcitoria, osservando che sussiste il potere del giudice di “determinare il danno in via presuntiva a
prescindere dalla sussistenza di prove dirette” che, a detta dell'appellante,
avrebbe una funzione deterrente indispensabile, potendo altrimenti legittimare condotte di abuso del diritto.
A conferma della possibilità di operare una siffatta valutazione ha richiamato l'art. 96 c.p.c. e ricordato che “secondo il codice la correlazione tra (nel nostro
caso) esecuzione di una misura cautelare indebitamente ottenuta e patimento di
un pregiudizio deve ritenersi istantanea e automatica, tanto che è valorizzabile
dal giudice anche in mancanza di un'esplicita richiesta di parte”.
2.2 Con il secondo motivo ha criticato l'esclusione di responsabilità di in quanto non poteva dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del CP_2
contratto di licenza al momento della richiesta di intervento, potendo, invece,
ritenersi che tale contratto non fosse stato prodotto sulla base dei docc 7-10
dimessi in primo grado. Così ha osservato che.
- era impensabile che i professionisti esperti in materia di proprietà industriale della non avessero dato atto dei presupposti legittimanti il loro CP_5
intervento;
- l'atto di licenza era privo di data certa;
- tale titolo non era stato nemmeno allegato nella richiesta di intervento;
pagina 8 di 15 - la doveva compiere una verifica non meramente formale del titolo Parte_4
in base al Regolamento del servizio tutela dei diritti della proprietà industriale,
tenuto conto che lo Sportello anticontraffazione potrebbe arrivare ad ordinare lo smontaggio di macchinari (accedendo quindi a particolari costruttivi che un semplice visitatore non potrebbe mai esaminare, e traendone documentazione fotografica) oppure l'acquisizione e l'analisi di un software, sicché si impone un approfondito controllo sulle privative di cui lamenta la violazione al fine di non ledere la posizione delle aziende che subiscono le verifiche della società
fieristica;
- si è obbligata, con la sottoscrizione del citato Regolamento, a CP_3
tutelare tutti i partecipanti a da condotte denigratorie e ogni altra Parte_5
condotta contemplata dall'art. 2598 n. 3 cod. civ.
Con il terzo motivo ha criticato il rigetto della domanda di pubblicazione della sentenza, elevato essendo, in difetto, il rischio di reiterazione di atti emulativi.
Invero “Qualora il principio affermato dal Tribunale si dovesse consolidare, la
situazione non suonerebbe affatto rassicurante per gli espositori (soprattutto
esteri), i cui diritti di proprietà industriale dovrebbero essere tutelati e non
viceversa messi a rischio dalla condotta degli sportelli anticontraffazione
istituiti in occasione delle varie fiere.”
3. Si è costituita nel grado d'appello che ha chiesto il rigetto Controparte_2
del gravame.
Non si è costituita e con ordinanza del 12.1.2023 ne è Controparte_1
stata dichiarata la contumacia pagina 9 di 15 4. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 4 aprile 2024 e, quindi, a seguito della sostituzione di uno dei componenti del collegio, è stata rimessa sul ruolo e trattenuta nuovamente in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 28.9.2024.
*****
5. Il primo motivo è privo di pregio innanzitutto in quanto i danni patrimoniali non sono stati provati. Sul punto si osserva:
- era competenza del giudice del procedimento ex art. 676/700 c.p.c. liquidare le spese di quella fase e l'ordinanza del giudice monocratico non è stata reclamata, fermo restando che la compensazione delle spese è stata determinata dalla parziale soccombenza di che aveva formulato Parte_1
anche domanda di inibitoria respinta dal Tribunale;
- manca la prova dei c.d. costi di reazione, non avendo l'appellante neppure compiuto un'analitica descrizione delle attività compiute (negli scritti difensivi si
è limitata al generico riferimento a “riunioni, raccolta di materiale, consulenze
tecniche e giuridiche, eccetera”);
- il rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione all'edizione del 2016 della fiera non spetta in mancanza di prova che l'ispezione abbia reso Parte_2
inutile l'attività espositiva svolta (es. mancata visione dei prodotti da parte della clientela a causa delle attività di verifica compiute da ), fermo CP_2
restando che non sono stati documentati gli esborsi a tale fine sostenuti dall'appellante.
Quanto ai danni non patrimoniali, rileva innanzitutto il Collegio che il richiamo all'art. 96 c.p.c. non è pertinente in quanto riguarda i pregiudizi conseguenti pagina 10 di 15 all'iscrizione ipotecaria ed alla esecuzione forzata nel caso di accertata inesistenza del diritto sulla cui base si è proceduto. Va poi osservato che, pur essendo possibile pervenire ad una pronuncia risarcitoria sulla base di una valutazione presuntiva, debbono, però, essere forniti gli elementi di fatto noti da cui trarre le ragioni di danno. Siffatta prova del danno di immagine subito dall'appellante non è stata fornita ed anzi tale pregiudizio va escluso in ragione delle modalità con cui è avvenuto l'accertamento di (consistito nella CP_2
descrizione dei blocchi di marmo e nello scatto di alcune foto).
Il primo motivo è, pertanto, respinto.
*****
6.1 L'appellante è priva di un effettivo interesse all'accertamento di responsabilità di dal momento che non ha provato i danni CP_2
asseritamente subiti, non è stata formulata domanda di risoluzione del contratto di partecipazione alla manifestazione fieristica e, come si dirà oltre, non sussistono i presupposti per l'ulteriore provvedimento dalla stessa invocato ai sensi dell'art. 2600 c.c.
6.2 In ogni caso ritiene il Collegio che la mancata menzione del contratto di licenza nel verbale di descrizione di sia stata adeguatamente CP_2
spiegata dal Tribunale, fondando un mero sospetto di inesistenza del contratto al momento dell'accesso ispettivo.
Deve al riguardo ricordarsi che, in base all'art. 5, comma 5, del Regolamento del servizio di tutela dei diritti della proprietà industriale, la società fieristica aveva solo l'obbligo, effettivamente assolto, di consegnare copia del verbale di descrizione e della documentazione fotografica, sicché non può essere attribuito pagina 11 di 15 alcun significato alla mancata consegna dell'ulteriore documentazione che secondo andava messa a disposizione sin dalla prima Parte_1
richiesta di accesso agli atti.
Inoltre, scopo dell'intervento di non è quello di risolvere CP_2
controversie tra i partecipanti alle manifestazioni in ordine all'esistenza di privative e/o alla loro violazione bensì di compiere gli interventi consentiti dal citato Regolamento a tutela delle parti espositrici, non potendo pretendersi,
soprattutto nel caso di accertamenti quali quelli in contestazione, una verifica degli effettivi motivi per i quali è stata concessa la licenza di utilizzo di un brevetto.
6.3 I documenti ricordati dall'appellante dalla stessa prodotti in giudizio sono il
Regolamento anticontraffazione, il verbale di descrizione endofieristica, la lettera di richiesta di documentazione del suo precedente difensore e la risposta di che si è limitata a dar conto delle ragioni dell'attività descrittiva. CP_2
Da tali documenti non è dato evincere alcun elemento che confermi la mancata acquisizione da parte dell'appellata costituita del contratto di licenza all'epoca dell'attività descrittiva, ritenendo l'appellante di trarre la prova dei suoi assunti sostanzialmente dall'assenza di riferimenti al citato accordo. Parte_1
tuttavia, anche in questo grado non ha fornito convincenti spiegazioni
[...]
alternative in ordine al possesso della licenza da parte di , che, come CP_2
già osservato nella sentenza impugnata, l'ha spontaneamente depositata nel procedimento cautelare.
6.4 Inconferente è poi il riferimento alle operazioni di smontaggio dei macchinari, all'acquisizione ed all'analisi dei software che potrebbero essere pagina 12 di 15 disposte da in quanto nessuna di tali attività è stata compiuta CP_2
dall'appellata.
6.5 Anche la lamentela inerente la violazione del diritto al contraddittorio e di difesa è priva di pregio. L'appellante non ha evidenziato le conseguenze dannose che sarebbero derivate dal comportamento di che, come sopra CP_2
evidenziato, non è finalizzato a dirimere una controversia. Le verifiche condotte dalla parte appellata sono piuttosto funzionali a fornire una rappresentazione,
anche fotografica, del macchinario o del prodotto che è stato asseritamente costruito o commercializzato grazie alla violazione brevettuale così da consentire alla parte lesa adeguata tutela nelle sedi competenti.
Anche il secondo motivo, pertanto, è respinto.
*****
7. Il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di pubblicazione della sentenza. L'appellante non si è confrontata con le argomentazioni dei primi giudici, che il Collegio condivide, posto che tale rimedio non avrebbe assolto né
ad una funzione riparatoria (per mancanza di pregiudizi subiti) né ad una funzione preventiva rispetto a condotte che avrebbero potuto verificarsi in futuro. Sotto quest'ultimo profilo è stato fatto pertinente riferimento dai primi giudici agli esiti del procedimento cautelare, conclusosi con ordinanza (non reclamata) di rigetto della tutela inibitoria chiesta dall'odierna appellante, in mancanza di elementi che facessero (e facciano anche all'attualità) ritenere possibile la reiterazione delle medesime condotte da parte di CP_1
[...]
Anche il terzo motivo, pertanto, è respinto.
pagina 13 di 15 *****
8.1 Dal rigetto del gravame deriva l'obbligo dell'appellante di rifondere le spese di lite sostenute dall'unica parte costituita, liquidate secondo i parametri medi previsti dal al D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria, e, quindi, in Euro 6.946,00 per compenso,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
8.2 Stante il rigetto dell'appello, va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso la
[...] Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 285/2022 pronunciata il 16.2.2022 dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di impresa, lo rigetta e
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_2
delle spese del grado che liquida in Euro 6.946,00 per compenso, oltre a
[...]
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Parte_1
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 14 di 15 Dott. Luca Marani
Dott.ssa Caterina Passarelli
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/09/2022 al n. 1762/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Sant'Amborgio di IC (VR), via Napoleone n. 65, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Piai Andrea e Casucci Giovanni Francesco (ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Croce 2122, Venezia,
come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Negrar (VR), via dell'Artigianato n. 10,
-appellata contumace-
E
con sede in Verona, in Viale del Lavoro n. 8 (P. Controparte_2
I.V.A. ), rappresentata e difesa in causa, in forza di procura ad P.IVA_3
litem allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonella
Musuraca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea
Pasqualin), a Venezia - Mestre, in Viale Ancona n. 17
- appellata-
avente per oggetto: Concorrenza sleale interferente,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
26/09/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
in parziale riforma della sentenza n. 285/2022, emessa dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa e pubblicata in data
17/02/2022 a definizione del procedimento R.G. 13051/2019:
• accertare e dichiarare che l'indebita disposizione, da parte della convenuta
della descrizione endofieristica eseguita presso lo stand di Controparte_2
costituisce violazione delle obbligazioni da quest'ultima assunte Parte_1
nei confronti dell'espositrice, così come desumibili dal regolamento generale e
dal regolamento servizio proprietà industriale e intellettuale;
pagina 2 di 15 • in via alternativa o subordinata, accertare e dichiarare che l'indebita
disposizione, da parte della convenuta della descrizione Controparte_2
endofieristica eseguita presso lo stand di costituisce illecito Parte_1
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.;
• per l'effetto, condannare entrambe le convenute, per quanto di rispettiva
ragione, anche in solido tra loro, al pagamento ex artt. 2043, 2049, 2600 cod.
civ, della somma omnicomprensiva che verrà ritenuta di giustizia, se del caso in
via equitativa, quale risarcimento dei danni patrimoniali derivati a
[...]
dalle condotte sopra specificate. Parte_1
Condannare entrambe le convenute, anche in via equitativa, al risarcimento del
danno all'immagine e alla reputazione patito dall'attrice in ragione
dell'indebita ispezione subita durante lo svolgimento della fiera, alla presenza
del pubblico e dei clienti, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
• Condannare, altresì, entrambe le convenute, in solido tra loro, a risarcire il
pregiudizio non patrimoniale, anche morale, da quantificarsi complessivamente
in misura non inferiore al 50 % del danno patrimoniale che verrà liquidato e in
ogni caso in via equitativa, anche indipendentemente dalla liquidazione del
danno patrimoniale.
• Ordinare alle convenute, ai sensi degli artt. 2600 comma 2 cod. civ. e 120
c.p.c., la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese
delle convenute, anche in solido tra loro, per due giorni non consecutivi e a
caratteri doppi del normale, sul quotidiano “L'Arena”, nonché in lingua sia
italiana sia inglese sui loro rispettivi siti internet in apposito banner pop-up auto
eseguito per almeno 30 giorni consecutivi a far data da quello successivo alla
pagina 3 di 15 sua pubblicazione, fissando una penale non inferiore a 200 euro per ogni giorno
di ritardo, ovvero 2.000 euro per ogni giorno di anticipata arbitraria
cancellazione del messaggio pop-up. Con rifusione di spese, onorari e accessori
di legge di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA Controparte_2
§ Rigettarsi l'appello e quindi le domande contemplate nel contesto dello stesso,
confermandosi la sentenza impugnata.
§ Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre al rimborso delle
spese forfettarie del 15% ex art. 2 d.m. n. 55 del 10/3/2014, al rimborso del
contributo c.p.a. e dell'i.v.a
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 con atto, di citazione del 13.12.2019 conveniva Pt_1 Parte_1
avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Imprese,
e affinché, previo accertamento Controparte_1 Controparte_3
della loro responsabilità per gli atti di concorrenza sleale posti in essere durante la manifestazione dell'autunno 2016, fossero condannate al Parte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società attrice.
esponeva di avere subito un'attività di descrizione, con Parte_1
rilievo fotografico, di due blocchi di marmo che aveva collocato presso il padiglione fieristico da parte di che aveva agito su Controparte_2
sollecitazione dell'altra società convenuta. Tale attività veniva ritenuta espletata in violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c. in quanto le verifiche erano state compiute in assenza di un contratto di licenza. Evidenziava l'attrice che, qualora CP_3
avesse avuto a disposizione il contratto di licenza dimesso nel corso del
[...]
pagina 4 di 15 procedimento cautelare che era stato promosso due anni prima dell'avvio della causa di merito, avrebbe comunque dovuto essere affermata la responsabilità di entrambe le società convenute in quanto tale contratto aveva un contenuto
(corrispettivo irrisorio, breve termine di durata) che palesava la natura emulativa, volta a compromettere la sua immagine agli occhi dei presenti,
dell'iniziativa ispettiva.
Si costituivano entrambe le convenute, eccependo l'incompetenza della Sezione
Specializzata in favore del Tribunale di Verona e comunque chiedendo il rigetto delle domande proposte per la mancanza di condotta illecita o di danno risarcibile.
Il Tribunale di Venezia, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con sentenza n. 285/2022 pubblicata il 17.2.2022 con la quale, rigettata l'eccezione di incompetenza in ragione della natura interferente con privativa industriale delle violazioni di legge imputate alle parti convenute, accertava la commissione, da parte di di una condotta di Controparte_1
concorrenza sleale rilevante ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. e rigettava le ulteriori domande.
I primi giudici evidenziavano, con riferimento alla posizione di e CP_1
che: CP_1
- la richiesta di tutela descrittiva all'ente fiera era stata effettuata dalla società
convenuta e dai suoi soci e nonché da tale Controparte_4 Parte_3
quali titolari del brevetto EP 1718454; Persona_1
- non risultava, però, titolare di privative azionate;
CP_1 CP_1
pagina 5 di 15 - il titolo legittimante la richiesta della società convenuta era stato acquisito nel corso del procedimento cautelare svoltosi ante causam su iniziativa di
, che aveva depositato il contratto del 26.9.2016 con cui i titolari del CP_2
brevetto, relativo al procedimento di resinatura sottovuoto asseritamente contraffatto dall'esposizione da parte dell'attrice di blocchi di marmo resinati,
avevano concesso in via esclusiva il suo utilizzo;
- la licenza di utilizzo era stata rilasciata in relazione alla partecipazione all'evento fieristico, tenutosi tra il 28.9.2016 ed il 01.10.2016, posto che il contratto recava la data del 26.9.2016 ed era efficace fino al 15.10.2016;
- la durata limitata della licenza e la sua non rinnovabilità escludevano effettive possibilità di utilizzo del brevetto, che avrebbe richiesto un significativo lasso di tempo per la sua attuazione, anche in considerazione del fatto che la licenziataria era priva di esperienza nel settore della lavorazione lapidea;
- per l'utilizzo del brevetto era stata pattuita a titolo di corrispettivo la somma di
Euro 100,00;
- mancava, pertanto, un effettivo interesse di e allo CP_1 CP_1
sfruttamento economico della privativa, dovendo così concludersi che la richiesta di descrizione era stata effettuata all'unico scopo di arrecare un pregiudizio alla società attrice.
Il Tribunale non ravvisava, invece, alcuna responsabilità di , tenuta CP_2
solamente ad una verifica sommaria e formale della legittimazione dell'espositore ad avere accesso alla tutela anticontraffattiva. Precisava, inoltre,
che tale società convenuta aveva acquisito, sin dalla presentazione dell'istanza di descrizione da parte di e il contratto di licenza come CP_1 CP_1
pagina 6 di 15 comprovato dal fatto che tale documento era stato spontaneamente dalla medesima prodotto nel procedimento cautelare.
Inoltre, i primi giudici rigettavano le domande risarcitorie in quanto:
- le spese di lite (riguardanti la fase contenziosa) riguardavano il giudizio e andavano regolate all'esito dello stesso;
- le spese di lite del cautelare erano state compensate;
- non era stata fornita prova dei costi di reazione, risultando esclusa la possibilità
di una liquidazione equitativa;
- non vi era prova che la richiesta di descrizione avesse reso inutile la partecipazione di all'evento fieristico, con conseguente Parte_1
vanificazione dell'investimento effettuato, tanto è vero che l'attrice non aveva lamentato perdite di chance di acquisizione di clientela, e comunque non erano stati documentati gli esborsi a tal fine sostenuti dall'attrice;
- non era stata fornita la prova del danno non patrimoniale in quanto “Nulla dai
documenti di causa si desume sul fatto che detta descrizione sia stata condotta
con modalità esteriori tali da ingenerare nel pubblico partecipante o nelle altre
imprese esecutrici una immagine deteriore dell'attrice” (osservava al riguardo il
Tribunale che il verbale di descrizione, quanto alle modalità con cui l'accesso è
avvenuto, riportava semplici attività descrittive dei blocchi).
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 2600 c.c. in quanto il rimedio proposto non poteva assolvere ad una funzione riparativa o preventiva per mancanza rispettivamente di prova del discredito subito dall'attrice e del pericolo di reiterazione della condotta anti-
concorrenziale.
pagina 7 di 15 Le spese erano integralmente compensate.
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2 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo ha criticato il rigetto della domanda risarcitoria, osservando che sussiste il potere del giudice di “determinare il danno in via presuntiva a
prescindere dalla sussistenza di prove dirette” che, a detta dell'appellante,
avrebbe una funzione deterrente indispensabile, potendo altrimenti legittimare condotte di abuso del diritto.
A conferma della possibilità di operare una siffatta valutazione ha richiamato l'art. 96 c.p.c. e ricordato che “secondo il codice la correlazione tra (nel nostro
caso) esecuzione di una misura cautelare indebitamente ottenuta e patimento di
un pregiudizio deve ritenersi istantanea e automatica, tanto che è valorizzabile
dal giudice anche in mancanza di un'esplicita richiesta di parte”.
2.2 Con il secondo motivo ha criticato l'esclusione di responsabilità di in quanto non poteva dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del CP_2
contratto di licenza al momento della richiesta di intervento, potendo, invece,
ritenersi che tale contratto non fosse stato prodotto sulla base dei docc 7-10
dimessi in primo grado. Così ha osservato che.
- era impensabile che i professionisti esperti in materia di proprietà industriale della non avessero dato atto dei presupposti legittimanti il loro CP_5
intervento;
- l'atto di licenza era privo di data certa;
- tale titolo non era stato nemmeno allegato nella richiesta di intervento;
pagina 8 di 15 - la doveva compiere una verifica non meramente formale del titolo Parte_4
in base al Regolamento del servizio tutela dei diritti della proprietà industriale,
tenuto conto che lo Sportello anticontraffazione potrebbe arrivare ad ordinare lo smontaggio di macchinari (accedendo quindi a particolari costruttivi che un semplice visitatore non potrebbe mai esaminare, e traendone documentazione fotografica) oppure l'acquisizione e l'analisi di un software, sicché si impone un approfondito controllo sulle privative di cui lamenta la violazione al fine di non ledere la posizione delle aziende che subiscono le verifiche della società
fieristica;
- si è obbligata, con la sottoscrizione del citato Regolamento, a CP_3
tutelare tutti i partecipanti a da condotte denigratorie e ogni altra Parte_5
condotta contemplata dall'art. 2598 n. 3 cod. civ.
Con il terzo motivo ha criticato il rigetto della domanda di pubblicazione della sentenza, elevato essendo, in difetto, il rischio di reiterazione di atti emulativi.
Invero “Qualora il principio affermato dal Tribunale si dovesse consolidare, la
situazione non suonerebbe affatto rassicurante per gli espositori (soprattutto
esteri), i cui diritti di proprietà industriale dovrebbero essere tutelati e non
viceversa messi a rischio dalla condotta degli sportelli anticontraffazione
istituiti in occasione delle varie fiere.”
3. Si è costituita nel grado d'appello che ha chiesto il rigetto Controparte_2
del gravame.
Non si è costituita e con ordinanza del 12.1.2023 ne è Controparte_1
stata dichiarata la contumacia pagina 9 di 15 4. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 4 aprile 2024 e, quindi, a seguito della sostituzione di uno dei componenti del collegio, è stata rimessa sul ruolo e trattenuta nuovamente in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 28.9.2024.
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5. Il primo motivo è privo di pregio innanzitutto in quanto i danni patrimoniali non sono stati provati. Sul punto si osserva:
- era competenza del giudice del procedimento ex art. 676/700 c.p.c. liquidare le spese di quella fase e l'ordinanza del giudice monocratico non è stata reclamata, fermo restando che la compensazione delle spese è stata determinata dalla parziale soccombenza di che aveva formulato Parte_1
anche domanda di inibitoria respinta dal Tribunale;
- manca la prova dei c.d. costi di reazione, non avendo l'appellante neppure compiuto un'analitica descrizione delle attività compiute (negli scritti difensivi si
è limitata al generico riferimento a “riunioni, raccolta di materiale, consulenze
tecniche e giuridiche, eccetera”);
- il rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione all'edizione del 2016 della fiera non spetta in mancanza di prova che l'ispezione abbia reso Parte_2
inutile l'attività espositiva svolta (es. mancata visione dei prodotti da parte della clientela a causa delle attività di verifica compiute da ), fermo CP_2
restando che non sono stati documentati gli esborsi a tale fine sostenuti dall'appellante.
Quanto ai danni non patrimoniali, rileva innanzitutto il Collegio che il richiamo all'art. 96 c.p.c. non è pertinente in quanto riguarda i pregiudizi conseguenti pagina 10 di 15 all'iscrizione ipotecaria ed alla esecuzione forzata nel caso di accertata inesistenza del diritto sulla cui base si è proceduto. Va poi osservato che, pur essendo possibile pervenire ad una pronuncia risarcitoria sulla base di una valutazione presuntiva, debbono, però, essere forniti gli elementi di fatto noti da cui trarre le ragioni di danno. Siffatta prova del danno di immagine subito dall'appellante non è stata fornita ed anzi tale pregiudizio va escluso in ragione delle modalità con cui è avvenuto l'accertamento di (consistito nella CP_2
descrizione dei blocchi di marmo e nello scatto di alcune foto).
Il primo motivo è, pertanto, respinto.
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6.1 L'appellante è priva di un effettivo interesse all'accertamento di responsabilità di dal momento che non ha provato i danni CP_2
asseritamente subiti, non è stata formulata domanda di risoluzione del contratto di partecipazione alla manifestazione fieristica e, come si dirà oltre, non sussistono i presupposti per l'ulteriore provvedimento dalla stessa invocato ai sensi dell'art. 2600 c.c.
6.2 In ogni caso ritiene il Collegio che la mancata menzione del contratto di licenza nel verbale di descrizione di sia stata adeguatamente CP_2
spiegata dal Tribunale, fondando un mero sospetto di inesistenza del contratto al momento dell'accesso ispettivo.
Deve al riguardo ricordarsi che, in base all'art. 5, comma 5, del Regolamento del servizio di tutela dei diritti della proprietà industriale, la società fieristica aveva solo l'obbligo, effettivamente assolto, di consegnare copia del verbale di descrizione e della documentazione fotografica, sicché non può essere attribuito pagina 11 di 15 alcun significato alla mancata consegna dell'ulteriore documentazione che secondo andava messa a disposizione sin dalla prima Parte_1
richiesta di accesso agli atti.
Inoltre, scopo dell'intervento di non è quello di risolvere CP_2
controversie tra i partecipanti alle manifestazioni in ordine all'esistenza di privative e/o alla loro violazione bensì di compiere gli interventi consentiti dal citato Regolamento a tutela delle parti espositrici, non potendo pretendersi,
soprattutto nel caso di accertamenti quali quelli in contestazione, una verifica degli effettivi motivi per i quali è stata concessa la licenza di utilizzo di un brevetto.
6.3 I documenti ricordati dall'appellante dalla stessa prodotti in giudizio sono il
Regolamento anticontraffazione, il verbale di descrizione endofieristica, la lettera di richiesta di documentazione del suo precedente difensore e la risposta di che si è limitata a dar conto delle ragioni dell'attività descrittiva. CP_2
Da tali documenti non è dato evincere alcun elemento che confermi la mancata acquisizione da parte dell'appellata costituita del contratto di licenza all'epoca dell'attività descrittiva, ritenendo l'appellante di trarre la prova dei suoi assunti sostanzialmente dall'assenza di riferimenti al citato accordo. Parte_1
tuttavia, anche in questo grado non ha fornito convincenti spiegazioni
[...]
alternative in ordine al possesso della licenza da parte di , che, come CP_2
già osservato nella sentenza impugnata, l'ha spontaneamente depositata nel procedimento cautelare.
6.4 Inconferente è poi il riferimento alle operazioni di smontaggio dei macchinari, all'acquisizione ed all'analisi dei software che potrebbero essere pagina 12 di 15 disposte da in quanto nessuna di tali attività è stata compiuta CP_2
dall'appellata.
6.5 Anche la lamentela inerente la violazione del diritto al contraddittorio e di difesa è priva di pregio. L'appellante non ha evidenziato le conseguenze dannose che sarebbero derivate dal comportamento di che, come sopra CP_2
evidenziato, non è finalizzato a dirimere una controversia. Le verifiche condotte dalla parte appellata sono piuttosto funzionali a fornire una rappresentazione,
anche fotografica, del macchinario o del prodotto che è stato asseritamente costruito o commercializzato grazie alla violazione brevettuale così da consentire alla parte lesa adeguata tutela nelle sedi competenti.
Anche il secondo motivo, pertanto, è respinto.
*****
7. Il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di pubblicazione della sentenza. L'appellante non si è confrontata con le argomentazioni dei primi giudici, che il Collegio condivide, posto che tale rimedio non avrebbe assolto né
ad una funzione riparatoria (per mancanza di pregiudizi subiti) né ad una funzione preventiva rispetto a condotte che avrebbero potuto verificarsi in futuro. Sotto quest'ultimo profilo è stato fatto pertinente riferimento dai primi giudici agli esiti del procedimento cautelare, conclusosi con ordinanza (non reclamata) di rigetto della tutela inibitoria chiesta dall'odierna appellante, in mancanza di elementi che facessero (e facciano anche all'attualità) ritenere possibile la reiterazione delle medesime condotte da parte di CP_1
[...]
Anche il terzo motivo, pertanto, è respinto.
pagina 13 di 15 *****
8.1 Dal rigetto del gravame deriva l'obbligo dell'appellante di rifondere le spese di lite sostenute dall'unica parte costituita, liquidate secondo i parametri medi previsti dal al D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria, e, quindi, in Euro 6.946,00 per compenso,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
8.2 Stante il rigetto dell'appello, va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso la
[...] Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 285/2022 pronunciata il 16.2.2022 dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di impresa, lo rigetta e
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_2
delle spese del grado che liquida in Euro 6.946,00 per compenso, oltre a
[...]
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Parte_1
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 14 di 15 Dott. Luca Marani
Dott.ssa Caterina Passarelli
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