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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/12/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2359/2024 tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Avv. RENZONI ENRICO – FARINAZZO RM ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. PANZAROLA DONATELLA
CONVENUTO/I
ER AM
INTERVENUTO
Oggi 02 dicembre 20252 dicembre 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi: per l'Avv Renzoni Enrico anche in sot.ne dell'Avv Farinazzo Pt_1 Per vv Fusco Mariana in sost.ne dell'Avv Panzarola Controparte_2 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2359/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. RENZONI ENRICO (CF e FARINAZZO C.F._1 RM ( ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo C.F._2 ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. PANZAROLA DONATELLA (CF ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertati i fatti di cui in premessa,
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria avanzata dalla in merito all'indebita occupazione dei locali di proprietà di quest'ultima Controparte_1 poiché non preceduta da mediazione obbligatoria e per l'effetto dichiarare allo stato non dovute le somme richieste dalla società opposta, revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia
6.5.2024 n. 598/2024, R.G. 1519/2024;
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda monitoria avanzata dalla in merito all'indebita occupazione dei locali di proprietà di quest'ultima Controparte_1 poiché introdotta con procedimento monitorio anziché con procedimento di merito e per l'effetto dichiarare allo stato non dovute le somme richieste dalla società opposta, revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia 6.5.2024 n.
pagina 2 di 5 - nel merito: accertare e dichiarare non dovuti alla sia l'importo di €. Controparte_1
17.800,60 a titolo di indebita occupazione, sia l'importo di €. 2.143,00 a titolo di spese condominiali;
accertare e dichiarare altresì compensato l'importo richiesto di €. 12.986,90 a titolo di canoni di locazione con la somma di €. 12.000,00 versata come cauzione, come peraltro già operato dalla stessa e per l'effetto dichiarare in €. 986,90 la somma dovuta dalla Controparte_1 [...]
con contestuale revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1
Perugia 6.5.2024 n. 598/2024, R.G. 1519/2024.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio
Per : Controparte_1
Voglia l'ecc. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
- preliminarmente: concedere la provvisoria esecuzione al DI opposto in quanto il credito è liquido, certo ed esigibile, l'opposizione non è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione. V'è inoltre il grave pericolo per il credito della opposta, peraltro ingente, in quanto la società opponente non svolge alcuna attività ed è stata dichiarata inattiva anche alla CCIAA di Perugia. Inoltre la provvisoria esecuzione del DI merita di essere concessa in quanto la è certamente in stato di decozione, Parte_1 tanto che è in corso una procedura di pignoramento presso terzi per il mancato pagamento delle spese legali. Il tutto come documentato nel presente atto;
Senza rinunciare alla istanza di concessione della provvisoria esecuzione, nel merito:
- in via principale: rigettare l'opposizione formulata in quanto del tutto infondata e priva di giuridico pregio, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 598/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 6/5/2024 R.G. n. 1519/2024, per tutte le causali di cui narrativa e che emergeranno in corso di causa, condannando comunque l'opponente al pagamento della somma di cui al DI opposto, oltre interessi e spese legali;
- in via meramente subordinata: concedere la provvisoria esecuzione per la somma di € 10.389,52 relativa ai canoni di locazione impagati al momento del deposito dello sfratto che, in ogni caso, non sono (e non possono essere) contestati;
- ex art. 96 c.p.c.: condannare la per tutto quanto dedotto e prodotto, al pagamento della Parte_1 somma di € 3.000,00 della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, sull'eccepito illegittimo rifiuto della alla proposta della Controparte_1 Pt_1 di una riduzione del canone di locazione, stante le sopraggiunte difficoltà economiche dovute alla
[...] crisi del settore merceologico sul quale la stessa opera, si evidenzia, come rilevato dalla Corte di pagina 3 di 5 Cassazione nella relazione tematica n 56 del 08.07.2020 - nel caso di specie in riferimento alla particolare situazione di emergenza generata dal Covid ma valida in generale - che “il mancato o tardivo pagamento di somme dovute rimane, allo stato, e in linea di principio, ingiustificato e imputabile. Pur nel quadro costituzionale del principio solidaristico, il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende, infatti, la c.d. impotenza finanziaria, per quanto determinata dalla causa di forza maggiore in cui si compendia l'attuale emergenza sanitaria. Il principio non scalfito rimane quello che nega all'impotenza in questione, sebbene incolpevole, una vis liberatoria del debitore dall'obbligazione pecuniaria”. Per quanto attiene al decreto ingiuntivo opposto, lo stesso risulta essere stato richiesto contestualmente alla richiesta di emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto: a tal proposito, “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (Cass. Civ. Ord. 23/04/2020,
n. 8116). Nel caso di specie, la nel proprio atto di intimazione, ha Controparte_1 espressamente richiesto l'emissione di decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo per i canoni scaduti e a scadere. L'art 664 cpc dispone che “Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.”: pertanto il giudice, se l'intimato rimane contumace ovvero se compare e non si oppone, è tenuto all'emissione contestuale dell'ingiunzione di pagamento, quando è richiesta come è avvenuto nel caso di specie: solo per “prassi consolidata” di questo Tribunale, si chiede all'intimante che venga riproposta apposita domanda, peraltro senza il pagamento di nuovo contributo unificato, che conferma trattarsi di domanda contestuale/contenuta nell'atto di intimazione. La prassi adottata da questo Tribunale non può andare a discapito dell'intimante, che, si ripete, ha avanzato la richiesta di emissione dell'ingiunzione contestualmente a quella di convalida dello sfratto, con le conseguenze derivanti in merito all'efficacia dell'ordinanza che l'accoglie e come sopra evidenziate. Il decreto risulta quindi correttamente emesso considerate che “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai pagina 4 di 5 sensi dell'art. 1591 c.c.) , costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art 664, primo comma, c.p.c. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore , è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli “da scadere fino all'esecuzione dello sfratto”, quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinameno tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento (Cass Sent. 11603/2005). Quanto alla richiesta delle spese condominiali parte opposta ha dato prova documentale dell'esistenza delle stesse. Non si ritengono sussistere I presupposti per una condanna ex art 96 cpc come richiesti da parte opposta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione;
conferma il decreto ingiuntivo nr. 598/2024 emesso dal Tribunale di Perugia;
Condanna in persona del legale rappresentante alla refusione Parte_1 Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 02 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2359/2024 tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Avv. RENZONI ENRICO – FARINAZZO RM ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. PANZAROLA DONATELLA
CONVENUTO/I
ER AM
INTERVENUTO
Oggi 02 dicembre 20252 dicembre 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi: per l'Avv Renzoni Enrico anche in sot.ne dell'Avv Farinazzo Pt_1 Per vv Fusco Mariana in sost.ne dell'Avv Panzarola Controparte_2 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2359/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. RENZONI ENRICO (CF e FARINAZZO C.F._1 RM ( ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo C.F._2 ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. PANZAROLA DONATELLA (CF ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertati i fatti di cui in premessa,
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria avanzata dalla in merito all'indebita occupazione dei locali di proprietà di quest'ultima Controparte_1 poiché non preceduta da mediazione obbligatoria e per l'effetto dichiarare allo stato non dovute le somme richieste dalla società opposta, revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia
6.5.2024 n. 598/2024, R.G. 1519/2024;
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda monitoria avanzata dalla in merito all'indebita occupazione dei locali di proprietà di quest'ultima Controparte_1 poiché introdotta con procedimento monitorio anziché con procedimento di merito e per l'effetto dichiarare allo stato non dovute le somme richieste dalla società opposta, revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia 6.5.2024 n.
pagina 2 di 5 - nel merito: accertare e dichiarare non dovuti alla sia l'importo di €. Controparte_1
17.800,60 a titolo di indebita occupazione, sia l'importo di €. 2.143,00 a titolo di spese condominiali;
accertare e dichiarare altresì compensato l'importo richiesto di €. 12.986,90 a titolo di canoni di locazione con la somma di €. 12.000,00 versata come cauzione, come peraltro già operato dalla stessa e per l'effetto dichiarare in €. 986,90 la somma dovuta dalla Controparte_1 [...]
con contestuale revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1
Perugia 6.5.2024 n. 598/2024, R.G. 1519/2024.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio
Per : Controparte_1
Voglia l'ecc. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
- preliminarmente: concedere la provvisoria esecuzione al DI opposto in quanto il credito è liquido, certo ed esigibile, l'opposizione non è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione. V'è inoltre il grave pericolo per il credito della opposta, peraltro ingente, in quanto la società opponente non svolge alcuna attività ed è stata dichiarata inattiva anche alla CCIAA di Perugia. Inoltre la provvisoria esecuzione del DI merita di essere concessa in quanto la è certamente in stato di decozione, Parte_1 tanto che è in corso una procedura di pignoramento presso terzi per il mancato pagamento delle spese legali. Il tutto come documentato nel presente atto;
Senza rinunciare alla istanza di concessione della provvisoria esecuzione, nel merito:
- in via principale: rigettare l'opposizione formulata in quanto del tutto infondata e priva di giuridico pregio, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 598/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 6/5/2024 R.G. n. 1519/2024, per tutte le causali di cui narrativa e che emergeranno in corso di causa, condannando comunque l'opponente al pagamento della somma di cui al DI opposto, oltre interessi e spese legali;
- in via meramente subordinata: concedere la provvisoria esecuzione per la somma di € 10.389,52 relativa ai canoni di locazione impagati al momento del deposito dello sfratto che, in ogni caso, non sono (e non possono essere) contestati;
- ex art. 96 c.p.c.: condannare la per tutto quanto dedotto e prodotto, al pagamento della Parte_1 somma di € 3.000,00 della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, sull'eccepito illegittimo rifiuto della alla proposta della Controparte_1 Pt_1 di una riduzione del canone di locazione, stante le sopraggiunte difficoltà economiche dovute alla
[...] crisi del settore merceologico sul quale la stessa opera, si evidenzia, come rilevato dalla Corte di pagina 3 di 5 Cassazione nella relazione tematica n 56 del 08.07.2020 - nel caso di specie in riferimento alla particolare situazione di emergenza generata dal Covid ma valida in generale - che “il mancato o tardivo pagamento di somme dovute rimane, allo stato, e in linea di principio, ingiustificato e imputabile. Pur nel quadro costituzionale del principio solidaristico, il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende, infatti, la c.d. impotenza finanziaria, per quanto determinata dalla causa di forza maggiore in cui si compendia l'attuale emergenza sanitaria. Il principio non scalfito rimane quello che nega all'impotenza in questione, sebbene incolpevole, una vis liberatoria del debitore dall'obbligazione pecuniaria”. Per quanto attiene al decreto ingiuntivo opposto, lo stesso risulta essere stato richiesto contestualmente alla richiesta di emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto: a tal proposito, “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (Cass. Civ. Ord. 23/04/2020,
n. 8116). Nel caso di specie, la nel proprio atto di intimazione, ha Controparte_1 espressamente richiesto l'emissione di decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo per i canoni scaduti e a scadere. L'art 664 cpc dispone che “Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.”: pertanto il giudice, se l'intimato rimane contumace ovvero se compare e non si oppone, è tenuto all'emissione contestuale dell'ingiunzione di pagamento, quando è richiesta come è avvenuto nel caso di specie: solo per “prassi consolidata” di questo Tribunale, si chiede all'intimante che venga riproposta apposita domanda, peraltro senza il pagamento di nuovo contributo unificato, che conferma trattarsi di domanda contestuale/contenuta nell'atto di intimazione. La prassi adottata da questo Tribunale non può andare a discapito dell'intimante, che, si ripete, ha avanzato la richiesta di emissione dell'ingiunzione contestualmente a quella di convalida dello sfratto, con le conseguenze derivanti in merito all'efficacia dell'ordinanza che l'accoglie e come sopra evidenziate. Il decreto risulta quindi correttamente emesso considerate che “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai pagina 4 di 5 sensi dell'art. 1591 c.c.) , costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art 664, primo comma, c.p.c. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore , è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli “da scadere fino all'esecuzione dello sfratto”, quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinameno tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento (Cass Sent. 11603/2005). Quanto alla richiesta delle spese condominiali parte opposta ha dato prova documentale dell'esistenza delle stesse. Non si ritengono sussistere I presupposti per una condanna ex art 96 cpc come richiesti da parte opposta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione;
conferma il decreto ingiuntivo nr. 598/2024 emesso dal Tribunale di Perugia;
Condanna in persona del legale rappresentante alla refusione Parte_1 Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 02 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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