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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 07/10/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: dott. ON RI Presidente dr.ssa LE Del Rio Giudice Relatore dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 236/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Santa Parte_1
Margherita di Belice, via 15 Gennaio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Anna Rita Ar- mato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Santa Margherita di Belice, via XV Gennaio 12, presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Modderno che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale – trasformata in consensuale
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero in sede
1 Conclusioni congiunte delle parti:
1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza la sig.ra presso Pt_1 la casa familiare, sita in Santa Margherita Belice Via Luigi Pirandello n. 5 ed il sig. in Santa Margherita di Belice Via 15 Gennaio n. 20; CP_1
2) I figli minori ed saranno affidati ade entrambi i genitori con Per_1 Per_2 abitazione prevalente presso l'abitazione della madre;
3) Il padre incontrerà i figli minori, secondo accordo tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni dei minori e, in difetto di tale accordo, con le seguenti modalità: il sig. avrà facoltà di visita dei figli nei giorni di martedì e giovedì Controparte_1 dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nonché a settimane alterne, il sabato dalle 18:00 alle
23:00 e la domenica dalle ore 11:00 alle ore 21:00; per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto;
al- ternativamente il giorno di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
Per ogni altra festività (compleanni, onomastici, ponti scolastici, ecc.), i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete di ciascuno;
Il tutto con obbligo di prelevare i figli dalla casa familiare per poi ivi riportarli al prescritto orario;
4) Sotto il profilo economico i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento, pre- vedendo l'obbligo del sig. di trasferire in favore della sig.ra i CP_1 Pt_1 seguenti beni mobili registrati: 1) autovettura targata FX663KH, 2) autovettura targata GP030JL, 3) motociclo targato EH09632.
5) Circa il mantenimento della prole, il sig. corrisponderà all'al- Controparte_1 tro coniuge, quale contributo al mantenimento dei figli minori, sino alla mag- giore età e all'indipendenza economica degli stessi, l'assegno mensile di €
600,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti si impegnano, comunque, a corrispondere il 50 % delle spese straordi- narie sostenute dall'altro genitore per i figli, purché documentate (a titolo non esaustivo: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico, gite scolastiche, mensa, spese mediche per la parte non coperta dal S.S.N.).
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero apponeva il visto in data
23/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il giorno 20/03/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio il coniuge, esponendo: di aver contratto matrimonio il
01.06.2011 in Santa Margherita di Belice, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 2011 al n. 1, parte II, Serie A;
che dall'unione sono nati (il 12.04.2012) e (il 01.09.2024); che da tempo il resistente po- Per_1 Per_2 neva in essere condotte contrarie ai doveri coniugali gestendo in maniera irresponsa- bile ed inappropriata le risorse familiari creando non pochi problemi alla serenità fa- miliare e mostrando un generale disinteresse verso gli affetti familiari con conse- guente venir meno dell'unione affettiva e sentimentale tra le parti.
La ricorrente concludeva quindi chiedendo: “Dichiarare la separazione per- sonale dei coniugi per colpa del sig. • Affidare i figli minori in via Controparte_1 esclusiva alla madre, sig.ra , assegnando ad ella la casa familiare, sita in Santa Pt_1
Margherita Belice Via Luigi Pirandello n. 5, unitamente agli arredi e suppellettili che la compongono, che vi vivrà unitamente alla prole;
• Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 17 alle 19 ed, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 11 alle ore 19 prevedendo per le festività e per il periodo feriale che le parti concorderanno di volta in volta modalità e tempi dell'esercizio del diritto di visita del padre. • Disporre a carico del sig. l'ob- CP_1 bligo di versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di € Pt_1
600,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e ciò a decorrere dalla data della domanda. • Stabilire a carico del sig l'obbligo di versare alla sig.ra CP_1 Pt_1 un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 entro il 5 di ogni mese. • Disporre la corresponsione dell'assegno unico per i figli in via diretta ed esclusiva in favore della ricorrente. • Con ogni ulteriore provvedimento di legge;
• Vinte le spese.
Si costituiva in data 29.05.2025 , il quale rappresentava che, Controparte_1
a seguito di intercorse trattative, i coniugi erano addivenuti alla comune volontà di
3 separarsi consensualmente e depositava un accordo sulle condizioni della separazione, sottoscritto da entrambe le parti;
dunque, chiedeva l'omologa della separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'allegato accordo.
In data 06/06/2025 anche parte ricorrente depositava l'accordo sulle condi- zioni della separazione, sottoscritto da entrambe le parti.
Con note in sostituzione d'udienza del 08/07/2025, depositate il 04/07/2025, le parti dichiaravano di rinunciare a comparire all'udienza fissata e si riportavano all'accordo sulle condizioni della separazione depositato il 06/06/2025.
Con provvedimento del 10.07.2025, veniva fissata l'udienza del 30/07/2025 per discussione sull'accordo delle condizioni di separazione.
Con successive note in sostituzione d'udienza del 30.07.2025, depositate il
14.07.2025 entrambi i procuratori concludevano riportandosi integralmente alle ri- chieste rassegnate nell'accordo sulle condizioni della separazione sottoscritto con- giuntamente dalle parti in data 27.05.2025 e chiedevano che la causa venisse posta in decisione con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali.
La causa veniva pertanto rimessa alla decisione del Collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da en- trambe le parti, essendo emersa dalle allegazioni della parte ricorrente la intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti: sono dunque certamente integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c..
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti, possono essere accolte dal Col- legio, in quanto non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico matrimo- niale e familiare. Con riguardo alle condizioni relative alla prole minore le stesse non appaiono contrarie ai loro interessi.
In considerazione degli interessi coinvolti, le spese di lite debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico
Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
13.04.1987) e (nato a [...] il [...]), autorizzandoli Controparte_1 per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in confor- mità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclu- sioni delle parti”.
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della pre- sente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
LE Del Rio ON RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: dott. ON RI Presidente dr.ssa LE Del Rio Giudice Relatore dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 236/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Santa Parte_1
Margherita di Belice, via 15 Gennaio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Anna Rita Ar- mato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Santa Margherita di Belice, via XV Gennaio 12, presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Modderno che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale – trasformata in consensuale
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero in sede
1 Conclusioni congiunte delle parti:
1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza la sig.ra presso Pt_1 la casa familiare, sita in Santa Margherita Belice Via Luigi Pirandello n. 5 ed il sig. in Santa Margherita di Belice Via 15 Gennaio n. 20; CP_1
2) I figli minori ed saranno affidati ade entrambi i genitori con Per_1 Per_2 abitazione prevalente presso l'abitazione della madre;
3) Il padre incontrerà i figli minori, secondo accordo tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni dei minori e, in difetto di tale accordo, con le seguenti modalità: il sig. avrà facoltà di visita dei figli nei giorni di martedì e giovedì Controparte_1 dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nonché a settimane alterne, il sabato dalle 18:00 alle
23:00 e la domenica dalle ore 11:00 alle ore 21:00; per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto;
al- ternativamente il giorno di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
Per ogni altra festività (compleanni, onomastici, ponti scolastici, ecc.), i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete di ciascuno;
Il tutto con obbligo di prelevare i figli dalla casa familiare per poi ivi riportarli al prescritto orario;
4) Sotto il profilo economico i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento, pre- vedendo l'obbligo del sig. di trasferire in favore della sig.ra i CP_1 Pt_1 seguenti beni mobili registrati: 1) autovettura targata FX663KH, 2) autovettura targata GP030JL, 3) motociclo targato EH09632.
5) Circa il mantenimento della prole, il sig. corrisponderà all'al- Controparte_1 tro coniuge, quale contributo al mantenimento dei figli minori, sino alla mag- giore età e all'indipendenza economica degli stessi, l'assegno mensile di €
600,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti si impegnano, comunque, a corrispondere il 50 % delle spese straordi- narie sostenute dall'altro genitore per i figli, purché documentate (a titolo non esaustivo: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico, gite scolastiche, mensa, spese mediche per la parte non coperta dal S.S.N.).
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero apponeva il visto in data
23/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il giorno 20/03/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio il coniuge, esponendo: di aver contratto matrimonio il
01.06.2011 in Santa Margherita di Belice, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 2011 al n. 1, parte II, Serie A;
che dall'unione sono nati (il 12.04.2012) e (il 01.09.2024); che da tempo il resistente po- Per_1 Per_2 neva in essere condotte contrarie ai doveri coniugali gestendo in maniera irresponsa- bile ed inappropriata le risorse familiari creando non pochi problemi alla serenità fa- miliare e mostrando un generale disinteresse verso gli affetti familiari con conse- guente venir meno dell'unione affettiva e sentimentale tra le parti.
La ricorrente concludeva quindi chiedendo: “Dichiarare la separazione per- sonale dei coniugi per colpa del sig. • Affidare i figli minori in via Controparte_1 esclusiva alla madre, sig.ra , assegnando ad ella la casa familiare, sita in Santa Pt_1
Margherita Belice Via Luigi Pirandello n. 5, unitamente agli arredi e suppellettili che la compongono, che vi vivrà unitamente alla prole;
• Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 17 alle 19 ed, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 11 alle ore 19 prevedendo per le festività e per il periodo feriale che le parti concorderanno di volta in volta modalità e tempi dell'esercizio del diritto di visita del padre. • Disporre a carico del sig. l'ob- CP_1 bligo di versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di € Pt_1
600,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e ciò a decorrere dalla data della domanda. • Stabilire a carico del sig l'obbligo di versare alla sig.ra CP_1 Pt_1 un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 entro il 5 di ogni mese. • Disporre la corresponsione dell'assegno unico per i figli in via diretta ed esclusiva in favore della ricorrente. • Con ogni ulteriore provvedimento di legge;
• Vinte le spese.
Si costituiva in data 29.05.2025 , il quale rappresentava che, Controparte_1
a seguito di intercorse trattative, i coniugi erano addivenuti alla comune volontà di
3 separarsi consensualmente e depositava un accordo sulle condizioni della separazione, sottoscritto da entrambe le parti;
dunque, chiedeva l'omologa della separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'allegato accordo.
In data 06/06/2025 anche parte ricorrente depositava l'accordo sulle condi- zioni della separazione, sottoscritto da entrambe le parti.
Con note in sostituzione d'udienza del 08/07/2025, depositate il 04/07/2025, le parti dichiaravano di rinunciare a comparire all'udienza fissata e si riportavano all'accordo sulle condizioni della separazione depositato il 06/06/2025.
Con provvedimento del 10.07.2025, veniva fissata l'udienza del 30/07/2025 per discussione sull'accordo delle condizioni di separazione.
Con successive note in sostituzione d'udienza del 30.07.2025, depositate il
14.07.2025 entrambi i procuratori concludevano riportandosi integralmente alle ri- chieste rassegnate nell'accordo sulle condizioni della separazione sottoscritto con- giuntamente dalle parti in data 27.05.2025 e chiedevano che la causa venisse posta in decisione con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali.
La causa veniva pertanto rimessa alla decisione del Collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da en- trambe le parti, essendo emersa dalle allegazioni della parte ricorrente la intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti: sono dunque certamente integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c..
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti, possono essere accolte dal Col- legio, in quanto non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico matrimo- niale e familiare. Con riguardo alle condizioni relative alla prole minore le stesse non appaiono contrarie ai loro interessi.
In considerazione degli interessi coinvolti, le spese di lite debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico
Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
13.04.1987) e (nato a [...] il [...]), autorizzandoli Controparte_1 per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in confor- mità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclu- sioni delle parti”.
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della pre- sente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
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