Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3908/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 04 luglio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3908 dell'anno 2022
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in SA (Ta) Parte_1 C.F._1
alla via Brindisi n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Carmine Lattarulo (C.F. CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentato e difeso, in forza di documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(C.F. ), con sede legale in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, nella CP_1 P.IVA_1
qualità di Impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la zona Regione Puglia, in persona del l.r.p.t. e rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nicola Fortunato
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata nello studio associato Fortunato, in CodiceFiscale_3
Taranto, alla via Lucania n. 70 come da documentazione in atti;
Appellata
Ove all'udienza del 14 febbraio 2025, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 15 aprile 2025 e del 05 maggio 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
1
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il sig. evocava innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Taranto l' deducendo: 1) che il 25 novembre 2020, conducendo la Fiat CP_1
Panda tg. ED360RA di sua proprietà, all'intersezione tra la Via Marconi e la Via Frappietri in abitato di SA (Ta) , collideva con la Wolswagen Polo tg. CE529JA di proprietà di ed il CP_2
cui conducente non ottemperava al segnale di stop;
2) che vana era rimasta la richiesta risarcitoria diretta alla quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per CP_1 la ipotesi di cui all'art. 283 comma 1 lett. b) D.Lvo 209/2005, formulando altresì richiesta di accesso agli atti e di conoscenza dei motivi di assenza di qualunque offerta risarcitoria da parte della CP_1
[...]
Si costituiva l' deducendo: l'incompetenza per materia e valore del giudice adito, CP_1
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, l'indeterminatezza e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 948/2022 emessa in data 07 aprile 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
3946/2021 r.g., il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[Rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[1. riformare la impugnata sentenza ed accogliere l'appello;
2. condannare , impresa CP_1
designata dal FGVS per la Regione Puglia – legale rappresentante – a trasmettere la perizia e le foto dei danni sulla Volkswagen Polo targata CE529JA, la motivazione della omessa offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione e con esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza e di oneri suppletivi a carico di parte attrice;
3. condannare , impresa CP_1
designata dal FGVS per la Regione Puglia – legale rappresentante – , ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza, ovvero di parziale o inesatta esecuzione, dal centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, poiché l'assenza della sanzione renderebbe priva di effetti la vis imperativa della sentenza a causa del suo carattere infungibile93; 4. condannare la società convenuta al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del procedimento, comprensive di maggiorazioni ed accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
2 Così argomentava le proprie richieste l'appellante.
[I. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del dm 191/2008; violazione degli artt. 1 comma 1 lett. “o” e 146 d.lgsl 209/2005.
Con sentenza n. 541/21, che si produce, il medesimo primo giudice, Dott.ssa Liviana Digiorgio, affermava la legittimazione passiva del Fondo di garanzia nella richiesta di accesso. A distanza di un anno, il medesimo giudicante cambia idea con un brusco revirment. Si rilevi che il Tribunale di
Taranto ha un orientamento favorevole alla legittimazione passiva del Fondo di garanzia nelle istanze di accesso3. Tuttavia, il giudice di prime cure non sembra curarsene, offrendo una motivazione apparente;
il primo giudice afferma che il FGVS non agisce, attraverso l'impresa territorialmente designata, a copertura dei rischi, ma quale < il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione>> come dispone l'art. 1 comma 1 lett. o cda (pag. 3 rigo 14). Se fosse vera questa ipotesi, ossia che sarebbe già intangibile nella richiesta di meri documenti, dovremmo concludere, a maggior ragione, che non sarebbe tenuto al risarcimento. Pare ( Tribunale di Taranto – Dott. Remo
Lisco – sent. n. 2109/2019) emergere un quadro a tinte fosche per il danneggiato, il quale dovrebbe attendersi da parte del Fondo di garanzia un trattamento deteriore rispetto alle imprese assicuratrici.
In altri termini, dopo che il danneggiato ha offerto ogni più ampio onere di collaborazione
(indicazione di nomi, veicoli, targhe, descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro, ricerca di testimoni, attività di raccoglimento della dichiarazione testimoniale, produzioni della stessa, prove di scopertura assicurativa) si badi, a pena di improcedibilità, deve vedersi opporre da parte del
Fondo di garanzia la negazione del suo diritto, come se il Fondo di garanzia fosse un istituto del tutto diverso dalle altre imprese assicuratrici. Invero, l'art. 1 dm 191/2008 non esclude affatto la previsione del Fondo di garanzia, perché quod lex voluit, dixit: se il legislatore avesse voluto escludere espressamente il Fondo di garanzia, lo avrebbe detto chiaramente. L'art. 1 comma I lett. “o” del d. lsg 209/2005 indica che il FGVS non agisce, attraverso l'impresa territorialmente designata, a copertura dei rischi, ma quale < che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione>> come dispone l'art. 1 comma 1 lett. o cda”. Secondo il primo giudice, le funzioni del Fondo di garanzia, intese come quelle aventi “almeno il compito di rimborsare” sono diverse da quelle delle imprese assicuratrici aventi il compito “della copertura dei rischi”. Questa interpretazione è poco
3 plausibile, laddove il termine “rimborsare” sia del tutto analogo al termine “coprire”. Anzi, il temine
“rimborsare” usato dal legislatore, nell'art. 1 comma I lett. “o” del d. lsg 209/2005, è preceduto dall'avverbio “almeno”, il quale ha il significato di “perlomeno”, “a dir poco”. Pertanto, ricorrendo all'interpretazione letterale dell'art. 12 delle preleggi, i compiti istituzionali del Fondo di garanzia dovrebbero essere più espansivi di quelli imposti ad una qualunque impresa assicuratrice: “almeno
...”. La giurisprudenza minoritaria finisce per esprimere un principio opposto a quello voluto dal legislatore, ma come si vedrà a breve, anche dal legislatore comunitario, dalla Consulta e dalla
Suprema Corte. Dal punto di vista finanziario, il Fondo di garanzia delle vittime della strada è alimentato dai contributi obbligatori posti a carico delle imprese che esercitano il ramo RC auto e quindi indirettamente è a carico del cittadino e non dello “Stato membro”: oggi tale contributo è pari al 4%4 del premio di assicurazione RC auto. Pertanto, il Fondo di garanzia è assicurazione di tutti i cittadini, perché sono essi, in ultima analisi, che mantengono operativo il sistema, tramite il versamento di parte dei loro premi. Pertanto, se grazie ai loro premi possono essere garantiti nel risarcimento dei danni nei casi contemplati ex artt. 283 e 284 d. lgs 209/2005, magari, per gli stessi motivi potranno esercitare il diritto di ottenere una perizia come se la stessero richiedendo alla propria assicurazione ovvero a quella del responsabile. La ritenuta e non creduta area di … intangibilità del
Fondo di garanzia, come se fosse stato istituito sotto una campana di vetro, non appare plausibile. Il
Fondo di garanzia non gode di un trattamento differenziato rispetto ad ogni altro assicuratore, perchè
è posto al rafforzamento della tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni ( Art. 285 comma IV d. lgs
209/2005. Cassazione civile, sez. III, 06/04/2001, n. 5161; Cass. Civ. Sez. III 06 aprile 2001 n. 5161;
Cass. Civ. Sez. III 21 ottobre 1998 n. 10435; Cass. Civ. Sez. III 15 marzo 1989 n. 1308; Cass. Civ.
Sez. III febbraio 1989 n. 775; Cass. Civ. Sez. I 12 settembre 1984 n. 4790.) assicurative. La normativa comunitaria ha imposto di adottare una disciplina che sia volta a garantire la vittima (affinchè) non resti senza indennizzo se il veicolo che ha provocato il sinistro non è assicurato o non è identificato.
Anche la Corte Costituzionale8 ha stabilito che il Fondo di garanzia ha un fine solidaristico, posto che la disciplina dell'indicato Fondo è dettata da motivi di solidarietà e dall'intento di rimediare al rischio di sostenere personalmente le conseguenze dannose dell'evento9. L'obbligazione del Fondo ha natura risarcitoria e non indennitaria ed è sostitutiva di quella del responsabile10. E' tenuto al risarcimento per danni causati da veicoli coperti, ma non soggetti all'obbligatorietà dell'assicurazione, per dolo del conducente del veicolo non identificato;
è l'unico soggetto legittimato passivamente in relazione all'eventuale azione esecutiva;
è legittimato passivamente dopo la messa in liquidazione dell'impresa assicuratrice del responsabile e succede a titolo particolare rispetto a
4 quella posta il liquidazione coatta amministrativa; subentra all'impresa decotta nello stato in cui si trova il processo senza particolari convenevoli processuali;
resta legittimato passivamente e risarcisce il danneggiato anche se viene scoperto il responsabile durante il processo;
è rilevabile, nei suoi confronti, d'ufficio, il giudicato esterno formatosi nel giudizio penale; risponde per gli obblighi comunitari di adeguamento del massimale. Non può opporsi a suo favore la prescrizione eccepita dall'impresa assicuratrice del danneggiante in liquidazione coatta amministrativa, mentre opera, nuovamente a suo svantaggio, una prescrizione breve, ex art. 2952 comma II cc, nella azione di rivalsa verso il responsabile;
è soggetto al medesimo termine di prescrizione previsto per l'azione ordinaria di risarcimento del danno nei confronti della compagnia del responsabile, mentre, secondo giurisprudenza minoritaria, sarebbe soggetta addirittura al termine di prescrizione non biennale, bensì decennale. Ha diritto di agire in regresso nei confronti del responsabile del danno, come una qualunque impresa assicuratrice, ma può subire il regresso del coobbligato che abbia soddisfatto il danneggiato medesimo, secondo le regole dell'art. 2055 cc. E' assoggettabile all'azione surrogatoria dell'assicuratore che abbia corrisposto l'indennità prevista dalla polizza infortuni, al pari di ogni altra impresa assicuratrice. Subisce, al pari del quisque assicuratore, l'azione dello straniero, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità. La valutazione maggiormente scrupolosa della prova testimoniale in danni risarcibili dal Fondo di garanzia è stata ritenuta ipotesi antigiuridica. Qualora la società assicuratrice debba rispondere oltre il massimale di polizza anche di interessi, rivalutazione e spese a causa del suo comportamento defatigatorio, la successione ope legis del Fondo di garanzia si verifica anche riguardo alle indicate obbligazioni accessorie senza limiti in caso di accertata mala gestio dell'altra impresa. Anzi, non si può davvero fare a meno di rilevare che, con il passare del tempo, il Fondo di garanzia ha dovuto corrispondere al danneggiato il risarcimento in sempre maggiori e crescenti ipotesi rispetto a quelle contemplate nel testo dell'art. 19 della legge
990/1969, limitato ai soli tre casi di veicolo non identificato, scoperto di assicurazione, ovvero assicurato con impresa decotta. Proprio sulla spinta del fine solidaristico del Fondo di garanzia sancito dalla Consulta e dalla Suprema Corte, il legislatore è stato costretto ad ampliare le ipotesi risarcitorie, contenute attualmente negli artt. 283 e 284 d. lgs 209/2005 e segnatamente per i sinistri causati contro la volontà del proprietario, causati da veicoli provenienti da Stati ex art. 1 comma 1 lettera “bbb” privi di assicurazione, causati da veicoli esteri con targa non corrispondente allo stesso veicolo, ovvero causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato. Non solo: anche le tre precedenti ipotesi già contemplate nel testo dell'art. 19 della legge 990/1969 sono state amplificate, giacché l'art. 283 prevede che nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato si
5 possa ottenere il risarcimento non solo dei danni alla persona, ma anche al veicolo (per la parte eccedente di € 500,00), quando i danni alla persona siano gravi. E' altresì scomparsa la franchigia dei
500,00 euro per danni a cose nei sinistri verificatisi per colpa di conducenti di veicoli non coperti di assicurazione (senza neppure rilevare che nel primo dettato dell'art. 19 della legge 990/1969, il danno a cose fosse categoricamente escluso in caso di scopertura, oltre che di non identificazione del veicolo). Se volessimo procedere nella disamina, potremmo persino giungere a sostenere che il
Fondo di garanzia, proprio nell'intento perseguito dalla Consulta, dalla Suprema Corte e dal legislatore comunitario e nazionale, ha maggiori oneri rispetto alle imprese assicuratrici in quanto il dettato dell'art. 287 non corrisponde certamente a quello dell'art. 148. Infatti, l'azione ex art. 287 è esercitabile purché siano decorsi 60 giorni (anche per le lesioni) dalla data in cui il danneggiato abbia richiesto alla impresa designata ed alla CONSAP il risarcimento del danno;
scompare quindi il più lungo termine di gg 90 per i danni da lesione, di cui invece si avvantaggiano le imprese assicuratrici.
Nella lettera dell'art. 287, infine, non sono compresi tutti gli elementi e le elencazioni dei documenti pretesi dall'art. 148 e che costituiscono causa di improcedibilità dell'azione e che quindi non valgono per l'azione diretta contro il FGVS. In questo impianto normativo, abbiamo l'eccellente ragione di credere che il Fondo di garanzia, se non può sottrarsi dagli obblighi risarcitori secondo tutti i criteri menzionati, ancor di più non potrà esimersi da un mero obbligo di informazione, che è una ipotesi minoritaria rispetto a quella risarcitoria, nonchè connotata da semplicità estrema. Per tutte queste ragioni, il diritto di accesso è più che esercitabile nei confronti del Fondo di garanzia, proprio in quanto “organismo creato da uno Stato membro”. Diversamente, l'art. 1 lett. “a” del dm 191/2008 sarebbe viziato da una evidente incostituzionalità. Diversamente opinando, sarebbe un Fondo di garanzia? garanzia di che cosa? se il Fondo ricusa di consegnare già informazioni, prima ancora che risarcimenti, è evidente che lo scopo istituzionale del Fondo è già distorto.
Del pari applicabile l'art. 2 e 4 del dm 191/2008: l'art. 2 individua nelle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano le destinatarie della richiesta. Nessun limite appare neppure nella lettera dell'art. 4 che indica come legittimata passiva l'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso. A questo punto, è facile comprendere le ragioni indicate dal Tribunale di Taranto: orbene, la circostanza del mancato richiamo dell'art. 146 CDA. non può indurre e ritenere che lo stesso non sia applicabile nel baso di risarcimento liquidato (o negato) dall'impresa designata ex art. 286 CDA, in quanto: a) detto argomento prova troppo, dovendo ritenersi, seguendo detta tesi, che anche altre
6 disposizioni non specificamente derogate dalle norme contenute nel titolo XVII CDA, non possano essere applicate alle liquidazioni effettuate dalle medesime imprese (quale, ad esempio, l'art. 139 sul danno biologico per lesioni di lieve entità); b) la finalità “solidaristica” per la quale è stato istituito il Fondo di Garanzia non appare porsi in contrasto con l'esercizio del diritto di accesso previsto dall'art 146 CDA ed anzi detta finalità (pubblicistica) appare maggiormente coerente con la previsione di detto diritto e funzionale all'esercizio del diritto di difesa del danneggiato ed all'esigenza di ridurre il contenzioso in materia;
c) il richiamo all'art. 1, comma 1 lett. o) CDA non appare dirimente, in quanto, salve le limitazioni specificamente previste daH'art. 283 CDA, la posizione del danneggiato ha visto sempre più estendersi il proprio diritto, tanto da risultare ormai, in molti casi, equivalente, in termini di voci di danno risarcite, a quella in cui sussista la copertura assicurativa della vettura del responsabile;
peraltro è lo stesso legislatore a ricorrere alla locuzione
“azione di risarcimento” nell'art. 287 CDA;
d) in quanto strumentale all'esercizio del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., la negazione del diritto di accesso al danneggiato da vettura non coperta da assicurazione (al quale viene normativamente garantito il diritto al risarcimento da fare valere nei confronti dell'impresa designata) apparirebbe difficilmente compatibile con il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 Cost., non ravvisandosi, sotto questo profilo, ragioni per differenziare la sua posizione in rapporto all'adeguato esercizio del diritto di difesa (posto, si ribadisce, che fi diritto al risarcimento è allo stesso riconosciuto dal legislatore)
II. Vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di perizia sulla . Pt_2
Dal primo motivo di appello, consegue l'omessa pronuncia sulle richieste contenute in atto di citazione di primo grado e cioè sulla perizia della . Pt_2
II.1. Non possono operare a favore della parte inadempiente, dal punto di vista probatorio, evenienze che scaturiscono dal suo stesso inadempimento.
II.2. La perizia è un tipico documento ad autonoma formazione, in quanto dipende esclusivamente dall'attività dell'assicuratore e non è mediata dalla compartecipazione di altri soggetti (compagnia consorella, responsabile, etc…), diversamente da altri documenti (ed es.: la denuncia).
II.3. E' un obbligo giuridico previsto dall'art. 148 comma I d. lgs. 209/200534, e dall'art. 2 dm
191/200835 e dall'art. 9 dPr 254/200636.
II.4. L'obbligo di espletare la perizia prescinde:
Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi
7 diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Art. 2 dm 191/2008. 1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorita' intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalita' del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali; f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.
L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del
servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose
e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A.
• dalla contestazione della colpa: spetta al giudice la decisione di espletare la perizia, che non può essere condizionata dal giudizio dell'assicuratore, perché il danneggiato deve fare affidamento su tale documento, onde potersene avvalere in sede amichevole o giudiziaria;
• dalla contestazione della graduazione delle colpe: il danneggiato intende dimostrare, attraverso la vis lesiva risultante dalle deformazioni sui lamierati, la velocità dell'antagonista, la quale può dimostrarsi solo attraverso un responso scientifico, piuttosto che una prova orale, della quale non possono ammettersi valutazioni ed apprezzamenti del testimone;
• dalla contestazione del nesso causale: l'incompatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, invero, rafforza l'obbligo impositivo alla esibizione di entrambe le perizie dei mezzi coinvolti, ricavato dalle prescrizioni normative sopra elencate e obbedisce altresì ad una esigenza di giustizia, cioè spiegare tecnicamente perché i danni sono incompatibili, ex artt. 237 e 538 del Codice del consumo, in modo che il danneggiato (e l'avvocato del danneggiato) possa essere reso edotto dei motivi del diniego di risarcimento. Nella omessa
8 motivazione di negazione offerta del Fondo, la perizia sulla Polo si inserisce a pieno titolo in tutte e tre le casististiche sopra allegate, perché i danni sulla Polo possono essere prova del sinistro, possono graduare le colpe e possono persino fugare dubbi sulla compatibilità al sinistro (ipotesi remota, ma c'è da aspettarsi di tutto dal Fondo che non ha ancora chiarito perché non ha risarcito i danni).
II.5. Ragioniamo per assurdo, cioè che la perizia non sia un documento a formazione propria, ma altrui. Ebbene, non rileva il possesso, ma l'attività preordinata al possesso:
in assenza di attività tesa ad acquisire la perizia, l'allegato non-possesso perde di ogni significatività in diritto. E' stato affermato in diritto amministrativo che sia illegittimo il diniego di accesso: • che non dia puntuale conto delle modalità di conservazione degli atti invocati in visione, delle ragioni del loro smarrimento e delle ricerche in concreto compiute39; • che non dia dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità; • senza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione, destinando all'uopo idonee risorse in termini di personale e tempo e qualora, ciò nonostante, la documentazione non venisse reperita, deve estendersi la relativa indagine presso altre
Amministrazioni che fossero in possesso di copia della documentazione richiesta, per poi, in caso di ulteriore esito negativo delle ricerche, dare conto al privato delle ragioni dell'impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza.
• che rilevi la mera difficoltà o gravosità della ricerca per giustificare il diniego di accesso nei confronti di un soggetto legittimato ad ottenere la documentazione richiesta;
• che rilevi che l'atto richiesto non sia stato formato dall'amministrazione a cui è stata inoltrata la richiesta.
II.6. Laddove l'impresa non abbia provveduto, si impone una remissione in termini. Diversamente,
l'omissione acquista carattere meritorio. Lo schema antigiuridico preteso dall'assicuratore è il seguente: l'assicuratore, messo in mora, non avvia il procedimento di constatazione del danno, anzi lo avvia parzialmente ed esegue gli atti che più gli aggradano;
non avendolo avviato integralmente, non ha copia della perizia ex art. 2 dm 191/2008; non avendola, per sua deliberata colpa, è impune;
pertanto, la ragione della impunità è la sua stessa colpa. Ovviamente, questo schema è antigiuridico, perché l'inadempienza (omessa perizia) non può assurgere ad esonero della responsabilità ex artt.
1218, 1256 (impossibilità della prestazione, caso fortuito, forza maggiore), 1453 (eccezione di inadempimento, mutamento condizioni patrimoniali, eccessiva onerosità), 1460, 1461, 1463, 1465,
1467 cc.. Le Sezioni Unite, in questa sentenza-manifesto, hanno emesso un importante principio in tema di distribuzione dell'onere di allegazione e prova: “in tema di prova dell'inadempimento di una
9 obbligazione, il creditore (danneggiato) che agisca per l'adempimento (perizia) deve soltanto provare la fonte negoziale (richiesta di accesso) o legale (art. 2 dm 191/2008) del suo diritto (accesso) ed il relativo termine di scadenza (art. 5 dm 191/2008), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto (assicuratore) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (incarico e perizia)44. Principio fondatore dell'ordinamento prevede che l'obbligazione può rimanere inadempiuta per impossibilità sopravvenuta dipendente da causa non imputabile al debitore, ovvero per inadempimento quando il debitore non è in grado o non vuole adempiere. Il contegno stragiudiziale dell'assicuratore si inserisce pienamente nell'ambito della responsabilità per inadempimento, in quanto si è volutamente sottratto a obblighi normativi: art. 144 d.lgs 209/2005; dm 191/2008 : ai sensi dell'art. 1175 cc, il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza;
ai sensi dell'art. 1176 cc, nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia;
nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
ai sensi dell'art. 1218 cc, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno (che in questo contesto neppure si chiede), se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
ai sensi dell'art. 1460 comma
II cc, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede;
ai sensi dell'art. 1375 cc, il contratto deve essere eseguito secondo buona fede;
ai sensi dell'art. 1455 cc, l'inadempimento non ha scarsa importanza se commisurato alla stregua dell'economia complessiva del medesimo45: già il mero ritardo nell'esecuzione della prestazione costituisce inadempimento di non scarsa importanza46; la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare (si pensi, ad esempio, alla eventualità che il danneggiato abbia torto) ma ... al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione47: il danneggiato ha interesse ad ottenere i documenti per avviare un procedimento di transazione, senza essere costretto ad agire in giudizio48; l'inadempimento deve rapportarsi anche ad un criterio di proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale nonché alla natura, alla finalità del rapporto50: l'impresa agisce in un il processo. 2) Il danneggiato ha il diritto di avere ogni notizia fondamentale perchè deve preparare il suo atto di citazione e non deve essere costretto a rimediare in corsa ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 320 cpc per non avere ottenuto ingiustamente dei documenti che gli avrebbero consentito una più serena allegazione dei fatti ed articolazione delle prove. 3) Gli artt. 320 e 183 cpc non assolvono a tutte le prerogative del danneggiato, ed in special modo quella della rinuncia alla domanda]
10 Si costituiva con comparsa di risposta l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[1) Rigettare l'appello proposto ex adverso in quanto, così come formulato, assolutamente inammissibile, improponibile e, comunque, totalmente infondato, in fatto e/o in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per quelle ulteriori esponende nel corso del giudizio;
2) confermare, pertanto, in toto, la sentenza appellata;
3) in via subordinata, solo per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale Giudicante dovesse ritenere ammissibile e fondata, anche solo parzialmente, la domanda dell'appellante, decidere, comunque, secondo Giustizia in ordine alle avverse pretese;
4) rigettare l'avversa richiesta di condanna della Società appellata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto
e per quelle ulteriori esponende nel corso del giudizio;
5) condannare, infine, parte appellante all'integrale refusione, in favore di delle spese CP_1
e competenze del presente grado di giudizio, ovvero, in estremo subordine, nella non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'impugnazione, compensare le stesse, anche alla luce della peculiarità della vexata quaestio.]
Così argomentava la le proprie richieste processuali: CP_1
[1) Preliminarmente, la deducente difesa, nel costituirsi in giudizio, dichiara di non accettare, in alcun modo, neppure implicitamente, il contraddittorio su domande nuove che controparte ha inteso inammissibilmente formulare con il presente atto di appello.
A tal proposito, la OM appellata evidenzia, infatti, che, con il gravame proposto, la controparte ha inteso avanzare tutta una serie di domande ed istanze completamente nuove e mai formulate nel giudizio di primo grado.
L'assoluta novità delle domande proposte emerge, in modo manifesto, dal semplice raffronto tra il contenuto dell'atto di citazione e quello dell'atto di appello.
Non v'è chi non veda la differenza: il sig. promuoveva il giudizio di primo Parte_1
grado chiedendo, fondamentalmente, la trasmissione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni lamentati ed, in particolare, la perizia dei danni sui mezzi coinvolti ed i relativi fotogrammi, nonchè le dichiarazioni testimoniali, mentre, con
11 l'impugnazione, ha invece avanzato una richiesta totalmente diversa (spingendosi ad affermare la sussistenza, in capo ad nella qualità in atti, anche di un obbligo di espletamento della CP_1
perizia sul veicolo Polo coinvolto nel sinistro).
Superfluo precisare che l'oggetto del giudizio de quo avrebbe dovuto essere perfettamente identico
a quello di primo grado, sulla base delle conclusioni in quella sede rassegnate, mentre è sin troppo evidente che l'appellante ha invece ritenuto di stravolgere la causa petendi, introducendo una nuova ed inammissibile pretesa, mai avanzata in precedenza ed in merito alla quale si ribadisce il rifiuto del contraddittorio.
La deducente difesa riserva, comunque, al prosieguo del giudizio, ogni ulteriore e migliore deduzione sul punto.
2) Fermo restando quanto precede, nell'impugnativa di tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto, concluso e prodotto dalla controparte, l'esponente difesa eccepisce l'assoluta inammissibilità, improponibilità nonché l'infondatezza, in fatto e/o in diritto, dell'atto di appello ex adverso formulato
e si riporta, nuovamente, a quanto già ampiamente esposto nel corso del giudizio di primo grado ed, in particolare, nelle brevi note conclusive ivi depositate, che abbiansi qui per integralmente ripetute
e trascritte quali parti integranti del presente atto.
Passando all'esame delle ragioni poste a fondamento del gravame ex adverso proposto, non si può non rilevare immediatamente, infatti, che le avverse censure alla sentenza de qua non potranno non essere ritenute completamente inconferenti, inconsistenti nonché prive di rilevanza giuridica e di valido riscontro probatorio.
Invero, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che l'azione promossa dal sig.
[...]
nei confronti di nella qualità in atti, è da considerare del tutto Parte_1 CP_1 inammissibile per l'inapplicabilità della disciplina del c.d. “diritto di accesso agli atti” all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
All'uopo occorre precisare che il F.G.V.S., seppur operante a mezzo dell'Impresa di Assicurazione territorialmente designata, in quanto non dotato di autonoma struttura liquidativa, rimane, pur sempre, un Organismo pubblico volto a garantire, come nella fattispecie in esame, le Vittime della
Strada in ipotesi di eventuale e provata scopertura assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro.
Difatti, nella fattispecie che ci occupa, è stata convenuta in qualità di Impresa CP_1
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Zona Regione Puglia, atteso che
12 il veicolo Volkswagen Polo tg CE529JA, al momento del contestato sinistro, risultava privo di copertura assicurativa.
Lo scrivente difensore deve precisare, quindi, che è intervenuta nel sinistro in questione CP_1 non a “copertura di rischi”, in qualità di “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”, ma quale “organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo … per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione …”
A tal proposito è necessario precisare che il “diritto di accesso agli atti” dei contraenti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, non si estende anche ai sinistri in cui non esiste un rapporto contrattuale assicurativo del soggetto responsabile con la propria OM.
Nello specifico, come precisato anche dal Giudice di primo grado in sentenza, l'art. 146 del CdA
“prevede che debba essere consentito il diritto di accesso agli atti ai contraenti ed ai danneggiati nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, inserendo la disposizione nel relativo titolo X del CdA”, mentre il “DM 191/2008, di contro, precisa l'ambito di applicazione del regolamento concernente la disciplina del diritto di accesso, definendo quale “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti” quella derivante dalla copertura rischi (del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore,
e per i rischi del ramo 12 di cui all'art. 2, comma 3 CdA) per responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri e per responsabilità da uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali”, escludendo, pertanto, l'applicabilità al FGVS del richiamato istituto dell'accesso agli atti.
Difatti, l'istituto dell'accesso agli atti (art. 146 CdA e DM n. 191/2008) non viene per nulla richiamato dalla particolare e specifica disciplina di cui al titolo XVII del CdA (art. 283 e ss), concernente l'intervento del FGVS, con conseguente e lapalissiana inapplicabilità di detto istituto nei confronti dello stesso Fondo.
Non a caso il legislatore utilizza il termine, più restrittivo e limitante, di “rimborsare” relativamente alle funzioni svolte dal F.G.V.S., e il termine generico ed estensivo di “coprire” per le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria.
13 Alla luce di quanto statuito dal legislatore possiamo, dunque, desumere che il Fondo di Garanzia non può certamente sottrarsi agli obblighi risarcitori, secondo i criteri prestabiliti, ma è altrettanto vero che allo stesso modo non possono estendersi allo stesso – perché normativamente non previsto
– gli obblighi di informazione che il Legislatore ha previsto solo in capo alle imprese esercenti
l'assicurazione obbligatoria.
Invero, il F.G.V.S., contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, svolge un ruolo speciale e differente rispetto a quello delle imprese assicuratrici aventi il compito “della copertura dei rischi”.
Pertanto, attesa la specialità della normativa prevista per l'intervento del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, è evidente l'inapplicabilità ad nella qualità in atti, delle norme CP_1
del D. Lgs. n. 209/2005 non espressamente richiamate nel suo titolo XVII.
A sostegno di tale assunto anche la giurisprudenza di merito, la quale ha condivisibilmente statuito che “ … la disciplina sul diritto di accesso, improntata sulla condivisibile esigenza di lealtà e collaborazione tra le parti del rapporto assicurativo, mal si adatta alla differente funzione ed al peculiare ruolo del FGVS, che quand'anche operante a mezzo dell'impresa di assicurazione designata, rimane pur sempre un organismo pubblico volto a garantire le vittime della strada in ipotesi di scopertura assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro”. Conseguentemente
“l'inapplicabilità all'impresa designata dal FGVS di svariate norme del CdA non espressamente richiamate nel suo titolo XVII (quali quelle sui paradigmi cui deve attenersi la richiesta stragiudiziale ovvero l'obbligo di formulare offerta), non fa che confermare la specialità della disciplina del Fondo di Garanzia che non ammette quindi indiscriminate applicazioni in via analogica …” (cfr. sentenza del Tribunale di Taranto, Dott. Pietro Genoviva, n. 851/2017 R.S., emessa in fattispecie assolutamente identica a quella oggetto del presente giudizio).
Per quanto riguarda il motivo di appello riguardante l'omessa pronuncia sulla richiesta di perizia sulla , la deducente difesa deve, ancora una volta, per mero scrupolo difensivo, sottolineare che, Pt_2 contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la OM di Assicurazioni ricevente
l'istanza di accesso agli atti è tenuta solo ad esibire gli atti contenuti nel fascicolo di sinistro, ma non anche ad eseguire perizie che ha dichiarato di non avere interesse a disporre.
A tal proposito, va rimarcato che, qualora le avverse argomentazioni trovassero accoglimento, si si verrebbe ad introdurre, ex novo, nel nostro ordinamento, un illegittimo principio che consentirebbe al danneggiato di utilizzare il diritto all'esibizione, ex art. 146 D. Lgs n. 209/2005 e D.M. n.
191/2008, non solo per ottenere gli atti effettivamente in possesso della OM (unica reale
14 finalità della disciplina in esame), ma persino per obbligare, di fatto, detta OM ad effettuare anche, a propria cura e spese, accertamenti tecnici non necessari alla gestione del danno (come, ad esempio, le perizie su veicoli che devono essere risarciti da altre Compagnie), con il rischio, quindi, di sentirsi dichiarare inadempiente anche con riferimento alla mancata esibizione di atti che la stessa non possiede e che, peraltro, non ha neppure alcun interesse ad acquisire.
Senza con ciò rinunziare a quanto sin qui dedotto ed argomentato, va evidenziato, inoltre, come il contenuto della sentenza impugnata sia la più eloquente dimostrazione di come il primo Giudicante abbia attentamente esaminato e rigorosamente valutato, nella formazione del proprio libero convincimento, le inequivocabili risultanze del giudizio sottoposto alla propria cognizione, per cui la decisione de qua, è senza alcun dubbio, non solo giusta ed esaustiva ma anche esente da ogni tipo di credibile e valida censura.
Ed, infatti, l'esponente difensore deve rilevare, nuovamente, che se la controparte avesse voluto realmente conoscere quanto sotteso alla procedura di constatazione, valutazione ed eventuale liquidazione dei danni lamentati, avrebbe potuto certamente promuovere il giudizio finalizzato al risarcimento di detti danni, nelle more del quale richiedere l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
e 94 disp. att. c.p.c., della documentazione oggetto del giudizio, fermo restando che tale richiesta sarebbe stata comunque subordinata all'accertamento delle relative condizioni di ammissibilità.
La OM appellata riserva, comunque, ogni migliore e più approfondita deduzione, sul punto, nei modi e nei termini di legge.
3) La Società appellata deve ribadire, infine, l'eccezione di radicale inammissibilità ed infondatezza dell'avversa richiesta di condanna di ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per totale CP_1
insussistenza dei presupposti, di fatto e/o di diritto, a tal fine ex lege prescritti, anche perché
l'eventuale provvedimento sanzionatorio sarebbe manifestamente iniquo.
La deducente difesa sottolinea, in ogni caso, che anche detta richiesta attorea (ovvero, la condanna di al pagamento della somma di € 200,00 in caso di violazione e inosservanza, anche CP_1
parziale, nella esecuzione della sentenza, per ogni giorno di ritardo, dalla pubblicazione delle sentenza) appare animata da un chiaro ed esagerato intento speculativo, a fortiori se si considera
l'esigua ed, allo stato ingiustificata, quantificazione dei danni fornita ex adverso.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza e, conseguentemente, dovranno essere poste integralmente a carico dell'appellante, ex art. 91 c.p.c.. In via nettamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, si invoca, comunque, sin d'ora, la
15 compensazione delle stesse, tenuto conto delle peculiarità della vexata quaestio, della sostanziale novità delle questioni trattate e, soprattutto, della mancanza di un chiaro ed univoco orientamento del Supremo Collegio sul punto.]
Motivi della decisione
I.- L'art. 288 del DLvo 209/2005, sotto la rubrica “Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada”, così dispone:
“1. I danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della
CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro.
2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata: a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non e' contestata
e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilita' ovvero dichiari che la responsabilita' non e' chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.
3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla liquidazione definitiva del danno.
4. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non e' in grado o rifiuta di pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3. 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.”
Come fatto palese dalla lettura della norma, tra le ipotesi in cui il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è tenuto ad assicurare il risarcimento del danno patito dal soggetto danneggiato a causa della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, elencate nel precedente articolo 283, quelle di cui al comma 1 lettera c) e lettera c)bis sono le uniche in cui il Legislatore dispone expressis verbis
16 l'applicabilità del diritto di accesso di cui all'art. 146 del DLvo 209/2005, sancendo nel comma 5 dell'art. 288 “
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.”
L' Art. 283 del D.Lvo 209/2005, sotto la rubrica “Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica”, così dispone: “1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica.
Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo
1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento
e' dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento
e' dovuto per i danni alla persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento e' dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e
a coloro che sono trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose;
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni
17 persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla
Commissione europea.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo
258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.”
Si è così al cospetto di una scelta univoca del Legislatore che rende non invocabile la disciplina del diritto di accesso alle altre ipotesi non espressamente individuate dal Legislatore : ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Se si legge con attenzione la norma si scorge anche la ratio della disciplina dettata dalla Legge.
Tra i casi in cui è previsto che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la
CONSAP, risarcisca i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, le ipotesi di cui alle lettere c) e c)bis, ove risulta espressamente invocabile il diritto di accesso ai sensi dell''art. 146 comma 1, sono le uniche in cui sussista una copertura assicurativa in atto, che invece non si riscontra nelle altre ipotesi in cui il Fondo è tenuto ad assicurare il risarcimento.
Ed invero i casi in cui il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada è obbligato a risarcire i danni ai sensi dell'art. 283 DLvo 209/2005 sono i seguenti:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della
18 Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva
2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d- bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), d) , d)bis, d)ter, un contratto di assicurazione o non esiste o non
è individuabile o, come nella ipotesi d), non è operativo per la prohibitio domini alla circolazione del veicolo emessa dal soggetto disponente agli effetti di cui all'art. 2054 comma 3 cc (“3.- Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio
, è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”).
Il legislatore ha così stabilito una stretta connessione tra l'esistenza della copertura assicurativa e l'esercizio del diritto di accesso.
Soltanto una sentenza della Corte Costituzionale munita dei requisiti di cui all'art. 136 della
Costituzione potrebbe mutare l'assetto normativo sancendo l'estensione del diritto di accesso anche alle altre ipotesi di intervento del Fondo Garanzia Vittime della Strada di cui all'art. 283 del DLvo
209/2005.
Non si verte in tema di applicazione analogica in quanto si è al cospetto di una specifica volontà legislativa diretta a regolamentare diversamente le ipotesi ed alla quale non può sovrapporsi
19 l'interpretazione della legge che può essere modificata e/o integrata da altro atto avente forza ed efficacia di legge o da una sentenza della Corte Costituzionale.
La scelta legislativa non impedisce al danneggiato di chiedere ugualmente l'accesso agli atti all'Impresa Designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, il cui eventuale rifiuto sarà valutato nel successivo giudizio anche ai fini della speciale responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, esattamente come nelle ipotesi ordinarie in cui l'Assicuratore obbligato ex art. 146
DLvo 209/2005 non vi provveda o frapponga un comportamento elusivo od ostativo:
[L'art. 148 del D.Lvo 209/2005, sotto la rubrica “procedura di risarcimento”, così dispone nel suo
comma primo:
“Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l'impresa di assicurazione formula al
danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i
motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può
procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al
periodo precedente…”
E nel suo comma secondo:
“L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno,
ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che
abbiano causato lesioni personali o il decesso…- omissis -…..L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione della
documentazione.
Dalla semplice lettura delle norme congiunte tra esse si evince che l'Assicuratore non ha il diritto di astenersi dal formulare una proposta risarcitoria “congrua e motivata” o, in alternativa ,
“comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta.”
Questa seconda eventualità è logicamente e giuridicamente compatibile con la mancata redazione
di una perizia medico-legale, ben potendo la ricostruzione della dinamica del fatto escludere ogni
diritto al risarcimento da parte del danneggiato e, quindi, rendere inutile la perizia medico-legale
20 che diverrebbe un costo ingiustificato per il bilancio dell'Assicuratore.
Non sembra inutile rilevare come nessuna norma di legge imponga espressamente all'Assicuratore
l'obbligo di redigere tale perizia.
Ugualmente non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato
l'illegittimità della predetta norma di legge nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo
dell'Assicuratore di procedere a perizia medico legale, ma soltanto quello eventuale “…di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta….”.
Ciò che la legge vieta è quindi il rifiuto pretestuoso dell'Assicuratore, mentre una risposta
argomentata in fatto ed in diritto è ben compatibile con la mancata predisposizione della perizia
medico-legale.
Ovviamente l'Assicuratore che non trasmetta gli atti nella loro interezza, trincerandosi con la tecnica
di individuazione specifica seguita dall'art. 4 del DM 191/2008, va incontro a precise responsabilità
nel caso in cui il danneggiato adisca l'autorità giudiziaria e la sua pretesa risulti fondata e, per
converso, ingiustificato il comportamento extra processuale dell'impresa, esponendosi quest'ultima
alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Ugualmente è a dirsi nel caso in cui l'Assicuratore, a fronte di una richiesta risarcitoria argomentata
in fatto ed in diritto, dia risposta inadeguata alle argomentazioni proposte dall'istante.] (Così il
giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 20 giugno 2023 all'esito del
giudizio vertito sotto il numero 3240/2020 r.g. Tribunale di Taranto).
II.- In conclusione, non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 283 comma 1 lett.c) e c)bis del D.Lvo
209/2005, la domanda dispiegata in primo grado da contro la si Parte_1 CP_1 rivela infondata come pure l'appello proposto che deve così essere rigettato.
III.- Le spese del giudizio di appello devono gravare sull'appellante secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 948/2022 emessa in Parte_1
data 07 aprile 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 3946/2021 r.g., dal Giudice di Pace
21 di Taranto;
b) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'appellante a rifondere spese e competenze di lite in favore dell'appellata, liquidandole in euro 900,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 08 maggio 2025;
Il giudice dott.Alberto Munno
22