Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.18812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di CI
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.18812/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GILARDONI MASSIMO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 109
e
(c.f. , con l'avv. GILARDONI MASSIMO, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 109
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 28.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. Autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto e ordinare al Comune di Brescia ed a quello di Ospitaletto, Brescia, di annotare l'emanando decreto di omologazione della separazione a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte,
2) disporre l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione in
Ospedaletto, Bs, in via Vittorio Veneto nr. 101, che sarà assegnata alla madre che qui vivrà con i figli e, quanto al mantenimento ordinario, in ragione delle circostanze menzionate, stabilire che il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento dei figli l'importo mensile complessivo di euro 1000,00 (leggasi mille/00
Euro) anticipatamente ed entro il giorno 20 di ogni mese, comprensivo dell'importo della rata di mutuo ipotecario che grava sull'immobile pari ad euro 350,00 sino all'estinzione del debito, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, acceso presso l'istituto Bancario BPM, filiale di Ospitaletto
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottati dal Tribunale di Brescia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese permette di trasporto Lecco spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/ treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout e babysitter); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Assegno unico in quota parte e ugualitaria al 50% a favore di entrambi i genitori.
PER IL DIVORZIO:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto a Brescia nella Casa Comunale in data 10 novembre 2007 avanti l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brescia, per atto trascritto il nr. 262 degli Atti di matrimonio, ordinando al Comune di Brescia e di Ospedaletto, di annotare l'emananda sentenza margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione assegnata alla madre in Ospitaletto, Bs, in via… che qui vivrà con i figli e, quanto al mantenimento ordinario in ragione delle circostanze menzionate, stabilire che il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile complessivo di euro 1000,00, (leggasi mille/00 Euro); anticipatamente ed entro il giorno 20 di ogni mese, comprensivo dell'importo della rata di mutuo ipotecario che grava sull'immobile pari ad €350,00 sino all'estinzione del debito, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, acceso presso l'istituto Bancario BPM, filiale di Ospitaletto Bs, 04058/000000018413 IBAN
[...]; tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alle 50% al pagamento delle spese ordinarie terrà a proprio carico il 50% delle spese extra contributo di mantenimento relative ai figli secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Brescia ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese permette di trasporto Lecco spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/ treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout e babysitter); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Assegno unico in quota parte e ugualitaria al 50% a favore di entrambi i genitori.
Spese legali compensate tra le parti in quota egualitaria. » Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 10.11.2007, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di CI (anno 2007, parte I^, n.262).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2,
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti