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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott. ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 5/3/2025, e promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bagheria, via XX Settembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Marianna
Maggio, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], irreperibile dal Controparte_1
3.2.2016
-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5/3/2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza, al contenuto del quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 29.10.2024, Parte_1
premetteva:
[...]
- di aver contratto matrimonio civile, in data 13 settembre 2012 presso Il CA (Egitto) con il Sig.
, regolarmente trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del comune di Bagheria al n. 61, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2012;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
-che, dopo qualche anno di convivenza, il coniuge si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce,
è stato cancellato per irreperibilità dal Comune di Bagheria in data 03/02/2016 e, attualmente, risulta irreperibile.
Chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, senza formulare alcuna ulteriore domanda.
Il resistente, al quale il ricorso introduttivo è stato notificato, nei termini, ai sensi dell'art. 143 cpc, non si costituiva e va dichiarato contumace.
All'udienza di comparizione personale la ricorrente insisteva come in ricorso e, quindi, nella sola pronuncia sullo status.
Il procuratore discuteva oralmente la causa, con rinuncia ai termini per memorie conclusive, ed il
Giudice delegato rimetteva la causa in decisione riferendosi di riferire al Collegio.
***
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che vada senz'altro accolta la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerate sia le dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza di comparizione delle parti, sia le circostanze da quest'ultima rappresentate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sia la mancata comparizione del resistente all'udienza prevista per il tentativo di conciliazione, con conseguente impossibilità di darvi corso.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
In considerazione della contumacia del resistente le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
-Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
-pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
01.02.1975, e , nato a [...] il [...], i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile, in data 13 settembre 2012 presso Il CA (Egitto), trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bagheria al n. 61, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2012;
-dichiara irripetibili le spese di lite, stante la mancata costituzione di parte resistente;
-dispone che la presente sentenza, in copia autentica, all'esito del suo passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di propria competenza.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott. ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 5/3/2025, e promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bagheria, via XX Settembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Marianna
Maggio, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], irreperibile dal Controparte_1
3.2.2016
-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5/3/2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza, al contenuto del quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 29.10.2024, Parte_1
premetteva:
[...]
- di aver contratto matrimonio civile, in data 13 settembre 2012 presso Il CA (Egitto) con il Sig.
, regolarmente trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del comune di Bagheria al n. 61, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2012;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
-che, dopo qualche anno di convivenza, il coniuge si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce,
è stato cancellato per irreperibilità dal Comune di Bagheria in data 03/02/2016 e, attualmente, risulta irreperibile.
Chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, senza formulare alcuna ulteriore domanda.
Il resistente, al quale il ricorso introduttivo è stato notificato, nei termini, ai sensi dell'art. 143 cpc, non si costituiva e va dichiarato contumace.
All'udienza di comparizione personale la ricorrente insisteva come in ricorso e, quindi, nella sola pronuncia sullo status.
Il procuratore discuteva oralmente la causa, con rinuncia ai termini per memorie conclusive, ed il
Giudice delegato rimetteva la causa in decisione riferendosi di riferire al Collegio.
***
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che vada senz'altro accolta la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerate sia le dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza di comparizione delle parti, sia le circostanze da quest'ultima rappresentate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sia la mancata comparizione del resistente all'udienza prevista per il tentativo di conciliazione, con conseguente impossibilità di darvi corso.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
In considerazione della contumacia del resistente le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
-Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
-pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
01.02.1975, e , nato a [...] il [...], i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile, in data 13 settembre 2012 presso Il CA (Egitto), trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bagheria al n. 61, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2012;
-dichiara irripetibili le spese di lite, stante la mancata costituzione di parte resistente;
-dispone che la presente sentenza, in copia autentica, all'esito del suo passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di propria competenza.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini