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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/12/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 19 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL SO sono comparsi l'avv. Giovanni Carlo Vella in sostituzione dell'avv. Maurizio Grio per parte attrice, l'avv. Tiziana Pirone per parte convenuta e l'avv. Ivano Feligioni in sostituzione dell'avv. Gianluca De Micco Padula per la terza chiamata.
L'Avv. Vella, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Pirone, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Feligioni, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL SO,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( ), Parte_1 P.IVA_1
a Piazza Ruggero di Sicilia n. 1, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Tiziana Pirone sito in Bracciano via Claudia n. 35, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_2 P.IVA_2 anluc la, sito in Roma via Mario Fani n. 20, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA E
IL RC DI M. e E. RC & C SNC;
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giu
[...] CP_1
aveva un'attività Parte_1 ad oggetto la rappresentanza, la riparazione e la vendita di elettrodomestici, radio e televisioni;
-che i locali adibiti a magazzino, esposizione della merce e vendita della stessa erano situati al piano terra di un immobile sito in Bracciano, Via Cristoforo Stati n. 11-15; -che al primo piano dello stesso immobile in corrispondenza del punto vendita della società attrice, più precisamente all'interno 1, era ubicato l'appartamento di proprietà di
[...]
-che la convenuta aveva effettuato, nel proprio appartament CP_1 ristrutturazione, che avevano causato dei danni all'interno del negozio sottostante preso in locazione della società attrice;
-che più nello specifico, in data 21-22 dicembre 2017 dopo un intervento della società CP_2 per la sostituzione del contatore dell'acqua, a causa di un guasto all'im idraulico, l'appartamento della convenuta si era allagato completamente;
-che per diretta conseguenza del guasto, si erano verificate fin da subito infiltrazioni di acqua all'interno dei locali occupati da parte attrice, che avevano interessato le pareti ed il soffitto, creando diversi danni all'intonaco con macchie, efflorescenze e sviluppo di microrganismi;
-che tale evento era stato immediatamente comunicato alla convenuta, la quale tramite il proprio legale aveva affermato che l'intera responsabilità del danno era ascrivibile alla società ; -che successivamente, dopo un lunghissimo periodo di CP_2 interruz senza che nel frattempo venissero effettuati gli opportuni interventi di ripristino, erano ripresi i lavori di ristrutturazione nell'immobile, ma in data 6.02.2019, a causa dell'utilizzo di un martello pneumatico, usato presumibilmente non lontano dalla zona interessata dalle precedenti infiltrazioni, si era verificato il distacco di una porzione di intonaco del solaio e la rottura di alcune pignatte con tutta evidenza precedentemente ammalorate;
-che la società attrice aveva immediatamente segnalato quanto successo alla ditta edile che stava effettuando i lavori di ristrutturazione, la quale, incurante dell'avviso, aveva proseguito nell'utilizzo del martello pneumatico;
-che in seguito all'incidente , preoccupato per l'accaduto, Pt_1 aveva l'intervento dei Vigili Del Fuoco, i quali arrivati sul posto, avevano riscontrato il distacco di una porzione di intonaco del solaio e del fondello di alcune pignatte;
-che per tale motivo, onde tutelare la sicurezza del personale della società attrice, veniva interdetta la zona del locale dove erano avvenuti i distacchi delimitandola con il nastro segnaletico;
-che, inoltre, i Vigili del Fuoco in collaborazione con la Polizia locale, anch'essa intervenuta sul posto, avevano disposto l'interruzione dei lavori in corso nell'appartamento sovrastante;
-che in data 24.04.2019, peraltro all'interno del locale adibito all'esposizione della merce veniva riscontrato un ulteriore cedimento delle pignatte in quanto, nonostante il divieto, i lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento della convenuta, erano nuovamente ripresi;
-che parte attrice si era vista, di conseguenza, costretta ad interessare la locale Stazione dei Carabinieri;
-che le Forze dell'ordine, giunti sul posto, avevano richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, i quali avevano riscontrato la caduta, dal soffitto, di altre parti di pignatte, accaduta nella porzione di negozio delimitata ed interdetta a seguito del precedente accesso avvenuto il 6.02.2019; -che tutti i suddetti avvenimenti avevano reso inagibile la parte di locale destinata all'esposizione e all'accesso al pubblico, rendendo estremamente disagevole la prosecuzione dell'attività di vendita con conseguenti gravi danni economici. Deduceva quindi: -che la proprietaria dell'appartamento sovrastante era responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.; -che la condotta della convenuta aveva cagionato danni patrimoniali;
-che infatti dai prospetti della situazione economica relativa agli anni 2017, 2018 e 2019 era possibile trarre che i ricavi delle vendite e delle prestazioni nel 2019 avevano subìto una riduzione di euro 14.915,11 rispetto all'anno 2018, anno in cui vi era stato un incremento dei ricavi, rispetto al precedente 2017, pari a euro 5.511,50; -che ancora per il ripristino dello stato dei luoghi parte attrice era necessario sostenere il costo dei lavori necessari per la messa in sicurezza in euro 8.500,00. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “1) dichiarare la Sig.ra responsabile dei danni verificatesi, CP_1 nei locali siti in Bracciano (R Stati n. 11-15, nei quali la società
“ svolge la propria attività commerciale;
2) condannare la Parte_1 all'integrale risarcimento, in favore della società CP_1
“ i danni materiali e patrimoniali subiti, indicati in Euro Parte_1
14.915,11 per minori incassi nonché del danno che dovrà ancora patire per il ripristino dello stato dei luoghi nella misura così come quantificati nella allegata consulenza in Euro 8.500,00, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del fatto al soddisfo;
In via subordinata condannare la predetta convenuta al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio contestando la domanda tanto CP_1 nell'an che nel quantum e o. In ogni caso chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di e CP_2
per la manl si Controparte_3
3.Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva per ess ne del SII in capo alla diversa società
, nonché contestando la domanda tanto nell'an che nel CP_4 done il rigetto.
4.Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_3
che rimaneva contum
[...]
5.Va anzitutto premesso che la società attrice ha rappresentato in corso di giudizio la cessazione del contratto di locazione del negozio e che il medesimo immobile è stato dal proprietario venduto a terzi. Conseguentemente ha rinunciato alla domanda risarcitoria relativa alla somma di euro 8.500,00 per i costi di ripristino. Ha invece insistito sulla domanda risarcitoria relativa alla somma di euro 14.915,11 per il decremento degli incassi dovuto alla parziale indisponibilità dei locali del negozio. Su tale domanda è evidente la legittimazione attiva della società deducendo il danno da mancato guadagno quale danno patrimoniale proprio, benchè in veste di conduttore dei locali.
6.Tuttavia, l'istruttoria non ha consentito di acquisire adeguata prova della fondatezza della domanda. In primo luogo, va evidenziato che il ctu nominato ha acclarato una condizione di impossibilità, anche per via meramente documentale, di appurare l'effettiva causa delle infiltrazioni e dei distacchi di intonaco e di pignatte, sia in ragione dell'impossibilità di accesso ai locali, in quanto nella titolarità ormai di terzi, sia precisando che “quanto presente in atti non sia sufficiente ed attendibile per dare risposta compiuta ai quesiti del giudice in quanto non è stato possibile effettuare l'accesso e di conseguenza eseguire gli accertamenti tecnici atti alla verifica dello stato dei luoghi. Nell'atto di citazione con doc.5, viene allegata la relazione di “Interventi di consolidamento dei solai e ripristino danni soffitto” a firma del Prof. Ing. nella quale viene riprodotta in fotografia Persona_1
(figura 3 e 5) una p io ammalorato con un fondello di pignatta mancante corrispondente presumibilmente alla superficie citata nel primo rapporto di intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco di Roma -scheda statica 3960/1 del 06/02/2019- dove si legge che “all'interno di un magazzino di elettrodomestici di circa 80mq, posto al civico 11 di via Cristoforo Stati al piano terra, si riscontrava il distacco di una porzione di intonaco del solaio e del fondello di alcune pignatte per una superficie di circa 2mq, in una zona vicino ad un angolo del locale”. L' Ing. nella relazione di parte nel paragrafo Per_1
“Interventi di consolidament propone pertanto un intervento di antisfondellamento mediante rasatura armata a basso spessore …” inserendo la foto del solaio ammalorato e alcune foto delle fasi di lavorazioni, a titolo di esempio, non riguardanti il cantiere oggetto di causa e per tutti gli interventi di consolidamento identifica una superficie complessiva di 59,20mq con un costo totale di € 8.561,84 comprensivo di IVA. Il tecnico di parte attrice ha così indicato un intervento per lui risolutivo poiché ha potuto effettuare il sopralluogo e il rilievo metrico e fotografico individuando una superficie di intervento di 59,20 mq. A tal proposito il verbale di intervento del 06/02/2019 dei VVF inerente il primo cedimento riporta “…il distacco… di intonaco e del fondello di alcune pignatte per una superficie di circa 2mq…” che risulta contrastante con quanto rilevato dal tecnico di parte;
tale stato di cose non trova riscontro neanche nel verbale di sommarie informazioni redatto dai Carabinieri di Bracciano intervenuti in data a seguito della chiamata del sig. locatario Parte_1 dell'immobile (doc. 3). Pertanto senza una verif parte del sottoscritto presso i luoghi oggetto di causa non è possibile dare risposta compiuta sulla quantificazione dei danni e dei relativi costi e quindi stabilire una percentuale di riparto degli stessi tra i convenuti. Gli avvocati delle parti convenute (sig.ra d ) non hanno depositato come allegati alle loro CP_1 CP_2 memorie, fotografie dello stato dei luoghi al momento della perdita idrica avvenuta il 22/12/2017 -nell'appartamento posto al primo piano di via Cristoforo Stati, 13 in Bracciano di proprietà della sig.ra
[...]
dell'evento ed Parte_2 Pt_3 esca e sopratt uperficie di spargimento oltre alla posizione esatta della saracinesca rispetto alla porzione di intonaco distaccatosi sul solaio del locale sottostante. Inoltre le fotografie “-figura 1: ambiente unico adibito a magazzino, Figura 2: allagamento, Figura 4: caduta acqua da soffitto-“ allegate alla relazione tecnica di parte attrice e le “Foto della situazione a dicembre 2017 e Foto della situazione a febbraio 2019” allegate alla
“Relazione tecnica sullo stato dei luoghi” a cura dell'Arch. di Persona_2 parte convenuta, non si ritiene possano essere prese a e risposta compiuta ai quesiti del giudice in quanto mancanti di data certa e non accertate dal sottoscritto a seguito dell'impossibilità ad eseguire il sopralluogo per la mancata disponibilità dei locali venuti in possesso di terzi proprietari”. Anche la prova testimoniale è apparsa confusa e contraddittoria, priva di sicuri elementi tecnici precisi e di dettaglio in ordine ai momenti temporali di esatta verificazione del primo allagamento e dei successivi distacchi, alla collocazione dei lavori del piano soprastante oppure dell'intervento sulla conduttura idrica, nonché di altri elementi utili a poter ascrivere i fenomeni di distacco dell'intonaco e delle pignatte verificatisi nel negozio ai lavori di riparazione idrica oppure ai lavori di ristrutturazione oppure ad altre cause. Sarebbe stato, dunque, necessario l'espletamento della ctu al fine di rinvenire le cause delle infiltrazioni ma soprattutto dei distacchi, consulenza d'ufficio che non è stata, per i motivi sopra esposti, possibile espletare.
7.In secondo luogo, vi è un ulteriore motivo di infondatezza della domanda risarcitoria della somma di euro 14.915,11. Infatti, tale somma viene connessa al mancato guadagno per via della contrazione dei ricavi a causa della indisponibilità dei locali. Tuttavia, dalle foto e dalla documentazione versata in atti non vi è prova che l'indisponibilità limitata di una parte dei locali possa avere inciso negativamente sulle vendite e quindi sul fatturato. Infatti, come si evince dal rapporto dei vigili del fuoco del 6.02.2019
“all'interno di un magazzino di elettrodomestici di circa 80 mq, posto al civico n. 11, di via Cristoforo Stati al piano terra, si riscontra il distacco di una porzione di intonaco del solaio e del fondello di alcune pignatte per una superficie di circa 2 mq, in una zona vicino ad un angolo del locale. Detto magazzino annesso all'attività di rivendita di elettrodomestici sita al civico n. 15, ha ingresso indipendente (…) ad un'indagine visiva i distacchi di cui sopra non sembravano pregiudicare l'integrità strutturale del solaio (…) non si evidenziava una condizione di pericolo per la struttura del solaio ma la possibilità di ulteriori distacchi dovuti ad eventuali vibrazioni imposte dalle lavorazioni al piano superiore. Ciò stante, a tutela della sicurezza del personale frequentante il magazzino, si interdiceva la zona del locale interessata dai distacchi delimitandola con il nastro segnaletico”. Anche il secondo distacco riferito al 24.04.2019 è stato indicato come pertinente alla medesima porzione ed area già interclusa per via del primo fenomeno. Pertanto, tenuto conto che il distacco ha interessato una porzione di 2 mq nel locale magazzino, deve osservarsi che il distacco e l'interdizione dei locali ha interessato una limitata e marginale porzione dell'area di deposito della merce, da ritenersi marginale ed irrilevante rispetto all'entità del volume di vendite e di incassi.
8.In conclusione, sulla scorta delle motivazioni che precedono, la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. nei confronti della convenuta va respinta. Sono assorbite le domande di manleva.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM attualmente vigente calcolate sul valore della domanda e tenuto conto dell'assenza di complessità della questione trattata (valori minimi). Quanto alle spese di lite di è vero che costituisce principio della CP_2
Suprema Corte quello secon tesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). Tuttavia, nel caso di specie la domanda di manleva promossa da CP_1
è risultata quale pretesa manifestamente infondata, doven relative spese, quindi, in capo alla convenuta. Infatti, la chiamata in causa ha riguardato e non, invece, CP_2 CP_2 CP_4
società effettiva titolare del rapporto e del servizio i
[...] CP_2
infatti, ha provato (e la circostanza è rimasta incontestata) c
[...] duzione in giudizio della Convenzione di Gestione, l'attribuzione ad
[...]
della gestione del servizio idrico integrato. CP_4 nto, dichiarato il difetto di legittimazione di laddove si CP_2 imputa alla stessa una responsabilità diretta per i lavori one. E' anche infondata la domanda di manleva laddove si invoca l'art. 2947 c.c. secondo cui “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette” nonché “il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento”. Infatti, è rimasta sfornita di prova, da una parte, una violazione da parte di dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle CP_2 edesime, da cui sia discesa una lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società, dall'altra una qualche preliminare richiesta e tentativo di ottenere l'adempimento da parte di . CP_4
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al pagamento Parte_1 in favore di te giudizio da CP_1 liquidarsi in iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 CP_2 spese di lite d da liquidarsi in euro 2.540, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
EL SO
All'udienza del giorno 19 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL SO sono comparsi l'avv. Giovanni Carlo Vella in sostituzione dell'avv. Maurizio Grio per parte attrice, l'avv. Tiziana Pirone per parte convenuta e l'avv. Ivano Feligioni in sostituzione dell'avv. Gianluca De Micco Padula per la terza chiamata.
L'Avv. Vella, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Pirone, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Feligioni, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL SO,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( ), Parte_1 P.IVA_1
a Piazza Ruggero di Sicilia n. 1, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Tiziana Pirone sito in Bracciano via Claudia n. 35, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_2 P.IVA_2 anluc la, sito in Roma via Mario Fani n. 20, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA E
IL RC DI M. e E. RC & C SNC;
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giu
[...] CP_1
aveva un'attività Parte_1 ad oggetto la rappresentanza, la riparazione e la vendita di elettrodomestici, radio e televisioni;
-che i locali adibiti a magazzino, esposizione della merce e vendita della stessa erano situati al piano terra di un immobile sito in Bracciano, Via Cristoforo Stati n. 11-15; -che al primo piano dello stesso immobile in corrispondenza del punto vendita della società attrice, più precisamente all'interno 1, era ubicato l'appartamento di proprietà di
[...]
-che la convenuta aveva effettuato, nel proprio appartament CP_1 ristrutturazione, che avevano causato dei danni all'interno del negozio sottostante preso in locazione della società attrice;
-che più nello specifico, in data 21-22 dicembre 2017 dopo un intervento della società CP_2 per la sostituzione del contatore dell'acqua, a causa di un guasto all'im idraulico, l'appartamento della convenuta si era allagato completamente;
-che per diretta conseguenza del guasto, si erano verificate fin da subito infiltrazioni di acqua all'interno dei locali occupati da parte attrice, che avevano interessato le pareti ed il soffitto, creando diversi danni all'intonaco con macchie, efflorescenze e sviluppo di microrganismi;
-che tale evento era stato immediatamente comunicato alla convenuta, la quale tramite il proprio legale aveva affermato che l'intera responsabilità del danno era ascrivibile alla società ; -che successivamente, dopo un lunghissimo periodo di CP_2 interruz senza che nel frattempo venissero effettuati gli opportuni interventi di ripristino, erano ripresi i lavori di ristrutturazione nell'immobile, ma in data 6.02.2019, a causa dell'utilizzo di un martello pneumatico, usato presumibilmente non lontano dalla zona interessata dalle precedenti infiltrazioni, si era verificato il distacco di una porzione di intonaco del solaio e la rottura di alcune pignatte con tutta evidenza precedentemente ammalorate;
-che la società attrice aveva immediatamente segnalato quanto successo alla ditta edile che stava effettuando i lavori di ristrutturazione, la quale, incurante dell'avviso, aveva proseguito nell'utilizzo del martello pneumatico;
-che in seguito all'incidente , preoccupato per l'accaduto, Pt_1 aveva l'intervento dei Vigili Del Fuoco, i quali arrivati sul posto, avevano riscontrato il distacco di una porzione di intonaco del solaio e del fondello di alcune pignatte;
-che per tale motivo, onde tutelare la sicurezza del personale della società attrice, veniva interdetta la zona del locale dove erano avvenuti i distacchi delimitandola con il nastro segnaletico;
-che, inoltre, i Vigili del Fuoco in collaborazione con la Polizia locale, anch'essa intervenuta sul posto, avevano disposto l'interruzione dei lavori in corso nell'appartamento sovrastante;
-che in data 24.04.2019, peraltro all'interno del locale adibito all'esposizione della merce veniva riscontrato un ulteriore cedimento delle pignatte in quanto, nonostante il divieto, i lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento della convenuta, erano nuovamente ripresi;
-che parte attrice si era vista, di conseguenza, costretta ad interessare la locale Stazione dei Carabinieri;
-che le Forze dell'ordine, giunti sul posto, avevano richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, i quali avevano riscontrato la caduta, dal soffitto, di altre parti di pignatte, accaduta nella porzione di negozio delimitata ed interdetta a seguito del precedente accesso avvenuto il 6.02.2019; -che tutti i suddetti avvenimenti avevano reso inagibile la parte di locale destinata all'esposizione e all'accesso al pubblico, rendendo estremamente disagevole la prosecuzione dell'attività di vendita con conseguenti gravi danni economici. Deduceva quindi: -che la proprietaria dell'appartamento sovrastante era responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.; -che la condotta della convenuta aveva cagionato danni patrimoniali;
-che infatti dai prospetti della situazione economica relativa agli anni 2017, 2018 e 2019 era possibile trarre che i ricavi delle vendite e delle prestazioni nel 2019 avevano subìto una riduzione di euro 14.915,11 rispetto all'anno 2018, anno in cui vi era stato un incremento dei ricavi, rispetto al precedente 2017, pari a euro 5.511,50; -che ancora per il ripristino dello stato dei luoghi parte attrice era necessario sostenere il costo dei lavori necessari per la messa in sicurezza in euro 8.500,00. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “1) dichiarare la Sig.ra responsabile dei danni verificatesi, CP_1 nei locali siti in Bracciano (R Stati n. 11-15, nei quali la società
“ svolge la propria attività commerciale;
2) condannare la Parte_1 all'integrale risarcimento, in favore della società CP_1
“ i danni materiali e patrimoniali subiti, indicati in Euro Parte_1
14.915,11 per minori incassi nonché del danno che dovrà ancora patire per il ripristino dello stato dei luoghi nella misura così come quantificati nella allegata consulenza in Euro 8.500,00, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del fatto al soddisfo;
In via subordinata condannare la predetta convenuta al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio contestando la domanda tanto CP_1 nell'an che nel quantum e o. In ogni caso chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di e CP_2
per la manl si Controparte_3
3.Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva per ess ne del SII in capo alla diversa società
, nonché contestando la domanda tanto nell'an che nel CP_4 done il rigetto.
4.Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_3
che rimaneva contum
[...]
5.Va anzitutto premesso che la società attrice ha rappresentato in corso di giudizio la cessazione del contratto di locazione del negozio e che il medesimo immobile è stato dal proprietario venduto a terzi. Conseguentemente ha rinunciato alla domanda risarcitoria relativa alla somma di euro 8.500,00 per i costi di ripristino. Ha invece insistito sulla domanda risarcitoria relativa alla somma di euro 14.915,11 per il decremento degli incassi dovuto alla parziale indisponibilità dei locali del negozio. Su tale domanda è evidente la legittimazione attiva della società deducendo il danno da mancato guadagno quale danno patrimoniale proprio, benchè in veste di conduttore dei locali.
6.Tuttavia, l'istruttoria non ha consentito di acquisire adeguata prova della fondatezza della domanda. In primo luogo, va evidenziato che il ctu nominato ha acclarato una condizione di impossibilità, anche per via meramente documentale, di appurare l'effettiva causa delle infiltrazioni e dei distacchi di intonaco e di pignatte, sia in ragione dell'impossibilità di accesso ai locali, in quanto nella titolarità ormai di terzi, sia precisando che “quanto presente in atti non sia sufficiente ed attendibile per dare risposta compiuta ai quesiti del giudice in quanto non è stato possibile effettuare l'accesso e di conseguenza eseguire gli accertamenti tecnici atti alla verifica dello stato dei luoghi. Nell'atto di citazione con doc.5, viene allegata la relazione di “Interventi di consolidamento dei solai e ripristino danni soffitto” a firma del Prof. Ing. nella quale viene riprodotta in fotografia Persona_1
(figura 3 e 5) una p io ammalorato con un fondello di pignatta mancante corrispondente presumibilmente alla superficie citata nel primo rapporto di intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco di Roma -scheda statica 3960/1 del 06/02/2019- dove si legge che “all'interno di un magazzino di elettrodomestici di circa 80mq, posto al civico 11 di via Cristoforo Stati al piano terra, si riscontrava il distacco di una porzione di intonaco del solaio e del fondello di alcune pignatte per una superficie di circa 2mq, in una zona vicino ad un angolo del locale”. L' Ing. nella relazione di parte nel paragrafo Per_1
“Interventi di consolidament propone pertanto un intervento di antisfondellamento mediante rasatura armata a basso spessore …” inserendo la foto del solaio ammalorato e alcune foto delle fasi di lavorazioni, a titolo di esempio, non riguardanti il cantiere oggetto di causa e per tutti gli interventi di consolidamento identifica una superficie complessiva di 59,20mq con un costo totale di € 8.561,84 comprensivo di IVA. Il tecnico di parte attrice ha così indicato un intervento per lui risolutivo poiché ha potuto effettuare il sopralluogo e il rilievo metrico e fotografico individuando una superficie di intervento di 59,20 mq. A tal proposito il verbale di intervento del 06/02/2019 dei VVF inerente il primo cedimento riporta “…il distacco… di intonaco e del fondello di alcune pignatte per una superficie di circa 2mq…” che risulta contrastante con quanto rilevato dal tecnico di parte;
tale stato di cose non trova riscontro neanche nel verbale di sommarie informazioni redatto dai Carabinieri di Bracciano intervenuti in data a seguito della chiamata del sig. locatario Parte_1 dell'immobile (doc. 3). Pertanto senza una verif parte del sottoscritto presso i luoghi oggetto di causa non è possibile dare risposta compiuta sulla quantificazione dei danni e dei relativi costi e quindi stabilire una percentuale di riparto degli stessi tra i convenuti. Gli avvocati delle parti convenute (sig.ra d ) non hanno depositato come allegati alle loro CP_1 CP_2 memorie, fotografie dello stato dei luoghi al momento della perdita idrica avvenuta il 22/12/2017 -nell'appartamento posto al primo piano di via Cristoforo Stati, 13 in Bracciano di proprietà della sig.ra
[...]
dell'evento ed Parte_2 Pt_3 esca e sopratt uperficie di spargimento oltre alla posizione esatta della saracinesca rispetto alla porzione di intonaco distaccatosi sul solaio del locale sottostante. Inoltre le fotografie “-figura 1: ambiente unico adibito a magazzino, Figura 2: allagamento, Figura 4: caduta acqua da soffitto-“ allegate alla relazione tecnica di parte attrice e le “Foto della situazione a dicembre 2017 e Foto della situazione a febbraio 2019” allegate alla
“Relazione tecnica sullo stato dei luoghi” a cura dell'Arch. di Persona_2 parte convenuta, non si ritiene possano essere prese a e risposta compiuta ai quesiti del giudice in quanto mancanti di data certa e non accertate dal sottoscritto a seguito dell'impossibilità ad eseguire il sopralluogo per la mancata disponibilità dei locali venuti in possesso di terzi proprietari”. Anche la prova testimoniale è apparsa confusa e contraddittoria, priva di sicuri elementi tecnici precisi e di dettaglio in ordine ai momenti temporali di esatta verificazione del primo allagamento e dei successivi distacchi, alla collocazione dei lavori del piano soprastante oppure dell'intervento sulla conduttura idrica, nonché di altri elementi utili a poter ascrivere i fenomeni di distacco dell'intonaco e delle pignatte verificatisi nel negozio ai lavori di riparazione idrica oppure ai lavori di ristrutturazione oppure ad altre cause. Sarebbe stato, dunque, necessario l'espletamento della ctu al fine di rinvenire le cause delle infiltrazioni ma soprattutto dei distacchi, consulenza d'ufficio che non è stata, per i motivi sopra esposti, possibile espletare.
7.In secondo luogo, vi è un ulteriore motivo di infondatezza della domanda risarcitoria della somma di euro 14.915,11. Infatti, tale somma viene connessa al mancato guadagno per via della contrazione dei ricavi a causa della indisponibilità dei locali. Tuttavia, dalle foto e dalla documentazione versata in atti non vi è prova che l'indisponibilità limitata di una parte dei locali possa avere inciso negativamente sulle vendite e quindi sul fatturato. Infatti, come si evince dal rapporto dei vigili del fuoco del 6.02.2019
“all'interno di un magazzino di elettrodomestici di circa 80 mq, posto al civico n. 11, di via Cristoforo Stati al piano terra, si riscontra il distacco di una porzione di intonaco del solaio e del fondello di alcune pignatte per una superficie di circa 2 mq, in una zona vicino ad un angolo del locale. Detto magazzino annesso all'attività di rivendita di elettrodomestici sita al civico n. 15, ha ingresso indipendente (…) ad un'indagine visiva i distacchi di cui sopra non sembravano pregiudicare l'integrità strutturale del solaio (…) non si evidenziava una condizione di pericolo per la struttura del solaio ma la possibilità di ulteriori distacchi dovuti ad eventuali vibrazioni imposte dalle lavorazioni al piano superiore. Ciò stante, a tutela della sicurezza del personale frequentante il magazzino, si interdiceva la zona del locale interessata dai distacchi delimitandola con il nastro segnaletico”. Anche il secondo distacco riferito al 24.04.2019 è stato indicato come pertinente alla medesima porzione ed area già interclusa per via del primo fenomeno. Pertanto, tenuto conto che il distacco ha interessato una porzione di 2 mq nel locale magazzino, deve osservarsi che il distacco e l'interdizione dei locali ha interessato una limitata e marginale porzione dell'area di deposito della merce, da ritenersi marginale ed irrilevante rispetto all'entità del volume di vendite e di incassi.
8.In conclusione, sulla scorta delle motivazioni che precedono, la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. nei confronti della convenuta va respinta. Sono assorbite le domande di manleva.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM attualmente vigente calcolate sul valore della domanda e tenuto conto dell'assenza di complessità della questione trattata (valori minimi). Quanto alle spese di lite di è vero che costituisce principio della CP_2
Suprema Corte quello secon tesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). Tuttavia, nel caso di specie la domanda di manleva promossa da CP_1
è risultata quale pretesa manifestamente infondata, doven relative spese, quindi, in capo alla convenuta. Infatti, la chiamata in causa ha riguardato e non, invece, CP_2 CP_2 CP_4
società effettiva titolare del rapporto e del servizio i
[...] CP_2
infatti, ha provato (e la circostanza è rimasta incontestata) c
[...] duzione in giudizio della Convenzione di Gestione, l'attribuzione ad
[...]
della gestione del servizio idrico integrato. CP_4 nto, dichiarato il difetto di legittimazione di laddove si CP_2 imputa alla stessa una responsabilità diretta per i lavori one. E' anche infondata la domanda di manleva laddove si invoca l'art. 2947 c.c. secondo cui “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette” nonché “il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento”. Infatti, è rimasta sfornita di prova, da una parte, una violazione da parte di dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle CP_2 edesime, da cui sia discesa una lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società, dall'altra una qualche preliminare richiesta e tentativo di ottenere l'adempimento da parte di . CP_4
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al pagamento Parte_1 in favore di te giudizio da CP_1 liquidarsi in iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 CP_2 spese di lite d da liquidarsi in euro 2.540, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
EL SO