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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1591 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(già , in Parte_1 Controparte_1 qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia
Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Meoni (cf.
) del Foro di Firenze ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giacomo Guidoni in Venezia
30174 Piazzale Gen. Cialdini n. 2 (pec
; Email_1 appellante contro
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Arrigo (c.f.:
) del foro di Treviso e con domicilio eletto C.F._3 presso l'avv. Monica Zecchin (c.f.: ) del foro di C.F._4 Venezia con studio in via Rosa n. 29
Email_2
; Email_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1404/2023 del Tribunale di
Treviso, pubblicata il 3-8-2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- In via pregiudiziale e cautelare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c. - Nel merito: riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n.
1404/2023 emessa in data 01.08.2023 e pubblicata in data
03.08.2023 mai notificata, sui punti espressamente indicati nel corpo dell'atto e per i motivi e le ragioni sopra indicati, quindi ferme le statuizioni non oggetto di gravame e conseguentemente provvedere alla riforma delle spese di lite. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_2
Nel merito: rigettarsi in toto l'impugnazione avversaria, infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. il sig. conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso Controparte_2 la società in qualità di impresa designata Controparte_1 al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale accaduto a Vittorio
Veneto il 22-10-2016, quando l'attore, alla guida del motociclo Moto
Guzzi V35 targato TV115765, entrava in collisione con un veicolo, rimasto sconosciuto, che ometteva di dargli la precedenza. Il riportava, dunque, lesioni personali e quantificava un CP_2 danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad € 41.917,34.
Si costituiva in giudizio la società citata dall'attore ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva per mancanza di prova in merito alla causazione del sinistro de quo, da parte di veicolo rimasto ignoto e, nel merito, contestava l'attribuzione della responsabilità del sinistro stesso al conducente rimasto ignoto e contestava altresì la quantificazione dei danni.
2. Il Tribunale di Treviso, all'esito di espletamento di C.T.U. ricostruttiva del sinistro e di C.T.U. medico-legale, con la sentenza n.1404/2023, condannava la società Controparte_3 quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, al pagamento di € 18.649,33 in favore di oltre agli interessi da calcolare sulla somma di € Controparte_2
18.649,33 via via annualmente devalutata dal 2022 alla data del sinistro in base agli indici ISTAT e successivamente rivalutata anno per anno in base ai medesimi indici, oltre rivalutazione dal 2022; il
Tribunale condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite e poneva le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
3. Avverso questa sentenza (già Parte_2 [...]
, in qualità di impresa territorialmente designata Controparte_1 al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 D. lgs
209/2005, ha proposto appello, affidato a tre motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3.1 Si è costituito chiedendo rigettarsi l'appello, Controparte_2 con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo l'appellante deduce che il Tribunale ha genericamente ritenuto causa del sinistro la sola mancata precedenza da parte del veicolo ignoto, senza tenere in debito conto anche la parte di responsabilità che, dall'analisi svolta mediante la
C.T.U. tecnico-ricostruttiva della dinamica del sinistro, emergeva in modo chiaro ed inconfutabile, a carico del In particolare CP_2 rimarca che il perito nominato dal Tribunale concordava con il consulente di parte appellante, ing. nel ritenere che, nella Per_1 determinazione del rapporto causale fra le condotte delle parti e l'evento (cap. 3 perizia) fosse addebitabile al la violazione CP_2 dell'art. 141 commi 1-2 del C.d.S., in quanto si avvicinava ad una intersezione senza utilizzare la dovuta prudenza e reagiva tardivamente al pericolo creato dall'immissione del furgone.
L'appellante espone che il C.T.U. quantificava il ritardo di frenata in
0.4-0.8 secondi, oltre ad addebitare al motociclista anche la violazione degli art. 141/3, 141/4, e 145/1 del C.d.S., in quanto non regolava la velocità all'interno del centro abitato in prossimità di una intersezione ed in presenza di un attraversamento pedonale. Infine
a pag. 32 il C.T.U., dopo aver analizzato i vari aspetti, esponeva le sue conclusioni, ritenendo che: “alla luce dei risultati si deduce che
l'incidente si sarebbe sicuramente evitato se il motociclo Moto Guzzi
V 35 avesse viaggiato alla velocità di circa 41 KM/H, se il conducente avesse tempestivamente percepito la situazione di pericolo e fosse intervenuto immediatamente sui dispositivi di frenatura”.
5.1. Con il secondo motivo l'appellante deduce che il danneggiato non aveva fornito, come invece avrebbe dovuto, la prova rigorosa circa la dinamica del sinistro. Nel corso del procedimento di primo grado, non era stato chiarito se il veicolo “ignoto” fosse stato individuato o meno e non era stato documentato, da parte del l'esito/archiviazione del procedimento penale, necessario CP_2 anche alla luce delle risultanze del verbale dell'autorità intervenuta e della C.T.U. dinamico-ricostruttiva. In particolare i Carabinieri, dopo avere appreso dal che il mezzo datosi alla fuga era CP_2 un furgone bianco ducato/daily, rilevavano la presenza di un Fiat
Ducato bianco targato BF*285*SK con evidente ammaccatura sul fianco sx che transitava in via Martiri della Libertà alle ore 06:20 ed assumevano sommarie informazioni dalla IG , la quale Parte_3 si dichiarava proprietaria del suddetto veicolo e riferiva che lo stesso veniva utilizzato per il trasporto di giornali e gestito dal suo compagno Quest'ultimo, pure assunto a Persona_2 sommarie informazioni, dichiarava che il giorno del sinistro il furgone era stato affidato ad un giovane di nome che era “in prova” Per_3
e si era reso irreperibile. Dalla C.T.U. era emerso che il veicolo era privo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi ed inoltre si riscontrava una incongruenza tra la proprietà riportata nel certificato di proprietà, in cui era indicata quale titolare la IG , e Parte_3 la Carta di Circolazione, invece intestata al compagno e convivente della IG . Parte_3
5.2. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui era stato riconosciuto al il danno morale CP_2 nella percentuale del 25%, pari ad € 3.208,68. Ad avviso dell'appellante erroneamente il Tribunale ha ritenuto dimostrato, in via presuntiva, il pregiudizio di natura morale patito dal in CP_2 contrasto con il principio ormai consolidato della Suprema Corte
(Cass. 17209/2015) secondo cui il danno morale conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
6. Il primo motivo è infondato.
Rileva il Collegio che il C.T.U. nominato in primo grado con l'incarico di effettuare la ricostruzione della dinamica del sinistro ha espressamente affermato che “attraverso i dati in possesso non è possibile ricostruire le velocità possedute dai due mezzi all'urto attraverso l'applicazione del principio di conservazione della quantità di moto” (pag.43 della C.T.U.). Ha aggiunto che poiché “l'evitabilità era garantita a circa 41 km/h e che il limite massimo di velocità vigente nella zona era pari a 50 km/h, non sembrerebbe emergere un rapporto di causalità fra condotta del motociclo e l'evento”
(pag.50). Il C.T.U. ha di seguito prospettato un'ipotesi alternativa, secondo cui “una guida prudente ed attenta avrebbe richiesto che il conducente del motociclo MOTO GUZZI V 35 avesse ridotto la velocità di almeno 10 km/h rispetto al limite vigente e quindi avesse condotto il proprio mezzo alla velocità di circa 40 km/h. Ciò significa che l'incidente si sarebbe potuto evitare. Va però tenuto conto che ci si trova di fronte ad un caso limite in cui la velocità regolata è circa uguale alla velocità di evitabilità. Di conseguenza le esposte argomentazioni e valutazioni sono state doverosamente rimesse dallo scrivente alla più ampia valutazione dell'Ill.mo Giudice” (pag.51
C.T.U.).
Alla stregua delle suddette emergenze, e considerato il tenore delle conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario, ritiene il Collegio che sia corretto il convincimento espresso dal Tribunale, che ha addebitato esclusivamente al conducente del veicolo sconosciuto la responsabilità del sinistro, stante la sua conclamata violazione del diritto di precedenza. Per contro da un lato è risultato impossibile stabilire la velocità esatta dei mezzi all'urto e dall'altro lato è stato accertato che la moto guidata dal in ogni caso procedeva CP_2 ad una velocità contenuta nel limite di legge.
Tanto basta ad escludere, nel caso concreto, la corresponsabilità del poiché le considerazioni aggiuntive del C.T.U. evidenziate CP_2 dall'appellante sono state espresse con formula dubitativa, come inequivocabilmente risulta dal tenore complessivo dell'elaborato peritale, atteso che, si ripete, non era stato possibile determinare, attraverso i dati oggettivi acquisiti, quale fosse la velocità esatta della moto.
7. Anche il secondo motivo è infondato.
Dalla C.T.U. è emerso, in conformità a quanto accertato dai
Carabinieri, che il furgone era privo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, il conducente si era reso irreperibile e sussisteva una incongruenza tra la proprietà riportata nel certificato di proprietà, in cui era indicata quale titolare la IG , e la Parte_3
Carta di Circolazione, invece, era intestata al sig. Persona_2
, compagno e convivente della prima. I Carabinieri
[...] intervenuti sul luogo del sinistro, all'esito delle indagini svolte, concludevano affermando che “Non è stato quindi possibile stabilire una eventuale responsabilità/coinvolgimento del mezzo e del conducente del furgone.”
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, dunque, deve ritenersi assolto dal danneggiato l'onere probatorio a suo carico che giustifica l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005 (tra le tante da ultimo Cass.10540/2023).
8. Il terzo motivo è parimenti infondato.
La Cassazione ha avuto modo di chiarire che “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. 6444/2023).
Nella specie può ritenersi dimostrato in via presuntiva il coesistente danno morale subito dal il quale riportava postumi CP_2 permanenti pari ad 8 punti percentuali e le lesioni indicate dal C.T.U. medico-legale (trauma facciale con ferite del labbro inferiore e superiore suturate in anestesia locale, - perdita della cute labiale e ferita della mucosa settale a destra, – trauma caviglia destra con sutura ferita, - trauma contusivo ginocchio sinistro, - frattura scomposta collo V metacarpo mano sinistra e composta della base del IV metacarpo, intervento chirurgico di riduzione della frattura ed applicazione di guanto gessato). Rilevano, infatti, nel caso in esame, sul piano presuntivo ai fini che qui interessano, la tipologia e il grado delle lesioni e dei postumi accertati con la C.T.U. medico-legale, nonché anche il protrarsi per oltre sei mesi dei controlli a cui il danneggiato dovette sottoporsi, sicché anche sotto questo aspetto si condivide la decisione del Tribunale, che ha riconosciuto per il titolo di cui trattasi un importo congruo rispetto alla peculiarità della fattispecie.
9. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
L'appellante va altresì dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo
Unico Spese di Giustizia n.115/02.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.1404/2023 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella CP_2 somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise