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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 401 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Spartaco GABELLINI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo indeterminato dal 6 settembre 2021 al 6 settembre 2022, data in cui
è stato licenziato per asserito giustificato motivo oggettivo, ha chiesto al Tribunale di:
«a) accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra le parti dell'odierno giudizio dall'1.09.2021 al 6.09.2022;
b) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 31.08.2022 e ricevuta il 6.09.2022;
c) dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento, e condannare Controparte_1
(C.F. , iscritta al Registro delle Imprese con il N. REA RM-1620835,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore nonché Presidente del C.d.A., Sig. , CP_2 elett.te domiciliato per la carica presso la sede legale della società sita a Civitavecchia – 00053 – in
Via Trieste n. 2 ed ivi domiciliato in Località Taccone di Sotto snc – 01016, al pagamento in favore di di un'indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione previdenziale, di Parte_2 importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (€
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.630,11) per ogni anno di servizio. L'importo dell'indennità deve essere compresa tra un minimo di
2 ed un massimo di 6 mensilità.
IN OGNI CASO
d) condannare (C.F. ), iscritta al Registro delle Controparte_1 P.IVA_1
Imprese con il N. REA RM-1620835, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché
Presidente del C.d.A., Sig. , elett.te domiciliato per la carica presso la sede legale della CP_2 società sita a Civitavecchia – 00053 – in Via Trieste n. 2 ed ivi domiciliato in Località Taccone di
Sotto snc – 01016, al pagamento in favore di della somma complessiva di Euro Parte_2
2.157,49 per differenze retributive o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile,
a mente dell'art. 432 cod. proc. civ., e dei titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio;
e) con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
g) predisporre nelle more del procedimento la provvisoria esecuzione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario».
1.1. Regolarmente intimata la società convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Deduce il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 6 settembre 2021 al 6 settembre 2022 e di non aver percepito la retribuzione del mese di settembre 2022, l'indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto.
3.1. Dalla documentazione in atti emerge la prova della sussistenza del rapporto dal 6 settembre 2021 al 31 agosto 2022 (cfr. buste paga, lettera di licenziamento). Deve allora rilevarsi che, stante le chiare risultanze documentali, sarebbe stato onere del ricorrente chiarire l'attività svolta sino al 6 settembre 2022
(specificando ove si è svolto il rapporto di lavoro ed in quali orari). La carenza assertiva si è tradotta, inevitabilmente, in carenza probatoria: alla luce della assenza di puntuali deduzioni sull'aspetto sopra segnalato, i capitoli di prova formulati in calce al ricorso, con rinvio alle circostanze di cui alle premesse in fatto, apparivano generici ed irrilevanti, perché la loro ammissione non avrebbe potuto apportare al giudizio gli elementi utili all'accoglimento della domanda attorea. Non può pertanto trovare
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
accoglimento la domanda diretta ad ottenere il pagamento della retribuzione per il mese di settembre.
3.2. Il ricorrente ha invece diritto all'indennità di mancato preavviso, nella misura di 7 giorni lavorativi come previsto dal CCNL per il lavoratore con anzianità di un anno, non avendo provato la società il regolare pagamento.
3.3. Il ricorrente ha altresì diritto a percepire il trattamento di fine rapporto stante il disposto dell'art. 2120 c.c., essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante alla lavoratrice e mancando la prova del pagamento da parte della datrice di lavoro.
3.4. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti da parte attrice, elaborati con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal ccnl indicato che appaiono congrui e analitici, tenendo conto della durata del rapporto di lavoro accertata sino ad agosto 2022.
Spetta pertanto al lavoratore l'importo di euro 396,06 a titolo di indennità di mancato preavviso ed euro 1.478,52 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo pari ad euro 1.874,58.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
3.5. Alla luce delle svolte considerazioni la società convenuta, che non ha provato come suo onere di aver corrisposto alla lavoratrice tutte le somme dovute, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di
€1.874,58 oltre accessori come pure specificato.
4. Il ricorrente chiede, quindi, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento comunicato dalla convenuta con lettera del 31 agosto 2022, in quanto privo di giustificato motivo oggettivo.
Ai sensi dell'art. 3 Legge 604/1966, «il licenziamento per giustificato motivo con preavviso
è determinato… da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». Sussiste, pertanto, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora il datore di lavoro, per scelte attinenti all'attività aziendale, abbia la necessità di sopprimere una determinata posizione e non abbia la possibilità di
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
utilmente reimpiegare il dipendente in eccedenza. In tema di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 5 Legge 604/1966, è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, mentre il controllo giudiziale è limitato a verificare l'esistenza di una effettiva modifica organizzativa, la sussistenza di un nesso di causalità tra tale modifica e le mansioni del lavoratore e, infine, il corretto adempimento dell'obbligo di repêchage.
Ebbene, nel caso di specie, il licenziamento del ricorrente è stato giustificato da una riduzione dell'attività, che il lavoratore contesta.
Sul punto, si osserva come secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà
d'iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore» (cfr. Cass., sez. lav., 4 aprile 2016, n. 6501).
Nella specie la società convenuta, rimasta contumace, non ha provato la sussistenza dei motivi posti a fondamento del licenziamento.
Non può pertanto che ritenersi illegittimo il licenziamento intimato.
Rilevato che la parte ricorrente ha chiesto la sola tutela indennitaria, condanna la società convenuta a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.630,11), tenuto conto della breve durata del rapporto e delle dimensioni dell'impresa risultanti dalla visura in atti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal
DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore
50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 1.874,58, di cui euro 1.478,52 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo;
2. - dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità di importo pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.630,11;
3. - condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€1.953,28, di cui €254,78 ed €1.698,50 per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Civitavecchia, 22 ottobre 2025
GIUDICE
SA LL
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 401 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Spartaco GABELLINI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo indeterminato dal 6 settembre 2021 al 6 settembre 2022, data in cui
è stato licenziato per asserito giustificato motivo oggettivo, ha chiesto al Tribunale di:
«a) accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra le parti dell'odierno giudizio dall'1.09.2021 al 6.09.2022;
b) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 31.08.2022 e ricevuta il 6.09.2022;
c) dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento, e condannare Controparte_1
(C.F. , iscritta al Registro delle Imprese con il N. REA RM-1620835,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore nonché Presidente del C.d.A., Sig. , CP_2 elett.te domiciliato per la carica presso la sede legale della società sita a Civitavecchia – 00053 – in
Via Trieste n. 2 ed ivi domiciliato in Località Taccone di Sotto snc – 01016, al pagamento in favore di di un'indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione previdenziale, di Parte_2 importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (€
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.630,11) per ogni anno di servizio. L'importo dell'indennità deve essere compresa tra un minimo di
2 ed un massimo di 6 mensilità.
IN OGNI CASO
d) condannare (C.F. ), iscritta al Registro delle Controparte_1 P.IVA_1
Imprese con il N. REA RM-1620835, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché
Presidente del C.d.A., Sig. , elett.te domiciliato per la carica presso la sede legale della CP_2 società sita a Civitavecchia – 00053 – in Via Trieste n. 2 ed ivi domiciliato in Località Taccone di
Sotto snc – 01016, al pagamento in favore di della somma complessiva di Euro Parte_2
2.157,49 per differenze retributive o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile,
a mente dell'art. 432 cod. proc. civ., e dei titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio;
e) con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
g) predisporre nelle more del procedimento la provvisoria esecuzione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario».
1.1. Regolarmente intimata la società convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Deduce il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 6 settembre 2021 al 6 settembre 2022 e di non aver percepito la retribuzione del mese di settembre 2022, l'indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto.
3.1. Dalla documentazione in atti emerge la prova della sussistenza del rapporto dal 6 settembre 2021 al 31 agosto 2022 (cfr. buste paga, lettera di licenziamento). Deve allora rilevarsi che, stante le chiare risultanze documentali, sarebbe stato onere del ricorrente chiarire l'attività svolta sino al 6 settembre 2022
(specificando ove si è svolto il rapporto di lavoro ed in quali orari). La carenza assertiva si è tradotta, inevitabilmente, in carenza probatoria: alla luce della assenza di puntuali deduzioni sull'aspetto sopra segnalato, i capitoli di prova formulati in calce al ricorso, con rinvio alle circostanze di cui alle premesse in fatto, apparivano generici ed irrilevanti, perché la loro ammissione non avrebbe potuto apportare al giudizio gli elementi utili all'accoglimento della domanda attorea. Non può pertanto trovare
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
accoglimento la domanda diretta ad ottenere il pagamento della retribuzione per il mese di settembre.
3.2. Il ricorrente ha invece diritto all'indennità di mancato preavviso, nella misura di 7 giorni lavorativi come previsto dal CCNL per il lavoratore con anzianità di un anno, non avendo provato la società il regolare pagamento.
3.3. Il ricorrente ha altresì diritto a percepire il trattamento di fine rapporto stante il disposto dell'art. 2120 c.c., essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante alla lavoratrice e mancando la prova del pagamento da parte della datrice di lavoro.
3.4. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti da parte attrice, elaborati con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal ccnl indicato che appaiono congrui e analitici, tenendo conto della durata del rapporto di lavoro accertata sino ad agosto 2022.
Spetta pertanto al lavoratore l'importo di euro 396,06 a titolo di indennità di mancato preavviso ed euro 1.478,52 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo pari ad euro 1.874,58.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
3.5. Alla luce delle svolte considerazioni la società convenuta, che non ha provato come suo onere di aver corrisposto alla lavoratrice tutte le somme dovute, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di
€1.874,58 oltre accessori come pure specificato.
4. Il ricorrente chiede, quindi, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento comunicato dalla convenuta con lettera del 31 agosto 2022, in quanto privo di giustificato motivo oggettivo.
Ai sensi dell'art. 3 Legge 604/1966, «il licenziamento per giustificato motivo con preavviso
è determinato… da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». Sussiste, pertanto, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora il datore di lavoro, per scelte attinenti all'attività aziendale, abbia la necessità di sopprimere una determinata posizione e non abbia la possibilità di
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
utilmente reimpiegare il dipendente in eccedenza. In tema di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 5 Legge 604/1966, è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, mentre il controllo giudiziale è limitato a verificare l'esistenza di una effettiva modifica organizzativa, la sussistenza di un nesso di causalità tra tale modifica e le mansioni del lavoratore e, infine, il corretto adempimento dell'obbligo di repêchage.
Ebbene, nel caso di specie, il licenziamento del ricorrente è stato giustificato da una riduzione dell'attività, che il lavoratore contesta.
Sul punto, si osserva come secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà
d'iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore» (cfr. Cass., sez. lav., 4 aprile 2016, n. 6501).
Nella specie la società convenuta, rimasta contumace, non ha provato la sussistenza dei motivi posti a fondamento del licenziamento.
Non può pertanto che ritenersi illegittimo il licenziamento intimato.
Rilevato che la parte ricorrente ha chiesto la sola tutela indennitaria, condanna la società convenuta a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.630,11), tenuto conto della breve durata del rapporto e delle dimensioni dell'impresa risultanti dalla visura in atti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal
DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore
50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 1.874,58, di cui euro 1.478,52 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo;
2. - dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità di importo pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.630,11;
3. - condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€1.953,28, di cui €254,78 ed €1.698,50 per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Civitavecchia, 22 ottobre 2025
GIUDICE
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