Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5122/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5122/2024 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. SCOLARO FRANCESCO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Giovanni Aurispa n. 7;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milazzo, in data 16/06/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milazzo alla
Parte II, Serie A, n. 41, dell'anno 2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento dello stesso, anche anagraficamente, presso la madre nella ex casa coniugale sita in Gaggiano, Via Antonio Meucci n. 16/A (Foglio 20, mappale 180, subalterno 21). Le decisioni e le scelte di maggiore importanza relative ad , Per_1
pag. 1 di 8
3. la casa coniugale, sita in Gaggiano, Via Antonio Meucci n. 16/A rimarrà in comproprietà tra i coniugi i quali, sin d'ora, si impegnano a farsi carico, al 50 % ciascuno, di tutte le spese occorrenti e necessarie per il pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile di cui trattasi;
e ciò, così come hanno sempre fatto sin dal momento dell'acquisto dell'appartamento ivi comprese le spese afferenti l'assicurazione gravante su detto mutuo;
4. la casa coniugale sita in Gaggiano, Via Antonio Meucci n. 16/A, con quanto l'arreda e le pertinenze della stessa, viene assegnata alla SI , quale genitore CP_1 convivente con il figlio minore ciò, nell'esclusivo interesse del minore, Persona_2 al fine di non apportare modifiche all'ambiente allo stesso familiare ed in cui lo stesso è cresciuto;
la SI , conseguentemente, si impegna a farsi carico, in via CP_1
esclusiva, delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, dal momento in cui il GN lascerà l'immobile di cui trattasi, trasferendosi altrove;
Parte_1
5. al fine di garantire ad di continuare a vivere in un ambiente sereno, i coniugi Per_1
concordano, infatti, che, non appena il padre avrà reperito idonea soluzione abitativa, lo stesso potrà lasciare l'attuale casa coniugale, comunicando alla SI CP_1
l'indirizzo ed i recapiti ove lo stesso andrà a trasferirsi. Il GN , Parte_1
contestualmente, provvederà ad asportare dalla ex casa coniugale tutti i beni personali di sua esclusiva proprietà. Quanto sopra, potrà verificarsi anche prima dell'udienza di comparizione dei coniugi e/o del termine fissato per il deposito delle note scritte;
6. qualora alla data di cui sopra dovesse risultare ancora presente presso la ex casa coniugale qualche bene di competenza del GN , la SI Parte_1 [...]
consentirà al di lei marito di provvedere alla loro asportazione entro e non CP_1
oltre 10 (dieci) giorni dalla suddetta data;
7. il GN si impegna, sin d'ora, a trasferire l'auto di sua esclusiva Parte_1
proprietà (mod. EVO 4, tg. GS 256 CW) alla SI la quale, dal CP_1
momento in cui diverrà unica proprietaria del mezzo, si farà carico delle rate mensili relative al finanziamento contratto con la società “Compass”, nonché del pagamento di tutto quanto occorrente per l'utilizzo dell'auto di cui trattasi (bollo, assicurazione ecc.);
pag. 2 di 8 8. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
- ogni settimana, il Giovedì dalle ore 15:30, curandone il ritiro presso la residenza materna, alle ore 22.30 del medesimo giorno, quando provvederà, dopo cena, ad accompagnarlo nuovamente a casa dalla mamma;
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 17:00, curandone il ritiro presso la residenza materna, alle ore 22:30 della domenica quando, dopo cena, riaccompagnerà
a casa dalla mamma;
Per_1
- per quanto riguarda il periodo di vacanze natalizie, , ad anni alterni, Per_1
trascorrerà il periodo compreso tra la chiusura della scuola ed il 30 dicembre con un genitore ed il periodo compreso tra il 31 dicembre e la riapertura della scuola con l'altro.
Ai fini dell'alternanza, trascorrerà il primo periodo del Natale 2024 con la madre Per_1
ed il secondo con il padre;
- per quanto riguarda il periodo di vacanza Pasquale (circa una settimana complessiva e, quindi, per 3/4 giorni), dare atto che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per il giorno di Pasqua e Pasquetta, alternandosi ogni anno con la madre. Ai soli fini dell'alternanza, dare atto che trascorrerà Pasqua e Pasquetta 2025 con la Per_1
madre;
- dare atto che, per quanto riguarda il periodo di vacanze estive, indicativamente nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il 10 settembre, trascorrerà tre settimane, Per_1
anche non consecutive, con il padre. Qualora per esigenze lavorative dei genitori entrambi dovessero manifestare la necessità di trascorrere le vacanze estive con Per_1
nel corso del mese di agosto, ciascuno di essi trascorrerà due delle tre settimane complessivamente previste in maniera consecutiva in detto periodo. Il padre comunicherà alla madre la scelta dei relativi periodi entro il 30 aprile di ogni anno;
detta scelta, comunque, dovrà tenere nella dovuta considerazione anche il periodo di ferie e le relative esigenze della moglie;
9. la disciplina relativa alle frequentazioni tra il padre ed il figlio , così come Per_1
sopra dettagliata, è da intendersi indicativa, in quanto potrà essere consensualmente modificata dai genitori sia in relazione alle loro reciproche esigenze momentanee sia in base alle volontà del figlio minore;
pag. 3 di 8 10. i genitori si impegnano reciprocamente a facilitare e consentire che conservi Per_1
significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo familiare;
11. a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , il padre verserà Per_1
mensilmente alla madre, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi, la somma complessiva di € 300,00 = (trecento/00), Perso rivalutata annualmente in base agli indici Istat - costo vita d il primo adeguamento scatterà l'anno successivo a quello di comparizione personale dei coniugi avanti il
Tribunale di Pavia. Alla luce del protocollo nascente dall'intesa tra i magistrati del
Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, sono da considerarsi “spese ordinarie” tutte quelle spese cha hanno carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno ricomprese, quindi, nel mantenimento ordinario, le seguenti voci di spesa: a) spese per l'alloggio; b) per i buoni mensa;
c) per la cancelleria corrente;
d) per i farmaci da banco;
e) per l'abbigliamento (escluso quello specifico per le attività sportive).
12. il GN si renderà parte diligente nel fornire alla SI Persona_2 [...]
tutta la collaborazione che sarà eventualmente richiesta allo stesso al fine di CP_1
consentire alla di lui moglie, quale genitore collocatario prevalente del figlio, di percepire, in aggiunta all'assegno di mantenimento, l'assegno per il nucleo familiare, ivi compresi eventuali arretrati;
13. i genitori provvederanno nel seguente modo al pagamento (o rimborso al genitore anticipatario) delle spese extra-assegno che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio così come individuate e regolamentate dal prefato protocollo e Persona_2
che, qui di seguito, si ritrascrivono e riportano:
- 50% a carico del padre e 50% a carico della madre relativamente alle spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: a) ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal pediatra di base o dal medico di base, presso le strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso le strutture pubbliche, spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista (cfr. art. 3 – 1 A)del protocollo di riferimento);
pag. 4 di 8 - 50% a carico del padre e 50% a carico della madre relativamente alle spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti;
peraltro, le spese per gli occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso e che i due genitori ottengano (cfr. art. 3 – 1 B) del protocollo di riferimento);
- 50% a carico del padre e 50% a carico della madre relativamente alle spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed assicurazione scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata dai genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola (cfr. art. 3 – 2 A) del protocollo di riferimento).
- 50% a carico del padre e 50% a carico della madre relativamente alle spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per le università pubbliche;
c) costi di specializzazione e mater;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria (cfr. art. 3 – 2 B) del protocollo di riferimento).
- 50% a carico del padre e 50% a carico della madre per le altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei coniugi: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile o della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo dei genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta (cfr. art.
3 - A) del protocollo di riferimento) - 50% a carico del padre e
50 % a carico della madre per le spese che richiedono il preventivo accordo:
pag. 5 di 8 a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figli;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli (cfr. art.
3 - B) del protocollo di riferimento)
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quale posta elettronica, sms, messaggio whatsapp); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà ritenersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende, comunque, dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso, la scelta non potrà che essere demandata al Giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fattura, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo purchè la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
14. i GNi e , con il deposito del presente ricorso, si Parte_1 CP_1 concedono reciproca autorizzazione per la richiesta di documenti per l'espatrio, con l'assenso a portare con sé il figlio minore , unicamente per motivi di scolastici Per_1
e/o turistici. Allo stesso modo, i coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il pag. 6 di 8 rilascio e/o rinnovo dei documenti del figlio (carta identità, codice fiscale, ecc.); a tal fine, coniugi si attiveranno e/o collaboreranno fattivamente l'uno con l'altra;
15. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, le stesse dichiarano di non aver diritto ad assegni personali e/o comunque di rinunciarvi;
16. ad ogni effetto, i coniugi dichiarano che alle condizioni che precedono, e con l'adempimento delle medesime, deve ritenersi definito ogni loro rapporto con reciproca soddisfazione, e senza alcuna ulteriore pretesa dell'uno nei confronti dell'altro. Le parti rinunciano, sin d'ora, alla proposizione dell'appello.
17. i genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
18. spese del procedimento a carico solidale dei coniugi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., pur avendone depositata una parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 7 di 8 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Milazzo, in data 16/06/2007, il CP_1
cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milazzo alla
Parte II, Serie A, n. 41, dell'anno 2007;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 14/04/2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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