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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1637/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1637 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
E
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
COLFELICE (FR) via Casilina n. 68/f, presso lo studio dell'Avv. MARSELLA MAURO che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 27/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 19/02/2014 in Roccasecca (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli (nata il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio Per_1 Per_2
dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (assegnazione della casa coniugale alla madre;
affido condiviso con collocamento presso la madre;
diritto di visita paterno;
contributo al mantenimento in favore delle minori a carico del padre nella misura di € 500,00, oltre al 100% delle spese straordinarie;
contributo al mantenimento in favore della moglie a carico del marito nella misura di € 200,00).
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1637/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
27/11/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in ROCCASECCA il 19/02/2014, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ROCCASECCA dell'anno 2014, al n. 1, parte I);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 27/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1637 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
E
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
COLFELICE (FR) via Casilina n. 68/f, presso lo studio dell'Avv. MARSELLA MAURO che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 27/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 19/02/2014 in Roccasecca (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli (nata il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio Per_1 Per_2
dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (assegnazione della casa coniugale alla madre;
affido condiviso con collocamento presso la madre;
diritto di visita paterno;
contributo al mantenimento in favore delle minori a carico del padre nella misura di € 500,00, oltre al 100% delle spese straordinarie;
contributo al mantenimento in favore della moglie a carico del marito nella misura di € 200,00).
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1637/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
27/11/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in ROCCASECCA il 19/02/2014, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ROCCASECCA dell'anno 2014, al n. 1, parte I);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 27/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari