Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 907 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af-
fari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Novara, c.so Cavallotti n. 36, presso l'avv. Gioia Genoni, che la rappre-
senta e difende per mandato in atti;
-parte ricorrente-
contro
(C.F. ), elettivamente domi- Controparte_1 C.F._2
ciliata in Domodossola, via De Gasperi n. 25, presso l'avv. Graziella Don-
deri, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-parte resistente-
e
, (P. IVA. 02121151001); Controparte_2
-parte resistente contumace-
com.jniwrapper.w in32.automation.o e lecontainer
, (C.F. ); Controparte_3 P.IVA_1
-parte resistente contumace-
OGGETTO: attribuzione quota pensione di reversibilità ex art. 9 l.
898/1970.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/04/2025, le parti con-
cludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/04/2024, ha chiamato in Parte_1
giudizio , Controparte_1 Controparte_4
e (di cui, gli ultimi due, non
[...] Controparte_3
costituiti in giudizio) al fine di ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto il Persona_1
23.02.2024.
Narra, parte ricorrente, di aver contratto matrimonio con Persona_2
[.
nel 1968 e di essersi successivamente separati e poi divorziati con sen-
tenza del Tribunale di Verbania n. 418/2018, con la quale le è stato attri-
buito un assegno divorzile di euro 1.200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Specifica, altresì, che nel 2020 ha contratto matrimonio Persona_1
con l'odierna resistente, e che lo stesso è durato solamente 4 anni.
Chiede, pertanto, l'attribuzione di una quota della pensione di reversibili-
tà dell'ex coniuge da determinarsi nella misura dell'80%, oltre gli arretrati
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R.G.n. documento in
com.jniwrapper.w in32.automation.o dalla data del decesso. lecontainer Costituitasi in giudizio, , opponendosi alla do- CP_1 CP_1
manda di parte ricorrente, chiede che la quota eventualmente riconosciu-
ta alla stessa sia determinata nella misura minima.
La causa, istruita mediante acquisizione di prova documentale,
all'udienza indicata in epigrafe, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto precisato che, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898/1970, il co-
niuge rispetto al quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota del-
la stessa qualora concorra con il coniuge superstite.
Presupposti per l'attribuzione all'ex coniuge di una quota del trattamento pensionistico sono la pregressa titolarità dell'assegno divorzile e l'assenza di nuove nozze.
Infatti, l'ex coniuge già destinatario di un sostegno economico in vita –
l'assegno divorzile periodico – ha diritto a godere di una tutela di tipo pre-
videnziale e solidaristica anche dopo la morte dell'ex coniuge obbligato.
Nel caso di specie, entrambi i presupposti sono stati documentalmente provati;
pertanto, vanta il diritto all'attribuzione di una Parte_1
quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto in concorso con parte resistente, anch'ella titolare del medesimo diritto.
Entrambe le parti del presente giudizio, pertanto, devono essere dichiara-
te beneficiarie pro quota del trattamento pensionistico del de cuius nella misura di seguito specificata.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “la ripartizione del trattamento
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R.G.n. documento in
com.jniwrapper.w in32.automation.o di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge super- lecontainer stite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in
armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della
durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti,
della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche
e dell'entità dell'assegno divorzile (cfr. Cass. n. 8263/2020; Cass. ord. n.
5850/2025)”.
Va inoltre precisato che, la quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge divorziato "non deve necessariamente corrispondere all'im-
porto dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo
un tetto massimo non superabile, ma tra gli elementi da valutare, senza al-
cun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzi-
le, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria
dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita
dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto" (cfr. Cass.
5839/2025).
Nel caso in esame il criterio della durata del matrimonio, pur bilanciato con i suddetti correttivi, è comunque prevalente.
Invero, non può non darsi atto dell'ingente differenza di durata tra i due matrimoni, 45 anni il primo e 4 anni il secondo.
Il periodo di convivenza che parte resistente asserisce aver preceduto il matrimonio, di durata pari a 4 anni, non è stato documentalmente prova-
to e, comunque, pur sommandolo agli anni di matrimonio, tale dato risul-
ta in ogni caso di scarsa rilevanza ai fini del presente giudizio, non inci-
dendo significativamente sulla sperequazione.
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R.G.n. documento in
com.jniwrapper.w in32.automation.o Per quanto concerne poi le condizioni economiche delle parti, è provato lecontainer che le stesse siano equivalenti;
inoltre, la ricorrente ha un'età anagrafica più avanzata che la pone in una posizione di svantaggio economico rispet-
to a parte resistente.
Pertanto, le quote del trattamento di reversibilità di Persona_3
essere determinate nella misura del 80% per parte ricorrente e del
[...]
20% per parte resistente.
Compensa le spese di lite tra le parti tenuto conto della natura del giudi-
zio e delle difese e domande di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definiti-
vamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
e di;
[...] Controparte_3
- dichiara e titolari pro Parte_1 Controparte_1
quota del diritto alla pensione di reversibilità del defunto coniuge;
- determina le rispettive quote nella misura dell'80% per
[...]
e del 20% per;
Parte_2 Controparte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 25.6.2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Daniele Salvatore Abbate
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