Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 01/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 775/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 775/2024, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2024
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Spoleto, Via Vaita S. Andrea n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. VITI Giancarlo e dall'Avv. ROSSI
Valeria ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Bartolo n. 10/16, presso i
Difensori;
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Sandro Pertini n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. MOSCONI Serenella e dall'Avv. FEROCINO
Samuele ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via N. Sauro n. 4/C, presso i
Difensori;
- RESISTENTE –
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Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte
CONCOLUSIONI CONGIUNTE
“CONDIZIONI DI NATURA PERSONALE
1. Disporre ex artt. 337 ter – 337 quater c.c. (D. Lvo 154/2013) l'affido condiviso del minore Per_1
con collocamento ed assegnazione di residenza presso la madre ove continuerà ad abitare in Spoleto
(PG), Via Sandro Pertini, n.1, insieme alle due sorelle e studentesse universitarie CP_2 Per_2
fuori sede;
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali assumono espressamente il comune impegno di dare particolare rilievo alla cura, educazione ed istruzione del minore, privilegiando, nella scelta degli Istituti scolastici, la qualità dei docenti. Le decisioni di maggiore interesse verranno assunte di comune accordo tra i genitori avuto particolare riguardo alle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del proprio figlio;
3. Salva la facoltà del Sig. di vedere e tenere con sé il proprio figlio ogni volta quest'ultimo lo Pt_1
CP_ desideri, previo avviso scritto (email o sms) da farsi alla Sig.ra almeno 24 ore prima e compatibilmente sia con gli impegni lavorativi che con quelle che saranno le future esigenze educativo-scolastiche di , il Sig. potrà tenere con sé il minore in Spoleto Via Vaita Per_1 Pt_1
S. Andrea n. 7, due giorni durante la settimana ed i fine settimana alternati secondo le seguenti modalita':
a) La settimana senza permanenza nel week end: le intere giornate del mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdi' mattina avendo cura di accompagnarlo a scuola;
b) La settimana con permanenza nel week end presso il padre: il mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva avendo cura di accompagnarlo a scuola;
c) A fine settimana alternati il Sig. terrà con sé il minore, dall'uscita di scuola del venerdì Pt_1
(durante il periodo non scolastico dalla mattina del venerdì) sino alla Domenica sera alle ore 21,30, quando lo riaccompagnerà presso la dimora materna. Qualora il padre fosse impossibilitato a tenere il figlio nei giorni predetti dovrà avvisare la madre prima di incaricare terze persone, le quali, se interpellate, per impossibilità anche della madre, dovranno godere la fiducia di entrambi i genitori e del figlio
4. Gli accordi concernenti le festività Natalizie e Pasquali verranno assunti consensualmente dai genitori di volta in volta nell'interesse del minore. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovesse sorgere disaccordo, i coniugi durante le vacanze natalizie terranno presso di loro il minore, ad anni pagina 2 di 7 alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, mentre durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo, sempre seguendo il criterio dell'alternanza, Il criterio dell'alternanza verrà seguito per ogni altra Festività civile e religiose e per il compleanno del figlio;
Per_1
5. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre dovrà tenere con sé il minore nel periodo estivo per due settimane anche non continuative (a scelta del padre) da concordare preventivamente e compatibilmente con il periodo di ferie di entrambi i coniugi, comunque entro il 31 maggio di ogni anno e con impegno di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo di vacanza ove si recherà con il figlio.
CP_ Sempre durante il periodo estivo, qualora i Sig.g.ri e dovessero determinarsi a Pt_1
trascorrere presso il luogo di villeggiatura con il minore più di 20 giorni continuativi, ciascuno di essi dovrà garantire all'altro il diritto di visita;
6. I genitori dovranno comunicare sempre, l'uno all'altro, il proprio recapito e di essere sempre reperibili telefonicamente.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c. i genitori si obbligano a dare reciproca, tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza. Ogni eventuale variazione del
Comune di residenza del minore al di fuori del Comune di Spoleto dovrà essere preventivamente concordata tra i coniugi ed al riguardo, dovrà essere rilasciato specifico consenso scritto da parte del
Sig. Pt_1
8. Entrambe le parti si impegnano, sin d'ora, a non far frequentare i propri figli ad eventuali, rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura;
CONDIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE
9. Gli odierni esponenti concorreranno e provvederanno in ragione delle rispettive possibilità al mantenimento ordinario del minore, nonché delle proprie figlie maggiorenni non ancora economicamente indipendenti sino alla sopraggiunta autonomia economica così come la legge impone e, pertanto, allo scopo di dare concreta e costante attuazione a tali obblighi, viene concordato a carico del Sig. Parte_1
- un assegno mensile di mantenimento ordinario per il proprio figlio minore di € 550,00 Per_1
(Euro cinquecentocinquanta/00), da corrispondersi alla madre entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente bancario alla medesima intestato;
- un assegno mensile di mantenimento per le figlie maggiorenni ed di € 550,00 Per_2 CP_2
(Euro cinquecentocinquanta/00) ciascuna da corrispondersi direttamente in favore delle medesime mediante bonifico bancario entro il 10 di ogni mese sull'Iban che verrà comunicato al padre.
pagina 3 di 7 Tali somme a far data dal 01.01.2026 verranno annualmente rivalutate secondo l'indice ISTAT accertato, per l'anno precedente, per l'aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati;
10. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 30% la Sig.ra e del 70% il Sig. CP_1
alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per tutti i propri figli Parte_1
, e di natura medico -specialistica (quali in via esemplificativa e Per_1 CP_2 Controparte_3
non esaustiva spese oculistiche, dentistiche ed ortodontiche, tichet, ecc..), di natura scolastica (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo spese per libri scolastici, tasse scolastiche anche universitarie, spese per alloggi fuori sede e relative utenze, stages, master, spese per bollo auto ed assicurazione auto figlie, spese patentino scouter , ecc…) e di natura ricreativa e sportiva. Tali spese, salvo Per_1 il caso dell'urgenza, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e regolarmente documentate. Previa esibizione del relativo documento di spesa colui che avrà anticipato le spese concordate verrà rimborsato;
11. I sottoscritti, infine, si danno, reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di avere allo stato mezzi adeguati al proprio sostentamento e di non avere, pertanto, nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile ex art. 5, L. 898/1970;
12. Le parti espressamente concordano che l'assegno unico familiare sia corrisposto a favore di entrambi nella misura del 50% ciascuno;
13. I coniugi mediante la sottoscrizione del presente ricorso si rilasciano specifico e reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore;
Per_1
CP_ 14. La Sig.ra rinuncia alla corresponsione della somma dovuta a titolo di arretrati per rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento dei tre figli dovuti dal luglio 2021 ad oggi. Il Sig. rinuncia alla corresponsione della somma dovuta a titolo di restituzione del 50% Parte_1
CP_ dell'assegno unico familiare INPS di sua spettanza percepito dalla Sig.ra dal 2021 al mese di aprile 2024. La Sig.ra rinuncia alla somma di € 300,00 (trecento/00) stabilita a titolo di CP_1
contributo per le spese relative al nuovo alloggio alla Clausola n. 17 del Decreto di Omologa 6829 del
19.6.2020. Ciascuna parte accetta reciprocamente le rispettive rinunce;
15. Le parti mediante la sottoscrizione del presente atto dichiarano, infine, che, fatto salvo quanto sopra concordato, non sussistono altre questioni economiche e patrimoniali pendenti e di non avere, pertanto, alcuna rivendicazione da fare l'un l'altro, avendo già definito ogni altra questione economico-patrimoniale;
pagina 4 di 7 16. I Sig,ri e mediante la sottoscrizione della presente memoria, CP_1 Parte_1
dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano a tutte le diverse domande proposte nel giudizio di cui in epigrafe 775/2024, domande da ritenersi perente con integrale compensazione delle relative spese legali, sottoscrivendo il presente atto anche i rispettivi legali ai fini dell'autentica di firma e della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 25.05.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Spoleto in data 9 maggio 1998 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di CP_1
detto Comune, atto n. 31, parte II, Serie A, anno 1998.
Il Ricorrente ha esposto:
- che dalla loro unione nascevano i figli: in data 15.09.2000; , in data CP_2 Per_2
17.12.2005 e , in data 20.07.2010, quest'ultimo minorenne;
Per_1
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione del Tribunale di Spoleto del
19.06.2020 nell'ambito del procedimento n. RG 801/2020;
- che dalla data della separazione i coniugi avevano vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra gli stessi;
- che, nelle more, ha instaurato una stabile relazione con un'altra persona, dalla relazione con la quale è nato, in data 29.06.2023, il figlio . CP_4
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti disponendo: l'affido congiunto del minore;
diritti di visita Per_1
paterni a settimane alternate tra i genitori o, in subordine, tre pomeriggi a settimana e weekend alternati;
mantenimento dei figli in via diretta, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, previsione di un contributo paterno al mantenimento di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, da corrispondersi alla madre, per il figlio minore, e direttamente alle figlie maggiorenni, per queste ultime;
assegno unico al 50%.
Con decreto del 31.05.2024, il Giudice Istruttore ha fissato udienza di comparizione delle parti avanti a sé al 18.09.2024.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede. pagina 5 di 7 si è costituita in data 16.07.2024 associandosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio ma chiedendo la conferma delle condizioni di separazione quanto all'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
diritti di visita padre-figlio secondo il criterio dell'alternanza e, quanto alle figlie maggiorenni, secondo liberi accordi;
contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 1.800,00 complessivi (600,00 a figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie;
con conferma di un ulteriore contributo di euro 300,00 mensili per le spese abitative come stabilito in sede di separazione e versamento degli arretrati derivati dalla rivalutazione Istat del contributo di mantenimento paterno versato.
All'udienza del 18.09.2024, le parti non sono comparse personalmente ma le difese hanno chiesto concordemente un rinvio, con salvezza dei diritti di prima udienza, per trovare una soluzione transattiva. Quindi, la causa è stata rinviata al 23.10.2024, ove è stato chiesto nuovamente un rinvio per trattative.
Alla successiva udienza del 4.12.2024, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
Il G.I. presone atto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, valutato come le condizioni consensualmente predisposte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico e corrispondano agli interessi personali ed economici della prole e patrimoniali delle parti, per come dalle stesse valutati, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 6 di 7 Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e il 9.05.1998 in Spoleto e trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile di detto Comune, Atto n. 31, parte II, Serie A, anno 1998.
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza
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