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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8035 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31054 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa LA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 31054/2023 promossa da
(CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Salvatore Incardona del Foro di Gela, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Gela Vico Carpentieri n.1.
- opponente -
CONTRO
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Salsone del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano, via Rugabella n. 1.
- opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente non ha depositato le note di precisazione delle conclusioni concesse ex art. 189 c.p.c. e, pertanto, si richiamano le conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 23.05.2024 di seguito ritrascritte:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare nullo ed illegittimo e comunque annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto opposto per le motivazioni di cui sopra;
- Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare nullo ed illegittimo e comunque annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto opposto in quanto richiesto sulla base di fatture già pagate dalla Parte
per come risulta inconfutabilmente dai bonifici allegati alla presente opposizione;
- Infine, ed in subordine, dichiarare nullo ed illegittimo e comunque annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto opposto in quanto inammissibile, improponibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i. - in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali. In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti articolati di prova: Parte 1) “vero o non vero che il rapporto fra e nasceva in data 11 novembre 2021, ovvero quando la CP_1 Parte
richiedeva di avvalersi della per le assunzioni del personale da impiegare presso i cantieri di cui CP_1 in premessa”. 2) “Vero o non vero che tale rapporto, è continuato fino al giorno 6 febbraio 2023, ovvero giorno in cui la Parte
è stata costretta ad invocare il venir meno del rapporto contrattuale per i continui inadempimenti di Parte non solo nei confronti della stessa, ma anche nei confronti delle maestranze che, di fatto, hanno CP_1 Parte avuto finanche dei rallentamenti all'interno dei cantieri, causando gravi ed enormi danni alla con le committenti”. Parte
3) “Vero o non vero che a causa della mancata produzione del DURC valido da parte della a , CP_1 alle maestranze veniva impedito l'accesso ai cantieri di cui in premessa”.
4) “Vero o non vero che nonostante numerosi solleciti la non inviava la documentazione a TCD”. CP_1
5) “Vero o non vero che nel mese di maggio 2022, il Sig. della ebbe a chiamare Persona_1 CP_1 Parte la , comunicando che la era in difficoltà con il pagamento degli stipendi delle maestranze CP_1 Parte assunte nei cantieri ove operava la , e che non poteva provvedere al pagamento degli stessi”.
6) “Vero o non vero che, proprio con riferimento al periodo maggio 2022, la effettuò alle maestranze CP_1 soltanto degli acconti (precisamente in data 15 maggio), provvedendo al saldo con ingente ritardo (fine del mese di giugno 2022)”.
7) “Vero o non vero che a causa della situazione di cui sopra la TCD era costretta a farsi carico della retribuzione delle maestranze e del pagamento dei contribuiti previdenziali”. Si indicano quali testimoni i signori: Di Noto, , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
. Testimone_4
Parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni con note ex art. 189 c.p.c. depositate in data
26.06.2025, come di seguito:
“In via principale: Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla in quanto infondata sia in fatto che Parte_1 in diritto per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 10778/23, emesso dal Tribunale di Milano in data 12 giugno 2023 e pubblicato in data 20 giugno 2023. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale o in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la è debitrice nei Parte_1 confronti della dell'importo pari ad Euro 153.389,79 a titolo di capitale o di quella Controparte_1 diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati dalla scadenza di ogni singola fattura impagata sino all'effettivo soddisfo per le ragioni già illustrate in atti. Per l'effetto, condannare la Pt_1
a corrispondere in favore della l'importo pari ad Euro 153.389,79 a titolo di capitale
[...] Controparte_1
o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati dalla scadenza di ogni singola fattura impagata sino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria: Rigettare la prova orale formulata da controparte in seno al proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, essendo i capitoli di prova ed i testi ivi indicati tutti inammissibili e/o inattendibili per i motivi meglio illustrati nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi incluso il rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 e ss., IVA e CPA come per legge, oltre alle spese e ai compensi
2 professionali già liquidati nel procedimento monitorio. Ai fini della liquidazione, si chiede che il Giudice adito consideri: - l'aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma I bis, D.M. 55/2014, essendo gli atti e i documenti offerti in produzione depositati con i collegamenti ipertestuali che ne agevolano la consultazione, la fruizione, la ricerca testuale, nonché la navigazione all'interno dell'atto; - la condanna di ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 96, III comma, c.p.c., per le ragioni dedotte negli atti di causa. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 agosto 2023, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10778/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 12 giugno 2023, pubblicato il 20 giugno 2023 e notificato il successivo 23 giugno 2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della società la somma di Euro Controparte_1
153.389,79, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo per prestazioni di somministrazione di personale rese in virtù di una pluralità di contratti sottoscritti tra le parti.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha preliminarmente eccepito l'illegittimo Pt_1 frazionamento del credito da parte di la quale avrebbe promosso due distinti CP_1 procedimenti monitori:
- il primo, iscritto al R.G. n. 6030/2023 in data 10.02.2023, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6867/2023 del 17 aprile 2023,
- il secondo RG 20685/2023 iscritto il 30.05.2023, ovvero quello da cui trae origine, l'odierno procedimento di opposizione, entrambi aventi ad oggetto fatture asseritamente già scadute ed esigibili al momento del deposito del primo ricorso monitorio.
Nel merito, l'opponente ha dedotto che tra le parti era intercorso un rapporto contrattuale di somministrazione di lavoro dal novembre del 2021 sino al 06.02.2023, nel corso del quale la società somministratrice avrebbe reiteratamente ritardato il pagamento delle CP_1 retribuzioni ai lavoratori somministrati nonché l'invio del DURC, trasmesso solo in data 27 dicembre 2022, nonostante le ripetute richieste della società utilizzatrice.
Tali condotte, secondo l'opponente, integravano gravi inadempimenti contrattuali, che l'avevano esposta a contestazioni da parte sia della propria committente sia dei lavoratori somministrati.
Assumeva altresì che, a causa dei ritardi di nei pagamenti delle retribuzioni, Pt_1 CP_1
a partire dal novembre 2022 era stata costretta a sostituirsi alla somministratrice nel versamento delle stesse ai lavoratori somministrati, sospendendo, di conseguenza, i pagamenti dovuti alla controparte.
Per tale ragione, l'opponente ha contestato anche il quantum della pretesa creditoria, poiché alcune delle fatture azionate in sede monitoria si riferivano proprio al rimborso di retribuzioni e
3 contributi previdenziali già corrisposti da in qualità di utilizzatrice ed obbligata in solido Pt_1 ai sensi di legge.
Infine, l'opponente ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, rilevando che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, era stato richiesto il pagamento della somma di € 153.389,79
“oltre interessi moratori”, mentre alcune delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria già recavano importi a titolo di interessi su fatture precedenti insolute, con conseguente duplicazione degli interessi sul medesimo capitale.
Sulla base di tali argomentazioni, a chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto, in fatto, che il rapporto Controparte_1 contrattuale – iniziato nel novembre 2021 – aveva ad oggetto la somministrazione di 14 lavoratori presso diversi cantieri della società utilizzatrice, la quale non aveva mai sollevato alcuna contestazione in ordine allo svolgimento delle prestazioni lavorative dei lavoratori somministrati.
L'opposta ha altresì dedotto che le fatture azionate a partire da dicembre 2022 si riferivano alle retribuzioni maturate nel mese precedente, e che aveva effettuato un solo pagamento Pt_1 parziale di € 5.500,00 sulla prima fattura n. 1251/22 del 4 dicembre 2022, di importo complessivo pari a € 37.560,85 già dedotto dalla domanda monitoria.
In considerazione dell'inadempimento della controparte, con comunicazione del 8 CP_1 febbraio 2023, aveva dichiarato la risoluzione di diritto dei contratti di somministrazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 (doc. 27 del fascicolo monitorio).
In diritto, la società opposta ha eccepito:
- in via preliminare, l'inesistenza della procura alle liti conferita da soggetto privo del potere di rappresentare in giudizio la società Pt_1
- l'infondatezza dell'eccezione di frazionamento del credito, sostenendo che le fatture oggetto del procedimento monitorio de quo non erano ancora esigibili alla data di deposito del primo ricorso (10.02.2023), poiché le fatture del primo procedimento scadevano al più tardi nel gennaio 2023, mentre quelle oggetto del presente giudizio risultavano esigibili solo a partire da marzo 2023;
- la tardività delle contestazioni mosse da in relazione ai presunti inadempimenti della Pt_1 somministratrice, in quanto formulate solo successivamente alla messa in mora di quest'ultima per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni contrattuali;
- la carenza di efficacia probatoria delle contabili di bonifico prodotte dall'opponente, ritenute non idonee a dimostrare l'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori somministrati da parte dell'utilizzatrice in luogo del somministratore;
4 - l'inadempimento della società utilizzatrice alle disposizioni dell'art. 33, comma 2, D.Lgs.
81/2015, che impongono l'obbligo di rimborsare al somministratore quanto dallo stesso versato ai lavoratori a titolo retributivo e contributivo;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa al divieto di anatocismo, sostenendo la legittimità della richiesta di condanna al pagamento del capitale “oltre interessi moratori”, affermando che gli eventuali interessi già esposti nelle fatture azionate in sede monitoria sarebbero stati dedotti nel corso dell'eventuale azione esecutiva o comunque in sede di pagamento.
Sulla base di tali deduzioni, la difesa di parte opposta ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità o nullità dell'opposizione per inesistenza della procura alle liti e, nel merito, di rigettare l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
* * * * *
Esperite le verifiche di cui all'art. 171 bis c.p.c. e depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 09.07.2024 la Giudice si riservava sulle istanze delle parti.
Con ordinanza resa in pari data, la Giudice disponeva i sensi dell'art. 182 c.p.c., la rinnovazione della procura alle liti conferita da rinviando la causa all'udienza dell'11 settembre Parte_1
2024.
All'esito, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 23.09.2024 questa Giudice:
- rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
- non ammetteva la prova orale richiesta da parte attrice opponente;
- ordinava alla medesima di ridepositare entro il 30.01.2025 la documentazione già versata in atti, debitamente numerata e denominata e corredata di indice analitico, al fine di agevolare l'esame del fascicolo telematico;
- invitava le parti a coltivare una definizione bonaria della controversia proponendo un ipotesi transattiva che prevedesse il pagamento da parte dell'opposta della somma di euro 103.761,86 oltre alle spese del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite della fase di opposizione;
- assegnava, infine, i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava per la rimessione in decisione all'udienza del 23.09.2025
All'udienza predetta la causa veniva trattenuta in decisione.
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L'opposizione proposta da è parzialmente fondata nei limiti di cui in appresso. Parte_1
Deve, in via preliminare, ritenersi superata l'eccezione di nullità della procura alle liti sollevata dall'opposta, atteso che la stessa è stata ritualmente rinnovata ai sensi dell'art. 182 c.p.c., come da deposito di parte opponente del 10 luglio 2024.
5 Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al presunto illegittimo frazionamento del credito da parte di CP_1
Dalla documentazione prodotta in atti emerge, infatti, che le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio si riferiscono a diversi contratti di somministrazione di lavoro intercorsi tra le parti, aventi ad oggetto prestazioni di somministrazione di differenti lavoratori, rese in periodi diversi e con scadenze successive, vale a dire rispettivamente al 5 marzo 2023, 6 aprile 2023, 06 maggio 2023 e 30 giugno 2023, corrispondenti ai novanta giorni dall'emissione delle fatture, termine di pagamento espressamente riportato dalle fatture stesse (docc. 19-26 fascicolo monitorio).
Ne consegue che i crediti azionati non erano ancora esigibili al momento della proposizione del primo ricorso per ingiunzione di pagamento depositato in data 10 febbraio 2023.
Nel caso di specie, ricorre pertanto una pluralità di rapporti contrattuali che, pur inserendosi in un più ampio e continuativo rapporto commerciale tra le parti, conservano ciascuno una propria individualità giuridica, dando luogo a obbligazioni pecuniarie autonome, caratterizzate da distinte cause di credito e specifiche date di esigibilità.
Deve, conseguentemente, escludersi la sussistenza di un'ipotesi di frazionamento abusivo del credito, atteso che le obbligazioni dedotte nei diversi procedimenti monitori traggono origine da titoli contrattuali e fatti costitutivi autonomi, pienamente distinti sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello temporale.
Passando al merito della vicenda deve ritenersi ampiamente provata nell'an la pretesa creditoria dell'opposta sulla scorta della documentazione prodotta costituita da contratti di somministrazione, fogli presenze e cedolini paga del personale somministrato.
Né risulta contesta dall'opponente l'esecuzione delle prestazioni contrattuali: i lavoratori sono stati regolarmente somministrati e hanno prestato attività nei cantieri dell'utilizzatrice, la quale ha provveduto a comunicare le ore lavorative alla somministratrice per il pagamento delle retribuzioni e la successiva fatturazione all'utilizzatrice.
L'opponente ha dedotto ritardi nei pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori da parte dell'opposta e ritardi nell'emissione del DURC, ma non ha in alcun modo allegato né provato l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli causalmente e direttamente riconducibili a tali inadempimenti.
In particolare, l'opponente non ha allegato né tantomeno dimostrato, a titolo esemplificativo, di aver ricevuto contestazioni o intimazioni di sospensione dei pagamenti da parte delle committenti, né contestazioni da parte dei lavoratori somministrati, né, ancora, richieste di pagamento o provvedimenti sanzionatori da parte degli enti di controllo.
6 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'art. 1460 c.c. non è sufficiente il mero rilievo formale dell'inadempimento altrui, ma occorre che esso incida in modo apprezzabile sul sinallagma contrattuale, pregiudicando l'interesse della parte ad adempiere.
Nel caso di specie, il semplice ritardo nell'invio del DURC e nel pagamento delle retribuzioni non risulta idoneo a compromettere l'equilibrio sinallagmatico del rapporto, in difetto di prova di un concreto nocumento subito dall'utilizzatrice.
Deve, pertanto, escludersi che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 1460 c.c., non essendo stata dimostrata alcuna causa idonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
Con riferimento al quantum della pretesa creditoria di occorre rilevare che CP_1
l'opponente ha allegato e documentato di aver effettuato pagamenti in favore dei lavoratori somministrati sig.ri ; Persona_2 Testimone_3 Controparte_2 CP_3
; ;
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
; , e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Testimone_4
a titolo di retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 2022 e gennaio e CP_11 febbraio 2023 in sostituzione della somministratrice per complessivi € 50.658,12 CP_1 come risulta dalle contabili di pagamento prodotte dall'opponente che recano chiaramente la richiamata causale di pagamento.
Sul punto, l'opposta si limita a contestare l'efficacia probatoria delle suddette contabili, senza però negare in modo specifico e circostanziato che l'opponente abbia effettivamente eseguito i pagamenti in sua vece, nonché senza fornire prova di aver essa stessa corrisposto le retribuzioni ai lavoratori interessati – come sarebbe stato suo onere in qualità di somministratrice – e, conseguentemente, senza contestare l'imputazione di tali pagamenti ai differenti periodi retributivi.
L'opposta si limita, difatti a produrre i cedolini paga che, tuttavia, non provano l'effettivo pagamento delle somme dovute ai lavoratori.
Deve, dunque, ritenersi provato l'avvenuto pagamento delle retribuzioni da parte dell'opponente in sostituzione dell'opposta, la quale, per contro, non ha assolto all'onere probatorio — che le incombeva anche in forza del principio di vicinanza della prova — di dimostrare l'effettivo e completo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, in qualità di soggetto obbligato ex lege al versamento delle stesse.
Nel caso di specie, infatti, la società somministratrice era certamente in grado di dimostrare, mediante la produzione delle contabili di pagamento o di altra documentazione equipollente, di aver corrisposto le retribuzioni ai lavoratori, prova che invece non ha fornito.
7 Ne consegue che – ritenuta l'idoneità delle contabili prodotte dall'opponente a dimostrare l'effettivo pagamento dei lavoratori – deve conseguentemente procedersi alla riduzione del quantum debeatur nei limiti dell'importo risultante dalle stesse in virtù del controcredito che il predetto vanta in ossequio a quanto previsto dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 81/2015, norma che dispone che l'utilizzatore che abbia provveduto al pagamento delle retribuzioni in luogo del somministratore ha diritto di regresso verso quest'ultimo per le somme corrisposte.
I pagamenti così effettuati dall'opponente devono essere imputati alle singole fatture emesse da in relazione ai corrispondenti periodi di lavoro (mesi di novembre € 5.577,20; CP_1 dicembre 2022 € 24.108,92, gennaio 2023 € 15.195,00 e febbraio 2023 € 5.777,00), secondo il criterio cronologico e di pertinenza temporale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1193 c.c., al fine di determinare anche il calcolo degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, che dovranno decorrere solo sul saldo residuo, successivamente all'imputazione dei pagamenti parziali ai rispettivi periodi di riferimento.
Considerato che, con riferimento al periodo di febbraio 2023, la società ha emesso CP_1 le fatture n. 383 del 30.04.2023 per l'importo di € 1.997,59 a titolo di corrispettivo e n. 384 del
30.04.2023 per l'importo di € 351,37 e che, per il medesimo periodo, l'opponente ha corrisposto somme a titolo di retribuzioni in favore dei lavoratori somministrati pari a € 5.777,00, deve ritenersi che le suddette fatture risultino integralmente compensate.
Ne consegue che la somma residua di € 3.428.04, ovvero corrispondente all'eccedenza dell'importo complessivamente versato da rispetto a quello fatturato da per Pt_1 CP_1 il medesimo periodo di febbraio 2023, deve essere imputata – sempre secondo il criterio temporale
– alla fattura n. 1251 del 4 dicembre 2022, emessa da quale obbligazione più CP_1 risalente.
Devono, inoltre, essere dedotti gli importi indicati nelle fatture oggetto del procedimento monitorio che risultano imputati non già a corrispettivi contrattuali, bensì a interessi per il ritardato pagamento di ulteriori fatture precedenti emesse dall'opposta, per un ammontare complessivo di euro 27.405,06.
Ciò in quanto, come emerge dal contenuto del ricorso per ingiunzione di pagamento,
[...] ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 153.389,79 oltre agli CP_1 interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, includendo tuttavia nel calcolo anche importi derivanti da interessi già maturati su altre fatture.
In tal modo, l'opposta ha di fatto computato interessi su interessi, integrando una fattispecie di anatocismo, in contrasto con il divieto di cui all'art. 1283 c.c., che consente la capitalizzazione
8 degli interessi soltanto in presenza di apposita convenzione posteriore alla loro scadenza o in caso di domanda giudiziale specificamente proposta.
Nel caso di specie, non risulta - e nemmeno è stato dedotto - che tra le parti sia intervenuto alcun accordo espresso di capitalizzazione, né che l'opposta abbia formulato una specifica domanda giudiziale di pagamento di interessi sugli interessi scaduti.
Al contrario, dal complessivo esame delle difese di parte opposta - e in particolare dal contenuto del paragrafo V della comparsa di costituzione e risposta - emerge che non ha inteso CP_1 proporre tale domanda, limitandosi a richiedere la condanna dell'opponente al pagamento della sorte capitale delle fatture e dei relativi interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Ne consegue che l'eccezione sollevata dall'opponente deve ritenersi fondata, dovendosi escludere la debenza degli importi fatturati a titolo di interessi su interessi, i quali devono pertanto essere scomputati dal credito azionato in via monitoria.
Devono invece ritenersi irrilevanti gli ulteriori pagamenti asseritamente eseguiti dall'opponente in favore dell'opposta, in quanto anteriori all'introduzione del procedimento monitorio e non imputabili alle fatture oggetto di causa.
L'opponente, del resto, si è limitata a dedurre genericamente l'esistenza di tali ulteriori pagamenti, senza specificarne l'imputazione, né indicare la relativa documentazione prodotta, che - come già accertato -risulta confusionaria, non numerata e priva di chiara denominazione.
In conclusione, dalla sorte capitale indicata nel decreto ingiuntivo par ad € 153.389,79 opposto devono pertanto dedursi le seguenti somme:
€ 50.658,12 per i pagamenti eseguiti da in favore dei lavoratori somministrati in Pt_1 sostituzione di;
CP_1
€ 27.405,06 corrispondenti agli interessi (su altre fatture) esposti nelle fatture n. 1251 del
04/12/2022 (per € 3.723,30); n. 9 del 05/01/2023 (per € 6.564,53); n. 117 del 06/02/2023 (per €
5.540,98); n. 383 del 30/04/2023 (per € 11.576,25) non dovuti per le ragioni sopra esposte.
Il residuo credito di deve, dunque, essere determinato nella somma di € Controparte_1
75.326,61 in linea capitale (153.389,79 – 50.658,12 – 27.405,06).
Sono altresì dovuti in favore dell'opposta gli interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs.
231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture azionate in monitorio – ad eccezione delle nn. 383 e 384 del 30.04.2023 integralmente compensate - e fino al soddisfo come segue:
1. Fattura n. 1251 del 04/12/2022 sull'importo di € 19.421,46 (importo fattura dedotti: la quota interessi su altre fatture per € 3.723,30; la quota pagamenti retribuzioni novembre 22 eseguite dall'opponente per € 5.577,20; il pagamento parziale eseguito da e già Pt_1
9 scomputato in monitorio per € 5.500,00 e la quota pagamenti retribuzioni di febbraio eccedenti l'importo di € 2.348,96 portato dalle fatture nn. 383 e 384 del 30.04.2023 per €
3.428,04);
2. Fattura n. 1252 del 04/12/2022 sull'importo di € 12.031,91;
3. Fattura n. 9 del 05/01/2023 sull'importo di € 8.878,36 (importo fattura dedotta la quota interessi per € 6.564,53 e la quota pagamenti retribuzioni dicembre 22 eseguiti dall'opponente per € 24.108,92);
4. Fattura n. 10 del 05/01/2023 sull'importo di € 11.819,45;
5. Fattura n. 117 del 06/02/2023 sull'importo di € 15.061,58 (importo fattura dedotta la quota interessi su altre fatture per € 5.540,98 dedotta la quota pagamenti retribuzioni gennaio 2023 eseguite dall'opponente per € 15.195,00);
6. Fattura n. 118 del 06/02/2023 sull'importo di € 8.332,71;
Da ultimo deve rigettarsi la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dall'opponente, in ragione dell'apertura di una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, corredata da proposta di transazione tributaria e contributiva.
Ai sensi della normativa del CCII, non sussiste, infatti alcun automatismo sospensivo dei giudizi di merito già pendenti.
Anche le misure di protezione previste dall'art. 54 CCII tutelano il patrimonio e la continuità aziendale, ma non incidono sul regolare svolgimento del giudizio di merito, salvo che il Giudice ritenga necessario sospendere il procedimento per gravi e fondati motivi, condizione non riscontrabile e nemmeno dedotta nel caso di specie.
Alla luce di quanto sinora esposto deve, dunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento della richiamata somma di € 75.326,61 oltre interessi di mora come sopra.
In ragione della prevalente soccombenza, le spese di lite vengono poste, nella misura della metà, a carico della parte opponente e in favore della società opposta, per l'importo liquidato in dispositivo, tenuto conto del valore del giudizio avuto riguardo al decisum, dell'attività processuale effettivamente svolta e applicando l'incremento del 10%, ai sensi dell'art. 4, comma I bis, D.M.
55/2014 e del D.M. n. 147/2022; compensa invece le spese processuali per la restante parte, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e della significativa riduzione della pretesa creditoria originariamente azionata.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M
.
10 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti così provvede
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 10778/23 RG n. 20685/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 12 giugno 2023 e pubblicato in data 20 giugno 2023;
- condanna al pagamento in favore della della somma di € 75.326,61 Parte_1 CP_1 oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 come in parte motiva;
- condanna a rifondere le spese di lite del giudizio di opposizione, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano, già operata la compensazione, in € 7.756,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 23.10.2025
La Giudice
LA LL
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa LA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 31054/2023 promossa da
(CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Salvatore Incardona del Foro di Gela, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Gela Vico Carpentieri n.1.
- opponente -
CONTRO
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Salsone del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano, via Rugabella n. 1.
- opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente non ha depositato le note di precisazione delle conclusioni concesse ex art. 189 c.p.c. e, pertanto, si richiamano le conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 23.05.2024 di seguito ritrascritte:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare nullo ed illegittimo e comunque annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto opposto per le motivazioni di cui sopra;
- Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare nullo ed illegittimo e comunque annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto opposto in quanto richiesto sulla base di fatture già pagate dalla Parte
per come risulta inconfutabilmente dai bonifici allegati alla presente opposizione;
- Infine, ed in subordine, dichiarare nullo ed illegittimo e comunque annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto opposto in quanto inammissibile, improponibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i. - in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali. In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti articolati di prova: Parte 1) “vero o non vero che il rapporto fra e nasceva in data 11 novembre 2021, ovvero quando la CP_1 Parte
richiedeva di avvalersi della per le assunzioni del personale da impiegare presso i cantieri di cui CP_1 in premessa”. 2) “Vero o non vero che tale rapporto, è continuato fino al giorno 6 febbraio 2023, ovvero giorno in cui la Parte
è stata costretta ad invocare il venir meno del rapporto contrattuale per i continui inadempimenti di Parte non solo nei confronti della stessa, ma anche nei confronti delle maestranze che, di fatto, hanno CP_1 Parte avuto finanche dei rallentamenti all'interno dei cantieri, causando gravi ed enormi danni alla con le committenti”. Parte
3) “Vero o non vero che a causa della mancata produzione del DURC valido da parte della a , CP_1 alle maestranze veniva impedito l'accesso ai cantieri di cui in premessa”.
4) “Vero o non vero che nonostante numerosi solleciti la non inviava la documentazione a TCD”. CP_1
5) “Vero o non vero che nel mese di maggio 2022, il Sig. della ebbe a chiamare Persona_1 CP_1 Parte la , comunicando che la era in difficoltà con il pagamento degli stipendi delle maestranze CP_1 Parte assunte nei cantieri ove operava la , e che non poteva provvedere al pagamento degli stessi”.
6) “Vero o non vero che, proprio con riferimento al periodo maggio 2022, la effettuò alle maestranze CP_1 soltanto degli acconti (precisamente in data 15 maggio), provvedendo al saldo con ingente ritardo (fine del mese di giugno 2022)”.
7) “Vero o non vero che a causa della situazione di cui sopra la TCD era costretta a farsi carico della retribuzione delle maestranze e del pagamento dei contribuiti previdenziali”. Si indicano quali testimoni i signori: Di Noto, , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
. Testimone_4
Parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni con note ex art. 189 c.p.c. depositate in data
26.06.2025, come di seguito:
“In via principale: Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla in quanto infondata sia in fatto che Parte_1 in diritto per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 10778/23, emesso dal Tribunale di Milano in data 12 giugno 2023 e pubblicato in data 20 giugno 2023. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale o in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la è debitrice nei Parte_1 confronti della dell'importo pari ad Euro 153.389,79 a titolo di capitale o di quella Controparte_1 diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati dalla scadenza di ogni singola fattura impagata sino all'effettivo soddisfo per le ragioni già illustrate in atti. Per l'effetto, condannare la Pt_1
a corrispondere in favore della l'importo pari ad Euro 153.389,79 a titolo di capitale
[...] Controparte_1
o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati dalla scadenza di ogni singola fattura impagata sino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria: Rigettare la prova orale formulata da controparte in seno al proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, essendo i capitoli di prova ed i testi ivi indicati tutti inammissibili e/o inattendibili per i motivi meglio illustrati nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi incluso il rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 e ss., IVA e CPA come per legge, oltre alle spese e ai compensi
2 professionali già liquidati nel procedimento monitorio. Ai fini della liquidazione, si chiede che il Giudice adito consideri: - l'aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma I bis, D.M. 55/2014, essendo gli atti e i documenti offerti in produzione depositati con i collegamenti ipertestuali che ne agevolano la consultazione, la fruizione, la ricerca testuale, nonché la navigazione all'interno dell'atto; - la condanna di ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 96, III comma, c.p.c., per le ragioni dedotte negli atti di causa. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 agosto 2023, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10778/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 12 giugno 2023, pubblicato il 20 giugno 2023 e notificato il successivo 23 giugno 2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della società la somma di Euro Controparte_1
153.389,79, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo per prestazioni di somministrazione di personale rese in virtù di una pluralità di contratti sottoscritti tra le parti.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha preliminarmente eccepito l'illegittimo Pt_1 frazionamento del credito da parte di la quale avrebbe promosso due distinti CP_1 procedimenti monitori:
- il primo, iscritto al R.G. n. 6030/2023 in data 10.02.2023, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6867/2023 del 17 aprile 2023,
- il secondo RG 20685/2023 iscritto il 30.05.2023, ovvero quello da cui trae origine, l'odierno procedimento di opposizione, entrambi aventi ad oggetto fatture asseritamente già scadute ed esigibili al momento del deposito del primo ricorso monitorio.
Nel merito, l'opponente ha dedotto che tra le parti era intercorso un rapporto contrattuale di somministrazione di lavoro dal novembre del 2021 sino al 06.02.2023, nel corso del quale la società somministratrice avrebbe reiteratamente ritardato il pagamento delle CP_1 retribuzioni ai lavoratori somministrati nonché l'invio del DURC, trasmesso solo in data 27 dicembre 2022, nonostante le ripetute richieste della società utilizzatrice.
Tali condotte, secondo l'opponente, integravano gravi inadempimenti contrattuali, che l'avevano esposta a contestazioni da parte sia della propria committente sia dei lavoratori somministrati.
Assumeva altresì che, a causa dei ritardi di nei pagamenti delle retribuzioni, Pt_1 CP_1
a partire dal novembre 2022 era stata costretta a sostituirsi alla somministratrice nel versamento delle stesse ai lavoratori somministrati, sospendendo, di conseguenza, i pagamenti dovuti alla controparte.
Per tale ragione, l'opponente ha contestato anche il quantum della pretesa creditoria, poiché alcune delle fatture azionate in sede monitoria si riferivano proprio al rimborso di retribuzioni e
3 contributi previdenziali già corrisposti da in qualità di utilizzatrice ed obbligata in solido Pt_1 ai sensi di legge.
Infine, l'opponente ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, rilevando che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, era stato richiesto il pagamento della somma di € 153.389,79
“oltre interessi moratori”, mentre alcune delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria già recavano importi a titolo di interessi su fatture precedenti insolute, con conseguente duplicazione degli interessi sul medesimo capitale.
Sulla base di tali argomentazioni, a chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto, in fatto, che il rapporto Controparte_1 contrattuale – iniziato nel novembre 2021 – aveva ad oggetto la somministrazione di 14 lavoratori presso diversi cantieri della società utilizzatrice, la quale non aveva mai sollevato alcuna contestazione in ordine allo svolgimento delle prestazioni lavorative dei lavoratori somministrati.
L'opposta ha altresì dedotto che le fatture azionate a partire da dicembre 2022 si riferivano alle retribuzioni maturate nel mese precedente, e che aveva effettuato un solo pagamento Pt_1 parziale di € 5.500,00 sulla prima fattura n. 1251/22 del 4 dicembre 2022, di importo complessivo pari a € 37.560,85 già dedotto dalla domanda monitoria.
In considerazione dell'inadempimento della controparte, con comunicazione del 8 CP_1 febbraio 2023, aveva dichiarato la risoluzione di diritto dei contratti di somministrazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 (doc. 27 del fascicolo monitorio).
In diritto, la società opposta ha eccepito:
- in via preliminare, l'inesistenza della procura alle liti conferita da soggetto privo del potere di rappresentare in giudizio la società Pt_1
- l'infondatezza dell'eccezione di frazionamento del credito, sostenendo che le fatture oggetto del procedimento monitorio de quo non erano ancora esigibili alla data di deposito del primo ricorso (10.02.2023), poiché le fatture del primo procedimento scadevano al più tardi nel gennaio 2023, mentre quelle oggetto del presente giudizio risultavano esigibili solo a partire da marzo 2023;
- la tardività delle contestazioni mosse da in relazione ai presunti inadempimenti della Pt_1 somministratrice, in quanto formulate solo successivamente alla messa in mora di quest'ultima per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni contrattuali;
- la carenza di efficacia probatoria delle contabili di bonifico prodotte dall'opponente, ritenute non idonee a dimostrare l'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori somministrati da parte dell'utilizzatrice in luogo del somministratore;
4 - l'inadempimento della società utilizzatrice alle disposizioni dell'art. 33, comma 2, D.Lgs.
81/2015, che impongono l'obbligo di rimborsare al somministratore quanto dallo stesso versato ai lavoratori a titolo retributivo e contributivo;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa al divieto di anatocismo, sostenendo la legittimità della richiesta di condanna al pagamento del capitale “oltre interessi moratori”, affermando che gli eventuali interessi già esposti nelle fatture azionate in sede monitoria sarebbero stati dedotti nel corso dell'eventuale azione esecutiva o comunque in sede di pagamento.
Sulla base di tali deduzioni, la difesa di parte opposta ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità o nullità dell'opposizione per inesistenza della procura alle liti e, nel merito, di rigettare l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
* * * * *
Esperite le verifiche di cui all'art. 171 bis c.p.c. e depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 09.07.2024 la Giudice si riservava sulle istanze delle parti.
Con ordinanza resa in pari data, la Giudice disponeva i sensi dell'art. 182 c.p.c., la rinnovazione della procura alle liti conferita da rinviando la causa all'udienza dell'11 settembre Parte_1
2024.
All'esito, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 23.09.2024 questa Giudice:
- rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
- non ammetteva la prova orale richiesta da parte attrice opponente;
- ordinava alla medesima di ridepositare entro il 30.01.2025 la documentazione già versata in atti, debitamente numerata e denominata e corredata di indice analitico, al fine di agevolare l'esame del fascicolo telematico;
- invitava le parti a coltivare una definizione bonaria della controversia proponendo un ipotesi transattiva che prevedesse il pagamento da parte dell'opposta della somma di euro 103.761,86 oltre alle spese del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite della fase di opposizione;
- assegnava, infine, i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava per la rimessione in decisione all'udienza del 23.09.2025
All'udienza predetta la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * * *
L'opposizione proposta da è parzialmente fondata nei limiti di cui in appresso. Parte_1
Deve, in via preliminare, ritenersi superata l'eccezione di nullità della procura alle liti sollevata dall'opposta, atteso che la stessa è stata ritualmente rinnovata ai sensi dell'art. 182 c.p.c., come da deposito di parte opponente del 10 luglio 2024.
5 Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al presunto illegittimo frazionamento del credito da parte di CP_1
Dalla documentazione prodotta in atti emerge, infatti, che le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio si riferiscono a diversi contratti di somministrazione di lavoro intercorsi tra le parti, aventi ad oggetto prestazioni di somministrazione di differenti lavoratori, rese in periodi diversi e con scadenze successive, vale a dire rispettivamente al 5 marzo 2023, 6 aprile 2023, 06 maggio 2023 e 30 giugno 2023, corrispondenti ai novanta giorni dall'emissione delle fatture, termine di pagamento espressamente riportato dalle fatture stesse (docc. 19-26 fascicolo monitorio).
Ne consegue che i crediti azionati non erano ancora esigibili al momento della proposizione del primo ricorso per ingiunzione di pagamento depositato in data 10 febbraio 2023.
Nel caso di specie, ricorre pertanto una pluralità di rapporti contrattuali che, pur inserendosi in un più ampio e continuativo rapporto commerciale tra le parti, conservano ciascuno una propria individualità giuridica, dando luogo a obbligazioni pecuniarie autonome, caratterizzate da distinte cause di credito e specifiche date di esigibilità.
Deve, conseguentemente, escludersi la sussistenza di un'ipotesi di frazionamento abusivo del credito, atteso che le obbligazioni dedotte nei diversi procedimenti monitori traggono origine da titoli contrattuali e fatti costitutivi autonomi, pienamente distinti sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello temporale.
Passando al merito della vicenda deve ritenersi ampiamente provata nell'an la pretesa creditoria dell'opposta sulla scorta della documentazione prodotta costituita da contratti di somministrazione, fogli presenze e cedolini paga del personale somministrato.
Né risulta contesta dall'opponente l'esecuzione delle prestazioni contrattuali: i lavoratori sono stati regolarmente somministrati e hanno prestato attività nei cantieri dell'utilizzatrice, la quale ha provveduto a comunicare le ore lavorative alla somministratrice per il pagamento delle retribuzioni e la successiva fatturazione all'utilizzatrice.
L'opponente ha dedotto ritardi nei pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori da parte dell'opposta e ritardi nell'emissione del DURC, ma non ha in alcun modo allegato né provato l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli causalmente e direttamente riconducibili a tali inadempimenti.
In particolare, l'opponente non ha allegato né tantomeno dimostrato, a titolo esemplificativo, di aver ricevuto contestazioni o intimazioni di sospensione dei pagamenti da parte delle committenti, né contestazioni da parte dei lavoratori somministrati, né, ancora, richieste di pagamento o provvedimenti sanzionatori da parte degli enti di controllo.
6 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'art. 1460 c.c. non è sufficiente il mero rilievo formale dell'inadempimento altrui, ma occorre che esso incida in modo apprezzabile sul sinallagma contrattuale, pregiudicando l'interesse della parte ad adempiere.
Nel caso di specie, il semplice ritardo nell'invio del DURC e nel pagamento delle retribuzioni non risulta idoneo a compromettere l'equilibrio sinallagmatico del rapporto, in difetto di prova di un concreto nocumento subito dall'utilizzatrice.
Deve, pertanto, escludersi che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 1460 c.c., non essendo stata dimostrata alcuna causa idonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
Con riferimento al quantum della pretesa creditoria di occorre rilevare che CP_1
l'opponente ha allegato e documentato di aver effettuato pagamenti in favore dei lavoratori somministrati sig.ri ; Persona_2 Testimone_3 Controparte_2 CP_3
; ;
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
; , e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Testimone_4
a titolo di retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 2022 e gennaio e CP_11 febbraio 2023 in sostituzione della somministratrice per complessivi € 50.658,12 CP_1 come risulta dalle contabili di pagamento prodotte dall'opponente che recano chiaramente la richiamata causale di pagamento.
Sul punto, l'opposta si limita a contestare l'efficacia probatoria delle suddette contabili, senza però negare in modo specifico e circostanziato che l'opponente abbia effettivamente eseguito i pagamenti in sua vece, nonché senza fornire prova di aver essa stessa corrisposto le retribuzioni ai lavoratori interessati – come sarebbe stato suo onere in qualità di somministratrice – e, conseguentemente, senza contestare l'imputazione di tali pagamenti ai differenti periodi retributivi.
L'opposta si limita, difatti a produrre i cedolini paga che, tuttavia, non provano l'effettivo pagamento delle somme dovute ai lavoratori.
Deve, dunque, ritenersi provato l'avvenuto pagamento delle retribuzioni da parte dell'opponente in sostituzione dell'opposta, la quale, per contro, non ha assolto all'onere probatorio — che le incombeva anche in forza del principio di vicinanza della prova — di dimostrare l'effettivo e completo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, in qualità di soggetto obbligato ex lege al versamento delle stesse.
Nel caso di specie, infatti, la società somministratrice era certamente in grado di dimostrare, mediante la produzione delle contabili di pagamento o di altra documentazione equipollente, di aver corrisposto le retribuzioni ai lavoratori, prova che invece non ha fornito.
7 Ne consegue che – ritenuta l'idoneità delle contabili prodotte dall'opponente a dimostrare l'effettivo pagamento dei lavoratori – deve conseguentemente procedersi alla riduzione del quantum debeatur nei limiti dell'importo risultante dalle stesse in virtù del controcredito che il predetto vanta in ossequio a quanto previsto dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 81/2015, norma che dispone che l'utilizzatore che abbia provveduto al pagamento delle retribuzioni in luogo del somministratore ha diritto di regresso verso quest'ultimo per le somme corrisposte.
I pagamenti così effettuati dall'opponente devono essere imputati alle singole fatture emesse da in relazione ai corrispondenti periodi di lavoro (mesi di novembre € 5.577,20; CP_1 dicembre 2022 € 24.108,92, gennaio 2023 € 15.195,00 e febbraio 2023 € 5.777,00), secondo il criterio cronologico e di pertinenza temporale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1193 c.c., al fine di determinare anche il calcolo degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, che dovranno decorrere solo sul saldo residuo, successivamente all'imputazione dei pagamenti parziali ai rispettivi periodi di riferimento.
Considerato che, con riferimento al periodo di febbraio 2023, la società ha emesso CP_1 le fatture n. 383 del 30.04.2023 per l'importo di € 1.997,59 a titolo di corrispettivo e n. 384 del
30.04.2023 per l'importo di € 351,37 e che, per il medesimo periodo, l'opponente ha corrisposto somme a titolo di retribuzioni in favore dei lavoratori somministrati pari a € 5.777,00, deve ritenersi che le suddette fatture risultino integralmente compensate.
Ne consegue che la somma residua di € 3.428.04, ovvero corrispondente all'eccedenza dell'importo complessivamente versato da rispetto a quello fatturato da per Pt_1 CP_1 il medesimo periodo di febbraio 2023, deve essere imputata – sempre secondo il criterio temporale
– alla fattura n. 1251 del 4 dicembre 2022, emessa da quale obbligazione più CP_1 risalente.
Devono, inoltre, essere dedotti gli importi indicati nelle fatture oggetto del procedimento monitorio che risultano imputati non già a corrispettivi contrattuali, bensì a interessi per il ritardato pagamento di ulteriori fatture precedenti emesse dall'opposta, per un ammontare complessivo di euro 27.405,06.
Ciò in quanto, come emerge dal contenuto del ricorso per ingiunzione di pagamento,
[...] ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 153.389,79 oltre agli CP_1 interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, includendo tuttavia nel calcolo anche importi derivanti da interessi già maturati su altre fatture.
In tal modo, l'opposta ha di fatto computato interessi su interessi, integrando una fattispecie di anatocismo, in contrasto con il divieto di cui all'art. 1283 c.c., che consente la capitalizzazione
8 degli interessi soltanto in presenza di apposita convenzione posteriore alla loro scadenza o in caso di domanda giudiziale specificamente proposta.
Nel caso di specie, non risulta - e nemmeno è stato dedotto - che tra le parti sia intervenuto alcun accordo espresso di capitalizzazione, né che l'opposta abbia formulato una specifica domanda giudiziale di pagamento di interessi sugli interessi scaduti.
Al contrario, dal complessivo esame delle difese di parte opposta - e in particolare dal contenuto del paragrafo V della comparsa di costituzione e risposta - emerge che non ha inteso CP_1 proporre tale domanda, limitandosi a richiedere la condanna dell'opponente al pagamento della sorte capitale delle fatture e dei relativi interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Ne consegue che l'eccezione sollevata dall'opponente deve ritenersi fondata, dovendosi escludere la debenza degli importi fatturati a titolo di interessi su interessi, i quali devono pertanto essere scomputati dal credito azionato in via monitoria.
Devono invece ritenersi irrilevanti gli ulteriori pagamenti asseritamente eseguiti dall'opponente in favore dell'opposta, in quanto anteriori all'introduzione del procedimento monitorio e non imputabili alle fatture oggetto di causa.
L'opponente, del resto, si è limitata a dedurre genericamente l'esistenza di tali ulteriori pagamenti, senza specificarne l'imputazione, né indicare la relativa documentazione prodotta, che - come già accertato -risulta confusionaria, non numerata e priva di chiara denominazione.
In conclusione, dalla sorte capitale indicata nel decreto ingiuntivo par ad € 153.389,79 opposto devono pertanto dedursi le seguenti somme:
€ 50.658,12 per i pagamenti eseguiti da in favore dei lavoratori somministrati in Pt_1 sostituzione di;
CP_1
€ 27.405,06 corrispondenti agli interessi (su altre fatture) esposti nelle fatture n. 1251 del
04/12/2022 (per € 3.723,30); n. 9 del 05/01/2023 (per € 6.564,53); n. 117 del 06/02/2023 (per €
5.540,98); n. 383 del 30/04/2023 (per € 11.576,25) non dovuti per le ragioni sopra esposte.
Il residuo credito di deve, dunque, essere determinato nella somma di € Controparte_1
75.326,61 in linea capitale (153.389,79 – 50.658,12 – 27.405,06).
Sono altresì dovuti in favore dell'opposta gli interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs.
231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture azionate in monitorio – ad eccezione delle nn. 383 e 384 del 30.04.2023 integralmente compensate - e fino al soddisfo come segue:
1. Fattura n. 1251 del 04/12/2022 sull'importo di € 19.421,46 (importo fattura dedotti: la quota interessi su altre fatture per € 3.723,30; la quota pagamenti retribuzioni novembre 22 eseguite dall'opponente per € 5.577,20; il pagamento parziale eseguito da e già Pt_1
9 scomputato in monitorio per € 5.500,00 e la quota pagamenti retribuzioni di febbraio eccedenti l'importo di € 2.348,96 portato dalle fatture nn. 383 e 384 del 30.04.2023 per €
3.428,04);
2. Fattura n. 1252 del 04/12/2022 sull'importo di € 12.031,91;
3. Fattura n. 9 del 05/01/2023 sull'importo di € 8.878,36 (importo fattura dedotta la quota interessi per € 6.564,53 e la quota pagamenti retribuzioni dicembre 22 eseguiti dall'opponente per € 24.108,92);
4. Fattura n. 10 del 05/01/2023 sull'importo di € 11.819,45;
5. Fattura n. 117 del 06/02/2023 sull'importo di € 15.061,58 (importo fattura dedotta la quota interessi su altre fatture per € 5.540,98 dedotta la quota pagamenti retribuzioni gennaio 2023 eseguite dall'opponente per € 15.195,00);
6. Fattura n. 118 del 06/02/2023 sull'importo di € 8.332,71;
Da ultimo deve rigettarsi la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dall'opponente, in ragione dell'apertura di una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, corredata da proposta di transazione tributaria e contributiva.
Ai sensi della normativa del CCII, non sussiste, infatti alcun automatismo sospensivo dei giudizi di merito già pendenti.
Anche le misure di protezione previste dall'art. 54 CCII tutelano il patrimonio e la continuità aziendale, ma non incidono sul regolare svolgimento del giudizio di merito, salvo che il Giudice ritenga necessario sospendere il procedimento per gravi e fondati motivi, condizione non riscontrabile e nemmeno dedotta nel caso di specie.
Alla luce di quanto sinora esposto deve, dunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento della richiamata somma di € 75.326,61 oltre interessi di mora come sopra.
In ragione della prevalente soccombenza, le spese di lite vengono poste, nella misura della metà, a carico della parte opponente e in favore della società opposta, per l'importo liquidato in dispositivo, tenuto conto del valore del giudizio avuto riguardo al decisum, dell'attività processuale effettivamente svolta e applicando l'incremento del 10%, ai sensi dell'art. 4, comma I bis, D.M.
55/2014 e del D.M. n. 147/2022; compensa invece le spese processuali per la restante parte, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e della significativa riduzione della pretesa creditoria originariamente azionata.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M
.
10 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti così provvede
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 10778/23 RG n. 20685/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 12 giugno 2023 e pubblicato in data 20 giugno 2023;
- condanna al pagamento in favore della della somma di € 75.326,61 Parte_1 CP_1 oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 come in parte motiva;
- condanna a rifondere le spese di lite del giudizio di opposizione, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano, già operata la compensazione, in € 7.756,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 23.10.2025
La Giudice
LA LL
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