Art. 27. (Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale della soppressa Cassa) 1. I periodi di iscrizione relativi a riscatti o riconoscimenti di servizi, spettanti ai sensi della preesistente normativa, sono confermati nella posizione assicurativa esistente presso la Gestione speciale della soppressa Cassa.
2. Ai periodi riscattati o riconosciuti utili compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 26.
2. Ai periodi riscattati o riconosciuti utili compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 26.