Articolo 284 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 274 terdeciesArticolo 285
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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28 dicembre 2023
Art. 284. ((Sinistri causati da natanti in altro Stato membro)) ((70)) 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' tenuto altresi' ((, in conformita' all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis),)) a risarcire i ((danni derivanti dai)) sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da ((natanti)) ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5. ((70)) 2. Il ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1. ((70)) --------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2023
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