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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1838/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Casa Comunale 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3932 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3910/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Giarre, in persona del Sindaco pro tempore, la società
Ricorrente_1 and WO SR (impresa edile), in persona dell'amministratore pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento (indicato in epigrafe) avente ad oggetto l'IMU anno di imposta 2019, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito indicati.
1) Omesso contraddittorio preventivo, previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000.
2) Omessa motivazione con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche dell'imposta comunale in argomento, in violazione dell'art. 1 comma 162 della legge n. 296/2006.
3) Esenzione dall'IMU dei fabbricati indicati ai nn. 1 e 2 dell'atto impugnato per essere “beni merci” destinati alla vendita e ciò ai sensi dell'art. 13 comma 9 bis del d.l. 201/2011, conv. in legge 214/2011.
4) Erronea tassazione dei terreni agricoli indicati ai nn. 3 e 4 dell'atto impugnato che, invece, sono aree edificabili per le quali è stata già corrisposta l'imposta in questione.
5) Decadenza del potere impositivo
Non si è costituito in giudizio il Comune di Giarre al quale il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il
7/3/2025.
All'udienza del 18/11/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per le considerazioni infra indicate.
Va disatteso il primo motivo avente ad oggetto l'omesso contraddittorio endoprocedimentale.
Invero, per l'IMU (tributo non armonizzato) il legislatore non ha previsto uno specifico obbligo di attivare il contraddittorio preventivo (Cass. S.U. sent. n. 24823/2015; Cass. sent. n. 4698/2025).
Non si ravvisa alcun difetto di motivazione dell'atto impugnato, eccepito con il secondo motivo che va rigettato.
Dall'esame dell'avviso di accertamento si evidenzia come l'atto contenga tutti gli elementi identificativi dei beni oggetto di tassazione, il periodo di imposta, la superficie tassabile nonché i criteri posti a base per la determinazione dell'imposta dovuta.
Non è accoglibile il terzo motivo con il quale il ricorrente ha sostenuto che i fabbricati indicati ai nn. 1 e 2 dell'atto impugnato sono beni merci destinati alla vendita e dunque esenti dall'IMU.
Al riguardo, va rilevato che il contribuente, cui incombe l'onere probatorio, non ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione di esenzione dall'IMU, prevista dall'art. 2 comma 5 bis del d.l. 31/8/2013 n.
102 a pena di decadenza dal beneficio in questione.
Trattandosi di anno di imposta 2019, nel caso di specie, non opera, per ratione temporis, la disposizione introdotta dalle legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 769 legge 160/2019) che ha riformulato la disciplina in esame con effetto dall'1 gennaio 2020, riproponendo le medesime agevolazioni, senza tuttavia prevedere alcuna forma di decadenza in caso di mancata presentazione della dichiarazione (Cass. sent.
n. 33757 del 21/12/2024).
Con riferimento ai terreni agricoli indicati ai nn. 3 e 4 dell'atto impugnato, oggetto del quarto motivo, il ricorrente ha sostenuto che si trattano di aree edificabili per i quali ha già corrisposto l'imposta comunale, ma non ha dimostrato quanto affermato. Invero, il contribuente, cui incombe l'onere probatorio, non ha provato la destinazione edificabile delle aree in questioni non avendo prodotto agli atti il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Giarre. Non risulta neppure provato che per tale aree agricole il ricorrente abbia già corrisposto l'imposta dovuta per l'anno 2019, avendo egli prodotto agli atti la dichiarazione dell'IMU per l'anno 2016.
Va disatteso l'ultimo motivo avente ad oggetto la decadenza dell'Ente comunale dal potere di riscossione.
Mette conto rilevare che con sentenza n. 960 del 15/1/2025, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”
Sulla base del suddetto principio giurisprudenziale, si osserva, nel caso in esame, che per l'IMU, anno
2019, il termine quinquennale di decadenza, previsto dall'art. 1 comma 161 legge n. 296/2006, era pendente durante il periodo emergenziale e andava a scadere il 31/12/2024, a cui va aggiunto il periodo di sospensione (ex art. 67 del d.l. n. 18/2020), pari a giorni 85, di talchè il termine di decadenza è stato prolungato sino al 26/3/2025 ed interrotto dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 9/1/2025.
Nulla a provvedere sulle spese processuali, in ragione della contumacie dell'Ente comunale resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania di primo grado, in composizione monocratica, sezione 2°, rigetta il ricorso. Nulla a provvedere sulle spese Catania 18/11/2025 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1838/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Casa Comunale 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3932 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3910/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Giarre, in persona del Sindaco pro tempore, la società
Ricorrente_1 and WO SR (impresa edile), in persona dell'amministratore pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento (indicato in epigrafe) avente ad oggetto l'IMU anno di imposta 2019, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito indicati.
1) Omesso contraddittorio preventivo, previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000.
2) Omessa motivazione con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche dell'imposta comunale in argomento, in violazione dell'art. 1 comma 162 della legge n. 296/2006.
3) Esenzione dall'IMU dei fabbricati indicati ai nn. 1 e 2 dell'atto impugnato per essere “beni merci” destinati alla vendita e ciò ai sensi dell'art. 13 comma 9 bis del d.l. 201/2011, conv. in legge 214/2011.
4) Erronea tassazione dei terreni agricoli indicati ai nn. 3 e 4 dell'atto impugnato che, invece, sono aree edificabili per le quali è stata già corrisposta l'imposta in questione.
5) Decadenza del potere impositivo
Non si è costituito in giudizio il Comune di Giarre al quale il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il
7/3/2025.
All'udienza del 18/11/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per le considerazioni infra indicate.
Va disatteso il primo motivo avente ad oggetto l'omesso contraddittorio endoprocedimentale.
Invero, per l'IMU (tributo non armonizzato) il legislatore non ha previsto uno specifico obbligo di attivare il contraddittorio preventivo (Cass. S.U. sent. n. 24823/2015; Cass. sent. n. 4698/2025).
Non si ravvisa alcun difetto di motivazione dell'atto impugnato, eccepito con il secondo motivo che va rigettato.
Dall'esame dell'avviso di accertamento si evidenzia come l'atto contenga tutti gli elementi identificativi dei beni oggetto di tassazione, il periodo di imposta, la superficie tassabile nonché i criteri posti a base per la determinazione dell'imposta dovuta.
Non è accoglibile il terzo motivo con il quale il ricorrente ha sostenuto che i fabbricati indicati ai nn. 1 e 2 dell'atto impugnato sono beni merci destinati alla vendita e dunque esenti dall'IMU.
Al riguardo, va rilevato che il contribuente, cui incombe l'onere probatorio, non ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione di esenzione dall'IMU, prevista dall'art. 2 comma 5 bis del d.l. 31/8/2013 n.
102 a pena di decadenza dal beneficio in questione.
Trattandosi di anno di imposta 2019, nel caso di specie, non opera, per ratione temporis, la disposizione introdotta dalle legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 769 legge 160/2019) che ha riformulato la disciplina in esame con effetto dall'1 gennaio 2020, riproponendo le medesime agevolazioni, senza tuttavia prevedere alcuna forma di decadenza in caso di mancata presentazione della dichiarazione (Cass. sent.
n. 33757 del 21/12/2024).
Con riferimento ai terreni agricoli indicati ai nn. 3 e 4 dell'atto impugnato, oggetto del quarto motivo, il ricorrente ha sostenuto che si trattano di aree edificabili per i quali ha già corrisposto l'imposta comunale, ma non ha dimostrato quanto affermato. Invero, il contribuente, cui incombe l'onere probatorio, non ha provato la destinazione edificabile delle aree in questioni non avendo prodotto agli atti il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Giarre. Non risulta neppure provato che per tale aree agricole il ricorrente abbia già corrisposto l'imposta dovuta per l'anno 2019, avendo egli prodotto agli atti la dichiarazione dell'IMU per l'anno 2016.
Va disatteso l'ultimo motivo avente ad oggetto la decadenza dell'Ente comunale dal potere di riscossione.
Mette conto rilevare che con sentenza n. 960 del 15/1/2025, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”
Sulla base del suddetto principio giurisprudenziale, si osserva, nel caso in esame, che per l'IMU, anno
2019, il termine quinquennale di decadenza, previsto dall'art. 1 comma 161 legge n. 296/2006, era pendente durante il periodo emergenziale e andava a scadere il 31/12/2024, a cui va aggiunto il periodo di sospensione (ex art. 67 del d.l. n. 18/2020), pari a giorni 85, di talchè il termine di decadenza è stato prolungato sino al 26/3/2025 ed interrotto dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 9/1/2025.
Nulla a provvedere sulle spese processuali, in ragione della contumacie dell'Ente comunale resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania di primo grado, in composizione monocratica, sezione 2°, rigetta il ricorso. Nulla a provvedere sulle spese Catania 18/11/2025 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa)