Articolo 286 del Codice della navigazione
Articolo 285Articolo 287
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21 aprile 1942
Art. 286.
(Recesso di comproprietari componenti dell'equipaggio).

I comproprietari che siano componenti dell'equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla societa' ed ottenere il rimborso delle loro quote.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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