TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2092/2024
Udienza del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di ZA, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2092/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pagliaro
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
[...] P.IVA_2 del Dirigente pro tempore
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dal Dott. , dalla Dott.ssa e dal Controparte_4 Controparte_5
Dott. , Funzionari dell'Amministrazione Controparte_6
Pagina 1 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
NONCHÈ CONTRO
( ) CP_7 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pitaro
- RESISTENTI-
avente ad oggetto: Dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2024/2025 – accorpamento/aggregazione/fusione di scuole
– individuazione del Dirigente Scolastico “soprannumerario” – diritto alla conferma nell'incarico di Dirigente Scolastico.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 01/08/2024, Parte_1 ha esposto:
[...]
- di essere una Dirigente Scolastica in servizio per l' CP_8
2023/2024 e fino al 31 agosto 2024 presso IC “Don Milani” Sala di
ZA, che comprende 5 plessi di scuola dell'infanzia (Sala, Per_1
Sant'Anna, e , 5 plessi di scuola primaria (Sala, Per_2 Persona_3
Sant'Anna, e Neto) ed un plesso di scuola secondaria di Per_1 Per_2
I grado (Don Milani), per un totale di circa 850 alunni;
- che nel corso dell'anno 2023, con il D.I. n. 127/2023, è stato disciplinato il Dimensionamento Scolastico per l'anno scolastico
2024/2025, assegnando alle Regioni il compito di intervenire per l'attuazione del riassetto della rete scolastica;
- che, in effetti, con Delibera n. 1 del 04/01/2024, la Giunta della
Regione Calabria aveva individuato l'I.C. “Don Milani” Sala di
ZA (integro) come Istituto “ACCORPANTE” dell' CP_9
“ACCORPATO”, in quanto quest'ultimo risultava frazionato e non
[...] integro perché una parte dello stesso I.C. “ è risultata CP_9 contemporaneamente accorpata all' Controparte_10
(integro e accorpante): nello specifico si tratta dei plessi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria Barone;
Pagina 2 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
- che con Decreto prot. n. 7295 del 19/03/2024, l' CP_3
aveva recepito in toto la Delibera Controparte_11 della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 1 del 04/01/2024 ed i relativi allegati;
Cont
- che, successivamente, con Nota del prot. n. 86611 del
14/06/2024, il ha chiarito i criteri Controparte_1 da utilizzare per l'individuazione dei Dirigenti Scolastici interessati ai
“mutamenti d'incarico”; in particolare, tale Nota ha fornito le indicazioni procedurali per l'individuazione del Dirigente Scolastico
c.d. “soprannumerario”, specificando che al fine di facilitare tale individuazione, pare utile distinguere la scuola “aggregante” (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola “aggregata” (per via di soppressione e frazionamento di quest'ultima, che viene aggregata, appunto ad altre scuole); in tali casi, il Dirigente scolastico
“soprannumerario” è individuato nel Dirigente della scuola
“aggregata” che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b);
- che con Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria recante il prot. n. 14889 del 20/06/2024 sono state rese note le modalità di effettuazione delle operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza dal 01/09/2024;
- che, nel dettaglio, tale Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria richiamava pedissequamente l'applicazione delle Cont determinazioni di cui alla precedente Nota del prot. n. 86611 del
14/06/2024;
- che, tuttavia, nella Nota dell' de qua venivano CP_13 inseriti diversi Allegati, tra i quali occorre porre l'attenzione su quello
“G” (SCUOLE ACCORPANTI) e su quello “H” (FUSIONE DI SCUOLE);
- che, infatti, inspiegabilmente, l'I.C. “Don Milani” Sala di
ZA – “ACCORPANTE/AGGREGANTE” dell'I.C. “ di CP_9
ZA “ACCORPATO/AGGREGATO”, come da Delibera n. 1 della
Pagina 3 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
Giunta Regionale della Regione Calabria del 04/01/2024 e del Decreto dello stesso Ufficio Scolastico Regionale della Calabria prot. n. 7295 del 19/03/2024, che recepiva in toto la citata Delibera n. 1 del
04/01/2024 e i relativi allegati – figura tra le scuole oggetto di
“FUSIONE”;
- che, inspiegabilmente, l' ZA – Controparte_10
“ACCORPANTE/AGGREGANTE” dell' Controparte_14
“ACCORPATO/AGGREGATO” – non figura in alcun modo;
- che, per effetto dell'operata inclusione dell'I.C. “Don Milani” Sala di ZA tra le Scuole oggetto di “FUSIONE” (Allegato “H” della Contr Nota dell' per la Calabria prot. n. 14889 del 20/06/2024), in luogo dell'inserimento di esso tra le Scuole “ACCORPANTI/AGGREGANTI”
(Allegato “G” della Nota prot. n. 14889 del 20/06/2024), CP_13 ella è risultata essere “soprannumeraria” (al posto della Per_4
, in servizio presso la scuola “AGGREGATA” di
[...] Controparte_9
ZA) e, in quanto tale, destinataria di “mutamento di incarico” all'esito dei movimenti pubblicati dall' in data CP_13
15/07/2024 con D.D.G. prot. n. 18469, con assegnazione della
(diversa) sede dell'I.C. “ ” di Laureana di Persona_5
RR (RC), in luogo della “conferma” sulla sede dell'I.C. “Don
Milani” Sala di ZA.
1.1. La ricorrente ritiene che l'operato dell'Amministrazione scolastica sia illegittimo atteso che un'applicazione corretta e coerente Cont delle indicazioni fornite dalla Nota del recante il prot. n. 86611 del 14/06/2024 – al fine di facilitare tale individuazione, pare utile distinguere la scuola “aggregante” (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola “aggregata” (per via di soppressione e frazionamento di quest'ultima, che viene aggregata, appunto ad altre scuole). In tali casi, il Dirigente scolastico “soprannumerario” è individuato nel
Dirigente della scuola “aggregata” che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b) – avrebbe dovuto inquadrare – giusta/o Delibera
Pagina 4 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
Regionale n. 1 del 04/01/2024 e Decreto prot. n. 7295 CP_13 del 19/03/2024 – anche l'I.C. “Don Milani” Sala di ZA come
AGGREGANTE dell'I.C. “ “AGGREGATO” (soppresso e CP_9 frazionato).
La ricorrente evidenzia, quindi, che il criterio da seguire è il seguente: se una scuola è “soppressa e frazionata” diventa aggregata/accorpata, ergo, il relativo Dirigente Scolastico diventa
“soprannumerario” e partecipa alla fase b) per la mobilità (mutamento d'incarico), mentre devono essere individuati come titolari
(“confermati”) i Dirigenti Scolastici “AGGREGANTI”.
Tale criterio non era però stato applicato per l' Controparte_15
, Istituto che resta “INTEGRO” ed
[...] Parte_2 una parte dell' (“soppresso e Controparte_14 frazionato”).
La ricorrente deduce, ancora, che non è giuridicamente ammissibile che, nella stessa provincia, a parità di situazioni/condizioni sostanziali, vi siano contraddizioni e disparità applicative come nella specie:
l'Istituto “ACCORPATO/ AGGREGATO” – l' di Controparte_9
ZA – non può risultare oggetto di “FUSIONE” perché non è rimasto integro ma è stato soppresso e frazionato.
Con il diretto corollario - conclude la ricorrente - che l'
[...]
- rimasto integro e che ha accorpato una Controparte_15 parte di un istituto “soppresso e frazionato” e quindi non integro - è da inquadrare certamente come “ACCORPANTE/AGGREGANTE” e quindi da includere nell'allegato “G” della Nota prot. n. CP_13
14889 del 20/06/2024 e giammai nell'allegato “H” della medesima nota concernente le “FUSIONI”; conseguentemente, ella, quale
Dirigente Scolastica già titolare presso l'IC “Don Milani” Sala di
ZA, non era da considerarsi in alcun modo “soprannumeraria”
e, dunque, ha diritto ad essere “confermata” presso tale Istituto e non, come invece illegittimamente disposto, essere destinataria di
“mutamento d'incarico” con assegnazione presso l'IC “ Per_5
Pagina 5 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
” di di RR (RC). Persona_5 Per_5
1.2. Ciò premesso, la ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- previo accertamento dell'illegittimità: 1) dell'Allegato “H” della
Nota prot. n. 14889 del 20/06/2024, nella parte in cui CP_13 include l'I.C. “Don Milani” Sala di ZA tra le Scuole oggetto di
“FUSIONE”; 2) dell'Allegato “G” della Nota prot. n. CP_13
14889 del 20/06/2024, nella parte in cui non include l'I.C. “Don
Milani” Sala di ZA tra le Scuole “ACCORPANTI/AGGREGANTI”;
3) del D.D.G. prot. n. 18469 del 15/07/2024 - di CP_13 pubblicazione degli esiti delle operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti Scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza dal 01/09/2024 - nella parte in cui include la ricorrente tra i Dirigenti Scolastici destinatari di “mutamento d'incarico”, anziché destinatari di “conferma d'incarico” - in quanto risultante
“soprannumeraria” per via dell'inclusione dell'I.C. “Don Milani” Sala nell'Allegato “H” della Nota prot. n. 14889 del CP_13
20/06/2024, tra le Scuole oggetto di “FUSIONE”, anziché nell'Allegato
“G” della medesima Nota, tra le Scuole “ACCORPANTI/AGGREGANTI”, assegnandola/destinandola presso l'I.C. “ ” Persona_5 di di RR (RC) e conseguente disapplicazione;
Per_5
1) accertare e dichiarare il diritto ad essere “confermata” – nell'ambito delle operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti
Scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza dal 01/09/2024 – presso l'I.C. “Don Milani” Sala di
ZA, in quanto non risultante essere Dirigente Scolastica
“soprannumeraria”, per via del fatto che il predetto Istituto Scolastico risulta essere Scuola “ACCORPANTE/AGGREGANTE” dell'I.C. “ CP_9
“AGGREGATO” (soppresso e frazionato);
[...]
2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente a porre in essere tutti gli atti/provvedimenti giuridici necessari a far ottenere alla ricorrente la “conferma” – nell'ambito
Pagina 6 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
delle operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti Scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza dal
01/09/2024 – presso l'I.C. “Don Milani” Sala di ZA, in quanto non risultante essere Dirigente Scolastica “soprannumeraria”, per via del fatto che il predetto Istituto Scolastico risulta essere Scuola
“ACCORPANTE/AGGREGANTE” dell'I.C. “ “AGGREGATO” CP_9
(soppresso e frazionato).
2. Si sono costituiti il e Controparte_1
l' che hanno concluso per il Controparte_3 rigetto del ricorso.
3. Si è, altresì, costituita la controinteressata CP_7
Dirigente Scolastica dell' Controparte_16
la quale ha pure concluso per il rigetto
[...] del ricorso.
4. In primo luogo, si deve rilevare che, contrariamente a quanto eccepito dalle parti resistenti, sussiste la giurisdizione del G.O. e non quella del G.A.
La ricorrente invoca, infatti, l'accertamento del diritto alla conferma nel posto di Dirigente Scolastico occupato prima del nuovo dimensionamento scolastico, sicché ella non contesta la complessiva riorganizzazione della rete scolastica, ma solo la sua individuazione quale Dirigente “soprannumeraria” (per effetto della quale è stata destinata ad altro Istituto scolastico nella provincia di Reggio
Calabria).
Si tratta di una tipica controversia di lavoro concernente il diritto soggettivo al “conferimento” di un incarico dirigenziale che l'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce alla competenza del
Giudice del Lavoro, il quale, laddove vengano in questione atti amministrativi presupposti, li disapplica, se illegittimi.
5. Non è poi necessario integrare il contraddittorio con l'
[...] poiché «anche dopo Controparte_17
l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega
Pagina 7 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto» (Cass. n. 6372/2011).
6. Ciò premesso, il ricorso, nel merito, è fondato e deve essere accolto.
6.1. Invero, dall'Allegato H alla Nota dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Calabria prot. n. 14889 del 20/06/2024 si evince che a seguito della “fusione” dell'I.C. “Don Milani” Sala di ZA e dell' è nato il nuovo istituto TE denominato Controparte_19
.
[...]
La ricorrente sostiene la erroneità di tale qualificazione giuridica dell'operazione di dimensionamento scolastico in esame, evidenziando che si verterebbe non nell'ipotesi della “fusione”, bensì della “aggregazione”: in particolare, l'I.C. “Don Milani” Sala di
ZA sarebbe “ACCORPANTE/AGGREGANTE” dell'I.C. “ CP_9
di ZA “ACCORPATO/AGGREGATO”.
[...]
6.2. La doglianza è fondata atteso che la Delibera di Giunta
Regionale della Regione Calabria n. 1 del 4 gennaio 2024 ed i relativi allegati, tra cui, per quel che qui rileva, l'Allegato A, recante la “Rete scolastica della Provincia di ZA A.S. 2024/2025” (doc. n. 2 allegato al ricorso) è stata integralmente recepita dall'art. 2 del
Decreto prot. n. 7295 del 19/03/2024 (che richiama espressamente la delibera di Giunta Regionale n. 1/2024 ed i relativi allegati) emanato dall' Controparte_3
Pagina 8 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
(doc. n. 3 allegato al ricorso) 1.
Orbene, da ciò consegue che deve ritenersi provato che, come argomentato da parte ricorrente, vi sia stato un vero e proprio smembramento dell'I.C. “ , poiché la Scuola Controparte_16 dell'Infanzia e la Scuola Primaria del Plesso Barone di detto Istituto sono state “accorpate” all'I.C. “ di ZA, denominato CP_20 appunto Istituto “accorpante”, mentre la restante parte (quella più consistente) è stata accorpata all'I.C. “ (si veda l'Allegato CP_9
A alla Delibera di Giunta Regionale n. 1/2024 e, in particolare la pag.
12, 6 in basso, del doc. n. 2 in formato PDF allegato al ricorso).
Ora, a fronte di tale recepimento della Delibera di Giunta Regionale citata e del conseguente smembramento dell'I.C. “ , le CP_9 ulteriori determinazioni dell'Amministrazione resistente, che hanno condotto alla “fusione” tra gli Istituti scolastici “Don Milani” e “
[...]
, non sono coerenti con lo stato di fatto e con le stesse CP_18 indicazioni operative contenute della Nota del MIM prot. n. 86611 del
14/06/2024 (doc. n. 4 allegato al ricorso).
6.3. Tale nota fornisce le indicazioni procedurali ai fini della individuazione del Dirigente Scolastico soprannumerario. Essa specifica che al fine di facilitare tale individuazione, pare utile distinguere:
R.G. LAV. N. 2092/2024
- la scuola “aggregante” (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola
“aggregata” (per via di soppressione e frazionamento di quest'ultima, che viene aggregata, appunto ad altre scuole); in tali casi, il Dirigente scolastico “soprannumerario” è individuato nel Dirigente della scuola
“aggregata” che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b);
- nell'ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova scuola, i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l'attribuzione di incarico presso la nuova istituzione Contr scolastica derivante dalla fusione, il Direttore dell' avuto riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92, terrà in debito conto i criteri indicati dall'articolo 9 “Mutamento dell'incarico del – Area V Pt_3
– sottoscritto in data 15/07/2010, di seguito sinteticamente riportati:
a) esperienze professionali e competenze maturate;
b) maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta.
6.4. Alla luce di quanto appena osservato non sussistevano, però,
i presupposti per qualificare come “fusione” l'operazione che ha visto coinvolti l'I.C. “Don Milani” Sala di ZA e l' TE
(operazione che, pertanto, figura nell'allegato H
[...] alla Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria recante il prot.
n. 14889 del 20/06/2024, ovvero l'Allegato comprendente le “nuove istituzioni scolastiche a seguito di fusione/fusione e aggregazione”).
È di tutta evidenza che a fronte del “frazionamento” dell'I.C. “
[...]
di ZA (in relazione alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola CP_18
Primaria del Plesso Barone di detto I.C.) non si poteva giammai configurare l'ipotesi della “fusione”, bensì proprio quella della
“aggregazione” nel cui ambito l'I.C. “Don Milani” CP_21 avrebbe dovuto figurare come “accorpante” mentre l' TE
avrebbe dovuto figurare come “accorpato”.
[...]
Pagina 10 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
L'operazione di dimensionamento avrebbe dovuto essere inclusa nell'Allegato G alla Nota prot. n. 14889 del 20/06/2024. In tal senso
è, d'altronde, di estrema chiarezza l'Allegato A alla Delibera di Giunta Cont Regionale n. 1/2024 (pure recepita dal ).
6.5. Non persuade, poi, la tesi dell'Amministrazione resistente secondo cui “il paradigma relativo all'accorpamento delle II.SS. inteso in modo decontestualizzato e avulso da considerazioni di carattere sostanziale, quale sinonimo di “aggregante”, pregiudicherebbe la discrezionalità e lo stesso esercizio delle prerogative datoriali dell'Amministrazione, poiché, de facto, sarebbe la riorganizzazione delle rete territoriale disposta dalla Giunta Regionale della Calabria a definire e/o orientare, in modo autoritativo e con conseguente Cont indebita prevaricazione sulle competenze del , le valutazioni dell'Amministrazione con riferimento alle operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali e, in generale, le operazioni di mutamento, conferma e mobilità interregionale dei DD.SS.” (pag. 10 della memoria difensiva).
Non vi è dubbio, infatti, che la discrezionalità dell'Amministrazione statale non sia stata affatto pregiudicata, atteso che essa aveva deciso di recepire integralmente la riorganizzazione della rete scolastica, così come proposta dalla Regione Calabria, con il Decreto recante il prot. n. 7295 del 19/03/2024 (doc. n. 3 allegato al ricorso), sicché una volta recepita quella organizzazione della rete scolastica, essa non poteva poi sottrarsi alle conseguenze derivanti dal suo recepimento.
D'altronde, dallo stesso Decreto n. 7295/2024 si evince che la
Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 04/01/2024 aveva rettificato la precedente Delibera n. 719 del 15/12/2023 (di poche settimane antecedente), sicché nulla ostava a che il , ove non avesse CP_1 condiviso la proposta della Regione, non la recepisse, invitando contestualmente la Regione a rivedere le proprie determinazioni sulla
Rete scolastica, anche mediante la proposizione di specifiche
Pagina 11 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
osservazioni o proposte di rettifica.
Nulla di tutto ciò è però avvenuto, essendo stata la delibera di Cont Giunta Regionale n. 1/2024 integralmente recepita dal .
7. È, infine, il caso di osservare che l'istituto della fusione trae origine dal diritto societario.
Esso si configura nelle forme della fusione in senso proprio (che consiste nella costituzione di una nuova società che prende il posto di due o più società preesistenti) o della fusione per incorporazione (che si verifica quando una o più società vengono incorporate in una società preesistente).
In entrambe le tipologie di fusione il presupposto è, comunque, che il patrimonio delle società interessate dall'operazione di fusione non venga smembrato o scomposto, ma confluisca integralmente o nella nuova società nascente dalla fusione oppure nella società incorporante.
Se vi è divisione del patrimonio, infatti, si verifica una operazione di “scissione” che si caratterizza per la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altre società.
Noto è il fenomeno della c.d. “scissione per incorporazione” che si configura quando il patrimonio sociale va a beneficio di una o più società preesistenti.
Ciò è quanto esattamente accaduto con l'I.C. “ Sala di CP_18
ZA, il cui patrimonio scolastico è stato, per una parte (Scuola dell'Infanzia e Primaria del Plesso Barone), conferito nell'I.C. “
[...]
di ZA e, per il resto (peraltro, la gran parte), nell'I.C. CP_20
“Don Milani” Sala di ZA (c.d. scuole “accorpanti”).
8. Ne consegue che sono illegittimi (in quanto in contrasto con il
Decreto recante il prot. n. 7295 del 19/03/2024 di recepimento della
Rete scolastica approvata con la Delibera di Giunta Regionale della
Regione Calabria n. 1 del 4 gennaio 2024) gli atti presupposti indicati nelle conclusioni del ricorso introduttivo che, pertanto, devono essere disapplicati.
Pagina 12 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
9. In conclusione, vertendosi nell'ipotesi di operazione di
“aggregazione”, nel cui ambito l'I.C. “Don Milani” Sala di ZA riveste la posizione di scuola “aggregante” (non avendo subito alcuna forma, neppure minima, di smembramento/frazionamento) mentre l'I.C. “ riveste la posizione di scuola CP_18 TE
“accorpata” o “aggregata”, il Dirigente scolastico soprannumerario doveva essere individuato nel Dirigente della scuola CP_1 accorpata/aggregata (l'I.C. “ ) ovvero CP_18 TE la resistente . CP_7
Per converso, la ricorrente ha diritto ad Parte_1 essere individuata come Dirigente scolastico confermato dell'I.C. risultante all'esito dell'operazione di aggregazione sopra descritta.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di parametri medi previsti per le cause di lavoro di valore indeterminabile medio (da € 26.000,01 a €
52.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti indicati nelle conclusioni del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente Parte_1 ad essere confermata - nell'ambito delle operazioni
[...] di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti Scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza dal 01/09/2024 - quale Dirigente Scolastico presso l'I.C. “Don
Milani” Sala di ZA (ora denominato
[...]
, in quanto non Controparte_22 risultante essere Dirigente Scolastica “soprannumeraria”;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione Scolastica resistente ad adottare tutti gli atti/provvedimenti giuridici
Pagina 13 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
necessari ai fini della predetta “conferma” della ricorrente nell'ambito delle operazioni di attribuzione degli incarichi dei
Dirigenti Scolastici presso l'I.C. di cui al punto che precede;
- condanna i resistenti Controparte_1
e al pagamento, in solido tra loro, delle spese CP_7 di lite, che si liquidano nelle somme di € 259,00 per esborsi ed
€ 7.400,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione in favore dell'Avv. Antonio Pagliaro.
Così deciso in ZA, in data 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 14 di 14
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 2 del Decreto prot. n. 7295 del 19/03/2024 recita testualmente: «La rete scolastica della Regione Calabria per l'a.s. 2024/2025, le cui modifiche sono state già recepite con i DD.D.G. prot. n. AOODRCAL28355 del 18.12.203 e prot. n. AOODRCAL 93 dello 03.01.2024, è ulteriormente rettificata per come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 1 del 4 gennaio 2024 allegata al presente provvedimento. La rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa della Regione Calabria per l'a.s. 2024/2025 sono innovate per come riportato negli allegati A, B, C, D, E, F alla Delibera di Giunta Regionale n. 719 del 15.12.2023 e per come rettificati dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 1 del 4 gennaio 2024 e di seguito indicati:
- Allegato A – Rete scolastica della Provincia di ZA A.S. 2024/2025;
- Allegato B – Rete scolastica della Provincia di Cosenza A.S. 2024/2025;
- Allegato C – Rete scolastica della Provincia di Crotone A.S. 2024/2025;
- Allegato D – Rete scolastica della Città Metropolitana di Reggio Calabria A.S. 2024/2025;
- Allegato E – Rete scolastica della Provincia di Vibo Valentia A.S. 2024/2025;
- Allegato F – Offerta formativa A.S. 2024/2025 Regione Calabria».
Pagina 9 di 14
Udienza del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di ZA, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2092/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pagliaro
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
[...] P.IVA_2 del Dirigente pro tempore
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dal Dott. , dalla Dott.ssa e dal Controparte_4 Controparte_5
Dott. , Funzionari dell'Amministrazione Controparte_6
Pagina 1 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
NONCHÈ CONTRO
( ) CP_7 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pitaro
- RESISTENTI-
avente ad oggetto: Dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2024/2025 – accorpamento/aggregazione/fusione di scuole
– individuazione del Dirigente Scolastico “soprannumerario” – diritto alla conferma nell'incarico di Dirigente Scolastico.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 01/08/2024, Parte_1 ha esposto:
[...]
- di essere una Dirigente Scolastica in servizio per l' CP_8
2023/2024 e fino al 31 agosto 2024 presso IC “Don Milani” Sala di
ZA, che comprende 5 plessi di scuola dell'infanzia (Sala, Per_1
Sant'Anna, e , 5 plessi di scuola primaria (Sala, Per_2 Persona_3
Sant'Anna, e Neto) ed un plesso di scuola secondaria di Per_1 Per_2
I grado (Don Milani), per un totale di circa 850 alunni;
- che nel corso dell'anno 2023, con il D.I. n. 127/2023, è stato disciplinato il Dimensionamento Scolastico per l'anno scolastico
2024/2025, assegnando alle Regioni il compito di intervenire per l'attuazione del riassetto della rete scolastica;
- che, in effetti, con Delibera n. 1 del 04/01/2024, la Giunta della
Regione Calabria aveva individuato l'I.C. “Don Milani” Sala di
ZA (integro) come Istituto “ACCORPANTE” dell' CP_9
“ACCORPATO”, in quanto quest'ultimo risultava frazionato e non
[...] integro perché una parte dello stesso I.C. “ è risultata CP_9 contemporaneamente accorpata all' Controparte_10
(integro e accorpante): nello specifico si tratta dei plessi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria Barone;
Pagina 2 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
- che con Decreto prot. n. 7295 del 19/03/2024, l' CP_3
aveva recepito in toto la Delibera Controparte_11 della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 1 del 04/01/2024 ed i relativi allegati;
Cont
- che, successivamente, con Nota del prot. n. 86611 del
14/06/2024, il ha chiarito i criteri Controparte_1 da utilizzare per l'individuazione dei Dirigenti Scolastici interessati ai
“mutamenti d'incarico”; in particolare, tale Nota ha fornito le indicazioni procedurali per l'individuazione del Dirigente Scolastico
c.d. “soprannumerario”, specificando che al fine di facilitare tale individuazione, pare utile distinguere la scuola “aggregante” (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola “aggregata” (per via di soppressione e frazionamento di quest'ultima, che viene aggregata, appunto ad altre scuole); in tali casi, il Dirigente scolastico
“soprannumerario” è individuato nel Dirigente della scuola
“aggregata” che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b);
- che con Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria recante il prot. n. 14889 del 20/06/2024 sono state rese note le modalità di effettuazione delle operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza dal 01/09/2024;
- che, nel dettaglio, tale Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria richiamava pedissequamente l'applicazione delle Cont determinazioni di cui alla precedente Nota del prot. n. 86611 del
14/06/2024;
- che, tuttavia, nella Nota dell' de qua venivano CP_13 inseriti diversi Allegati, tra i quali occorre porre l'attenzione su quello
“G” (SCUOLE ACCORPANTI) e su quello “H” (FUSIONE DI SCUOLE);
- che, infatti, inspiegabilmente, l'I.C. “Don Milani” Sala di
ZA – “ACCORPANTE/AGGREGANTE” dell'I.C. “ di CP_9
ZA “ACCORPATO/AGGREGATO”, come da Delibera n. 1 della
Pagina 3 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
Giunta Regionale della Regione Calabria del 04/01/2024 e del Decreto dello stesso Ufficio Scolastico Regionale della Calabria prot. n. 7295 del 19/03/2024, che recepiva in toto la citata Delibera n. 1 del
04/01/2024 e i relativi allegati – figura tra le scuole oggetto di
“FUSIONE”;
- che, inspiegabilmente, l' ZA – Controparte_10
“ACCORPANTE/AGGREGANTE” dell' Controparte_14
“ACCORPATO/AGGREGATO” – non figura in alcun modo;
- che, per effetto dell'operata inclusione dell'I.C. “Don Milani” Sala di ZA tra le Scuole oggetto di “FUSIONE” (Allegato “H” della Contr Nota dell' per la Calabria prot. n. 14889 del 20/06/2024), in luogo dell'inserimento di esso tra le Scuole “ACCORPANTI/AGGREGANTI”
(Allegato “G” della Nota prot. n. 14889 del 20/06/2024), CP_13 ella è risultata essere “soprannumeraria” (al posto della Per_4
, in servizio presso la scuola “AGGREGATA” di
[...] Controparte_9
ZA) e, in quanto tale, destinataria di “mutamento di incarico” all'esito dei movimenti pubblicati dall' in data CP_13
15/07/2024 con D.D.G. prot. n. 18469, con assegnazione della
(diversa) sede dell'I.C. “ ” di Laureana di Persona_5
RR (RC), in luogo della “conferma” sulla sede dell'I.C. “Don
Milani” Sala di ZA.
1.1. La ricorrente ritiene che l'operato dell'Amministrazione scolastica sia illegittimo atteso che un'applicazione corretta e coerente Cont delle indicazioni fornite dalla Nota del recante il prot. n. 86611 del 14/06/2024 – al fine di facilitare tale individuazione, pare utile distinguere la scuola “aggregante” (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola “aggregata” (per via di soppressione e frazionamento di quest'ultima, che viene aggregata, appunto ad altre scuole). In tali casi, il Dirigente scolastico “soprannumerario” è individuato nel
Dirigente della scuola “aggregata” che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b) – avrebbe dovuto inquadrare – giusta/o Delibera
Pagina 4 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
Regionale n. 1 del 04/01/2024 e Decreto prot. n. 7295 CP_13 del 19/03/2024 – anche l'I.C. “Don Milani” Sala di ZA come
AGGREGANTE dell'I.C. “ “AGGREGATO” (soppresso e CP_9 frazionato).
La ricorrente evidenzia, quindi, che il criterio da seguire è il seguente: se una scuola è “soppressa e frazionata” diventa aggregata/accorpata, ergo, il relativo Dirigente Scolastico diventa
“soprannumerario” e partecipa alla fase b) per la mobilità (mutamento d'incarico), mentre devono essere individuati come titolari
(“confermati”) i Dirigenti Scolastici “AGGREGANTI”.
Tale criterio non era però stato applicato per l' Controparte_15
, Istituto che resta “INTEGRO” ed
[...] Parte_2 una parte dell' (“soppresso e Controparte_14 frazionato”).
La ricorrente deduce, ancora, che non è giuridicamente ammissibile che, nella stessa provincia, a parità di situazioni/condizioni sostanziali, vi siano contraddizioni e disparità applicative come nella specie:
l'Istituto “ACCORPATO/ AGGREGATO” – l' di Controparte_9
ZA – non può risultare oggetto di “FUSIONE” perché non è rimasto integro ma è stato soppresso e frazionato.
Con il diretto corollario - conclude la ricorrente - che l'
[...]
- rimasto integro e che ha accorpato una Controparte_15 parte di un istituto “soppresso e frazionato” e quindi non integro - è da inquadrare certamente come “ACCORPANTE/AGGREGANTE” e quindi da includere nell'allegato “G” della Nota prot. n. CP_13
14889 del 20/06/2024 e giammai nell'allegato “H” della medesima nota concernente le “FUSIONI”; conseguentemente, ella, quale
Dirigente Scolastica già titolare presso l'IC “Don Milani” Sala di
ZA, non era da considerarsi in alcun modo “soprannumeraria”
e, dunque, ha diritto ad essere “confermata” presso tale Istituto e non, come invece illegittimamente disposto, essere destinataria di
“mutamento d'incarico” con assegnazione presso l'IC “ Per_5
Pagina 5 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
” di di RR (RC). Persona_5 Per_5
1.2. Ciò premesso, la ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- previo accertamento dell'illegittimità: 1) dell'Allegato “H” della
Nota prot. n. 14889 del 20/06/2024, nella parte in cui CP_13 include l'I.C. “Don Milani” Sala di ZA tra le Scuole oggetto di
“FUSIONE”; 2) dell'Allegato “G” della Nota prot. n. CP_13
14889 del 20/06/2024, nella parte in cui non include l'I.C. “Don
Milani” Sala di ZA tra le Scuole “ACCORPANTI/AGGREGANTI”;
3) del D.D.G. prot. n. 18469 del 15/07/2024 - di CP_13 pubblicazione degli esiti delle operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti Scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza dal 01/09/2024 - nella parte in cui include la ricorrente tra i Dirigenti Scolastici destinatari di “mutamento d'incarico”, anziché destinatari di “conferma d'incarico” - in quanto risultante
“soprannumeraria” per via dell'inclusione dell'I.C. “Don Milani” Sala nell'Allegato “H” della Nota prot. n. 14889 del CP_13
20/06/2024, tra le Scuole oggetto di “FUSIONE”, anziché nell'Allegato
“G” della medesima Nota, tra le Scuole “ACCORPANTI/AGGREGANTI”, assegnandola/destinandola presso l'I.C. “ ” Persona_5 di di RR (RC) e conseguente disapplicazione;
Per_5
1) accertare e dichiarare il diritto ad essere “confermata” – nell'ambito delle operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti
Scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza dal 01/09/2024 – presso l'I.C. “Don Milani” Sala di
ZA, in quanto non risultante essere Dirigente Scolastica
“soprannumeraria”, per via del fatto che il predetto Istituto Scolastico risulta essere Scuola “ACCORPANTE/AGGREGANTE” dell'I.C. “ CP_9
“AGGREGATO” (soppresso e frazionato);
[...]
2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente a porre in essere tutti gli atti/provvedimenti giuridici necessari a far ottenere alla ricorrente la “conferma” – nell'ambito
Pagina 6 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
delle operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti Scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza dal
01/09/2024 – presso l'I.C. “Don Milani” Sala di ZA, in quanto non risultante essere Dirigente Scolastica “soprannumeraria”, per via del fatto che il predetto Istituto Scolastico risulta essere Scuola
“ACCORPANTE/AGGREGANTE” dell'I.C. “ “AGGREGATO” CP_9
(soppresso e frazionato).
2. Si sono costituiti il e Controparte_1
l' che hanno concluso per il Controparte_3 rigetto del ricorso.
3. Si è, altresì, costituita la controinteressata CP_7
Dirigente Scolastica dell' Controparte_16
la quale ha pure concluso per il rigetto
[...] del ricorso.
4. In primo luogo, si deve rilevare che, contrariamente a quanto eccepito dalle parti resistenti, sussiste la giurisdizione del G.O. e non quella del G.A.
La ricorrente invoca, infatti, l'accertamento del diritto alla conferma nel posto di Dirigente Scolastico occupato prima del nuovo dimensionamento scolastico, sicché ella non contesta la complessiva riorganizzazione della rete scolastica, ma solo la sua individuazione quale Dirigente “soprannumeraria” (per effetto della quale è stata destinata ad altro Istituto scolastico nella provincia di Reggio
Calabria).
Si tratta di una tipica controversia di lavoro concernente il diritto soggettivo al “conferimento” di un incarico dirigenziale che l'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce alla competenza del
Giudice del Lavoro, il quale, laddove vengano in questione atti amministrativi presupposti, li disapplica, se illegittimi.
5. Non è poi necessario integrare il contraddittorio con l'
[...] poiché «anche dopo Controparte_17
l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega
Pagina 7 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto» (Cass. n. 6372/2011).
6. Ciò premesso, il ricorso, nel merito, è fondato e deve essere accolto.
6.1. Invero, dall'Allegato H alla Nota dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Calabria prot. n. 14889 del 20/06/2024 si evince che a seguito della “fusione” dell'I.C. “Don Milani” Sala di ZA e dell' è nato il nuovo istituto TE denominato Controparte_19
.
[...]
La ricorrente sostiene la erroneità di tale qualificazione giuridica dell'operazione di dimensionamento scolastico in esame, evidenziando che si verterebbe non nell'ipotesi della “fusione”, bensì della “aggregazione”: in particolare, l'I.C. “Don Milani” Sala di
ZA sarebbe “ACCORPANTE/AGGREGANTE” dell'I.C. “ CP_9
di ZA “ACCORPATO/AGGREGATO”.
[...]
6.2. La doglianza è fondata atteso che la Delibera di Giunta
Regionale della Regione Calabria n. 1 del 4 gennaio 2024 ed i relativi allegati, tra cui, per quel che qui rileva, l'Allegato A, recante la “Rete scolastica della Provincia di ZA A.S. 2024/2025” (doc. n. 2 allegato al ricorso) è stata integralmente recepita dall'art. 2 del
Decreto prot. n. 7295 del 19/03/2024 (che richiama espressamente la delibera di Giunta Regionale n. 1/2024 ed i relativi allegati) emanato dall' Controparte_3
Pagina 8 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
(doc. n. 3 allegato al ricorso) 1.
Orbene, da ciò consegue che deve ritenersi provato che, come argomentato da parte ricorrente, vi sia stato un vero e proprio smembramento dell'I.C. “ , poiché la Scuola Controparte_16 dell'Infanzia e la Scuola Primaria del Plesso Barone di detto Istituto sono state “accorpate” all'I.C. “ di ZA, denominato CP_20 appunto Istituto “accorpante”, mentre la restante parte (quella più consistente) è stata accorpata all'I.C. “ (si veda l'Allegato CP_9
A alla Delibera di Giunta Regionale n. 1/2024 e, in particolare la pag.
12, 6 in basso, del doc. n. 2 in formato PDF allegato al ricorso).
Ora, a fronte di tale recepimento della Delibera di Giunta Regionale citata e del conseguente smembramento dell'I.C. “ , le CP_9 ulteriori determinazioni dell'Amministrazione resistente, che hanno condotto alla “fusione” tra gli Istituti scolastici “Don Milani” e “
[...]
, non sono coerenti con lo stato di fatto e con le stesse CP_18 indicazioni operative contenute della Nota del MIM prot. n. 86611 del
14/06/2024 (doc. n. 4 allegato al ricorso).
6.3. Tale nota fornisce le indicazioni procedurali ai fini della individuazione del Dirigente Scolastico soprannumerario. Essa specifica che al fine di facilitare tale individuazione, pare utile distinguere:
R.G. LAV. N. 2092/2024
- la scuola “aggregante” (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola
“aggregata” (per via di soppressione e frazionamento di quest'ultima, che viene aggregata, appunto ad altre scuole); in tali casi, il Dirigente scolastico “soprannumerario” è individuato nel Dirigente della scuola
“aggregata” che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b);
- nell'ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova scuola, i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l'attribuzione di incarico presso la nuova istituzione Contr scolastica derivante dalla fusione, il Direttore dell' avuto riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92, terrà in debito conto i criteri indicati dall'articolo 9 “Mutamento dell'incarico del – Area V Pt_3
– sottoscritto in data 15/07/2010, di seguito sinteticamente riportati:
a) esperienze professionali e competenze maturate;
b) maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta.
6.4. Alla luce di quanto appena osservato non sussistevano, però,
i presupposti per qualificare come “fusione” l'operazione che ha visto coinvolti l'I.C. “Don Milani” Sala di ZA e l' TE
(operazione che, pertanto, figura nell'allegato H
[...] alla Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria recante il prot.
n. 14889 del 20/06/2024, ovvero l'Allegato comprendente le “nuove istituzioni scolastiche a seguito di fusione/fusione e aggregazione”).
È di tutta evidenza che a fronte del “frazionamento” dell'I.C. “
[...]
di ZA (in relazione alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola CP_18
Primaria del Plesso Barone di detto I.C.) non si poteva giammai configurare l'ipotesi della “fusione”, bensì proprio quella della
“aggregazione” nel cui ambito l'I.C. “Don Milani” CP_21 avrebbe dovuto figurare come “accorpante” mentre l' TE
avrebbe dovuto figurare come “accorpato”.
[...]
Pagina 10 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
L'operazione di dimensionamento avrebbe dovuto essere inclusa nell'Allegato G alla Nota prot. n. 14889 del 20/06/2024. In tal senso
è, d'altronde, di estrema chiarezza l'Allegato A alla Delibera di Giunta Cont Regionale n. 1/2024 (pure recepita dal ).
6.5. Non persuade, poi, la tesi dell'Amministrazione resistente secondo cui “il paradigma relativo all'accorpamento delle II.SS. inteso in modo decontestualizzato e avulso da considerazioni di carattere sostanziale, quale sinonimo di “aggregante”, pregiudicherebbe la discrezionalità e lo stesso esercizio delle prerogative datoriali dell'Amministrazione, poiché, de facto, sarebbe la riorganizzazione delle rete territoriale disposta dalla Giunta Regionale della Calabria a definire e/o orientare, in modo autoritativo e con conseguente Cont indebita prevaricazione sulle competenze del , le valutazioni dell'Amministrazione con riferimento alle operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali e, in generale, le operazioni di mutamento, conferma e mobilità interregionale dei DD.SS.” (pag. 10 della memoria difensiva).
Non vi è dubbio, infatti, che la discrezionalità dell'Amministrazione statale non sia stata affatto pregiudicata, atteso che essa aveva deciso di recepire integralmente la riorganizzazione della rete scolastica, così come proposta dalla Regione Calabria, con il Decreto recante il prot. n. 7295 del 19/03/2024 (doc. n. 3 allegato al ricorso), sicché una volta recepita quella organizzazione della rete scolastica, essa non poteva poi sottrarsi alle conseguenze derivanti dal suo recepimento.
D'altronde, dallo stesso Decreto n. 7295/2024 si evince che la
Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 04/01/2024 aveva rettificato la precedente Delibera n. 719 del 15/12/2023 (di poche settimane antecedente), sicché nulla ostava a che il , ove non avesse CP_1 condiviso la proposta della Regione, non la recepisse, invitando contestualmente la Regione a rivedere le proprie determinazioni sulla
Rete scolastica, anche mediante la proposizione di specifiche
Pagina 11 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
osservazioni o proposte di rettifica.
Nulla di tutto ciò è però avvenuto, essendo stata la delibera di Cont Giunta Regionale n. 1/2024 integralmente recepita dal .
7. È, infine, il caso di osservare che l'istituto della fusione trae origine dal diritto societario.
Esso si configura nelle forme della fusione in senso proprio (che consiste nella costituzione di una nuova società che prende il posto di due o più società preesistenti) o della fusione per incorporazione (che si verifica quando una o più società vengono incorporate in una società preesistente).
In entrambe le tipologie di fusione il presupposto è, comunque, che il patrimonio delle società interessate dall'operazione di fusione non venga smembrato o scomposto, ma confluisca integralmente o nella nuova società nascente dalla fusione oppure nella società incorporante.
Se vi è divisione del patrimonio, infatti, si verifica una operazione di “scissione” che si caratterizza per la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altre società.
Noto è il fenomeno della c.d. “scissione per incorporazione” che si configura quando il patrimonio sociale va a beneficio di una o più società preesistenti.
Ciò è quanto esattamente accaduto con l'I.C. “ Sala di CP_18
ZA, il cui patrimonio scolastico è stato, per una parte (Scuola dell'Infanzia e Primaria del Plesso Barone), conferito nell'I.C. “
[...]
di ZA e, per il resto (peraltro, la gran parte), nell'I.C. CP_20
“Don Milani” Sala di ZA (c.d. scuole “accorpanti”).
8. Ne consegue che sono illegittimi (in quanto in contrasto con il
Decreto recante il prot. n. 7295 del 19/03/2024 di recepimento della
Rete scolastica approvata con la Delibera di Giunta Regionale della
Regione Calabria n. 1 del 4 gennaio 2024) gli atti presupposti indicati nelle conclusioni del ricorso introduttivo che, pertanto, devono essere disapplicati.
Pagina 12 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
9. In conclusione, vertendosi nell'ipotesi di operazione di
“aggregazione”, nel cui ambito l'I.C. “Don Milani” Sala di ZA riveste la posizione di scuola “aggregante” (non avendo subito alcuna forma, neppure minima, di smembramento/frazionamento) mentre l'I.C. “ riveste la posizione di scuola CP_18 TE
“accorpata” o “aggregata”, il Dirigente scolastico soprannumerario doveva essere individuato nel Dirigente della scuola CP_1 accorpata/aggregata (l'I.C. “ ) ovvero CP_18 TE la resistente . CP_7
Per converso, la ricorrente ha diritto ad Parte_1 essere individuata come Dirigente scolastico confermato dell'I.C. risultante all'esito dell'operazione di aggregazione sopra descritta.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di parametri medi previsti per le cause di lavoro di valore indeterminabile medio (da € 26.000,01 a €
52.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti indicati nelle conclusioni del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente Parte_1 ad essere confermata - nell'ambito delle operazioni
[...] di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti Scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza dal 01/09/2024 - quale Dirigente Scolastico presso l'I.C. “Don
Milani” Sala di ZA (ora denominato
[...]
, in quanto non Controparte_22 risultante essere Dirigente Scolastica “soprannumeraria”;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione Scolastica resistente ad adottare tutti gli atti/provvedimenti giuridici
Pagina 13 di 14 R.G. LAV. N. 2092/2024
necessari ai fini della predetta “conferma” della ricorrente nell'ambito delle operazioni di attribuzione degli incarichi dei
Dirigenti Scolastici presso l'I.C. di cui al punto che precede;
- condanna i resistenti Controparte_1
e al pagamento, in solido tra loro, delle spese CP_7 di lite, che si liquidano nelle somme di € 259,00 per esborsi ed
€ 7.400,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione in favore dell'Avv. Antonio Pagliaro.
Così deciso in ZA, in data 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 14 di 14
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 2 del Decreto prot. n. 7295 del 19/03/2024 recita testualmente: «La rete scolastica della Regione Calabria per l'a.s. 2024/2025, le cui modifiche sono state già recepite con i DD.D.G. prot. n. AOODRCAL28355 del 18.12.203 e prot. n. AOODRCAL 93 dello 03.01.2024, è ulteriormente rettificata per come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 1 del 4 gennaio 2024 allegata al presente provvedimento. La rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa della Regione Calabria per l'a.s. 2024/2025 sono innovate per come riportato negli allegati A, B, C, D, E, F alla Delibera di Giunta Regionale n. 719 del 15.12.2023 e per come rettificati dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 1 del 4 gennaio 2024 e di seguito indicati:
- Allegato A – Rete scolastica della Provincia di ZA A.S. 2024/2025;
- Allegato B – Rete scolastica della Provincia di Cosenza A.S. 2024/2025;
- Allegato C – Rete scolastica della Provincia di Crotone A.S. 2024/2025;
- Allegato D – Rete scolastica della Città Metropolitana di Reggio Calabria A.S. 2024/2025;
- Allegato E – Rete scolastica della Provincia di Vibo Valentia A.S. 2024/2025;
- Allegato F – Offerta formativa A.S. 2024/2025 Regione Calabria».
Pagina 9 di 14