TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/03/2026, n. 4521
TAR
Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Omessa o insufficiente istruttoria in ordine alle modalità di svolgimento del percorso di studi

    Il Tribunale ritiene che non sia stato superato l'accertamento della natura 'a distanza' del corso, basandosi sulla traduzione del titolo universitario e sulla conferma dell'ambasciata italiana a Kiev. La ricorrente non ha provato la natura 'in presenza' del corso e la sua presenza in aula appare inverosimile dato il suo impegno militare.

  • Rigettato
    Illegittimità del rigetto dell'istanza di riconoscimento

    Il Tribunale ha rigettato questa eccezione ritenendo che la valutazione sulla riconoscibilità del titolo estero debba essere compiuta in relazione alla normativa vigente al momento dell'attivazione del procedimento amministrativo o del conseguimento del titolo, non alla normativa italiana vigente al momento dell'iscrizione all'università straniera. Inoltre, il divieto di corsi a distanza per le professioni sanitarie, introdotto dal DM 14/07/2006, opera anche per i titoli rilasciati da università straniere per garantire uniformità di trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/03/2026, n. 4521
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4521
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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