Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/03/2026, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01537/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2024, proposto da
LA UM, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Simeoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Palladio 15;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, in via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego all'istanza di riconoscimento del titolo di farmacista conseguito all'estero di cui alla nota prot. n. 0055980 del 10/10/2023, diniego comunicato con nota prot. n. 0064835 del 17/11/2023, DGPROF/2/I.5.h.a.7.4/2018/1192, e di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. OM PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso (notificato il 16.01.2024 e depositato il 14.02.2024), UM LA impugna il provvedimento di cui in epigrafe che ha negato il riconoscimento del titolo di farmacista conseguito in Ucraina (e richiesto il 29.03.2022).
2. Con il preavviso di rigetto del 10.10.2023, il Ministero della salute resistente comunicava, ai sensi dell’art. 10- bis L. 241/1990, i motivi ostativi al riconoscimento, sulla base delle seguenti considerazioni:
“ Da un approfondimento del percorso formativo compiuto dalla S.V. in Ucraina risulta che il corso di studi seguito presso l’Università Nazionale di Medicina «Danylo Halytsjyi» di Lviv, ai fini del conseguimento della qualifica di Farmacista, è stato realizzato con insegnamento «a distanza». Al riguardo si fa presente che la modalità di studi «a distanza» non rende possibile la valutazione del titolo ai fini del riconoscimento. Ciò in relazione al fatto che in Italia, con il decreto interministeriale 14 luglio 2006 (firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione), pubblicato in G.U. n. 174/2006, è stato espressamente sancito il divieto per le Università degli studi e per le Università telematiche di attivare corsi di laurea a distanza per le professioni sanitarie ”.
3. La ricorrente, con memoria, eccepiva al preavviso di rigetto di aver seguito il corso universitario in presenza e non a distanza come si evincerebbe dalla traduzione del titolo (dalla lingua ucraina) del quale si chiede il riconoscimento e, inoltre, che la preclusione al riconoscimento per i corsi di laurea “ a distanza ” opererebbe esclusivamente nei riguardi i corsi attivati dopo l’entrata in vigore del D.M. 14/7/2006.
4. Con successiva nota del 17/11/2023, comunicata con PEC del 20/11/2023, il Ministero della Salute riteneva di non mutare il suo giudizio in relazione alle osservazioni presentate, così confermando la comunicazione di diniego al riconoscimento, in quanto “ lo svolgimento del procedimento amministrativo è retto dal principio «tempus regit actum», ossia è soggetto alla normativa vigente al momento in cui viene compiuto ”.
5. La ricorrente si affida ai seguenti motivi di diritto per contestare la legittimità del diniego:
I) OMESSA O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DI STUDI DELLA SIG.RA ROZUMIIKO dal momento che l’amministrazione avrebbe dovuto accertare che la nozione di corso a distanza corrispondesse a quella prevista e disciplinata nell’ordinamento italiano dall'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, mentre non ha compiuto alcun accertamento sull’effettivo corso seguito dalla ricorrente. Inoltre, a tacer d’altro, l’istante non avrebbe seguito il corso di laurea in modalità “a distanza” bensì “in presenza”.
II) ILLEGITTIMITÀ DEL RIGETTO DELL’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO poiché il D. Lgs. 9/11/2007, n. 206, applicabile anche al riconoscimento di titoli conseguiti da cittadini extracomunitari in paesi extracomunitari, in forza del richiamo operato dal D.P.R. 394/1999, non subordinerebbe il riconoscimento del titolo estero alle modalità di svolgimento del percorso di studi ma solo a carenze temporali o contenutistiche del corso frequentato.
6. In data 12.03.2024, si costituiva con atto di stile il Ministero della salute e l’08.10.2024 presentava documentazione con la quale mira a contrastare le argomentazioni della ricorrente. In particolare, oppone il principio “ tempus regit actum ” per replicare all’eccezione secondo la quale la regola della necessaria “presenza” nello svolgimento del corso non si applicherebbe alla fattispecie de qua , in quanto dovrebbe farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui il corso viene ultimato e il titolo acquisito. Inoltre, specifica che per dirimere eventuali errori sulla traduzione della modalità di svolgimento “a distanza” del corso avrebbe interrogato l’ambasciata italiana a Kiev (all. n. 5) al fine di ottenere maggiori informazioni.
7. Con nota del 04.07.2024 (depositata l’08.10.2024) il Ministero resistente comunicava che l’ambasciata d’Italia a Kiev confermava (senza allegare però il documento) la modalità a distanza del corso svolto dalla ricorrente.
8. Con memoria finale depositata il 23.01.2026, la ricorrente, riportandosi alle argomentazioni già rassegnate, osservava che il Ministero della salute non allegava agli atti del processo la comunicazione dell’ambasciata italiana a Kiev (interpellata).
9. Il ricorso, all’udienza pubblica del 24.02.2026, veniva discusso e trattenuto in decisione.
10. Il ricorso è privo di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
11. I motivi di ricorso rassegnati sono infondati e in ragione della loro connessione possono essere trattati congiuntamente.
11.1. Si procede ad esaminare ( i ) la natura “a distanza” del corso seguito in patria dalla ricorrente nonché ( ii ) la rilevanza ostativa della natura del corso seguito ai fini del riconoscimento dello stesso in Italia.
11.2. Il collegio non ritiene si possa, sulla base degli atti presenti nel fascicolo, superare l’accertamento della natura “a distanza” del corso seguito dalla ricorrente per ottenere in Ucraina il titolo di farmacista. Invero la traduzione giurata del titolo rilasciato dall’Università ucraina reca a pagina 23 (di 46) la dizione “ ha studiato, con la forma contrattuale di studio, alla Facoltà di Farmacia (forma di studi a distanza, periodo di studio: 5 anni e 6 mesi) ”. Successivamente alla richiesta di chiarimenti del Ministero, lo stesso ha ribadito con nota depositata l’08.10.2024 che l’ambasciata italiana a Kiev ha confermato che la ricorrente ha svolto il corso di studi professionalizzante con modalità “a distanza”. Sul punto la ricorrente, a parte negare la predetta natura del corso e sostenere di aver svolto in presenza tutte le attività connesse alla formazione, non ha provato la natura “in presenza” del corso del quale richiede il riconoscimento. Si è limitata infatti a sostenere l’errore nella traduzione senza allegare certificazioni o attestati universitari attraverso i quali provare la diversa natura del corso seguito. Né, d’altro canto, ha dimostrato che tali tipologie di corsi, per quella specializzazione, vengono offerti dall’Università esclusivamente “in presenza”. Inoltre, ha sostenuto nel ricorso che “ nel periodo nel quale ha frequentato all’università la facoltà di Farmacia (tra il 1/9/2005 e il 24/3/2011), era assunta al servizio militare. Nell’ambito della sua attività lavorativa aveva diritto per sei-otto settimane, due volte all’anno, di un periodo di “licenza” nel corso del quale poteva seguire le lezioni in presenza e sostenere i relativi esami ”. Alla luce della rappresentazione fornita, non appare credibile, né logicamente sostenibile, che la ricorrente, in ragione dell’impegno militare e delle scarse licenze di cui poteva godere, abbia avuto il tempo di frequentare in presenza i corsi universitari necessari al conseguimento del titolo.
11.2.1. Per quanto riguarda la natura ostativa del corso “a distanza” rispetto al riconoscimento del titolo invocato, il Tribunale non può fare a meno di notare come in forza del decreto ministeriale del 14 luglio 2006 (che ha abrogato l’art. 8, comma 1, secondo periodo del d.m. 17 aprile 2003) è fatto espresso divieto per le Università degli studi e per quelle telematiche di attivare corsi di laurea a distanza per le professioni sanitarie. Se tale principio vale per le Università italiane deve operare, per un necessario principio di uniformità di trattamento ricavabile in via generale dall’art. 3 Cost., anche per i titoli rilasciati dalle università straniere e a prescindere da eventuali misure di compensazione come invocate dalla ricorrente, che nel caso di specie non possono trovare applicazione per la natura speciale della normativa riguardante la formazione sanitaria. Il principio sotteso a tale divieto è ragionevolmente individuabile nella logica diffidenza dell’approccio formativo variamente declinato “a distanza” o “telematico”, rispetto a preparazioni che devono assumere il carattere effettivamente professionalizzante, soprattutto in un ambito delicato come quello sanitario nel quale accanto alla teoria occorre una rigida formazione pratica.
11.3. Infine, non può essere accolta la subordinata eccezione secondo la quale la ricorrente si sarebbe iscritta al corso “a distanza” presso l’Università di Lviv (Ucraina) prima dell’entrata in vigore del divieto posto dal (richiamato) decreto ministeriale del 14 luglio 2006. Secondo l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale del 14 luglio 2006 “ Le Università degli studi e le Università telematiche che hanno già attivato corsi di studio preordinati al rilascio delle lauree per le professioni sanitarie ai sensi del decreto 15 aprile 2005, sono autorizzate a completarli”. Tale disposizione è assunta dalla difesa a sostegno della possibilità di rendere riconoscibile il corso “a distanza” seguito dalla ricorrente in Ucraina in quanto iniziato nel 2005. Tale eccezione non coglie nel segno. Risulta evidente, infatti, che la valutazione sulla riconoscibilità del titolo estero deve essere compiuta in relazione alla normativa vigente al momento dell’attivazione del procedimento amministrativo o del conseguimento all’estero del titolo e non della normativa italiana, cioè del paese nel quale si chiede il riconoscimento, vigente al momento dell’iscrizione presso l’Università straniera.
12. L’andamento processuale e la novità delle questioni affrontate legittimano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI OT, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
OM PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM PP | RI RI OT |
IL SEGRETARIO