Art. 1.
La disposizione dell' art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1956 per i fini previsti dall'articolo medesimo.
Il Governo e' inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte e le modificazioni che si rendessero necessarie:
a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976 ;
b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa;
c) per una migliore formulazione tecnica del testo nonche' per il coordinamento di esso con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, e con gli accordi internazionali.
Le modificazioni e le aggiunte di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi piu' elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.
La disposizione dell' art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1956 per i fini previsti dall'articolo medesimo.
Il Governo e' inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte e le modificazioni che si rendessero necessarie:
a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976 ;
b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa;
c) per una migliore formulazione tecnica del testo nonche' per il coordinamento di esso con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, e con gli accordi internazionali.
Le modificazioni e le aggiunte di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi piu' elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.