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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2024, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 342 /2023 , promossa da:
con l'Avv. NAPOLETANO KATYA LEA e con l'Avv. ALESSANDRO FUNARI Pt_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2
n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato l' adiva questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1 accertare e dichiarare dovute all' le somme indebitamente erogate al resistente Pt_1 Controparte_1 condannare lo stesso alla restituzione, con gli accessori di legge.
Nessuno si costituiva per parte resistente.
Preliminarmente vista la regolarità della notifica vene dichiarata la contumacia di parte resistente.
Nel merito si rileva quanto segue.
Com'è noto l'art.2 del decreto legge 28.1.2019 n.4 conv. In L. 28.3.2019 n.26 dispone “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'art. 2 omma 1 lett.b) del DL n.30/2007, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
Orbene nella presente causa sulla base dei controlli eseguiti dalla Guardia di finanza (DOC Parte_2
2) è emerso che il resistente risulta avere percepito indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza.
Pertanto le somme percepite debbono essere restituite.
Stante la particolarità della presente causa le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario,
- accoglie il ricorso e, conseguentemente
Accerta e dichiara dovute all' le somme indebitamente erogate al resistente Pt_1
e condanna lo stesso alla restituzione, con gli accessori di legge. CP_1
-compensa le spese del giudizio
Pisa, 9 dicembre 2024
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone