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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/12/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 2-2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Mauro Martinelli Presidente dr.ssa Maria Marta Cristoni Componente dr.ssa Marianna Cocca Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario iscritto al n. 2-2/2025, promosso su ricorso della società
[...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA BRENTEL, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale dr. ANTONIO FOGLI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'iter procedimentale e la sintesi della proposta. ............................................................................. 1
2. L'esito positivo del controllo di cui all'art. 112, comma 1, C.C.I.I. .................................................... 4
3. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 112, comma 2, C.C.I.I. ....................................................... 7
4. Valutazioni finali ............................................................................................................................. 10
1. L'iter procedimentale e la sintesi della proposta.
In data 24/01/2025, la in persona socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante assistiti e rappresentati dall'avv. Chiara Parte_1
Brentel, ha presentato ricorso ex art. 44 C.C.I.I.. Il Tribunale ha concesso il termine di sessanta giorni, poi rinnovato, e nominato commissario giudiziale il dr. Antonio Fogli.
1 Con ricorso in data 27/05/2025, la ha presentato Parte_1
domanda di Concordato Preventivo in continuità diretta ai sensi dell'art. 40 C.C.I.I., con suddivisione obbligatoria dei creditori in classi.
Questo Tribunale, con decreto del 17/06/2025, valutata la ritualità della proposta, la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali, la correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, ha dichiarato aperta la procedura ex art. 47 C.C.I.I., confermando la nomina del commissario giudiziale e stabilendo la data iniziale del voto al 16/10/2025 e la data finale al 20/10/2025.
È stato infine disposto che la società depositasse nel termine di quindici giorni dalla comunicazione la somma di euro 5.000,00 per le spese della procedura;
tale somma è stata versata nei termini previsti.
Depositata in data 9/10/2025 la relazione definitiva del commissario giudiziale ex art. 107 comma 6
C.C.I.I., la proposta di concordato preventivo formulata dalla è stata Parte_1
sottoposta al voto dei creditori, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Ferrara nel decreto di apertura.
Ebbene, l'art. 109 comma 5 C.C.I.I. prevede che “il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”: avendo votato favorevolmente solo 7 classi su 12, con ricorso del
21/10/2025, la parte ricorrente ha formulato istanza di omologa ai sensi degli artt. 111 e 112, secondo comma, C.C.I.I., sussistendo le condizioni elencate alle lettere a), b) e c) nonché della lettera d) prima parte, essendo approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una da creditori titolari di diritti di prelazione.
Con provvedimento del 30/10/2025, questo Tribunale preso atto della richiesta del debitore di procedersi con l'omologazione, ha fissato per il giorno 26/11/2025 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni disponendo che il decreto fosse iscritto nel registro delle imprese ai sensi del comma 1 dell'art. 48 C.C.I.I. e notificato a cura del debitore al commissario giudiziale, ai creditori dissenzienti con i conseguenti termini di costituzione.
È opportuno brevemente riassumere l'esame della proposta di concordato con continuità aziendale diretta, già più ampiamente analizzata nel provvedimento di ammissione e nelle relazioni del commissario giudiziale.
La è una società costituita il 16/10/2013; nell'oggetto Parte_1
sociale della stessa rientrano la costruzione, il commercio e la posa in opera di serramenti di legno di qualsiasi tipo e specie e di qualsiasi manufatto utile o necessario all'arredamento di case di civile abitazione. I soci risultano essere: , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, quale socio accomandante e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_1
2 (codice fiscale , quale socio accomandatario. La società risulta proprietaria delle C.F._2
attrezzature utilizzate per l'attività, mentre i locali dove la stessa viene svolta risultano di società terza
(Co.ma.cea s.a.s.), la quale ha concesso gli stessi in locazione alla ricorrente.
La società dispone, quale forza lavoro, dello stesso socio accomandatario e di un Parte_1
lavoratore dipendente.
Alla data di riferimento del 24/01/2025 (quella di presentazione del ricorso ex art. 44 C.C.I.I.), un passivo pari a complessivi € 580.668,06 (importo così rettificato dal Commissario sulla base delle dichiarazioni/precisazioni di credito pervenute, di cui € 2.478,00 per debiti all'attualità già pagati da
“terzi”), con esclusione del solo credito per TFR di € 20.144,97 (maturato nei confronti del sig.
alla data del 24/01/2025, ma che risulterà in concreto esigibile – anche per tale parte Parte_3
già maturata – solo alla data di effettiva interruzione del rapporto di lavoro, salva la possibilità da parte del dipendente di richiederne comunque acconti, ove ne ricorressero i presupposti di legge).
Il piano prevede, oltre al soddisfacimento delle spese di procedura, il soddisfacimento dei creditori sociali in parte integralmente ed in parte solo in percentuale variabile, complessivamente per ciascun creditore dal 4,80% al 61,54%, con pagamenti spalmati negli anni dal 2025 al 2030 (in conformità al
“cronoprogramma” riportato a pag. 49 della “Proposta e Piano concordatari”, cap. 10, lett. d), ed al dettaglio riportato nell'all. 53 al medesimo ricorso, essendo inoltre già stati eseguiti alcuni pagamenti ex art. 100 C.C.I.I.
L'apporto di risorse è previsto come segue: a) € 68.603,75 dalla “restituzione” di importi complessivamente indebitamente incassati dai sig.ri (per € 9.600,00), Parte_4 [...]
per € 48.850,00) e (per € 10.153,75) nel biennio anteriore al deposito Pt_5 Parte_6
del ricorso “prenotativo” ex 40-44 C.C.I.I., restituzione prevista ratealmente nel periodo 2025-2030, per far fronte regolarmente ai pagamenti previsti nel piano (come da impegno formale assunto, irrevocabile ma condizionato all'omologa del Concordato); b) € 50.000,00 derivanti dai “flussi monetari” (netti degli importi che saranno trattenuti per il pagamento di imposte e contributi previdenziali, e per le spese di mantenimento del nucleo familiare del sig. ) attesi dalla Parte_1
“continuità aziendale” (diretta), quantificati presumibilmente in € 10.000,00 annui, per il periodo
2025-2030; c) € 100.000,00 derivanti dall'apporto di “finanza esterna” da parte della sig.ra Parte_5
, apporto da eseguirsi ratealmente nel periodo 2025 2030, per far fronte regolarmente ai
[...]
pagamenti previsti nel piano (come da impegno formale assunto, irrevocabile ma condizionato all'omologa del Concordato); d) fino ad € 20.144,97 dall'apporto (solo eventuale, quindi non compreso nel complessivo importo di € 218.603,75) di ulteriore “finanza esterna” da parte della sig.ra
(come da impegno formale assunto, irrevocabile ma condizionato all'omologa del Parte_5
3 Concordato), ove l'unico dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato decidesse di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro, in pendenza di esecuzione del
Concordato, dovendo in tale ricorrenza provvedere la Società debitrice alla corresponsione anche dell'intero TFR maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro (pagamento attualmente non previsto nel piano, nemmeno sotto forma di mero accantonamento).
Attesa altresì la composizione del passivo (privilegiato e chirografario) oggetto della proposta falcidia
(composto, in parte, per € 295.905,83 da crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate per € 113.702,58 da crediti vantati dall'INPS e per € 36.746,29 dall'INAIL, oltre ad oneri accessori di riscossione per €
5.637,35), la Società debitrice ha altresì conseguentemente formulato correttamente, nelle forme previste dall'art. 88 C.C.I.I., una proposta di “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”.
Verificata l'assenza di opposizioni, letti i documenti ed ascoltata la debitrice all'udienza fissata, nonché esaminato il parere positivo del commissario giudiziale, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.
2. L'esito positivo del controllo di cui all'art. 112, comma 1, C.C.I.I.
In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità che riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge. Si tratta, comunque, di valutare quale sia l'ambito di tale controllo di legittimità, per come fissato dall''art. 112, comma 1, C.C.I.I., in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati, in primo luogo:
a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
Ebbene, deve in primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di apertura della procedura adottato da questo tribunale – sull'ammissibilità della proposta
(lett. c) sussistenza in capo alla della qualifica Parte_1
soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza.
Del pari, deve ritenersi riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione depositata ex art. 39 C.C.I.I. (lett. a); successivamente al decreto di apertura del 17/06/2024, il commissario giudiziale ha inviato la comunicazione prescritta dall'art. 104 C.C.I.I. e poi inviato la copia integrale
4 della relazione ex art. 105 C.C.I.I. e poi la relazione ex art. 107 C.C.I.I., con trasmissione a tutti i creditori/parti interessate ed alla Società debitrice unitamente ai relativi allegati (costituiti dagli elenchi dei creditori legittimati al voto con l'indicazione dell'ammontare dei crediti per cui sono risultati ammissibili in ciascuna classe).
Contestualmente alla relazione “illustrativa”, è pervenuta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Ferrara una nota di “Osservazioni di cui all'art. 107 comma 4 CCII ”, cui ha fatto seguito una memoria di replica dalla difesa della società, regolarmente trasmesse ed esaminate dal commissario giudiziale nella Relazione “definitiva” ex art. 107, sesto comma, C.C.I.I.
Venendo agli esiti del voto (lett. c), deve osservarsi che le procedure di voto si sono svolte correttamente.
Come relazionato dal Commissario in data 20/10/2025, la proposta è risultata approvata da 7 classi su
12; su 22 creditori, i cui crediti sono stati suddivisi al fine del voto in n. 12 classi di crediti privilegiati / chirografari, la proposta è stata approvata da creditori che rappresentano la “maggioranza dei crediti” ammessi al voto, pari al 66,38% dei crediti ammessi al voto. Risultando l'Agenzia delle Entrate titolare di crediti ammessi al voto per complessivi € 295.905,83 (quindi pari al 58,00% del totale dei crediti ammessi al voto), si precisa altresì che la proposta risulta approvata (anche) dalla “maggioranza per teste dei voti espressi” dai creditori ammessi al voto 8 (6 su 7), non rilevando a tal fine i creditori, che pur regolarmente “convocati” ex art. 104 C.C.I.I., non hanno esercitato il voto.
Venendo ai requisiti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 112, comma 1, C.C.I.I., deve ribadirsi il giudizio positivo già espresso con il decreto ex art. 47 C.C.I.I., in relazione alla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento dei creditori all'interno di esse.
Come già spiegato, sono state formate 12 classi di cui (di cui le classi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 afferenti specificamente alla “transazione” formulata ex art. 88 CCII per debiti ammontanti a complessivi €
451.992,05).
Appare utile riportare la suddivisione dei creditori nelle seguenti dodici classi, a fianco delle quali viene altresì indicato il relativo trattamento proposto e l'esito del voto.
Classe 1 (professionisti - privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - quota capiente soddisfatta al 100% con
APR): voto favorevole;
Classe 2 (Banca Adria Colli Euganei – chirografario ab origine, ma assistito da garanzia fideiussoria prestata da – quota capiente soddisfatta al 36,66% con APR): voto favorevole;
Parte_1
Classe 3 (Crediti INPS/INAIL, privilegio grado 1 – quota capiente soddisfatta al 57,29% con APR): voto dissenziente;
5 Classe 4 (Crediti INPS/INAIL – INAIL, privilegio grado 1 – quota capiente soddisfatta al 9,50% tramite
RPR): voto dissenziente;
Classe 5 (Crediti INPS/INAIL – INAIL, privilegio grado 8 – quota capiente soddisfatta al 8,50% tramite
RPR): voto dissenziente;
Classe 6 (Crediti Agenzia delle Entrate, privilegio grado 18 – quota capiente soddisfatta al 7,46% tramite RPR): voto favorevole;
Classe 7 (Crediti Agenzia delle Entrate, privilegio grado 19 – quota capiente soddisfatta al 6,00% tramite RPR): voto favorevole;
Classe 8 (Crediti Regione Emilia Romagna, privilegio grado 20 – quota capiente soddisfatta al 5,00% tramite RPR): voto dissenziente;
Classe 9 (Crediti Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL – privilegiati quota incapiente e chirografari ab origine soddisfatti al 8,00% tramite finanza esterna): voto favorevole;
Classe 10 (chirografari ab origine soddisfatti al 4,80% tramite finanza esterna): voto favorevole;
Classe 11 (Banca Adria Colli Euganei – chirografario ab origine, ma assistito da garanzia fideiussoria prestata da – quota incapiente soddisfatta al 4,80% tramite finanza esterna): voto Parte_1
favorevole;
Classe 12 (Crediti Regione Emilia Romagna, privilegio grado 20 – quota incapiente soddisfatta al 4,80% tramite finanza esterna): dissenziente.
Il tribunale in sede di omologa deve altresì svolgere una valutazione di fattibilità, da intendersi come una valutazione diretta ad accertare, ai sensi dell'art. 112, comme 1, lett. f) “che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”.
In sostanza pur non essendo espressamente menzionata la fattibilità (che la lett. g) prevede per tutti gli altri concordati), anche nel concordato con continuità aziendale al tribunale è comunque affidata una verifica che attiene a profili che esulano dal riscontro della mera regolarità/legittimità della procedura.
A tal proposito, deve rilevarsi, in piena sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 48, comma 2, C.C.I.I., come l'indagine prognostica sulla idoneità del piano – comunque già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura ed attestata dalla dr.ssa incaricato della Persona_1
redazione della relazione ex art. 87, comma 3, C.C.I.I. – a determinare risultati in termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei creditori.
Le valutazioni già contenute nel decreto di apertura hanno ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità) a seguito delle vicende rilevate successivamente. Al riguardo, il
6 commissario giudiziale ha confermato il giudizio positivo in merito a: i) la ritenuta sussistenza di sufficienti “garanzie” affinché tanto gli apporti a titolo “restitutorio” quanto gli apporti a titolo di
“finanza esterna”; ii) la ragionevolezza della possibile acquisizione, e presumibilmente per l'intero importo ipotizzato, dei “flussi monetari attesi dalla continuità aziendale”. In particolare, secondo il dr.
Fogli, le assunzioni della “trovano conferma nelle Parte_1
risultanze dell'attività svolta in pendenza di procedura, a far data dall'ammissione ex art. 44 CCII (in termini di “efficienza-sostenibilità economica”), benché continuino a sussistere le criticità di natura
“finanziaria” legate ai –fortunatamente in massima parte solo posticipati – pagamenti da parte di quello che è risultato essere nell'anno 2025, fino al terzo trimestre, il principale cliente – con un'incidenza pari al 60,70% sul fatturato complessivo della Società debitrice – ritardi negli Parte_7
incassi che anche all'attualità impediscono il corretto – fortunatamente in termini solo temporali” – adempimento dei debiti della Società maturati in corso di procedura”.
Su questo profilo, la criticità era stata oggetto di una interlocuzione successiva al deposito della
Relazione ex art. 107 C.C.I.I. (che poi ha tuttavia espresso voto “favorevole” alla proposta concordataria); all'udienza del 26/11/2025, la società ha evidenziato che questi pagamenti si stanno regolarizzando, circostanza che anche il commissario ha confermato, e che sussiste una buona continuità nei flussi di cassa, con l'acquisizione di nuovi ordinativi.
A fronte delle sopra richiamate e condivisibili valutazioni espresse dal commissario giudiziale, è appena il caso di aggiungere come vi sia un buon sistema di controllo delle scelte imprenditoriali del giovane socio accomandatario, che fornirà un aggiornamento trimestrale sull'evoluzione della situazione economico/finanziaria dell'impresa e sui risultati raggiunti.
3. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 112, comma 2, C.C.I.I.
Come anticipato, l'art. 112, comma 2, C.C.I.I. disciplina l'omologazione nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'unanimità delle classi, prevedendo che, nel concordato in continuità aziendale, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa se ricorrono congiuntamente quattro condizioni.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 112 CCII nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso
7 grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, c. 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Il tribunale riscontra la ricorrenza di tutti i suddetti presupposti.
L'analisi delle prime due condizioni presuppone una premessa circa l'ordine di soddisfacimento dei crediti.
L'"absolute priority rule" (APR) è la regola che deriva dall'applicazione dei principi generali sulla responsabilità patrimoniale, per come sanciti dagli artt. 2740 ss. c.c.
L'art. 84, comma 6, C.C.I.I. ha poi definitivamente introdotto la "relative priority rule" (RPR), per cui, nel concordato in continuità, una volta esaurite le risorse attive che corrispondono al valore dell'attivo stimato come realizzabile nell'alternativa liquidatoria, le risorse eccedenti che derivano dalla continuità aziendale (su cui si fonda il piano di concordato in continuità) possono essere liberamente distribuibili in deroga al dettato codicistico, purché i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
Ebbene le prime due condizioni riguardano proprio il rispetto della regola di priorità di cui al suddetto art. 84, comma 6, c.c.
Sussiste, nel piano concordatario proposto dalla anzitutto il requisito di cui Parte_1
al punto a), ossia che il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. Per_ Come attestato dal professionista indipendente dr.ssa e confermato dal commissario giudiziale, il
“Valore di liquidazione” viene quantificato in € 121.113,74 (comprensivo ex art. 87, primo comma, lett. c), anche del “maggior valore economico” – ovvero il c.d. “avviamento” – realizzabile in ipotesi di cessione del complesso aziendale “in esercizio”, nonché delle attività che in ipotesi di Liquidazione giudiziale perverrebbero dal socio illimitatamente responsabile sig. , nonché del valore Parte_1
delle azioni prospettate dalla ricorrente ex art. 87 CCII, primo comma, lett. h).
Detto valore viene considerato nella proposta-piano formulata dalla Società e correttamente imputato al pagamento – oltre che dei crediti prededucibili e dei pagamenti autorizzati ex art. 100
8 C.C.I.I. - delle prime tre classi, come si è già esposto nel paragrafo precedente, nel pieno rispetto della graduazione fra “prededuzione” e “privilegi generali mobiliari” e nell'ambito di questi ultimi ex artt.
2777 e 2778 c.c.
Ritiene il Tribunale corretto il pagamento secondo la regola della APR del credito di € 7.374,78 in favore di Banca Adria Colli Euganei, tenuto conto che la Banca è titolare di un debito per tale somma e la compensazione ex art. 155 C.C.I.I. comporterebbe – ove venisse opposta dall'Istituto di credito – in realtà una riduzione dell'attivo conseguibile dalla procedura.
La condizione di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 112 C.C.I.I. importa la verifica che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (fermo il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti). Tale previsione costituisce il precipitato di diritto interno della lett. c) dell'art. 11 della cd.
Direttiva Insolvency – n. 2019/1023, di cui si è già accennato e che vincola, quanto alle ristrutturazioni trasversali ad assicurare che “le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori”.
Dunque, con riferimento al plusvalore da continuità, la norma riproduce la regola di priorità relativa temperata creata dall'art. 84, comma 6, C.C.I.I.: il valore eccedente il quantum del valore liquidabile deve essere suddiviso in modo che i creditori delle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno paritetico rispetto alle classi dello stesso grado e più vantaggioso di quello delle classi di grado inferiore.
Ebbene, il “Valore eccedente quello di liquidazione” è stato rideterminato in € 44.500,00 e risulta distribuito, nel pieno rispetto della regola della RPR, ex art. 84 C.C.I.I., sesto comma: correttamente, i creditori già assistiti da “privilegio” (in specie generale mobiliare), per la parte residua del proprio credito che non trova capienza nel “valore di liquidazione”, trattandosi di concordato in “continuità aziendale”, in cui la formazione delle “classi” risulta essere obbligatoria, sono stati inseriti in classi diverse da quelle contenenti crediti chirografari ab origine.
I creditori di ciascuna classe, come ha dettagliatamente esposto il commissario nel suo parere, risultano destinatari di un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle classi di “grado inferiore”, non sussistendo peraltro classi di “pari grado”. Inoltre, i residui crediti privilegiati per la parte non soddisfatta né con il “valore di liquidazione”, né con il “valore eccedente quello di liquidazione”, o chirografari ab origine, saranno altresì soddisfatti – in percentuale, seppur variabile, come consentito – anche con l'apporto da “finanza esterna”.
9 Con riferimento alla condizione sub b) la proposta prevede, dunque, la corretta applicazione del principio della c.d. RPR di cui all'art. 84, c. 6, C.C.I.I.
Nessun dubbio poi circa la sussistenza del requisito di cui alla lettera c), posto che nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito.
La condizione alla lett. d) – modificata dall'ultimo correttivo – impone, come prima ipotesi, che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Come già rilevato, la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi ammesse al voto. In particolare, hanno espresso voto “favorevole” le classi 1, 2, 6, 7, 9, 10 e 11, fra le quali le classi 1, 6 e 7 risultano costituite da soli crediti assistiti da diritti di prelazione, e la classe 9 in parte da crediti assistiti da prelazione.
Sussiste quindi la condizione prevista dalla prima parte della lett. d) e non occorre verificare la seconda delle opzioni previste dalla norma.
4. Valutazioni finali
Ai sensi dell'art. 112, comma 3, C.C.I.I. nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale: nella specie non vi è stata alcuna opposizione da parte dei creditori dissenzienti né ricorre la necessità di procedere ex art. 88, comma 5, C.C.I.I.
Deve comunque evidenziarsi – richiamando il parere del commissario giudiziale (pag. 43 ss.) – che il giudizio di convenienza della proposta concordataria sarebbe comunque positivo, avendo il commissario valutato che per tutti i creditori il giudizio comparativo sarebbe in senso positivo all'omologa del concordato, perché soddisfatti in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale, presentandosi la soluzione concordataria conveniente sia in termini percentuali che temporali.
In definitiva, il concordato presentato dalla merita di essere omologato. Parte_1
Non essendo prevista la liquidazione dei beni non si deve procedere alla nomina del liquidatore.
Ai sensi dell'art. 48, comma quinto, C.C.I.I., la presente sentenza va notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante, nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale, dr. Antonio Fogli, così decide:
10 a) omologa il concordato preventivo proposto dalla società Parte_1
[...]
b) dispone che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere, nell'esercizio dell'impresa in continuità, alle seguenti disposizioni esecutive:
- il legale rappresentante amministrerà la società nell'esercizio dell'attività d'impresa seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta, sotto la sorveglianza continuativa del commissario giudiziale;
- trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e con cadenza trimestrale, il legale rappresentante della società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte inerenti alla propria attività d'impresa, nonché in merito all'incasso dei crediti pregressi, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo, sottoscritta con firma digitale;
detto rapporto andrà trasmesso al commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni;
copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato nel fascicolo telematico;
altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni del commissario giudiziale, all'ufficio del registro delle imprese;
- per ogni atto di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, dandone comunicazione al giudice delegato;
- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare il Giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;
c) conferma il commissario giudiziale dr. Antonio Fogli, disponendo che questi:
- sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori ai sensi dell'art. 118, comma 1 C.C.I.I., segnalando altresì al tribunale, a norma dell'art. 118, comma 4 C.C.I.I., ogni mancato compimento o ritardo nel compimento di atti necessari a dare esecuzione al concordato;
- ogni sei mesi, decorrenti dal deposito della relazione di cui all'art. 105, comma 1 C.C.I.I., rediga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, C.C.I.I. e lo trasmetta ai creditori;
11 - conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9, C.C.I.I.;
- informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 C.C.I.I.;
- ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il commissario giudiziale è facoltizzato a: compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo ai libri sociali e alle scritture contabili;
assistere alle sedute degli organi sociali;
chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;
d) ordina che ai sensi dell'art. 48, comma quinto, C.C.I.I., la presente sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dr. Mauro Martinelli
Il Relatore dr.ssa Marianna Cocca
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Mauro Martinelli Presidente dr.ssa Maria Marta Cristoni Componente dr.ssa Marianna Cocca Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario iscritto al n. 2-2/2025, promosso su ricorso della società
[...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA BRENTEL, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale dr. ANTONIO FOGLI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'iter procedimentale e la sintesi della proposta. ............................................................................. 1
2. L'esito positivo del controllo di cui all'art. 112, comma 1, C.C.I.I. .................................................... 4
3. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 112, comma 2, C.C.I.I. ....................................................... 7
4. Valutazioni finali ............................................................................................................................. 10
1. L'iter procedimentale e la sintesi della proposta.
In data 24/01/2025, la in persona socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante assistiti e rappresentati dall'avv. Chiara Parte_1
Brentel, ha presentato ricorso ex art. 44 C.C.I.I.. Il Tribunale ha concesso il termine di sessanta giorni, poi rinnovato, e nominato commissario giudiziale il dr. Antonio Fogli.
1 Con ricorso in data 27/05/2025, la ha presentato Parte_1
domanda di Concordato Preventivo in continuità diretta ai sensi dell'art. 40 C.C.I.I., con suddivisione obbligatoria dei creditori in classi.
Questo Tribunale, con decreto del 17/06/2025, valutata la ritualità della proposta, la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali, la correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, ha dichiarato aperta la procedura ex art. 47 C.C.I.I., confermando la nomina del commissario giudiziale e stabilendo la data iniziale del voto al 16/10/2025 e la data finale al 20/10/2025.
È stato infine disposto che la società depositasse nel termine di quindici giorni dalla comunicazione la somma di euro 5.000,00 per le spese della procedura;
tale somma è stata versata nei termini previsti.
Depositata in data 9/10/2025 la relazione definitiva del commissario giudiziale ex art. 107 comma 6
C.C.I.I., la proposta di concordato preventivo formulata dalla è stata Parte_1
sottoposta al voto dei creditori, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Ferrara nel decreto di apertura.
Ebbene, l'art. 109 comma 5 C.C.I.I. prevede che “il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”: avendo votato favorevolmente solo 7 classi su 12, con ricorso del
21/10/2025, la parte ricorrente ha formulato istanza di omologa ai sensi degli artt. 111 e 112, secondo comma, C.C.I.I., sussistendo le condizioni elencate alle lettere a), b) e c) nonché della lettera d) prima parte, essendo approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una da creditori titolari di diritti di prelazione.
Con provvedimento del 30/10/2025, questo Tribunale preso atto della richiesta del debitore di procedersi con l'omologazione, ha fissato per il giorno 26/11/2025 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni disponendo che il decreto fosse iscritto nel registro delle imprese ai sensi del comma 1 dell'art. 48 C.C.I.I. e notificato a cura del debitore al commissario giudiziale, ai creditori dissenzienti con i conseguenti termini di costituzione.
È opportuno brevemente riassumere l'esame della proposta di concordato con continuità aziendale diretta, già più ampiamente analizzata nel provvedimento di ammissione e nelle relazioni del commissario giudiziale.
La è una società costituita il 16/10/2013; nell'oggetto Parte_1
sociale della stessa rientrano la costruzione, il commercio e la posa in opera di serramenti di legno di qualsiasi tipo e specie e di qualsiasi manufatto utile o necessario all'arredamento di case di civile abitazione. I soci risultano essere: , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, quale socio accomandante e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_1
2 (codice fiscale , quale socio accomandatario. La società risulta proprietaria delle C.F._2
attrezzature utilizzate per l'attività, mentre i locali dove la stessa viene svolta risultano di società terza
(Co.ma.cea s.a.s.), la quale ha concesso gli stessi in locazione alla ricorrente.
La società dispone, quale forza lavoro, dello stesso socio accomandatario e di un Parte_1
lavoratore dipendente.
Alla data di riferimento del 24/01/2025 (quella di presentazione del ricorso ex art. 44 C.C.I.I.), un passivo pari a complessivi € 580.668,06 (importo così rettificato dal Commissario sulla base delle dichiarazioni/precisazioni di credito pervenute, di cui € 2.478,00 per debiti all'attualità già pagati da
“terzi”), con esclusione del solo credito per TFR di € 20.144,97 (maturato nei confronti del sig.
alla data del 24/01/2025, ma che risulterà in concreto esigibile – anche per tale parte Parte_3
già maturata – solo alla data di effettiva interruzione del rapporto di lavoro, salva la possibilità da parte del dipendente di richiederne comunque acconti, ove ne ricorressero i presupposti di legge).
Il piano prevede, oltre al soddisfacimento delle spese di procedura, il soddisfacimento dei creditori sociali in parte integralmente ed in parte solo in percentuale variabile, complessivamente per ciascun creditore dal 4,80% al 61,54%, con pagamenti spalmati negli anni dal 2025 al 2030 (in conformità al
“cronoprogramma” riportato a pag. 49 della “Proposta e Piano concordatari”, cap. 10, lett. d), ed al dettaglio riportato nell'all. 53 al medesimo ricorso, essendo inoltre già stati eseguiti alcuni pagamenti ex art. 100 C.C.I.I.
L'apporto di risorse è previsto come segue: a) € 68.603,75 dalla “restituzione” di importi complessivamente indebitamente incassati dai sig.ri (per € 9.600,00), Parte_4 [...]
per € 48.850,00) e (per € 10.153,75) nel biennio anteriore al deposito Pt_5 Parte_6
del ricorso “prenotativo” ex 40-44 C.C.I.I., restituzione prevista ratealmente nel periodo 2025-2030, per far fronte regolarmente ai pagamenti previsti nel piano (come da impegno formale assunto, irrevocabile ma condizionato all'omologa del Concordato); b) € 50.000,00 derivanti dai “flussi monetari” (netti degli importi che saranno trattenuti per il pagamento di imposte e contributi previdenziali, e per le spese di mantenimento del nucleo familiare del sig. ) attesi dalla Parte_1
“continuità aziendale” (diretta), quantificati presumibilmente in € 10.000,00 annui, per il periodo
2025-2030; c) € 100.000,00 derivanti dall'apporto di “finanza esterna” da parte della sig.ra Parte_5
, apporto da eseguirsi ratealmente nel periodo 2025 2030, per far fronte regolarmente ai
[...]
pagamenti previsti nel piano (come da impegno formale assunto, irrevocabile ma condizionato all'omologa del Concordato); d) fino ad € 20.144,97 dall'apporto (solo eventuale, quindi non compreso nel complessivo importo di € 218.603,75) di ulteriore “finanza esterna” da parte della sig.ra
(come da impegno formale assunto, irrevocabile ma condizionato all'omologa del Parte_5
3 Concordato), ove l'unico dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato decidesse di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro, in pendenza di esecuzione del
Concordato, dovendo in tale ricorrenza provvedere la Società debitrice alla corresponsione anche dell'intero TFR maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro (pagamento attualmente non previsto nel piano, nemmeno sotto forma di mero accantonamento).
Attesa altresì la composizione del passivo (privilegiato e chirografario) oggetto della proposta falcidia
(composto, in parte, per € 295.905,83 da crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate per € 113.702,58 da crediti vantati dall'INPS e per € 36.746,29 dall'INAIL, oltre ad oneri accessori di riscossione per €
5.637,35), la Società debitrice ha altresì conseguentemente formulato correttamente, nelle forme previste dall'art. 88 C.C.I.I., una proposta di “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”.
Verificata l'assenza di opposizioni, letti i documenti ed ascoltata la debitrice all'udienza fissata, nonché esaminato il parere positivo del commissario giudiziale, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.
2. L'esito positivo del controllo di cui all'art. 112, comma 1, C.C.I.I.
In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità che riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge. Si tratta, comunque, di valutare quale sia l'ambito di tale controllo di legittimità, per come fissato dall''art. 112, comma 1, C.C.I.I., in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati, in primo luogo:
a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
Ebbene, deve in primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di apertura della procedura adottato da questo tribunale – sull'ammissibilità della proposta
(lett. c) sussistenza in capo alla della qualifica Parte_1
soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza.
Del pari, deve ritenersi riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione depositata ex art. 39 C.C.I.I. (lett. a); successivamente al decreto di apertura del 17/06/2024, il commissario giudiziale ha inviato la comunicazione prescritta dall'art. 104 C.C.I.I. e poi inviato la copia integrale
4 della relazione ex art. 105 C.C.I.I. e poi la relazione ex art. 107 C.C.I.I., con trasmissione a tutti i creditori/parti interessate ed alla Società debitrice unitamente ai relativi allegati (costituiti dagli elenchi dei creditori legittimati al voto con l'indicazione dell'ammontare dei crediti per cui sono risultati ammissibili in ciascuna classe).
Contestualmente alla relazione “illustrativa”, è pervenuta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Ferrara una nota di “Osservazioni di cui all'art. 107 comma 4 CCII ”, cui ha fatto seguito una memoria di replica dalla difesa della società, regolarmente trasmesse ed esaminate dal commissario giudiziale nella Relazione “definitiva” ex art. 107, sesto comma, C.C.I.I.
Venendo agli esiti del voto (lett. c), deve osservarsi che le procedure di voto si sono svolte correttamente.
Come relazionato dal Commissario in data 20/10/2025, la proposta è risultata approvata da 7 classi su
12; su 22 creditori, i cui crediti sono stati suddivisi al fine del voto in n. 12 classi di crediti privilegiati / chirografari, la proposta è stata approvata da creditori che rappresentano la “maggioranza dei crediti” ammessi al voto, pari al 66,38% dei crediti ammessi al voto. Risultando l'Agenzia delle Entrate titolare di crediti ammessi al voto per complessivi € 295.905,83 (quindi pari al 58,00% del totale dei crediti ammessi al voto), si precisa altresì che la proposta risulta approvata (anche) dalla “maggioranza per teste dei voti espressi” dai creditori ammessi al voto 8 (6 su 7), non rilevando a tal fine i creditori, che pur regolarmente “convocati” ex art. 104 C.C.I.I., non hanno esercitato il voto.
Venendo ai requisiti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 112, comma 1, C.C.I.I., deve ribadirsi il giudizio positivo già espresso con il decreto ex art. 47 C.C.I.I., in relazione alla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento dei creditori all'interno di esse.
Come già spiegato, sono state formate 12 classi di cui (di cui le classi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 afferenti specificamente alla “transazione” formulata ex art. 88 CCII per debiti ammontanti a complessivi €
451.992,05).
Appare utile riportare la suddivisione dei creditori nelle seguenti dodici classi, a fianco delle quali viene altresì indicato il relativo trattamento proposto e l'esito del voto.
Classe 1 (professionisti - privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - quota capiente soddisfatta al 100% con
APR): voto favorevole;
Classe 2 (Banca Adria Colli Euganei – chirografario ab origine, ma assistito da garanzia fideiussoria prestata da – quota capiente soddisfatta al 36,66% con APR): voto favorevole;
Parte_1
Classe 3 (Crediti INPS/INAIL, privilegio grado 1 – quota capiente soddisfatta al 57,29% con APR): voto dissenziente;
5 Classe 4 (Crediti INPS/INAIL – INAIL, privilegio grado 1 – quota capiente soddisfatta al 9,50% tramite
RPR): voto dissenziente;
Classe 5 (Crediti INPS/INAIL – INAIL, privilegio grado 8 – quota capiente soddisfatta al 8,50% tramite
RPR): voto dissenziente;
Classe 6 (Crediti Agenzia delle Entrate, privilegio grado 18 – quota capiente soddisfatta al 7,46% tramite RPR): voto favorevole;
Classe 7 (Crediti Agenzia delle Entrate, privilegio grado 19 – quota capiente soddisfatta al 6,00% tramite RPR): voto favorevole;
Classe 8 (Crediti Regione Emilia Romagna, privilegio grado 20 – quota capiente soddisfatta al 5,00% tramite RPR): voto dissenziente;
Classe 9 (Crediti Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL – privilegiati quota incapiente e chirografari ab origine soddisfatti al 8,00% tramite finanza esterna): voto favorevole;
Classe 10 (chirografari ab origine soddisfatti al 4,80% tramite finanza esterna): voto favorevole;
Classe 11 (Banca Adria Colli Euganei – chirografario ab origine, ma assistito da garanzia fideiussoria prestata da – quota incapiente soddisfatta al 4,80% tramite finanza esterna): voto Parte_1
favorevole;
Classe 12 (Crediti Regione Emilia Romagna, privilegio grado 20 – quota incapiente soddisfatta al 4,80% tramite finanza esterna): dissenziente.
Il tribunale in sede di omologa deve altresì svolgere una valutazione di fattibilità, da intendersi come una valutazione diretta ad accertare, ai sensi dell'art. 112, comme 1, lett. f) “che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”.
In sostanza pur non essendo espressamente menzionata la fattibilità (che la lett. g) prevede per tutti gli altri concordati), anche nel concordato con continuità aziendale al tribunale è comunque affidata una verifica che attiene a profili che esulano dal riscontro della mera regolarità/legittimità della procedura.
A tal proposito, deve rilevarsi, in piena sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 48, comma 2, C.C.I.I., come l'indagine prognostica sulla idoneità del piano – comunque già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura ed attestata dalla dr.ssa incaricato della Persona_1
redazione della relazione ex art. 87, comma 3, C.C.I.I. – a determinare risultati in termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei creditori.
Le valutazioni già contenute nel decreto di apertura hanno ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità) a seguito delle vicende rilevate successivamente. Al riguardo, il
6 commissario giudiziale ha confermato il giudizio positivo in merito a: i) la ritenuta sussistenza di sufficienti “garanzie” affinché tanto gli apporti a titolo “restitutorio” quanto gli apporti a titolo di
“finanza esterna”; ii) la ragionevolezza della possibile acquisizione, e presumibilmente per l'intero importo ipotizzato, dei “flussi monetari attesi dalla continuità aziendale”. In particolare, secondo il dr.
Fogli, le assunzioni della “trovano conferma nelle Parte_1
risultanze dell'attività svolta in pendenza di procedura, a far data dall'ammissione ex art. 44 CCII (in termini di “efficienza-sostenibilità economica”), benché continuino a sussistere le criticità di natura
“finanziaria” legate ai –fortunatamente in massima parte solo posticipati – pagamenti da parte di quello che è risultato essere nell'anno 2025, fino al terzo trimestre, il principale cliente – con un'incidenza pari al 60,70% sul fatturato complessivo della Società debitrice – ritardi negli Parte_7
incassi che anche all'attualità impediscono il corretto – fortunatamente in termini solo temporali” – adempimento dei debiti della Società maturati in corso di procedura”.
Su questo profilo, la criticità era stata oggetto di una interlocuzione successiva al deposito della
Relazione ex art. 107 C.C.I.I. (che poi ha tuttavia espresso voto “favorevole” alla proposta concordataria); all'udienza del 26/11/2025, la società ha evidenziato che questi pagamenti si stanno regolarizzando, circostanza che anche il commissario ha confermato, e che sussiste una buona continuità nei flussi di cassa, con l'acquisizione di nuovi ordinativi.
A fronte delle sopra richiamate e condivisibili valutazioni espresse dal commissario giudiziale, è appena il caso di aggiungere come vi sia un buon sistema di controllo delle scelte imprenditoriali del giovane socio accomandatario, che fornirà un aggiornamento trimestrale sull'evoluzione della situazione economico/finanziaria dell'impresa e sui risultati raggiunti.
3. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 112, comma 2, C.C.I.I.
Come anticipato, l'art. 112, comma 2, C.C.I.I. disciplina l'omologazione nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'unanimità delle classi, prevedendo che, nel concordato in continuità aziendale, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa se ricorrono congiuntamente quattro condizioni.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 112 CCII nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso
7 grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, c. 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Il tribunale riscontra la ricorrenza di tutti i suddetti presupposti.
L'analisi delle prime due condizioni presuppone una premessa circa l'ordine di soddisfacimento dei crediti.
L'"absolute priority rule" (APR) è la regola che deriva dall'applicazione dei principi generali sulla responsabilità patrimoniale, per come sanciti dagli artt. 2740 ss. c.c.
L'art. 84, comma 6, C.C.I.I. ha poi definitivamente introdotto la "relative priority rule" (RPR), per cui, nel concordato in continuità, una volta esaurite le risorse attive che corrispondono al valore dell'attivo stimato come realizzabile nell'alternativa liquidatoria, le risorse eccedenti che derivano dalla continuità aziendale (su cui si fonda il piano di concordato in continuità) possono essere liberamente distribuibili in deroga al dettato codicistico, purché i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
Ebbene le prime due condizioni riguardano proprio il rispetto della regola di priorità di cui al suddetto art. 84, comma 6, c.c.
Sussiste, nel piano concordatario proposto dalla anzitutto il requisito di cui Parte_1
al punto a), ossia che il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. Per_ Come attestato dal professionista indipendente dr.ssa e confermato dal commissario giudiziale, il
“Valore di liquidazione” viene quantificato in € 121.113,74 (comprensivo ex art. 87, primo comma, lett. c), anche del “maggior valore economico” – ovvero il c.d. “avviamento” – realizzabile in ipotesi di cessione del complesso aziendale “in esercizio”, nonché delle attività che in ipotesi di Liquidazione giudiziale perverrebbero dal socio illimitatamente responsabile sig. , nonché del valore Parte_1
delle azioni prospettate dalla ricorrente ex art. 87 CCII, primo comma, lett. h).
Detto valore viene considerato nella proposta-piano formulata dalla Società e correttamente imputato al pagamento – oltre che dei crediti prededucibili e dei pagamenti autorizzati ex art. 100
8 C.C.I.I. - delle prime tre classi, come si è già esposto nel paragrafo precedente, nel pieno rispetto della graduazione fra “prededuzione” e “privilegi generali mobiliari” e nell'ambito di questi ultimi ex artt.
2777 e 2778 c.c.
Ritiene il Tribunale corretto il pagamento secondo la regola della APR del credito di € 7.374,78 in favore di Banca Adria Colli Euganei, tenuto conto che la Banca è titolare di un debito per tale somma e la compensazione ex art. 155 C.C.I.I. comporterebbe – ove venisse opposta dall'Istituto di credito – in realtà una riduzione dell'attivo conseguibile dalla procedura.
La condizione di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 112 C.C.I.I. importa la verifica che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (fermo il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti). Tale previsione costituisce il precipitato di diritto interno della lett. c) dell'art. 11 della cd.
Direttiva Insolvency – n. 2019/1023, di cui si è già accennato e che vincola, quanto alle ristrutturazioni trasversali ad assicurare che “le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori”.
Dunque, con riferimento al plusvalore da continuità, la norma riproduce la regola di priorità relativa temperata creata dall'art. 84, comma 6, C.C.I.I.: il valore eccedente il quantum del valore liquidabile deve essere suddiviso in modo che i creditori delle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno paritetico rispetto alle classi dello stesso grado e più vantaggioso di quello delle classi di grado inferiore.
Ebbene, il “Valore eccedente quello di liquidazione” è stato rideterminato in € 44.500,00 e risulta distribuito, nel pieno rispetto della regola della RPR, ex art. 84 C.C.I.I., sesto comma: correttamente, i creditori già assistiti da “privilegio” (in specie generale mobiliare), per la parte residua del proprio credito che non trova capienza nel “valore di liquidazione”, trattandosi di concordato in “continuità aziendale”, in cui la formazione delle “classi” risulta essere obbligatoria, sono stati inseriti in classi diverse da quelle contenenti crediti chirografari ab origine.
I creditori di ciascuna classe, come ha dettagliatamente esposto il commissario nel suo parere, risultano destinatari di un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle classi di “grado inferiore”, non sussistendo peraltro classi di “pari grado”. Inoltre, i residui crediti privilegiati per la parte non soddisfatta né con il “valore di liquidazione”, né con il “valore eccedente quello di liquidazione”, o chirografari ab origine, saranno altresì soddisfatti – in percentuale, seppur variabile, come consentito – anche con l'apporto da “finanza esterna”.
9 Con riferimento alla condizione sub b) la proposta prevede, dunque, la corretta applicazione del principio della c.d. RPR di cui all'art. 84, c. 6, C.C.I.I.
Nessun dubbio poi circa la sussistenza del requisito di cui alla lettera c), posto che nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito.
La condizione alla lett. d) – modificata dall'ultimo correttivo – impone, come prima ipotesi, che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Come già rilevato, la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi ammesse al voto. In particolare, hanno espresso voto “favorevole” le classi 1, 2, 6, 7, 9, 10 e 11, fra le quali le classi 1, 6 e 7 risultano costituite da soli crediti assistiti da diritti di prelazione, e la classe 9 in parte da crediti assistiti da prelazione.
Sussiste quindi la condizione prevista dalla prima parte della lett. d) e non occorre verificare la seconda delle opzioni previste dalla norma.
4. Valutazioni finali
Ai sensi dell'art. 112, comma 3, C.C.I.I. nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale: nella specie non vi è stata alcuna opposizione da parte dei creditori dissenzienti né ricorre la necessità di procedere ex art. 88, comma 5, C.C.I.I.
Deve comunque evidenziarsi – richiamando il parere del commissario giudiziale (pag. 43 ss.) – che il giudizio di convenienza della proposta concordataria sarebbe comunque positivo, avendo il commissario valutato che per tutti i creditori il giudizio comparativo sarebbe in senso positivo all'omologa del concordato, perché soddisfatti in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale, presentandosi la soluzione concordataria conveniente sia in termini percentuali che temporali.
In definitiva, il concordato presentato dalla merita di essere omologato. Parte_1
Non essendo prevista la liquidazione dei beni non si deve procedere alla nomina del liquidatore.
Ai sensi dell'art. 48, comma quinto, C.C.I.I., la presente sentenza va notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante, nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale, dr. Antonio Fogli, così decide:
10 a) omologa il concordato preventivo proposto dalla società Parte_1
[...]
b) dispone che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere, nell'esercizio dell'impresa in continuità, alle seguenti disposizioni esecutive:
- il legale rappresentante amministrerà la società nell'esercizio dell'attività d'impresa seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta, sotto la sorveglianza continuativa del commissario giudiziale;
- trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e con cadenza trimestrale, il legale rappresentante della società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte inerenti alla propria attività d'impresa, nonché in merito all'incasso dei crediti pregressi, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo, sottoscritta con firma digitale;
detto rapporto andrà trasmesso al commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni;
copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato nel fascicolo telematico;
altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni del commissario giudiziale, all'ufficio del registro delle imprese;
- per ogni atto di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, dandone comunicazione al giudice delegato;
- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare il Giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;
c) conferma il commissario giudiziale dr. Antonio Fogli, disponendo che questi:
- sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori ai sensi dell'art. 118, comma 1 C.C.I.I., segnalando altresì al tribunale, a norma dell'art. 118, comma 4 C.C.I.I., ogni mancato compimento o ritardo nel compimento di atti necessari a dare esecuzione al concordato;
- ogni sei mesi, decorrenti dal deposito della relazione di cui all'art. 105, comma 1 C.C.I.I., rediga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, C.C.I.I. e lo trasmetta ai creditori;
11 - conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9, C.C.I.I.;
- informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 C.C.I.I.;
- ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il commissario giudiziale è facoltizzato a: compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo ai libri sociali e alle scritture contabili;
assistere alle sedute degli organi sociali;
chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;
d) ordina che ai sensi dell'art. 48, comma quinto, C.C.I.I., la presente sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dr. Mauro Martinelli
Il Relatore dr.ssa Marianna Cocca
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