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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/10/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di SO, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
EL AS, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al R.G. n. 1989/2024;
promossa da:
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in SO, via Nobile n. 39, presso lo studio dell'avv. Claudio Di
Pietro, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente)
nei confronti di:
• (C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
• (C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore; entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
SO;
(resistenti)
E con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore ex art. 16 del d.lgs. n. 150/2011;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 novembre 2024, l'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento emesso, in data 17/09/2024 (notificato alla ricorrente in data
29/10/2024), dalla Questura di SO (prot. 81 DIV.PAS/Cat.A12/Imm/2024 – Sez- 2°), con cui, visto il provvedimento di annullamento del procedimento di iscrizione anagrafica emesso in data
12/09/2024 dal Comune di SO e ritenuti insussistenti i presupposti per le condizioni di soggiorno e di dimora nel Comune di SO, si rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dalla ricorrente stessa, con l'avviso che si sarebbe quindi proceduto, nei suoi confronti, ad applicare l'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.
286/1998.
La ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, in primis attesa l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto).
La ricorrente ha, altresì, contestato il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, nonostante la convivenza della stessa con (da ultimo ufficializzata anche in apposito accordo di Controparte_3 convivenza) sin dal luglio 2024.
La ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo – previa sospensione del provvedimento impugnato – di accertare il diritto della ricorrente stessa al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e, per l'effetto, di ordinare alla Questura di SO il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso richiesto, non avendo la ricorrente prodotto idonea documentazione all'atto dell'emissione del provvedimento impugnato.
Le amministrazioni resistenti hanno, in particolare, eccepito:
- l'insussistenza di alcuna violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, attesa l'assenza di documentazione necessaria per il permesso di soggiorno richiesto dalla ricorrente;
- la circostanza per cui l'iscrizione anagrafica di residenza della ricorrente presso il Comune di
SO e l'accordo di convivenza stipulato con il risultano successivi CP_3 all'emissione del provvedimento impugnato;
- in ogni caso, la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico – alla cui protezione la normativa in materia di immigrazione è ispirata – rispetto alle generiche motivazioni individuali affermate dalla destinataria del provvedimento.
Sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato, la causa è stata istruita in via documentale nonché tramite audizione della ricorrente e la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, si osserva come sia priva di pregio l'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla illegittimità del provvedimento impugnato per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, attesa l'assenza di elementi conoscitivi – tenuto conto del fatto che l'accordo di convivenza risulta stipulato soltanto in data
26/11/2024, e che dal certificato di residenza e/o dallo stato di famiglia non è dato evincersi la relativa decorrenza – che, ove la ricorrente avesse ricevuto la detta comunicazione, avrebbero potuto essere tempestivamente per contestare le conclusioni dell'amministrazione (v. in tal senso: Cons. Stato n.
679/2011).
Ciò premesso, e venendo nel merito del ricorso, la ricorrente si duole del provvedimento del Questore di SO, che, ritenuti non sussistenti i presupposti di legge, ha rigettato la domanda della stessa volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Si osserva, al riguardo, in via generale, come l'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007 – come che, astrattamente, viene qui in considerazione – richiede, ai fini del rilascio della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
È opportuno premettere, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che nell'interpretazione della normativa in materia di permessi di soggiorno “non può non tenersi in considerazione il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 8 C.E.DU., ormai altresì consacrato, a livello di legislazione interna, anche dall'art. 1, co. 36, della legge n. 76/2016” (così:
Cass. civ. n. 11034/2024), di talché l'art. 10 del d.lgs. cit. “non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica, anche al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale” (così: Cass. civ. n. 11034/2024 cit.).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva, altresì, come la stessa Corte di cassazione abbia ulteriormente precisato che “in caso di rifiuto da parte dell'amministrazione motivato dalla mancata allegazione di “documentazione ufficiale” attestante la convivenza tra il familiare – cui è equiparato il partner – richiedente il permesso e il cittadino italiano, e di impugnazione del diniego, il “diritto” soggettivo al soggiorno dovrà essere accertato nel giudizio dinanzi al giudice ordinario
e nell'ambito del giudizio può essere dato ingresso anche a una prova testimoniale, ai fini di offrire una prova, sera e rigorosa, della convivenza e del legame famigliare esistente tra lo straniero e il cittadino U.E.” (così: Cass. civ. n. 11034/2024).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti (in particolare: certificato di residenza, stato di famiglia, dichiarazione di ospitalità e accordo di convivenza), non vi è ragione di dubitare dell'effettività della convivenza e del legame familiare tra l'odierna ricorrente e CP_3
con conseguente affermazione del diritto della ricorrente stessa al rilascio del permesso
[...] previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007.
Le spese di lite devono essere compensate, viste le ragioni della decisione, fondata sull'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di SO, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
1989/2024, così provvede:
• Accerta il diritto della ricorrente al rilascio, da parte della Questura di SO, del permesso di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007 e, per l'effetto:
• Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Questore di SO, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al pubblico ministero e alla questura di SO per quanto di competenza.
Così deciso in SO, 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa EL AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di SO, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
EL AS, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al R.G. n. 1989/2024;
promossa da:
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in SO, via Nobile n. 39, presso lo studio dell'avv. Claudio Di
Pietro, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente)
nei confronti di:
• (C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
• (C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore; entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
SO;
(resistenti)
E con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore ex art. 16 del d.lgs. n. 150/2011;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 novembre 2024, l'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento emesso, in data 17/09/2024 (notificato alla ricorrente in data
29/10/2024), dalla Questura di SO (prot. 81 DIV.PAS/Cat.A12/Imm/2024 – Sez- 2°), con cui, visto il provvedimento di annullamento del procedimento di iscrizione anagrafica emesso in data
12/09/2024 dal Comune di SO e ritenuti insussistenti i presupposti per le condizioni di soggiorno e di dimora nel Comune di SO, si rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dalla ricorrente stessa, con l'avviso che si sarebbe quindi proceduto, nei suoi confronti, ad applicare l'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.
286/1998.
La ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, in primis attesa l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto).
La ricorrente ha, altresì, contestato il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, nonostante la convivenza della stessa con (da ultimo ufficializzata anche in apposito accordo di Controparte_3 convivenza) sin dal luglio 2024.
La ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo – previa sospensione del provvedimento impugnato – di accertare il diritto della ricorrente stessa al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e, per l'effetto, di ordinare alla Questura di SO il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso richiesto, non avendo la ricorrente prodotto idonea documentazione all'atto dell'emissione del provvedimento impugnato.
Le amministrazioni resistenti hanno, in particolare, eccepito:
- l'insussistenza di alcuna violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, attesa l'assenza di documentazione necessaria per il permesso di soggiorno richiesto dalla ricorrente;
- la circostanza per cui l'iscrizione anagrafica di residenza della ricorrente presso il Comune di
SO e l'accordo di convivenza stipulato con il risultano successivi CP_3 all'emissione del provvedimento impugnato;
- in ogni caso, la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico – alla cui protezione la normativa in materia di immigrazione è ispirata – rispetto alle generiche motivazioni individuali affermate dalla destinataria del provvedimento.
Sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato, la causa è stata istruita in via documentale nonché tramite audizione della ricorrente e la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, si osserva come sia priva di pregio l'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla illegittimità del provvedimento impugnato per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, attesa l'assenza di elementi conoscitivi – tenuto conto del fatto che l'accordo di convivenza risulta stipulato soltanto in data
26/11/2024, e che dal certificato di residenza e/o dallo stato di famiglia non è dato evincersi la relativa decorrenza – che, ove la ricorrente avesse ricevuto la detta comunicazione, avrebbero potuto essere tempestivamente per contestare le conclusioni dell'amministrazione (v. in tal senso: Cons. Stato n.
679/2011).
Ciò premesso, e venendo nel merito del ricorso, la ricorrente si duole del provvedimento del Questore di SO, che, ritenuti non sussistenti i presupposti di legge, ha rigettato la domanda della stessa volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Si osserva, al riguardo, in via generale, come l'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007 – come che, astrattamente, viene qui in considerazione – richiede, ai fini del rilascio della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
È opportuno premettere, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che nell'interpretazione della normativa in materia di permessi di soggiorno “non può non tenersi in considerazione il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 8 C.E.DU., ormai altresì consacrato, a livello di legislazione interna, anche dall'art. 1, co. 36, della legge n. 76/2016” (così:
Cass. civ. n. 11034/2024), di talché l'art. 10 del d.lgs. cit. “non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica, anche al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale” (così: Cass. civ. n. 11034/2024 cit.).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva, altresì, come la stessa Corte di cassazione abbia ulteriormente precisato che “in caso di rifiuto da parte dell'amministrazione motivato dalla mancata allegazione di “documentazione ufficiale” attestante la convivenza tra il familiare – cui è equiparato il partner – richiedente il permesso e il cittadino italiano, e di impugnazione del diniego, il “diritto” soggettivo al soggiorno dovrà essere accertato nel giudizio dinanzi al giudice ordinario
e nell'ambito del giudizio può essere dato ingresso anche a una prova testimoniale, ai fini di offrire una prova, sera e rigorosa, della convivenza e del legame famigliare esistente tra lo straniero e il cittadino U.E.” (così: Cass. civ. n. 11034/2024).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti (in particolare: certificato di residenza, stato di famiglia, dichiarazione di ospitalità e accordo di convivenza), non vi è ragione di dubitare dell'effettività della convivenza e del legame familiare tra l'odierna ricorrente e CP_3
con conseguente affermazione del diritto della ricorrente stessa al rilascio del permesso
[...] previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007.
Le spese di lite devono essere compensate, viste le ragioni della decisione, fondata sull'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di SO, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
1989/2024, così provvede:
• Accerta il diritto della ricorrente al rilascio, da parte della Questura di SO, del permesso di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007 e, per l'effetto:
• Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Questore di SO, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al pubblico ministero e alla questura di SO per quanto di competenza.
Così deciso in SO, 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa EL AS