Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie s'inquadra, quando con l'impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione, in quello indicato dall'art. 111, secondo comma, Cost. Pertanto, in tale ipotesi, esso è consentito solo per violazione di legge, nella quale può ricomprendersi anche il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione, mentre la verifica della sufficienza e della razionalità della stessa resta estranea al controllo della Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIO SIMEONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORD PROV MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI, MINISTERO DELLA SANITÀ, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE ROMA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 12337/97 proposto da:
ORD PROV ROMA MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TANGARI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO ER, MINISTERO DELLA SANITÀ, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE ROMA;
- intimati -
avverso la decisione n. 67/97 della COMM.CENTR.ESERC.PROF.SAN. di ROMA, emessa il 31/01/97 e depositata il 24/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giulio SIMEONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma, con deliberazione del 10 maggio 1995, ha irrogato al dott. VE RI la sanzione disciplinare della censura. All'interessato era stato contestato di avere reso di pubblico dominio una controversia insorta con altri medici, relativamente ad un caso di fecondazione artificiale, tenendo un comportamento disdicevole al decoro professionale ed idoneo a ledere pubblicamente la dignità dell'intera classe medica.
L'interessato ha impugnato il provvedimento davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, denunciando, tra l'altro, la contraddittorietà e l'infondatezza della motivazione per errore nei presupposti di fatto e per avere ritenuto, da un lato, che egli aveva posto in essere una diatriba tra colleghi e, dall'altro lato, che aveva alimentato solo una polemica già in corso.
La Commissione, con deliberazione del 24 aprile 1997, ha accolto il ricorso, riducendo la sanzione a quella dell'avvertimento. La Commissione ha considerato: che non era accoglibile le tesi dell'interessato, di essersi determinato a partecipare ad un diatriba in corso al solo scopo di sostituire l'ordine nei suoi compiti istituzionali;
che l'ordine provinciale si era limitato a censurare il modo in cui l'interessato era intervenuto, senza esserne richiesto, in una polemica tra colleghi;
che le finalità dell'iniziativa giustificavano la riduzione della sanzione.
2. Il dott. VE RI ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, articolandolo in due motivi, illustrati con memoria.
L'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma resiste con controricorso ed ha proposto anche ricorso incidentale.
Il Ministero della sanità ed il procuratore della Repubblica di Roma non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale è proposta questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 45, secondo comma, del d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221 nella parte in cui la norma non consente l'assistenza di avvocati nell'udienza nella quale è sentito l'incolpato. Il ricorrente sostiene: che in entrambi i gradi del giudizio è stato violato il suo diritto di farsi assistere da un difensore, nonostante la natura giurisdizionale del procedimento disciplinare;
che, con riferimento al giudizio di impugnazione, non gli è stata consentita l'assistenza di un difensore.
L'eccezione di incostituzionalità è inammissibile.
2.2. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è "nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per la grazia e giustizia..": art. 17 del d. lg.vo C.P.S. 18 settembre 1946 n. 223.
Il d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221, contenente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo, dispone che "Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del capo dello Stato, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa e per la dignità della classe".
L'evidente carattere regolamentare della norma rende inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente.
Infatti, la verifica della conformità alla Costituzione appartiene direttamente a questa Corte, mentre alla Corte costituzionale è riservato il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non dei regolamenti generali delle organizzazioni pubbliche, quale è il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo n. 223 del 1946:
Cass. 11 novembre 1997, n. 11130. Da questa conclusione, nondimeno discende che l'indagine si deve spostare sul piano della legittimità delle norme che disciplinano lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei medici, in quanto il ricorrente ha denunciato: a) che nel procedimento svolto davanti al Consiglio dell'ordine "non è stato possibile... ottenere l'assistenza di un difensore...", b) che egli si è trovato in eguale condizione nel procedimento svoltosi davanti alla Commissione centrale.
2.3. La prima censura è inammissibile.
Dalla decisione impugnata non si ricava che l'interessato abbia fatto valere la violazione denunciata con il ricorso davanti alla Commissione centrale.
Il ricorrente, d'altra parte, non si duole in questa sede del fatto che la Commissione centrale abbia omesso di decidere su tale punto della sua impugnazione.
2.4. Per quanto riguarda la seconda censura, attinente lo svolgimento del procedimento davanti alla Commissione centrale, occorre svolgere le considerazioni, seguenti.
A. La qualità di organo giurisdizionale della Commissione centrale non può essere messa in dubbio: infatti, le decisioni da essa emesse sono soggette a ricorso per cassazione come è risultato dalla legislazione prima, indicata.
B. Lo svolgimento del giudizio di impugnazione che si svolge davanti alla Commissione centrale prevede:
- che il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare documenti e deduzioni e, nel quindici giorni successivi, proporre controdeduzioni ed esibire documenti (art. 56);
- che il sanitario può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione (art. 59, primo comma), ma nell'adunanza fissata per la decisione non è ammessa l'assistenza di avvocati (art. 62, terzo comma) .
Dal sistema ora delineato si ricava che nel giudizio disciplinare davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie la difesa dell'incolpato è affidata al potere di far valere direttamente le proprie ragioni.
Manca la difesa tecnico-professionale, la quale è la più indicata a svolgere un'opera difensiva che implica conoscenze tecniche e distacco (la cd. "difesa tecnica" propria di un giusto procedimento), come è richiesto dal principio di effettività della difesa indicato dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione. Naturalmente, nel procedimento disciplinare, l'incolpato deve chiedere di esercitare il diritto di difesa nella forma indicata, in quanto non può valere il principio, proprio del processo penale, secondo il quale la difesa, oltre che un diritto dell'interessato, è anche una condizione di regolarità del processo.
Nel procedimento disciplinare, cioè, l'esercizio del diritto di difesa, nella sua più completa esplicazione, pur derivando da un diritto, è condizionato dall'onere dell'interessato di volersene avvalere.
Il dott. RI, invece, non è nella condizione dell'incolpato, al quale la richiesta di farsi assistere da un difensore di fiducia, sia stata negate, come risulta dagli atti di causa.
Sotto questo profilo, quindi, la censura contenuta nella seconda parte del motivo esaminato è infondata.
3.1. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia che la decisione impugnata è viziata da motivazione contraddittoria anche in relazione alle norme che consentono a tutti di manifestare la propria opinione.
Eguale censura è contenuta nell'unico motivo del ricorso incidentale, nel quale è denunciato che la decisione impugnata, riducendo la sanzione disciplinare, è incorsa in palese contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Le censure contenute nei due motivi non sono ammissibili.
3.2. Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie s'inquadra in quello indicato dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, quando con l'impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti la giurisdizione.
Infatti, il secondo comma dell'art. 68 del d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221, sopra citato, nel quale si fa riferimento al ricorso "alle
Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione" centrale sanitaria, è norma regolamentare non suscettibile di stabilire una competenza funzionale delle sezioni unite civili: da ultimo Cass. [ord.] 24 giugno 1998, n. 611. Discende da ciò che il ricorso è consentito, oltre che per i motivi attinenti la giurisdizione, solo per violazione di legge. Nella violazione di legge, deducibile con il ricorso per cassazione, può comprendersi, naturalmente, anche il profilo dell'inesistenza o della mera apparenza della motivazione. Resta, invece, estranea al controllo della Cassazione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nel provvedimento impugnato e le ragioni e le risultanze del materiale probatorio sottoposte al vaglio della Commissione.
Questa soluzione interpretativa è coerente con il sistema processuale penale nell'ambito del quale l'art. 606 distingue: il ricorso per cassazione disciplinato dai codici processuali o dalle leggi ordinarie (in questo caso l'ambito della proponibilità delle censure concernenti la motivazione è suscettibile della più varia articolazione); il ricorso per cassazione che si collega direttamente all'art. 111 della Costituzione. In tale ultimo caso, con riguardo alla motivazione, si deve applicare direttamente la norma costituzionale, che pone la motivazione come requisito di esistenza del provvedimento in sè, sia pure nelle forme della motivazione che non deve essere meramente apparente, ne' intimamente contraddittoria, nè incomprensibile: ss.uu. 16 settembre 1992, n. 10598; ss.uu. 20 aprile 1994, n. 3730. 3.3. È stato già riferito che con il ricorso principale la decisione è criticata sotto il profilo della contraddittorietà. L'interessato sostiene che la Commissione è incorsa nelle seguenti contraddizioni: ha dichiarato illegittima la sua iniziativa di rendere di pubblico dominio la controversia con un collega, inerente un caso di fecondazione artificiale, ma ha ridotto anche la sanzione a quella minima dell'avvertimento "in ragione delle finalità dell'iniziativa"; ha disatteso l'istruttoria condotta dal Consiglio provinciale dell'ordine di Roma nella quale era emerso che egli aveva agito nell'esercizio del diritto di critica costituzionalmente garantito.
Nel ricorso incidentale l'ordine provinciale di Roma si duole della decisione di ridurre la sanzione disciplinare nonostante in essa era sottolineato che l'interessato aveva agito senza autorizzazione dell'Ordine dando risonanza ad un episodio "da risolvere in ambito scientifico ed ordinistico".
Sembra evidente al Collegio che, anche se partono da posizioni diverse, entrambe le censure chiedono che questa Corte si sostituisca in un giudizio di razionalità e coerenza della motivazione sulle ragioni del decidere adottate ed espresse nel provvedimento impugnato in contrasto con i limiti del controllo di legittimità cui lo stesso provvedimento deve essere assoggettato.
E ciò non è consentito per le ragioni espresse.
Da questo punto di vista entrambe le censure sono inammissibili.
4. Conclusivamente, i ricorsi riuniti debbono essere rigettati. Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i riscorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999