Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4160
CASS
Sentenza 26 aprile 1999

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Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie s'inquadra, quando con l'impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione, in quello indicato dall'art. 111, secondo comma, Cost. Pertanto, in tale ipotesi, esso è consentito solo per violazione di legge, nella quale può ricomprendersi anche il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione, mentre la verifica della sufficienza e della razionalità della stessa resta estranea al controllo della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4160
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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