Sentenza 9 luglio 2012
Massime • 1
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art.327, comma primo, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art.155, comma primo, stesso codice e 1, comma primo, della legge n.742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Fattispecie in materia di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo).
Commentari • 4
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Il tema del “decorso dei termini processuali”, ai fini dell'impugnazione di una sentenza, risulta particolarmente delicato, poiché involge alcune delicate questioni connesse alle esigenze di certezza e di affidamento del cittadino, specialmente nelle ipotesi in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale. Il tema non è di poco conto, se si considera che l'inutile decorso del termine perentorio (c.d. “breve” ex art. 325 c.p.c., in caso di notificazione della sentenza, o “lungo” ex art. 327 c.p.c., di sei mesi, dall'avvenuta pubblicazione ed in mancanza di notifica) entro il quale le impugnazioni vanno proposte, determinazione la decadenza, rilevabile d'ufficio e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 09/07/2012, n. 11491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11491 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2012 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio P. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA OB ([...]), elettivamente domiciliata in Roma, Via Folco Portinari n. 50, presso lo studio dell'Avvocato Cristina Maltese, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato MONTANINI Giuseppe;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 52/2010, depositato in data 19 gennaio 2010. Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 marzo 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito l'Avvocato Sabina Lorenzelli per delega;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 marzo 2009 presso la Corte d'appello di Perugia, ER DE ha chiesto il riconoscimento dell'equa riparazione per la irragionevole durata di un processo civile iniziato dinnanzi al Tribunale di Roma il 12 marzo 1982 e conclusosi con sentenza della Corte di cassazione del 24 luglio 2008. L'adita Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il procedimento era stato definito con sentenza del 24 luglio 2008, sicché il termine di sei mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, computato il periodo di sospensione feriale dei termini, veniva a scadere il 7 marzo 2009, mentre il ricorso era stato depositato il 10 marzo 2009.
Per la cassazione di questo decreto ER DE ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;
l'intimata Amministrazione non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, dell'art. 155 cod. proc. civ. e dell'art. 2963 cod. civ., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d'appello abbia errato nel computare il termine di decadenza di sei mesi stabilito dal citato art. 4, avendo operato il calcolo riducendo il termine stesso a 180 giorni, anziché procedere come prescritto dall'art. 155 cod. proc. civ. e art. 2963 cod. civ., e cioè computando il termine a mesi secondo il calendario comune. Il ricorso è fondato.
Come esattamente rilevato dalla ricorrente, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma dell'art. 155 cod. proc. civ., comma 2 e art. 2963 cod. civ., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (Cass. n. 3758 del 1983). Analogamente si deve procedere quando poi il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tale caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 cod. proc. civ., comma 1, che va calcolato ex nominatione dierum, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ., comma 2, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. n. 15530 del 2004;
Cass. n. 8850 del 2003). Nel caso di specie, posto che la sentenza della Corte di Cassazione è stata depositata il 24 luglio 2008, la Corte d'appello avrebbe dovuto dapprima individuare la scadenza del termine di sei mesi, e poi aggiungere i 46 giorni di sospensione feriale. Pertanto, il periodo di sospensione feriale avrebbe dovuto essere computato a far data dal 24 gennaio 2009, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 4 veniva a scadere l'11 marzo 2009 e che il ricorso depositato il 7 marzo 2009 doveva quindi essere considerato tempestivo.
Il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato.
Non essendo possibile decidere la causa nel merito, essendo necessari accertamenti di fatto in ordine allo svolgimento del giudizio presupposto, la cassazione deve essere disposta con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia, alla quale è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012