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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/08/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 736 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO-FINANZIAMENTO TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Parte_1 liti su allegato foglio separato, dall'Avvocato Stefania Bocchini presso il cui studio professionale, in Campobasso V.le Principe di Piemonte n. 22, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura generale alle liti per Notaio di La Spezia dell'11.10.2021, Persona_1 dall'Avvocato Raffaele Zurlo e dall'Avvocato Andrea Ornati presso il cui studio professionale, in La Spezia via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.1.2023, la società ha agito in via monitoria, nei confronti del Controparte_1 sig. per ottenere il pagamento del proprio credito vantato a titolo di saldo del Parte_1 rapporto n. 69261028, oltre agli interessi legali sulla sola sorte capitale, ad essa società opposta ceduto pro soluto da credito indicato nella misura di euro 8.845,80. L'istanza monitoria è Controparte_2 stata accolta dall'intestato Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo n. 87/2023 pubblicato in data 9.2.2023.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato in data 8 marzo 2023, con atto di citazione notificato il
14.4.2023 l'odierno opponente ha proposto opposizione, convenendo in giudizio innanzi a questo
Tribunale l'ingiungente, precisando le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della per i motivi in premessa;
in Controparte_1 via principale dichiarare che il credito portato dall'impugnato decreto ingiuntivo è assolutamente pagina 1 di 6 inesistente per essere stato lo stesso onorato;
conseguentemente, revocare ed anzi dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo”. A sostegno della proposta opposizione, parte opponente eccepiva: 1) il difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in monitorio, in capo alla cessionaria non costituendo, l'avviso di cessione dei Controparte_1 crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prova sufficiente della titolarità del credito ceduto e, inoltre, attesa la funzione sostitutiva della mera notifica della cessione del credito al debitore ceduto da attribuirsi all'avviso pubblicato in G.U., quest'ultimo non era prova della cessione dello specifico credito oggetto di causa;
2) inesistenza del credito per aver soddisfatto ogni ragione creditoria dell'opposta.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale ha contestato in fatto e in diritto l'avversa opposizione deducendo la propria titolarità del diritto di credito azionato e la sufficienza, ai fini della prova del credito, del contratto di finanziamento con l'indicazione del debito residuo, fornita nella specie mediante la certificazione di saldaconto e dalla lista dei movimenti.
Disattesa la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed esperita la mediazione, alla prima udienza di comparizione il G.I., ritenuto applicabile il rito ante riforma
Cartabia, concedeva alle parti, su loro concorde richiesta, i termini di cui all'art. 183 c.p.c. . Scaduti i suddetti termini e disattese le richieste istruttorie, il fascicolo perveniva al sottoscritto Giudicante e, quindi, all'udienza del 14 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che, a seguito del giudizio a cognizione piena, in virtù del principio della ragione più liquida la controversia può essere decisa sul mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere di fornire la prova della fonte del diritto di credito o, più in particolare, della titolarità attiva, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione di sostenendo che la Controparte_1 mera produzione della Gazzetta Ufficiale non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto del monitorio, parte opposta, invece, confutando diffusamente sulle avverse argomentazioni, a dimostrazione della propria titolarità attiva ha prodotto in sede monitoria l'estratto della Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 38 del 2.4.2022 dove risulta che la società ha Controparte_1 acquistato pro soluto da , in forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili CP_2 in blocco concluso in data 17 giugno 2021 e di un atto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 22 marzo 2022: “tutti i crediti derivanti da, inter alia, contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura, nonché dei crediti per il rimborso delle spese legali sostenute da per il CP_2
pagina 2 di 6 recupero degli stessi, che alla data del 25 marzo 2022: non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per effetto dei CP_2 quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito, e che alla data del 31 dicembre 2021 soddisfacevano tutti i seguenti criteri: originati da;
nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano;
denominati in euro;
non CP_2 assistiti all'origine da ipoteche di primo grado;
non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione;
liberamente cedibili;
in gestione a o;
classificati come in sofferenza;
inclusi CP_2 CP_3 nella lista depositata presso il notaio dott. iscritto al Collegio Notarile Persona_2 dei Distretti Riuniti di La Spezie e Massa, con studio in La Spezia, piazza Chiodo n. 14, Rep. N. 14058-
Racc. n. 6311, e ivi consultabili….”.
In punto di diritto, si osserva che: “grava su colui che agisce, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
D.Lgs. n. 385 del 1998, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 5857/2022).
Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che: "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo."(cfr.. Cass.
7866/2024).
Tale onere probatorio a carico del cessionario si atteggia dunque in maniera diversificata a seconda che il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti pagina 3 di 6 in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione (cfr. Cass.
n. 24798/2020).
Allorquando venga contestata la sola prima questione, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato il principio di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non lasci dubbi sulla inclusione del credito nell'ambito della cessione.
Se sussiste incertezza sull'inclusione del credito nell'ambito della cessione o venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione "tale contratto deve essere certamente oggetto di prova" (cfr. Cass.
n. 5478/2024), non essendo "sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario" (cfr. Cass. n. 841/2025).
Pertanto, in base alle suddette coordinate giurisprudenziali in caso di contestazione dell'an della cessione sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. Cass. n.
7866/2024).
A fronte della contestazione dell'opponente sulla titolarità del credito, parte opposta aveva l'onere di produrre documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e, dunque, fornire la prova documentale della propria legittimazione.
Agli atti del giudizio risultano depositati: l'estratto della Gazzetta Ufficiale, la lista dei crediti ceduti, verbale di deposito di documento e certificazione del Notaio dichiarazioni della Persona_1 cedente e della cessionaria del 22.3.2022, relative all'atto di cessione del quarto portafoglio ai sensi dell'accordo quadro di cessione dei crediti sottoscritto in data 17 giugno 2021, racc. a.r. del 14.4.2022 di comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito.
Tale documentazione, a fronte delle tempestive e dettagliate censure mosse dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto fatto valere da parte opposta.
In primo luogo, non è possibile ricavare con assoluta certezza il credito oggetto di cessione dai criteri contenuti nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che indica in maniera estremamente generica i crediti oggetto della cessione, come quelli derivanti da contratti di finanziamento o saldi debitori di conti corrente, quelli affidati alla gestione di o e quelli classificati in sofferenza alla CP_2 Parte_2 data del 31 dicembre 2021, senza alcun riferimento temporale dei crediti ceduti né l'indicazione del capitale, interessi ed altri accessori maturati e non pagati. Per quel che riguarda la dichiarazione del legale rappresentante dell'opposta resa innanzi al Notaio attestante l'avvenuto deposito Persona_1
pagina 4 di 6 della lista dei crediti ceduti in data 25 marzo 2022 ed allegata all'atto di cessione di crediti sottoscritto in data 22 marzo 2022 (cfr. doc. 4 del monitorio), benchè tale lista dei crediti venga attestata dal Notaio come allegata alla suddetta dichiarazione sotto la lettera A, dalla verifica eseguita da questo Giudice non risulta depositato alcun allegato.
Nemmeno è possibile verificare l'effettiva inclusione del credito oggetto del monitorio dalle reciproche dichiarazioni rese dalla cedente e dalla cessionaria (cfr. doc. 4 del monitorio) dalle quali risulta che il cedente ed il cessionario hanno concluso: “in data 17 giugno 2021, l'atto di cessione del primo portafoglio;
in data 17 settembre 2021, l'atto di cessione del secondo portafoglio;
in data 16 dicembre
2021, l'atto di cessione del terzo portafoglio e, insieme all'atto di cessione del primo portafoglio e all'atto di cessione del secondo portafoglio;
in data 22.3.2022, il cedente si impegna a cedere al
Cessionario, in blocco e pro soluto, il quarto portafoglio composto da taluni crediti selezionati dal cedente tra quelli aventi le caratteristiche di cui all'allegato 1 dell'accordo quadro”.
Al di là del mancato deposito sia dell'accordo quadro del 17 giugno 2021 che dell'allegato n. 1 richiamato, certo è che in tali dichiarazioni non vengono indicati, con un richiamo o un riferimento, gli effettivi debitori ceduti, le posizioni oggetto della cessione o altro documento idoneo ad individuare i debitori ceduti, restando incerta la loro identificazione concreta e, soprattutto, quella del sig. Parte_1
[...]
Ad ogni modo tali dichiarazioni, pur a volerle considerare, possono assumere al più una mera valenza indiziaria, come tale, di per sé non sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
Né l'onere probatorio può dirsi assolto dal deposito della lista dei crediti ceduti (cfr. doc. 5), il cui valore probatorio non può essere equiparato all'estratto dell'elenco dei crediti che normalmente viene allegato all'atto di cessione (c.d. annex); pertanto, detto documento, per come predisposto, non è idoneo a dimostrare che il credito oggetto del presente giudizio rientra tra quelli ceduti.
Era onere della cessionaria dedurre e dimostrare il contratto in base al quale aveva acquistato la titolarità del credito e, quindi, il fatto costitutivo del diritto di credito, non essendo sufficiente la documentazione prodotta a provare che il credito derivante dal rapporto tra il sig. e Parte_1 la sia stato successivamente oggetto di cessione all'opposta e, quindi, incluso nella cessione. CP_2
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. n. 16630/2013). pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dal DM n. 55/2014.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 87/2023, pronunciato del Tribunale di
Campobasso il 9.2.2023, proposta dal sig. nei riguardi di Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione iscritto a ruolo il 19.4.2023, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2023 reso dal
Tribunale di Campobasso il 9.3.2023;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore del sig. , delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessive euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cap, nonché euro 145,50 per esborsi.
Così deciso in Campobasso il 23 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 736 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO-FINANZIAMENTO TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Parte_1 liti su allegato foglio separato, dall'Avvocato Stefania Bocchini presso il cui studio professionale, in Campobasso V.le Principe di Piemonte n. 22, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura generale alle liti per Notaio di La Spezia dell'11.10.2021, Persona_1 dall'Avvocato Raffaele Zurlo e dall'Avvocato Andrea Ornati presso il cui studio professionale, in La Spezia via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.1.2023, la società ha agito in via monitoria, nei confronti del Controparte_1 sig. per ottenere il pagamento del proprio credito vantato a titolo di saldo del Parte_1 rapporto n. 69261028, oltre agli interessi legali sulla sola sorte capitale, ad essa società opposta ceduto pro soluto da credito indicato nella misura di euro 8.845,80. L'istanza monitoria è Controparte_2 stata accolta dall'intestato Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo n. 87/2023 pubblicato in data 9.2.2023.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato in data 8 marzo 2023, con atto di citazione notificato il
14.4.2023 l'odierno opponente ha proposto opposizione, convenendo in giudizio innanzi a questo
Tribunale l'ingiungente, precisando le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della per i motivi in premessa;
in Controparte_1 via principale dichiarare che il credito portato dall'impugnato decreto ingiuntivo è assolutamente pagina 1 di 6 inesistente per essere stato lo stesso onorato;
conseguentemente, revocare ed anzi dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo”. A sostegno della proposta opposizione, parte opponente eccepiva: 1) il difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in monitorio, in capo alla cessionaria non costituendo, l'avviso di cessione dei Controparte_1 crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prova sufficiente della titolarità del credito ceduto e, inoltre, attesa la funzione sostitutiva della mera notifica della cessione del credito al debitore ceduto da attribuirsi all'avviso pubblicato in G.U., quest'ultimo non era prova della cessione dello specifico credito oggetto di causa;
2) inesistenza del credito per aver soddisfatto ogni ragione creditoria dell'opposta.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale ha contestato in fatto e in diritto l'avversa opposizione deducendo la propria titolarità del diritto di credito azionato e la sufficienza, ai fini della prova del credito, del contratto di finanziamento con l'indicazione del debito residuo, fornita nella specie mediante la certificazione di saldaconto e dalla lista dei movimenti.
Disattesa la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed esperita la mediazione, alla prima udienza di comparizione il G.I., ritenuto applicabile il rito ante riforma
Cartabia, concedeva alle parti, su loro concorde richiesta, i termini di cui all'art. 183 c.p.c. . Scaduti i suddetti termini e disattese le richieste istruttorie, il fascicolo perveniva al sottoscritto Giudicante e, quindi, all'udienza del 14 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che, a seguito del giudizio a cognizione piena, in virtù del principio della ragione più liquida la controversia può essere decisa sul mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere di fornire la prova della fonte del diritto di credito o, più in particolare, della titolarità attiva, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione di sostenendo che la Controparte_1 mera produzione della Gazzetta Ufficiale non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto del monitorio, parte opposta, invece, confutando diffusamente sulle avverse argomentazioni, a dimostrazione della propria titolarità attiva ha prodotto in sede monitoria l'estratto della Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 38 del 2.4.2022 dove risulta che la società ha Controparte_1 acquistato pro soluto da , in forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili CP_2 in blocco concluso in data 17 giugno 2021 e di un atto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 22 marzo 2022: “tutti i crediti derivanti da, inter alia, contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura, nonché dei crediti per il rimborso delle spese legali sostenute da per il CP_2
pagina 2 di 6 recupero degli stessi, che alla data del 25 marzo 2022: non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per effetto dei CP_2 quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito, e che alla data del 31 dicembre 2021 soddisfacevano tutti i seguenti criteri: originati da;
nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano;
denominati in euro;
non CP_2 assistiti all'origine da ipoteche di primo grado;
non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione;
liberamente cedibili;
in gestione a o;
classificati come in sofferenza;
inclusi CP_2 CP_3 nella lista depositata presso il notaio dott. iscritto al Collegio Notarile Persona_2 dei Distretti Riuniti di La Spezie e Massa, con studio in La Spezia, piazza Chiodo n. 14, Rep. N. 14058-
Racc. n. 6311, e ivi consultabili….”.
In punto di diritto, si osserva che: “grava su colui che agisce, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
D.Lgs. n. 385 del 1998, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 5857/2022).
Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che: "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo."(cfr.. Cass.
7866/2024).
Tale onere probatorio a carico del cessionario si atteggia dunque in maniera diversificata a seconda che il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti pagina 3 di 6 in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione (cfr. Cass.
n. 24798/2020).
Allorquando venga contestata la sola prima questione, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato il principio di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non lasci dubbi sulla inclusione del credito nell'ambito della cessione.
Se sussiste incertezza sull'inclusione del credito nell'ambito della cessione o venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione "tale contratto deve essere certamente oggetto di prova" (cfr. Cass.
n. 5478/2024), non essendo "sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario" (cfr. Cass. n. 841/2025).
Pertanto, in base alle suddette coordinate giurisprudenziali in caso di contestazione dell'an della cessione sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. Cass. n.
7866/2024).
A fronte della contestazione dell'opponente sulla titolarità del credito, parte opposta aveva l'onere di produrre documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e, dunque, fornire la prova documentale della propria legittimazione.
Agli atti del giudizio risultano depositati: l'estratto della Gazzetta Ufficiale, la lista dei crediti ceduti, verbale di deposito di documento e certificazione del Notaio dichiarazioni della Persona_1 cedente e della cessionaria del 22.3.2022, relative all'atto di cessione del quarto portafoglio ai sensi dell'accordo quadro di cessione dei crediti sottoscritto in data 17 giugno 2021, racc. a.r. del 14.4.2022 di comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito.
Tale documentazione, a fronte delle tempestive e dettagliate censure mosse dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto fatto valere da parte opposta.
In primo luogo, non è possibile ricavare con assoluta certezza il credito oggetto di cessione dai criteri contenuti nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che indica in maniera estremamente generica i crediti oggetto della cessione, come quelli derivanti da contratti di finanziamento o saldi debitori di conti corrente, quelli affidati alla gestione di o e quelli classificati in sofferenza alla CP_2 Parte_2 data del 31 dicembre 2021, senza alcun riferimento temporale dei crediti ceduti né l'indicazione del capitale, interessi ed altri accessori maturati e non pagati. Per quel che riguarda la dichiarazione del legale rappresentante dell'opposta resa innanzi al Notaio attestante l'avvenuto deposito Persona_1
pagina 4 di 6 della lista dei crediti ceduti in data 25 marzo 2022 ed allegata all'atto di cessione di crediti sottoscritto in data 22 marzo 2022 (cfr. doc. 4 del monitorio), benchè tale lista dei crediti venga attestata dal Notaio come allegata alla suddetta dichiarazione sotto la lettera A, dalla verifica eseguita da questo Giudice non risulta depositato alcun allegato.
Nemmeno è possibile verificare l'effettiva inclusione del credito oggetto del monitorio dalle reciproche dichiarazioni rese dalla cedente e dalla cessionaria (cfr. doc. 4 del monitorio) dalle quali risulta che il cedente ed il cessionario hanno concluso: “in data 17 giugno 2021, l'atto di cessione del primo portafoglio;
in data 17 settembre 2021, l'atto di cessione del secondo portafoglio;
in data 16 dicembre
2021, l'atto di cessione del terzo portafoglio e, insieme all'atto di cessione del primo portafoglio e all'atto di cessione del secondo portafoglio;
in data 22.3.2022, il cedente si impegna a cedere al
Cessionario, in blocco e pro soluto, il quarto portafoglio composto da taluni crediti selezionati dal cedente tra quelli aventi le caratteristiche di cui all'allegato 1 dell'accordo quadro”.
Al di là del mancato deposito sia dell'accordo quadro del 17 giugno 2021 che dell'allegato n. 1 richiamato, certo è che in tali dichiarazioni non vengono indicati, con un richiamo o un riferimento, gli effettivi debitori ceduti, le posizioni oggetto della cessione o altro documento idoneo ad individuare i debitori ceduti, restando incerta la loro identificazione concreta e, soprattutto, quella del sig. Parte_1
[...]
Ad ogni modo tali dichiarazioni, pur a volerle considerare, possono assumere al più una mera valenza indiziaria, come tale, di per sé non sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
Né l'onere probatorio può dirsi assolto dal deposito della lista dei crediti ceduti (cfr. doc. 5), il cui valore probatorio non può essere equiparato all'estratto dell'elenco dei crediti che normalmente viene allegato all'atto di cessione (c.d. annex); pertanto, detto documento, per come predisposto, non è idoneo a dimostrare che il credito oggetto del presente giudizio rientra tra quelli ceduti.
Era onere della cessionaria dedurre e dimostrare il contratto in base al quale aveva acquistato la titolarità del credito e, quindi, il fatto costitutivo del diritto di credito, non essendo sufficiente la documentazione prodotta a provare che il credito derivante dal rapporto tra il sig. e Parte_1 la sia stato successivamente oggetto di cessione all'opposta e, quindi, incluso nella cessione. CP_2
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. n. 16630/2013). pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dal DM n. 55/2014.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 87/2023, pronunciato del Tribunale di
Campobasso il 9.2.2023, proposta dal sig. nei riguardi di Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione iscritto a ruolo il 19.4.2023, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2023 reso dal
Tribunale di Campobasso il 9.3.2023;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore del sig. , delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessive euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cap, nonché euro 145,50 per esborsi.
Così deciso in Campobasso il 23 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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