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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 435 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2063/2022(RG 7334/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di retribuzione, promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. A.M. PASSIATORE
- Appellante - contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
-Appellata-
OGGETTO: “Retribuzione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 8/12/22 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di applicazione degli emolumenti previsti dai contratti aziendali dall'assunzione del 12/8/2019 al
31/12/2019 e successivamente, dal 1/1/2020 gli ha negato l'indennità di presenza e i buoni pasto nella misura massima, riconosciuta dall'art 17 comma 1 del contratto aziendale del 13/12/2019 agli assunti prima dell'1/9/2017(mentre il ricorrente è stato assunto dopo). Il Tribunale ha infatti ritenuto la validità della disdetta unilaterale da tutti gli accordi aziendali, comunicata alle OOSS il 21/1/2016 con effetto dal 30/4/2016 e ha ritenuto non illegittima la previsione nel contratto aziendale del dicembre 2019 di due importi differenti dell'indennità di presenza, riservando l'importo più elevato ai dipendenti con maggiore anzianità. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere ritenuto valida una disdetta unilaterale dagli accordi aziendali, che peraltro era stata disapplicata in via di fatto, perché risultava che ad altri dipendenti tali emolumenti del contratto aziendale fossero ancora erogati, nonostante la disdetta. La contrattazione aziendale insomma ha integrato ex lege il contenuto dei contratti di assunzione, dovendosi applicare a prescindere dalla volontà della datrice di lavoro. E ciò a dire del ricorrente era stato già riconosciuto in numerose sentenze del Tribunale e della Corte d'appello. Non si giustificava poi la diversa misura dell'indennità di presenza tra neo assunti e vecchi assunti, non essendo più vigente nel 2019 il verbale di intesa del 22/8/2011 in cui si era previsto di continuare a corrispondere le indennità aggiuntive di cui alla contrattazione aziendale ai dipendenti che già ne fruivano in base ai precedenti contratti, escludendole per i neo assunti.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Nessuno si è costituito per l'appellata.
Alla prima udienza di discussione nessuno è comparso e non vi è prova che l'appello sia stato notificato.
L'appello può essere dichiarato improcedibile senza necessità di rinvio, non risultando correttamente instaurato il contraddittorio, in difetto della notifica alla controparte.
Difatti per giurisprudenza consolidata “La prima verifica che il giudice deve porre in essere, infatti, è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto d'impugnazione; solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.. Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass.,
SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013). Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art.
348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti. Dunque, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza (in tal senso già Cass. n. 385 del 1988)”1.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato.
Stante la proposizione dello stesso dopo il 31/1/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 26/11/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella
1 Cassazione civile, Sentenza 03 luglio 2018, n. 17368