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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 12178/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09 sono presenti l'avv. AMATO STEFANIA per parte ricorrente nonché l'avv. Gioia in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. L'avv. Amato insiste in atti e contesta la CTU.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12178 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. AMATO STEFANIA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_2 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_2
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
2 - con ricorso depositato in data 13/09/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% o in subordine al 74%;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU negava la prestazione richiesta.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_2
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 16/12/2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 12178/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09 sono presenti l'avv. AMATO STEFANIA per parte ricorrente nonché l'avv. Gioia in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. L'avv. Amato insiste in atti e contesta la CTU.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12178 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. AMATO STEFANIA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_2 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_2
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
2 - con ricorso depositato in data 13/09/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% o in subordine al 74%;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU negava la prestazione richiesta.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_2
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 16/12/2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio
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