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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/11/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4711/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(VV), rappresentato e difeso dall'avv. UC NI;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
UC NI.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in
RA (AN) il 26.05.2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n.
1 Parte I, Serie 1 Anno 2011, tra i ricorrenti nato a [...] il Parte_1
24.08.1963, (C.F.: , residente in [...] e C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 residente a [...]; - ordinare al Comune di RA (AN) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
CONFERMARE le condizioni di cui alla richiesta di separazione personale accolte e disposte con la sentenza n. 168/2025 del
- 1 - 16.02.2025 di codesto Tribunale, che comunque qui di seguito si riportano integrate ai fini del divorzio: 1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ognuno nella propria abitazione attualmente e rispettivamente già condotta in locazione. 2) I coniugi dispongono entrambi di autonomo sufficiente reddito equivalente, il sig.
[...]
in virtù di trattamento pensionistico quale militare ex dipendente della Guardia di Parte_1
Finanza, la sig.ra uale militare dipendente della Guardia di Finanza e pertanto Parte_2 essi rinunciano a richiedersi reciprocamente un assegno divorzile. 3) La figlia minore , Per_1 nata a [...] il [...], continuerà ad essere affidata in via condivisa a entrambi i genitori
e vivrà con loro nelle loro rispettive abitazioni alternativamente di settimana in settimana, sia per la vicinanza tra esse, sia in considerazione della breve distanza di entrambe dalla scuola che frequenta. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui ella si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, con impegno a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della figlia in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo i rapporti con entrambe le linee parentali. Per quanto riguarda il piano genitoriale per la frequentazione con la figlia, esso è da ritenersi assorbito, anche per i fine settimana o per i periodi festivi, nel periodo di alternanza di convivenza già suddiviso equamente e in modo paritario tra i genitori. 4) In considerazione dell'affidamento condiviso e del tempo di permanenza paritario durante il quale la minore vivrà nelle case dei genitori e provvedendo quindi essi al mantenimento ordinario della figlia ognuno nei periodi nei quali la stessa si trova nell'appartamento dell'uno o dell'altro, nulla viene stabilito a carico di un coniuge nei confronti dell'altro a titolo di contributo per il mantenimento della minore. 5) Le spese di carattere straordinario necessarie per la figlia di carattere medico, scolastico ed extrascolastico, sportive e comunque necessarie per il benessere psico-fisico della minore, saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità, la disciplina e la regolamentazione stabilite nel Protocollo del Tribunale di Ancona in vigore per i procedimenti in materia di famiglia, che le parti concordemente accettano e dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia. 6) L'autovettura Peugeot 3008 tg. GV933DD, già intestata al sig.
e l'autovettura Peugeot 208 tg. GS 953VT, già intestata alla sig.ra Parte_1 [...]
vengono attribuite in piena ed esclusiva proprietà ai rispettivi coniugi intestatari. 7) Pt_2
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con
- 2 - annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. 8) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano sin da ora di non volersi riconciliare. 9) I coniugi dichiarano altresì che, non essendo prevista alcuna richiesta di assegno di mantenimento divorzile, né di contributo per il mantenimento della figlia minore , di Per_1 esonerarsi reciprocamente dal deposito della copia dei documenti previsti nell'art. 473 bis 12
c.p.c., impegnandosi comunque a produrli su richiesta del Tribunale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, (così le Parte_1 generalità complete del ricorrenti risultanti dall'estratto dell'atto di matrimonio) e
[...]
che hanno contratto matrimonio civile a RA (AN) il 26/05/2011, hanno chiesto la Pt_2 pronuncia della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate e poi anche, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che dall'unione è nata la figlia
(in data 02/04/2008) e che, essendo venuta meno tra loro nel corso del matrimonio la Per_1 comunione materiale e spirituale, rendendosi così impossibile un sereno proseguimento della convivenza, i coniugi da tempo di fatto non vivono più assieme e sono pertanto consensualmente addivenuti alla decisione di separarsi legalmente.
Con sentenza del 26/02/2025 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e omologando Parte_1 Parte_2
l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione indicate nel ricorso,
e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno ribadito la domanda di scioglimento del matrimonio, rappresentando di non volersi riconciliare.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole in data 14/05/2025.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 26/02/2025, passata in giudicato. Risulta quindi
- 3 - trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparazione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a RA il 26/05/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA al n. 1, parte I, ufficio 1, dell'anno 2011.
5. Le condizioni di divorzio prospettate - che prevedono il collocamento alternato e paritario della figlia presso ciascun genitore e il mantenimento ordinario diretto della stessa - sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore, tenuto conto della affermata vicinanza delle abitazioni dei genitori tra loro e con la scuola media superiore frequentata dalla ragazza.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e RA (AN) il 26/05/2011 e trascritto nel Registro dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di RA al n. 1, parte I, ufficio 1, dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
- 4 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4711/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(VV), rappresentato e difeso dall'avv. UC NI;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
UC NI.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in
RA (AN) il 26.05.2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n.
1 Parte I, Serie 1 Anno 2011, tra i ricorrenti nato a [...] il Parte_1
24.08.1963, (C.F.: , residente in [...] e C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 residente a [...]; - ordinare al Comune di RA (AN) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
CONFERMARE le condizioni di cui alla richiesta di separazione personale accolte e disposte con la sentenza n. 168/2025 del
- 1 - 16.02.2025 di codesto Tribunale, che comunque qui di seguito si riportano integrate ai fini del divorzio: 1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ognuno nella propria abitazione attualmente e rispettivamente già condotta in locazione. 2) I coniugi dispongono entrambi di autonomo sufficiente reddito equivalente, il sig.
[...]
in virtù di trattamento pensionistico quale militare ex dipendente della Guardia di Parte_1
Finanza, la sig.ra uale militare dipendente della Guardia di Finanza e pertanto Parte_2 essi rinunciano a richiedersi reciprocamente un assegno divorzile. 3) La figlia minore , Per_1 nata a [...] il [...], continuerà ad essere affidata in via condivisa a entrambi i genitori
e vivrà con loro nelle loro rispettive abitazioni alternativamente di settimana in settimana, sia per la vicinanza tra esse, sia in considerazione della breve distanza di entrambe dalla scuola che frequenta. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui ella si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, con impegno a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della figlia in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo i rapporti con entrambe le linee parentali. Per quanto riguarda il piano genitoriale per la frequentazione con la figlia, esso è da ritenersi assorbito, anche per i fine settimana o per i periodi festivi, nel periodo di alternanza di convivenza già suddiviso equamente e in modo paritario tra i genitori. 4) In considerazione dell'affidamento condiviso e del tempo di permanenza paritario durante il quale la minore vivrà nelle case dei genitori e provvedendo quindi essi al mantenimento ordinario della figlia ognuno nei periodi nei quali la stessa si trova nell'appartamento dell'uno o dell'altro, nulla viene stabilito a carico di un coniuge nei confronti dell'altro a titolo di contributo per il mantenimento della minore. 5) Le spese di carattere straordinario necessarie per la figlia di carattere medico, scolastico ed extrascolastico, sportive e comunque necessarie per il benessere psico-fisico della minore, saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità, la disciplina e la regolamentazione stabilite nel Protocollo del Tribunale di Ancona in vigore per i procedimenti in materia di famiglia, che le parti concordemente accettano e dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia. 6) L'autovettura Peugeot 3008 tg. GV933DD, già intestata al sig.
e l'autovettura Peugeot 208 tg. GS 953VT, già intestata alla sig.ra Parte_1 [...]
vengono attribuite in piena ed esclusiva proprietà ai rispettivi coniugi intestatari. 7) Pt_2
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con
- 2 - annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. 8) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano sin da ora di non volersi riconciliare. 9) I coniugi dichiarano altresì che, non essendo prevista alcuna richiesta di assegno di mantenimento divorzile, né di contributo per il mantenimento della figlia minore , di Per_1 esonerarsi reciprocamente dal deposito della copia dei documenti previsti nell'art. 473 bis 12
c.p.c., impegnandosi comunque a produrli su richiesta del Tribunale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, (così le Parte_1 generalità complete del ricorrenti risultanti dall'estratto dell'atto di matrimonio) e
[...]
che hanno contratto matrimonio civile a RA (AN) il 26/05/2011, hanno chiesto la Pt_2 pronuncia della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate e poi anche, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che dall'unione è nata la figlia
(in data 02/04/2008) e che, essendo venuta meno tra loro nel corso del matrimonio la Per_1 comunione materiale e spirituale, rendendosi così impossibile un sereno proseguimento della convivenza, i coniugi da tempo di fatto non vivono più assieme e sono pertanto consensualmente addivenuti alla decisione di separarsi legalmente.
Con sentenza del 26/02/2025 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e omologando Parte_1 Parte_2
l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione indicate nel ricorso,
e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno ribadito la domanda di scioglimento del matrimonio, rappresentando di non volersi riconciliare.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole in data 14/05/2025.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 26/02/2025, passata in giudicato. Risulta quindi
- 3 - trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparazione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a RA il 26/05/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA al n. 1, parte I, ufficio 1, dell'anno 2011.
5. Le condizioni di divorzio prospettate - che prevedono il collocamento alternato e paritario della figlia presso ciascun genitore e il mantenimento ordinario diretto della stessa - sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore, tenuto conto della affermata vicinanza delle abitazioni dei genitori tra loro e con la scuola media superiore frequentata dalla ragazza.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e RA (AN) il 26/05/2011 e trascritto nel Registro dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di RA al n. 1, parte I, ufficio 1, dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
- 4 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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