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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/11/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 1326/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], a [...]_1 C.F._1
(SVIZZERA), assistito e difeso dall'Avv. DOMENICA VARONE, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Parte_2 C.F._3 assistita e difesa dall'Avv. ANNA ROSA MOSCATIELLO, codice fiscale C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 26.06.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
25.09.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
14.10.2025 e 20.10.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio con rito concordatario il 01.07.2000 in Castelpetroso (IS),trascritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di Pescolanciano Atto n.2 P. II S.B Anno 2000;
2) i coniugi vivranno separati: la Sig.ra unitamente alla propria figlia maggiorenne, Parte_2
, vivranno nell'abitazione sita in Pescolanciano al Corso Garibaldi, 87 con diritto di Per_1 abitazione;
3) la sig.ra continuerà ad utilizzare, in via esclusiva, gli immobili siti in Parte_2
Pescolanciano e precisamente la casa coniugale, ubicata in Pescolanciano alla Via Garibaldi, 87,
Foglio n. 20 Par.lla n.106 sub 2 (cat. A/2 classe 01, vani 6, rendita €. 227,76) e locale commerciale censito al Foglio n.20 Part.lle 106 sub 8 e 109 sub 2 (cat. C/1 classe 02, consistenza mq 55, superficie catastale mq 86 rendita €. 494,25 Via Garibaldi n. 85 piano T) assumendosi l'obbligo di provvedere in via esclusiva, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi nonchè al pagamento di tutte le tasse ed utenze ad eccezione dell'IMU, di cui saranno effettuate le volture a nome della Sig.ra
; le parti precisano che il consumo di energia elettrica dal mese di aprile - maggio Parte_2
2025 sarà sostenuto esclusivamente dalla sig.ra mentre per l'annualità 2024 il consumo Pt_2 idrico e la elativa alla casa coniugale saranno sostenute in parti uguali da entrambi i coniugi;
CP_1
4) il locale rimessa censito al Foglio n. 20 P,lla n. 112 (C/6 classe 01 mq. 32 rendita €. 42,97) ubicato in Pescolanciano alla Via Cairoli n. 34, previa chiusura dell'accesso da Via Garibaldi, rimarrà nella disponibilità del sig. che lo utilizzerà per la rimessa e custodia dei suoi Parte_1 nn. 2 cani, accendendo per la cura degli animali esclusivamente dal cancello posto su Via Cairoli
n.34 (distinto ed autonomo dall'accesso della casa e del locale commerciale); si resta d'intesa che al decesso degli attuali cani, il locale rimessa sarà restituito nella totale ed esclusiva disponibilità della sig.ra ; Pt_2
5) il Sig. si obbliga a non richiedere o pretendere qualsiasi somma alla Sig.ra Parte_1
relativamente al diritto di abitazione sugli immobili in comproprietà indicati al Parte_2 superiore punto 2;
6) il Sig. entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale Pt_1 dovrà liberare detto immobile dai mobili (indicati nella premessa del presente atto) e da ogni cosa per-sonale di sua proprietà riconsegnando al termine dei 30 gg. tutte le chiavi in suo possesso alla
Sig.ra , la quale a sua volta entro lo stesso termine dovrà restituirà le chiavi Parte_2 dell'abitazione della madre del sig. e dovrà provvedere alle volture di tutte le utenze;
Parte_1
7) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco.
8) sin da questo momento i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documenti validi per l'espatrio da parte delle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. Michele Caroppoli
N. 1326/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], a [...]_1 C.F._1
(SVIZZERA), assistito e difeso dall'Avv. DOMENICA VARONE, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Parte_2 C.F._3 assistita e difesa dall'Avv. ANNA ROSA MOSCATIELLO, codice fiscale C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 26.06.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
25.09.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
14.10.2025 e 20.10.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio con rito concordatario il 01.07.2000 in Castelpetroso (IS),trascritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di Pescolanciano Atto n.2 P. II S.B Anno 2000;
2) i coniugi vivranno separati: la Sig.ra unitamente alla propria figlia maggiorenne, Parte_2
, vivranno nell'abitazione sita in Pescolanciano al Corso Garibaldi, 87 con diritto di Per_1 abitazione;
3) la sig.ra continuerà ad utilizzare, in via esclusiva, gli immobili siti in Parte_2
Pescolanciano e precisamente la casa coniugale, ubicata in Pescolanciano alla Via Garibaldi, 87,
Foglio n. 20 Par.lla n.106 sub 2 (cat. A/2 classe 01, vani 6, rendita €. 227,76) e locale commerciale censito al Foglio n.20 Part.lle 106 sub 8 e 109 sub 2 (cat. C/1 classe 02, consistenza mq 55, superficie catastale mq 86 rendita €. 494,25 Via Garibaldi n. 85 piano T) assumendosi l'obbligo di provvedere in via esclusiva, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi nonchè al pagamento di tutte le tasse ed utenze ad eccezione dell'IMU, di cui saranno effettuate le volture a nome della Sig.ra
; le parti precisano che il consumo di energia elettrica dal mese di aprile - maggio Parte_2
2025 sarà sostenuto esclusivamente dalla sig.ra mentre per l'annualità 2024 il consumo Pt_2 idrico e la elativa alla casa coniugale saranno sostenute in parti uguali da entrambi i coniugi;
CP_1
4) il locale rimessa censito al Foglio n. 20 P,lla n. 112 (C/6 classe 01 mq. 32 rendita €. 42,97) ubicato in Pescolanciano alla Via Cairoli n. 34, previa chiusura dell'accesso da Via Garibaldi, rimarrà nella disponibilità del sig. che lo utilizzerà per la rimessa e custodia dei suoi Parte_1 nn. 2 cani, accendendo per la cura degli animali esclusivamente dal cancello posto su Via Cairoli
n.34 (distinto ed autonomo dall'accesso della casa e del locale commerciale); si resta d'intesa che al decesso degli attuali cani, il locale rimessa sarà restituito nella totale ed esclusiva disponibilità della sig.ra ; Pt_2
5) il Sig. si obbliga a non richiedere o pretendere qualsiasi somma alla Sig.ra Parte_1
relativamente al diritto di abitazione sugli immobili in comproprietà indicati al Parte_2 superiore punto 2;
6) il Sig. entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale Pt_1 dovrà liberare detto immobile dai mobili (indicati nella premessa del presente atto) e da ogni cosa per-sonale di sua proprietà riconsegnando al termine dei 30 gg. tutte le chiavi in suo possesso alla
Sig.ra , la quale a sua volta entro lo stesso termine dovrà restituirà le chiavi Parte_2 dell'abitazione della madre del sig. e dovrà provvedere alle volture di tutte le utenze;
Parte_1
7) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco.
8) sin da questo momento i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documenti validi per l'espatrio da parte delle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. Michele Caroppoli