Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02793/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2025, proposto da
AN MA IL, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via MAno Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della Sentenza n. 2623/2024 (R.G. 1453/2024) del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 07.06.2024, notificata il 27.02.2025 e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 34 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. MA FI e udito per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Sorrentino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente, agendo in forza del titolo meglio specificato in epigrafe, ha domandato di disporsi il pagamento in suo favore, se del caso per il tramite di Commissario ad acta , della somma di € 1.685,10, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, in uno alla condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari;
Ritenuto altresì che nelle more del giudizio il Ministero intimato ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, così che con memoria versata in atti il 31.10.2025 ha domandato la declaratoria d’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese di lite;
Considerato che il dato di fatto dell’avvenuto pagamento in favore di parte ricorrente può essere assunto come pacifico ai fini del decidere, non essendo stato smentito dalla parte interessata;
Considerato altresì che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm. il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta;
Considerato infine, per quel che concerne le spese di lite, che le stesse devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata, dal momento che l’adempimento degli obblighi, di cui al titolo in epigrafe, è avvenuto solo in seguito alla proposizione dell’odierno ricorso e che le medesime vanno liquidate, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avvocati patrocinanti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB EN, Presidente
MA FI, Referendario, Estensore
Marco MA Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA FI | OB EN |
IL SEGRETARIO