TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. NATALE ANTONIO e METRANGOLO MARCO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità nella misura di due terzi (ex art. 1 L.222/84) dalla data della domanda amministrativa (09.07.2021) con conseguente diritto del medesimo a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge 222/1984 dalla detta data.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della presenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso in cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_2
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della domanda. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente
l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta".
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso (mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio- economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale che, come si e' detto, non e' stata formulata nel presente giudizio;
nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio
2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
CP_ Parimenti infondate le ulteriori censure di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché
l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE n.
12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., civ. CP_1
sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. Per_1
alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta, ha sufficientemente motivato in ordine
[...]
alle ragioni del riconoscimento del beneficio per cui è causa.
Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero lo stesso consulente ha effettuato le sue valutazioni cliniche così come ampiamente argomentato nella consulenza resa, alla quale integralmente si rimanda dacché articolata e complessa, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Il complesso patologico attualmente riscontrato nella signora , di ben oltre anni 64, (Poliartropatia psoriasica con sintomi clinici Parte_1
non ben controllati dai farmaci immunosoppressori ed antidolorifici, associata a spondilodiscoartrosi cervicale e lombo-sacrale a più che discreta incidenza funzionale con segni clinici di radicolopatia periferica degli arti superiori ed inferiori;
sindrome del tunnel carpale bilaterale e del tunnel tarsale a significativa incidenza funzionale. Vasculopatia cerebrale con ateromasia carotidea da ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia), attualmente riduce la capacità di lavoro dell'assicurata in misura superiore ai 2 / 3, in considerazione delle attività confacenti alle sue attitudini. Si configura comunque la ricorrenza dei requisiti necessari previsti dalla legge per l'ottenimento dell'assegno di invalidità in quanto l'assicurata non può più svolgere agevolmente, proficuamente e senza alcun pregiudizio per la sua salute le attività lavorative di bracciante agricola occasionale remunerata a giornata e di operaia conserviera oltre a quelle confacenti le sue attitudini, che rientrano tra quelle manuali a medio impegno funzionale, anche in considerazione che il prosieguo dell'attività lavorativa è da infatti da configurasi particolarmente ed abnormemente usurante e aggravante per le condizioni patologiche riscontrate nella ricorrente.
Sulla base della storia naturale delle patologie croniche riscontrate si ritiene che il beneficio previsto dall'art. 1 della L. 222 / 84 decorre dal Luglio 2023, epoca in cui il quadro clinico-funzionale attualmente riscontrato era probabilmente sovrapponibile quanto indicato dal presente accertamento. L'istante non è da considerare inabile.”
Avverso tali risultanze inviate in bozza alle parti in data 11.12.2024 perveniva il solo parere concorde CP_ dei sanitari dell'
Ebbene, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici e giuridici, sicché possono senz'altro condividersi.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984, con decorrenza dal mese di luglio 2023.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento di poco antecedente a quello dell'introduzione del presente giudizio (02.08.2023), e comunque successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 19/10/2021, considerata altresì la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio, devono esser compensate per metà. La residua parte è posta a carico di . CP_1
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è affetta da infermità tali da determinare la permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative (art. 1,
L. 222/84) e la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione del relativo assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di luglio 2023; CP_ b)- spese di lite compensate per metà; condanna alla refusione del 50% delle spese di lite che si liquidano in euro 1300,00 oltre accessori come per legge con distrazione.
CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 01/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio