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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 234/2025 promossa da:
nato a [...], il [...], Parte_1
e
nata a [...], il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giovanni Peirone che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in Grugliasco (TO) il 28.10.1995, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 125 , parte II, Serie A, dell'anno 1995; pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nati i figli:
- a Savigliano (CN) il 18/03/1996, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente,
- a Saluzzo (CN) il 09/02/1999, maggiorenne ed economicamente Persona_2
autosufficiente;
a Torino (TO), il 25/10/2011, minorenne, studente ed economicamente non Persona_3
autosufficiente; che i coniugi si sono separati consensualmente depositando ricorso congiunto in data 09.04.2021, rinunciando, per motivi connessi alla situazione emergenziale da CO alla comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Cuneo, e che la separazione è stata omologata con decreto n. 7106/2021 del
26.072021; che sin dalla data del deposito del ricorso congiunto per separazione consensuale la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento e mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 4 DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
28.10.1995 in Grugliasco (TO) da nato a [...], il [...], e Parte_3
nata a [...], il [...], matrimonio trascritto nei Parte_2 Pt_3 Per_4
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (TO) al N. 125 , parte II, Serie A, dell'anno 1995, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi confermano, integralmente, per quanto di ragione, le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Cuneo con decreto il 17/06/2021;
2) la moglie , per accordo transattivo, si impegna a cedere al marito, senza Parte_2
corrispettivo alcuno, intendendosi il medesimo già pagato in precedenza, la sua quota di comproprietà del 50% dell'immobile sito in Saluzzo (CN), Via Cesare Arbasia, 28, composto di un appartamento in villetta bifamigliare e garage, censiti rispettivamente al catasto al Foglio 63, particella 586, sub 7 e 8, con atto rogato presso un Notaio di fiducia;
3) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_3
presso la madre, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione,secondo le condizioni già previste nel ricorso di separazione, che qui si trascrivono: il padre terrà con sé il figlio dal venerdì sera alla domenica ovvero in altri Per_3
giorni settimanali che verranno previamente concordati;
ogni genitore potrà tenere con sé il figlio e anche recarsi in vacanza con lo stesso, fino a 15 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, da concordare preventivamente e trascorrerà le festività di Natale e di Pasqua alternandole fra i genitori, salvo diverse intese dai coniugi;
4) la madre provvederà alle spese di ordinaria amministrazione del figlio minore;
Si Per_3 intendono ricomprese fra le spese ordinarie il vitto, l'abbigliamento, le spese di cancelleria scolastica corrente, mensa scolastica e medicinali da banco, mentre le spese di straordinaria amministrazione verranno ripartite al 50%, salvo preventivo accordo sulle medesime. In merito alle spese straordinarie si intende richiamato il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del
15.03.2016 e successive modifiche;
5) spese ed onorari della presente procedura saranno integralmente sostenute dal coniuge Parte_2
[...]
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (TO) di procedere alla annotazione della pagina 3 di 4 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 6 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 234/2025 promossa da:
nato a [...], il [...], Parte_1
e
nata a [...], il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giovanni Peirone che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in Grugliasco (TO) il 28.10.1995, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 125 , parte II, Serie A, dell'anno 1995; pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nati i figli:
- a Savigliano (CN) il 18/03/1996, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente,
- a Saluzzo (CN) il 09/02/1999, maggiorenne ed economicamente Persona_2
autosufficiente;
a Torino (TO), il 25/10/2011, minorenne, studente ed economicamente non Persona_3
autosufficiente; che i coniugi si sono separati consensualmente depositando ricorso congiunto in data 09.04.2021, rinunciando, per motivi connessi alla situazione emergenziale da CO alla comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Cuneo, e che la separazione è stata omologata con decreto n. 7106/2021 del
26.072021; che sin dalla data del deposito del ricorso congiunto per separazione consensuale la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento e mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 4 DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
28.10.1995 in Grugliasco (TO) da nato a [...], il [...], e Parte_3
nata a [...], il [...], matrimonio trascritto nei Parte_2 Pt_3 Per_4
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (TO) al N. 125 , parte II, Serie A, dell'anno 1995, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi confermano, integralmente, per quanto di ragione, le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Cuneo con decreto il 17/06/2021;
2) la moglie , per accordo transattivo, si impegna a cedere al marito, senza Parte_2
corrispettivo alcuno, intendendosi il medesimo già pagato in precedenza, la sua quota di comproprietà del 50% dell'immobile sito in Saluzzo (CN), Via Cesare Arbasia, 28, composto di un appartamento in villetta bifamigliare e garage, censiti rispettivamente al catasto al Foglio 63, particella 586, sub 7 e 8, con atto rogato presso un Notaio di fiducia;
3) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_3
presso la madre, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione,secondo le condizioni già previste nel ricorso di separazione, che qui si trascrivono: il padre terrà con sé il figlio dal venerdì sera alla domenica ovvero in altri Per_3
giorni settimanali che verranno previamente concordati;
ogni genitore potrà tenere con sé il figlio e anche recarsi in vacanza con lo stesso, fino a 15 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, da concordare preventivamente e trascorrerà le festività di Natale e di Pasqua alternandole fra i genitori, salvo diverse intese dai coniugi;
4) la madre provvederà alle spese di ordinaria amministrazione del figlio minore;
Si Per_3 intendono ricomprese fra le spese ordinarie il vitto, l'abbigliamento, le spese di cancelleria scolastica corrente, mensa scolastica e medicinali da banco, mentre le spese di straordinaria amministrazione verranno ripartite al 50%, salvo preventivo accordo sulle medesime. In merito alle spese straordinarie si intende richiamato il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del
15.03.2016 e successive modifiche;
5) spese ed onorari della presente procedura saranno integralmente sostenute dal coniuge Parte_2
[...]
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (TO) di procedere alla annotazione della pagina 3 di 4 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 6 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4