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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12568/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO C.F._1
TEMPORE DELLA GESTIONE E INVESTIMENTI S.R.L., cod. fisc.: , con P.IVA_1 sede legale in TA ANTA (CT), via Zuara n. 60, rappresentate e difese dall'avv.
Mariarosaria Finocchiaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Paternò via
E. Bellia n. 161, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati, d'intesa con l'avv. Pier Luigi P.IVA_2
[... Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
, sita in , piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici CP_2 CP_2
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 22.12.2022, in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante pro tempore/responsabile della Gestione e CP_3
CP_
ha impugnato l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001114041 avente prot.
[...]
2100.08112022.0696050 notificata il 24.11.2022, nonché l'ordinanza di ingiunzione n.OI- CP_ 001853936 avente prot. 2100.08/11/2022.0696054, notificata il 28.11.2022, a mezzo delle quali l' ha chiesto il pagamento, rispettivamente, per gli anni 2016 e 2018, della somma CP_1
10.000,00 e di euro 15.969,80, per la presunta violazione, dell'art. 2 comma 1 bis del d.l.
12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali),.
A sostegno della spiegata opposizione, in sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che dalla visura camerale risulta che la società Gestione e Investimenti è legalmente rappresentata da due soggetti, spettando all'ente sanzionatore individuare in maniera chiara e specifica chi sia l'autore delle violazioni a norma dell'art. 3 della l. n.689/1981, il quale, invece, si è limitato a costituire tra la ricorrente e la società dalla medesima rappresentata un rapporto di coobbligazione solidale volto a tutelare il credito in maniera rafforzata, altresì, emettendo sempre per le stesse annualità una ulteriore e diversa ordinanza ingiunzione a carico di altro soggetto dando luogo anche per essa ad una nuova coobbligazione, sicché, considerato il carattere sostanzialmente punitivo delle sanzioni amministrative comminate e il divieto di ne bis in idem applicabile secondo le direttive Comunitarie anche alle sanzioni in parola, la ordinanza n. OI-001114041 va annullata de plano per nullità assoluta della stessa;
- che comunque i titoli opposti sono illegittimi per violazione del disposto dell'art. 14 della l. n.689/1961, non essendo stati trasmessi dall'ente previdenziale gli atti prodromici e tanto meno rispettati i tempi e le modalità previsti dalla norma de qua, così ledendo anche l'esercizio del proprio diritto di difesa e del contraddittorio;
- che la mancata notificazione nei termini dell'illecito amministrativo estingue la sanzione;
- che, ad ogni modo, nei confronti della società non basta a comprovare la regolarità della notifica la produzione della cartolina attestante la compiuta giacenza;
- che l'ente previdenziale, non avendo notificato gli atti di accertamento, secondo i principi di trasparenza, buona fede ed informazione tempestiva, era tenuto a riportare nelle ordinanze ingiunzione opposte date, numeri e contenuti degli stessi;
- che, inoltre, i provvedimenti opposti sono stati emessi in spregio al disposto dell'art. 3 della l. n.241/1990, in quanto essi omettono di indicare quantomeno le tempistiche, le modalità
e la condotta, attraverso cui si è consumata la fattispecie illecita;
Pagina 2 - che la pretesa sanzionatoria è prescritta e si pone in violazione del disposto dell'art. 20 della direttiva 2014/67;
- che la sanzione comminata è sproporzionata anche tenuto conto di quanto chiarito dalla
Corte di Giustizia con sentenza dell'8.03.2022 causa C-205/2020.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione opposte, di “ritenere e dichiararne la inesistenza,
Nullità ed illegittimità o comunque privare di efficacia le impugnate ordinanze e gli atti ad esse inerenti e presupposti, statuendo quindi che nulla è dovuto per • Omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili •
Decadenza dei termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; • Violazione del diritto al contraddittorio e violazione diritto di difesa • Violazione dei principi di trasparenza
e di informazione tempestiva e/o violazione dello statuto del contribuente;
• Assoluta assenza di motivazione e conseguente violazione di legge per mancata indicazione delle omissioni contestate • Intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio e intervenuta prescrizione delle somme per cui si procede • Insussistenza della presunta condotta contestata, non debenza delle somme e/o presenza di cause di esclusione della punibilità e/o in accoglimento di anche una sola delle eccezioni sia essa preliminare e/o di merito Disporre l'annullamento degli atti impugnati, statuendo che nulla è dovuto dal ricorrente né in proprio né quale obbligato in solido e per l'effetto che l'ente impositore provveda alla cancellazione del presunto credito In via ancora più gradata Accertata e dichiarata la assenza di proporzionalità della sanzione irrogata compiacersi rideterminare le somme in misura ridotta al di sotto del minimo edittale disapplicando la normativa nazionale in favore di quella comunitaria giusto art. 20 della
Direttiva 2014/67. Condannare I resistenti alla refusione di spese e competenze da distrarre al procuratore antistatario”.
In data 10.10.2023 si è ritualmente costituito l' depositando nel fascicolo telematico CP_1
memoria difensiva con la quale, con riguardo all'ordinanza- ingiunzione n. OI-001114041, notificata il 24.11.2022 e relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali dovute per il mese di dicembre 2015, ne ha dedotto l'annullamento in autotutela, non essendo stata rintracciata la ricevuta di notifica della diffida prodromica, per cui relativamente ad essa ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n.OI-001853936 per annualità 2018, l'ente previdenziale, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento e la natura del giudizio, in breve, ha eccepito:
Pagina 3 - che le eccezioni relative ad asseriti vizi formali delle ordinanze ingiunzioni e/o degli atti presupposti sono inammissibili, perché generiche e comunque infondate, essendo stata osservata nell'adozione dei provvedimenti in esame la disciplina legale di riferimento;
- che, secondo la consolidata giurisprudenza, il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, non è soggetto all'applicazione la l. n.
241/1990;
- che il giudizio involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, sicché gli ipotizzati vizi formali che ineriscano, a titolo esemplificativo, alla carenza motivazionale dell'ordinanza o alla mancata audizione dell'opponente, non comportano la nullità del provvedimento, dovendo pronunciare il giudice nel merito della pretesa punitiva;
- che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, dell'atto di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione e, comunque, gli eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del titolo opposto;
- che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta dall'art. 6 comma 3 del d. lgs. 15.01.2016 n. 8, del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis della l. n.
683/1983 e, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione, come già documentato, l' ha CP_1
regolarmente notificato al trasgressore i provvedimenti di accertamento della violazione, laddove l'odierna ricorrente non ha inteso avvalsersi né della causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017,
n. 30178), né del pagamento della sanzione in misura ridotta;
- che gli atti di accertamento contengono l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico risultanti dai flussi Pt_2 trasmessi dalla ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della l. 24.11.1981 n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa;
- che la ricorrente non ha dato prova dell'avvenuto versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza-ingiunzione n. OI-001853936, con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata;
- che l'illecito si concretizza a prescindere dalla sussistenza di dolo specifico essendo sufficiente la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività nel compimento delle ritenute e, peraltro, sussiste anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto
Pagina 4 soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori né esso resta escluso dal fatto che il contribuente sia stato ammesso al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta e, in ogni caso, prescinde dall'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione in considerazione degli atti interruttivi adottati e tenuto conto che il decorso di esso è rimasto sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) ed in seguito dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ed ulteriormente prorogata sino al 31 agosto 2021;
- che il disposto dell'art.14 legge n.689/1981 non può ritenersi applicabile in presenza della disciplina speciale dell'art.2, comma 1 bis, della l. n.638/1983, come riformato dall'art.3 comma 6, del d. lgs. 15/1/2016 n. 8 e, comunque, il termine di novanta giorni previsto dall'art.14 l. n.689/1981 non è decorso, dovendo essere apprezzato tenendo conto dei tempi occorrenti per svolgere tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso;
- che è infondata l'eccezione avversaria sull'asserita indeterminatezza e/o erroneità dei criteri di quantificazione della sanzione e/o di mancanza di proporzionalità;
- che, nel caso de quo, l' ha confermato la precedente sanzione, poiché la CP_1 rideterminazione avrebbe comportato l'irrogazione di una sanzione pari a € 18.788,00 e, quindi, maggiore di quella originariamente applicata, più favorevole al contribuente
Conseguentemente, l' ha testualmente chiesto “- con riferimento all'Ordinanza- CP_1
Ingiunzione n. OI-001114041, dichiarare cessata la materia del contendere per annullamento delle medesima in autotutela da parte dell' - con riferimento all'Ordinanza-ingiunzione CP_1
n. OI-001853936, dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque nella diversa misura che risulterà di giustizia, con vittoria delle spese di lite”.
La presente controversia è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza dell'8.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra statuizione, si prende atto che l'ente
Pagina 5 resistente ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
001114041 emessa nei confronti di nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società per l'annualità 2016, in quanto “non Controparte_4
si è rinvenuto nei nostri archivi prova dell'avvenuta notifica delle diffide
2100.08/06/2018.0258441 e 2100.08/06/2018.0258442 prodromiche all'emissione CP_1 CP_1 dell'OI”, sì come si legge nel provvedimento di annullamento versato in atti.
In considerazione della situazione sopravvenuta de qua, è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dalla ricorrente per l'ordinanza ingiunzione n. OI-001114041.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, per l'ordinanza ingiunzione n. OI-001114041 avente prot. CP_ 2100.08112022.0696050, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione OI-001853936 per annualità 2018, va rilevato che l'impugnazione proposta dall'odierna ricorrente ex artt. 22 della l. n. 689/1981 e 6 comma 6 del d. lgs. n.150/2011 è tempestiva, atteso che la notifica di essa è avvenuta in data 28.11.2022 e il ricorso per cui è causa è stato depositato in data 22.12.2022.
Nel merito, non è superfluo osservare che l'attività sanzionatoria e quella di recupero dei crediti previdenziali, anche se affidate allo stesso ente, tuttavia, rimangono logicamente e funzionalmente distinte.
E quand'anche lo strumento di riscossione sia unico, gli atti attraverso i quali tali attività trovano attuazione assolvono ad una propria autonoma funzione, costituendo l'uno espressione del potere sanzionatorio e l'altro espressione del potere del creditore di richiedere l'adempimento dell'obbligazione, ciascuno assoggettato alla propria disciplina, per cui discutendosi nella specie della regolarità del procedimento di accertamento della sanzione
Pagina 6 amministrativa si configurano prive di pregio le doglianze mosse dall'ente resistente con riguardo alle eccezioni afferenti i vizi di regolarità formale prescritti per gli avvisi di addebito.
Ciò posto, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esamina l'eccezione, sollevata dalla parte ricorrente, di decadenza dell' dall'esercizio del potere sanzionatorio per non aver notificato quest'ultimo CP_1
l'accertamento sottostante ai provvedimenti opposti nel rispetto del termine di legge a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
La doglianza de qua è fondata.
Come già ha avuto modo di rilevare l'intestato Tribunale (v., ad esempio, sent. 13.04.2023
n.1492 est. dott.ssa L. Renda ed altre conformi precedenti e successive), “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n.
463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare CP_1 numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis
Pagina 7 - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, in linea di continuità con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, occorre notare che esso decorre solo dal momento nel quale l'accertamento teso a verificare l'esistenza dell'infrazione
è stato compiuto o siffatta attività amministrativa avrebbe potuto ragionevolmente essere
Pagina 8 effettuata dall'organo addetto al controllo, anche in relazione alla complessità della fattispecie, restando rimessa alla competenza del giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario entro cui l'Amministrazione possa giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019
n. 27405; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Per quanto rileva in questa sede, giova osservare che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare le denunce contributive di competenza ogni mese inviando telematicamente i mod.
a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell'ente resistente Pt_2
di un determinato importo, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, ad esempio, per il mese di dicembre, entro il successivo mese di gennaio. Le dichiarazioni in parola, appena trasmesse, restano automaticamente registrate negli archivi dell' , sicché CP_1
il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso. Di qui, la verifica delle omissioni contributive, alla scadenza dell'obbligazione contributiva, con facilità, è automaticamente rilevabile dall'Istituto e comunque senza implicare di particolari aggravi istruttori da parte dell'Amministrazione, in disparte che l' non ha fornito elementi dai CP_1
quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
Nel contesto considerato, dalla lettura del “prospetto inadempienze uniemens” si apprende che gli atti di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 sono relativi alle mensilità di dicembre 2017, marzo 2018, aprile 2018, luglio 2018, settembre
2018 ed ottobre 2018 e risultano formati in data 20.09.2019 ed entrambi notificati, rispettivamente, il 7.10.2019 a mani del destinatario e l'8.10.2019 e a mani di persona legittimata alla ricezione delle notificazioni e, dunque, in violazione del prescritto termine di 90 giorni. In ogni modo, anche laddove si volesse accordare all' un ulteriore termine in CP_1
ipotesi di 30, 60 o 90, giorni, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva e, perciò si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 della l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Pagina 9 Conseguentemente, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, come ha sottolineato anche la Sezione Lavoro della Corte d'Appello Torino (v. sent. 11.03.2023; sent. n.26.01.2023
e, nel medesimo senso, anche Corte d'Appello Brescia Sez. Lav. 29.06.2023 e Corte d'Appello
Milano Sez. Lav. 23.07.2024 n.582), nel soffermarsi ad attenzionare una analoga fattispecie sanzionatoria avente valori di illeciti non superiori ad euro 10.000,00, essendo la disciplina applicabile quella di cui agli artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981, le ordinanze-ingiunzione impugnate devono essere annullate.
Le spese processuali restano regolate secondo il criterio della soccombenza e, per l'effetto, poste a carico dell'ente previdenziale e, in concreto, liquidate in favore della parte ricorrente senza procedere alla rideterminazione del valore delle sanzioni opposte a norma dell'art. 23 del d.l.
4.05.2023 n. 48 per quanto già chiarito dall'ente previdenziale nella memoria di costituzione, peraltro avendo riguardo alla domanda di distrazione formulata in ricorso e ribadita nelle note cartolari del 3.01.2025 e tenendo conto che il procedimento si è arrestato alla fase iniziale, senza che sia stata svolta la fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa alla ordinanza ingiunzione n. OI-
001114041
ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n.OI-001853936 avente prot.
.2100.08/11/2022.0696054 CP_1
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in euro 43,00 a titolo di spese vive ed in euro 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore dichiaratosi antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 9.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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