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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12086 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45007/2023
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI RA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 45007/2023 del R.G.A.C.,
vertente tra
in Roma, in persona Parte_1
dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Roma, Via Pasquale Revoltella n. 35, presso l'avv. Danilo De Angelis, che lo rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso introduttivo;
- parte opponente -
e pagina 1 di 9 in persona del Sindaco p.t., domiciliata presso gli uffici CP_1
dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio repertorio n. 22416, del 23 Persona_1
giugno 2023,
-parte opposta -
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa a cartella di pagamento n.
097 2021 00610210 13/000 emessa per canone per l'Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ( per griglie ed intercapedini relativo C.F._1
all'anno 2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale .
Parte opponente: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis,
accertata la civile ed esclusiva responsabilità di ciascun resistente-opposto,
per le motivazioni di cui sopra, dichiarare che nulla dal ricorrente-opponente
è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie e\o
intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od
annullare oppure disapplicare la cartella di pagamento oggetto del presente
pagina 2 di 9 giudizio, stante la manifesta illegittimità degli atti impugnati e\o della relativa
pretesa, relativamente al suddetto canone.
Chiede infine di voler condannare ciascuna parte resistente-opposta al
pagamento a favore di quella ricorrente-opponente delle spese e dei compensi
per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed
espletande dallo scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo
previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione
dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore e
dell'accanimento dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il
pagamento de quo nonostante l'esistenza del giudicato, oltre che ai sensi
dell'art. 96 c.p.c”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma: CP_1
- Rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice nei confronti
di in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e, CP_1
comunque, non provate.
Con conseguente condanna di spese, anche generali, e competenze di lite, oltre
oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, essendo il legale costituito dipendente
dell'Ente civico”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 9 1. Con ricorso semplificato ex art. 281 decies depositato il 06/10/2023,
regolarmente notificato a mezzo pec in data 06/12/2023, la parte opponente
indicata in epigrafe ha opposto la cartella di pagamento in oggetto indicata emessa da per l'importo di € 4.379,00 oltre Controparte_2
sanzione pecuniaria, interessi, oneri di riscossione, spese e diritti di notifica e l'avviso di liquidazione n. 00110001434/2019 ad essa sotteso, relativo all'
omesso /parziale pagamento del canone c.o.s.a.p. per l'occupazione di suolo pubblico con griglie ed intercapedini posta in essere in Parte_1
3, nell'anno 2018, deducendo:
[...]
- il difetto assoluto del presupposto impositivo ovvero dell'atto di concessione;
-la natura privata dell'area sulla quale griglie ed intercapedini sono state realizzate in sede di edificazione del fabbricato a seguito di licenza edilizia, in quanto elementi coessenziali all'edificio stesso, in cui le relative porzioni del suolo stradale sono irreversibilmente e necessariamente inglobate;
-la non debenza delle somme pretese in forza di annullamento giudiziale ed in applicazione del giudicato.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato la domanda di parte CP_1
opponente chiedendone il rigetto per infondatezza.
pagina 4 di 9 3. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la causa, trattata in forma scritta ex art. 127 ter, sull'evidenza documentale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente, in relazione all'eccezione di giudicato, si osserva che:
- ) a norma dell'art. 2909 c.c. “ l''accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa”;
-) pertanto, l'accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune a più cause, la quale forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, ma solo se i diversi giudizi abbiano le stesse parti e si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ( cfr S.C. civile , I , sent. n. 15339 del pagina 5 di 9 25.07.2016; cfr altresì , VI-V, ord. n. 25798 del 30.10.2017; V, sent. n. 19310
del 22.09.2011);
-) quanto all'aspetto processuale, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza ( cfr: S.C., VI-V, ord. n. 9746 del
18.04.2017; S.C., III, sent. n. 19883 del 29.08.2013).
Nel caso di specie, l'opponente ha allegato e provato il giudicato del quale ha chiesto l'applicazione, offrendo in comunicazione la sentenza n. 10797/2013
del Tribunale di Roma (cfr. doc. 2, fascicolo parte opponente), di accertamento della non debenza del canone c.o.s.a.p. per griglie ed intercapedini relative al Condominio opponente munita dell' attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c..
Nel merito si osserva, in ogni caso, che il canone di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta è stato previsto dall'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 il pagina 6 di 9 quale, successivamente modificato dal d.lgs n. 448/1998, contiene tra l'altro, e per quanto qui interessa, il riordino della disciplina dei tributi locali. Detta
norma ha innovato la materia relativa ai diritti dell'amministrazione comunale e provinciale connessi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
consentendo ad esse, mediante regolamento, di escludere l'applicazione della relativa imposta sostituendola con un canone a carico del titolare della concessione. I criteri per la quantificazione del canone sono stati poi modificati dall'art. 31 della l.n. 448/1998.
Ciò posto, si osserva che nessun canone per c.o.s.a.p. è dovuto dall'opponente,
per l'anno 2018, non dimostrata essendo, da a ciò onerata ex CP_1
art. 2697 c.c., l'esistenza di una concessione demaniale di suolo pubblico,
quale titolo legittimante la pretesa creditoria azionata.
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione al canone cosap per l'anno 2018 per intervenuto CP_1
giudicato nonché per difetto di concessione, esclusa essendo, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questa sezione, la natura tributaria del credito in oggetto sostenuta da CP_1
pagina 7 di 9 - in conseguenza, non dovuto risulta il preteso canone di occupazione relativo all'anno 2018 e nulla ed inefficace risulta la cartella di pagamento opposta,
ogni altro motivo restando assorbito.
- da rigettare è invece, la domanda di condanna di ex art. 96 CP_1
c.p.c. formulata dall'opponente, non provati essendo la mala fede o la colpa grave.
6. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate a favore dell'opponente e poste a carico di in applicazione del DM n. CP_1
147/2022, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in quanto non espletata, in complessivi euro 1.225,00 di cui euro 125,00 per spese vive
(contributo unificato e bollo), euro 300,00 per la fase studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto dal
[...]
il canone di occupazione c.o.s.a.p. per griglie ed Parte_1
intercapedini relativo all'anno 2018;
pagina 8 di 9 -) per l'effetto dichiara nulla e di nessun effetto la cartella di pagamento n.
097 2021 00610210 13/000;
-) condanna al pagamento, in favore del CP_1 [...]
, delle spese di lite liquidate, come in parte motiva, in Parte_1
complessivi euro 1.225,00, oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-) rigetta la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. CP_1
Roma, 30/08/2025
Il giudice
MI RA
pagina 9 di 9
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI RA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 45007/2023 del R.G.A.C.,
vertente tra
in Roma, in persona Parte_1
dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Roma, Via Pasquale Revoltella n. 35, presso l'avv. Danilo De Angelis, che lo rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso introduttivo;
- parte opponente -
e pagina 1 di 9 in persona del Sindaco p.t., domiciliata presso gli uffici CP_1
dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio repertorio n. 22416, del 23 Persona_1
giugno 2023,
-parte opposta -
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa a cartella di pagamento n.
097 2021 00610210 13/000 emessa per canone per l'Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ( per griglie ed intercapedini relativo C.F._1
all'anno 2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale .
Parte opponente: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis,
accertata la civile ed esclusiva responsabilità di ciascun resistente-opposto,
per le motivazioni di cui sopra, dichiarare che nulla dal ricorrente-opponente
è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie e\o
intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od
annullare oppure disapplicare la cartella di pagamento oggetto del presente
pagina 2 di 9 giudizio, stante la manifesta illegittimità degli atti impugnati e\o della relativa
pretesa, relativamente al suddetto canone.
Chiede infine di voler condannare ciascuna parte resistente-opposta al
pagamento a favore di quella ricorrente-opponente delle spese e dei compensi
per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed
espletande dallo scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo
previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione
dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore e
dell'accanimento dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il
pagamento de quo nonostante l'esistenza del giudicato, oltre che ai sensi
dell'art. 96 c.p.c”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma: CP_1
- Rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice nei confronti
di in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e, CP_1
comunque, non provate.
Con conseguente condanna di spese, anche generali, e competenze di lite, oltre
oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, essendo il legale costituito dipendente
dell'Ente civico”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 9 1. Con ricorso semplificato ex art. 281 decies depositato il 06/10/2023,
regolarmente notificato a mezzo pec in data 06/12/2023, la parte opponente
indicata in epigrafe ha opposto la cartella di pagamento in oggetto indicata emessa da per l'importo di € 4.379,00 oltre Controparte_2
sanzione pecuniaria, interessi, oneri di riscossione, spese e diritti di notifica e l'avviso di liquidazione n. 00110001434/2019 ad essa sotteso, relativo all'
omesso /parziale pagamento del canone c.o.s.a.p. per l'occupazione di suolo pubblico con griglie ed intercapedini posta in essere in Parte_1
3, nell'anno 2018, deducendo:
[...]
- il difetto assoluto del presupposto impositivo ovvero dell'atto di concessione;
-la natura privata dell'area sulla quale griglie ed intercapedini sono state realizzate in sede di edificazione del fabbricato a seguito di licenza edilizia, in quanto elementi coessenziali all'edificio stesso, in cui le relative porzioni del suolo stradale sono irreversibilmente e necessariamente inglobate;
-la non debenza delle somme pretese in forza di annullamento giudiziale ed in applicazione del giudicato.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato la domanda di parte CP_1
opponente chiedendone il rigetto per infondatezza.
pagina 4 di 9 3. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la causa, trattata in forma scritta ex art. 127 ter, sull'evidenza documentale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente, in relazione all'eccezione di giudicato, si osserva che:
- ) a norma dell'art. 2909 c.c. “ l''accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa”;
-) pertanto, l'accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune a più cause, la quale forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, ma solo se i diversi giudizi abbiano le stesse parti e si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ( cfr S.C. civile , I , sent. n. 15339 del pagina 5 di 9 25.07.2016; cfr altresì , VI-V, ord. n. 25798 del 30.10.2017; V, sent. n. 19310
del 22.09.2011);
-) quanto all'aspetto processuale, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza ( cfr: S.C., VI-V, ord. n. 9746 del
18.04.2017; S.C., III, sent. n. 19883 del 29.08.2013).
Nel caso di specie, l'opponente ha allegato e provato il giudicato del quale ha chiesto l'applicazione, offrendo in comunicazione la sentenza n. 10797/2013
del Tribunale di Roma (cfr. doc. 2, fascicolo parte opponente), di accertamento della non debenza del canone c.o.s.a.p. per griglie ed intercapedini relative al Condominio opponente munita dell' attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c..
Nel merito si osserva, in ogni caso, che il canone di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta è stato previsto dall'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 il pagina 6 di 9 quale, successivamente modificato dal d.lgs n. 448/1998, contiene tra l'altro, e per quanto qui interessa, il riordino della disciplina dei tributi locali. Detta
norma ha innovato la materia relativa ai diritti dell'amministrazione comunale e provinciale connessi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
consentendo ad esse, mediante regolamento, di escludere l'applicazione della relativa imposta sostituendola con un canone a carico del titolare della concessione. I criteri per la quantificazione del canone sono stati poi modificati dall'art. 31 della l.n. 448/1998.
Ciò posto, si osserva che nessun canone per c.o.s.a.p. è dovuto dall'opponente,
per l'anno 2018, non dimostrata essendo, da a ciò onerata ex CP_1
art. 2697 c.c., l'esistenza di una concessione demaniale di suolo pubblico,
quale titolo legittimante la pretesa creditoria azionata.
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione al canone cosap per l'anno 2018 per intervenuto CP_1
giudicato nonché per difetto di concessione, esclusa essendo, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questa sezione, la natura tributaria del credito in oggetto sostenuta da CP_1
pagina 7 di 9 - in conseguenza, non dovuto risulta il preteso canone di occupazione relativo all'anno 2018 e nulla ed inefficace risulta la cartella di pagamento opposta,
ogni altro motivo restando assorbito.
- da rigettare è invece, la domanda di condanna di ex art. 96 CP_1
c.p.c. formulata dall'opponente, non provati essendo la mala fede o la colpa grave.
6. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate a favore dell'opponente e poste a carico di in applicazione del DM n. CP_1
147/2022, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in quanto non espletata, in complessivi euro 1.225,00 di cui euro 125,00 per spese vive
(contributo unificato e bollo), euro 300,00 per la fase studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto dal
[...]
il canone di occupazione c.o.s.a.p. per griglie ed Parte_1
intercapedini relativo all'anno 2018;
pagina 8 di 9 -) per l'effetto dichiara nulla e di nessun effetto la cartella di pagamento n.
097 2021 00610210 13/000;
-) condanna al pagamento, in favore del CP_1 [...]
, delle spese di lite liquidate, come in parte motiva, in Parte_1
complessivi euro 1.225,00, oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-) rigetta la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. CP_1
Roma, 30/08/2025
Il giudice
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