Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1364 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
PI: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata a e difesa dall'Avv. Folco Trabalza ed elettivamente domiciliata CP_1
presso il suo studio, in Terni, Via Armellini n. 1, giusta delega in atti
Attrice/opponente
E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei Curatori dott. avv. Carlo Pagliughi e avv. Vincenzo Tartaro, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Fossati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via T. Salvini
5, giusta delega in atti
Convenuta/opposto
OGGETTO: rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'opponente l'avv. Trabalza: “A)in via preliminare: 1)dichiarare la propria incompetenza a favore dell'Arbitro Unico, per effetto della clausola compromissoria pattuita dalle parti all'art.
15 del contratto di service del 1 gennaio 2013 e di conseguenza dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Terni il 3 maggio 2022, n. 363/2022, ovvero pronunciarne la revoca e rimettere le parti davanti all'Arbitro; 2)in subordine, accertare e dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa e di conseguenza dichiarare la nullità del sopradetto decreto ingiuntivo
B)nel merito: 1)dichiarare la nullità, ovvero pronunciare l'annullamento, ovvero revocare, il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le eccezioni, domande e conclusioni della , assolvendone nel migliore dei modi CP_2 la comparente 2)accertare e dichiarare che l'intero credito della , Parte_1 CP_2
portato dalla scrittura privata del 20 novembre 2020, costituisce un finanziamento del socio anomalo, postergato ai sensi dell'art. 2467 cc alla soddisfazione degli altri creditori sociali e che di conseguenza non è esigibile e pertanto nulla è dovuto dalla 3)accertare e Parte_1 dichiarare, che il credito dell' portato dal decreto ingiuntivo opposto, costituisce CP_2 un finanziamento del socio anomalo, postergato ai sensi dell'art. 2467 cc alla soddisfazione degli altri creditori sociali e che di conseguenza non è esigibile e pertanto nulla è dovuto dalla
4)in via subordinata, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che le pretese Parte_1
creditorie non siano originariamente qualificabili come finanziamento del socio postergato, ai sensi dell'art. 2467 c.c., accertare e dichiarare, che per effetto della dilazione di pagamento,
l'intero credito della , portato dalla scrittura privata del 20 novembre 2020, nonché CP_2
quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, per effetto della dilazione pattuita con la scrittura privata e concessa dalla costituiscono finanziamenti del socio anomali, postergati CP_2 ai sensi dell'art. 2467 cc alla soddisfazione degli altri creditori sociali e che di conseguenza non sono esigibili e pertanto nulla è dovuto dalla 5)condannare la a Parte_1 CP_2
restituire alla le somme da questa pagate, soggette invece a postergazione, che si Parte_1 indicano in €. 112.500,00, ovvero nell'importo maggiore o minore, che risulterà dall'istruttoria di causa;
6)accertato e dichiarato il diritto della di ottenere dalla la Parte_1 CP_2 refusione delle spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile e dell'impianto, oggetto del contratto di service, condannare la stessa a pagare ad essa la CP_2 Parte_1 somma di €. 3.685.294,02, ovvero quella maggiore o minore, che risulterà dall'istruttoria di causa, oltre agli interessi;
7)in via subordinata, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che il debito della nei confronti della , portato dalla scrittura privata del Parte_1 CP_2
20 novembre 2020 e dal decreto ingiuntivo opposto, non sia postergato ai sensi dell'art. 2467 cc, ma che sia invece esigibile, dichiararlo estinto integralmente per compensazione, con il debito della nei confronti di essa per le manutenzioni straordinarie, CP_2 Parte_1
di cui al precedente capo 6 e condannare la stessa a pagare ad essa CP_2 Parte_1
la differenza;
8)in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale per l'opposta l'avv. Fossati: “in via preliminare e di rito: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande, istanze ed eccezioni avversarie e per l'effetto confermare la competenza dell'adito Tribunale di Terni;
Nel merito, in via principale: previo rigetto di tutte le contrarie domande, istanza ed eccezioni dell'opponente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 363/2022 emesso dal Tribunale di Terni in data 03 maggio 2022; 2) sempre nel merito rigettare tutte le domande riconvenzionali ed eccezioni avanzate da in persona del legale rappresentante pro-tempore, in quanto nulle, illegittime Parte_1
e/o infondate per i motivi di cui narrativa;
Nel merito in via subordinata: 3) nella davvero denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato, dichiarato nullo e/o inefficace, accertare che (c.f. n. ) in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, ha diritto al pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di transazione del 20 novembre 2022 sottoscritto dalle parti (Allegato 7 cit.) e delle fatture emesse
(Allegato 11 cit.), il tutto per i motivi meglio descritto in narrativa e, conseguentemente, condannare (cod. fisc. n. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, per i motivi di cui in narrativa, al pagamento in favore di (c.f. n. Controparte_2
) della somma di € 1.153.836,83, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre gli P.IVA_2
interessi calcolati come da domanda nel procedimento monitorio, fino al saldo effettivo;
4) in ogni caso, condannare la società opponente al risarcimento del danno in favore di CP_2
(c.f. n. in persona del legale rappresentante pro-tempore ai sensi dell'art.
[...] P.IVA_2
96 comma 1 e/o 3 c.p.c.; 5 Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e del procedimento monitorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha effettuato opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 363/2022 del 3 maggio 2022 (R.G. 977/2022), notificato a mezzo pec il 6 maggio 2022 con cui le è stato ingiunto di pagare a favore della la somma di € CP_2
1.153.836,83, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento.
A fondamento della opposizione l'opponente, preliminarmente, ha eccepito la incompetenza del
Tribunale di Terni a favore dell'arbitro unico previsto dall'art. 15 del contratto di service e, in via subordinata, la incompetenza per materia e territorio del Tribunale di Terni in favore di quello di Perugia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, con la conseguente nullità del decreto ingiuntivo in entrambi i casi.
Nel merito, la GreeenAsm srl ha esposto che è stata costituita in una situazione di sottocapitalizzazione nominale, dalla società municipalizzata del e CP_3 Controparte_4
dalla società poi incorporata dalla che infine ha assunto la CP_5 Controparte_6 denominazione di Per consentire lo svolgimento delle attività la ha CP_2 CP_2
messo a disposizione della anziché effettuare un apporto di capitale, gli immobili, Parte_1
gli impianti ed i servizi.
Il credito oggetto della ingiunzione di pagamento costituisce, pertanto, il finanziamento anomalo soggetto alla disciplina della postergazione ai sensi dell'art. 2467 cc e non è, quindi, esigibile se non dopo aver soddisfatto tutti i creditori della Parte_1
A tal proposito, l'opponente ha precisato che la postergazione del credito ingiunto sarebbe stata comunque il risultato della dilazione di pagamento concessa dalla alla CP_2 Parte_1
[...
con la scrittura privata del 20 novembre 2020, limitatamente alla parte di € 252.000,00 e che, in ogni caso, la pretesa creditoria non è esigibile.
La ha contestato, inoltre, che la è inadempiente al contratto di Parte_1 CP_2
service stipulato il primo gennaio 2013, per non aver fatto le manutenzioni ordinarie, straordinarie e le riparazioni del fabbricato e dell'impianto biogestore, oggetto del contratto di service, alle quali è stata costretta a provvedere essa opponente, sostenendo la spesa di €.
3.685.294,02 e perché l'impianto non era idoneo a trattare le quantità di rifiuti promesse e dovute, con ulteriore rilavante danno, dunque, avrebbe diritto di ottenere la condanna della al pagamento della ridetta somma di €. 3.685.294,02, che aggiungeva agli €. CP_2
112.500,00 già pagati del credito postergato ed in subordine, nell'ipotesi in cui il debito di essa opponente fosse stato riconosciuto come dovuto e non postergato, di estinguerlo con il controdebito della opposta e condanna della medesima al pagamento del residuo.
La convenuta si è costituita in giudizio depositando, in data 22.11.2022, comparsa di costituzione e risposta nella quale ha assunto che il credito oggetto dell'ingiunzione è esigibile ed è stato riconosciuto dalla opponente con la scrittura privata del 20 novembre 2020, che aveva natura di transazione novativa.
Secondo l'opposta, inoltre, il credito non è soggetto alla disciplina della postergazione di cui all'art. 2467 cc, ma costituisce un credito commerciale e, in ogni caso, la lunga dilazione concessa non lo ha trasformato in un credito postergato.
La ha dedotto che la aveva rinunciato al suo credito di €. CP_2 Parte_1
3.685.294,02, per le riparazioni e le manutenzioni, con la richiamata transazione del 20 novembre 2020 e che la opponente non aveva diritto di ottenere la restituzione neppure degli €.
112.500,00, perché il credito non era postergato.
Infine, l'opposta ha sostenuto la competenza del Tribunale di Terni e non quella arbitrale, ai sensi dell'art. 29 della scrittura privata del 20 novembre 2020 ed ha negato la competenza funzionale del Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese sul presupposto che la controversia non avesse ad oggetto un credito postergato e, quindi, non avesse natura societaria.
Con ordinanza riservata del 13.06.2023 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi solo i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c.
La causa è stata istruita sia in via documentale.
L'11 giugno 2024 il procuratore della ha depositato la sentenza di apertura della CP_2
liquidazione giudiziale.
Il processo è stato riassunto dalla con il ricorso del 3 ottobre 2024. Parte_1
Con la comparsa dell'11 novembre 2024, si è costituito il fallimento della con il CP_2
nuovo difensore.
All'udienza del 17.12.2024, lo scrivente giudice, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, ha concesso i termini di cui all'art 190 cpc e trattenuto la causa in decisione.
In primo luogo, occorre considerare che il contratto posto a fondamento della domanda monitoria è l'accordo intercorso tra le parti in data 20 novembre 2020, accordo a cui non può essere ricondotto effetto novativo, infatti, la natura novativa è esclusa espressamente dall'art. 15 dell'accordo stesso in cui viene richiamato il Contratto di Service del 1.1.2013 riconoscendo che continua a regolare i rapporti societari.
Nello specifico, con il contratto di service stipulato il primo gennaio 2013 la , Controparte_6
oggi si è obbligata a fornire alla della quale era socia e che CP_2 Parte_1
amministrava congiuntamente, il servizio costituito dalla messa a disposizione degli immobili e degli impianti e dalle altre prestazioni accessorie, per il trattamento aerobico ed anaerobico di quarantamila tonnellate annue di rifiuti e per la produzione di materia secondaria e di energia elettrica.
Questa operazione deve essere inquadrata nell'ambito di un finanziamento anomalo da parte della (oggi alla socia postergato ai sensi dell'art. Controparte_7 CP_2 Parte_1
2467 cc, postergazione che, in ogni caso, dovrebbe essere comunque riconosciuta alla luce del contenuto dell'accordo del 20.11.2020 che disciplina non solo prestazioni economiche afferenti alla res litigiosa tra il socio e la società, ma nell'ambito di reciproche concessioni, regola anche impegni specifici quali il ripianamento delle perdite di bilancio, la rinuncia ai crediti, l'impegno ad approvare il bilancio e, soprattutto, concede una lunga dilazione di pagamento alla
. Trattandosi, quindi, di una pretesa che attiene ai rapporti societari tra la e Pt_1 CP_2
la deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale di Perugia Sezione Pt_1
Specializzata in Materia di Impresa. Come è noto, infatti, l'art. 3, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 168/2003, come modificato dalla l.
24.3.2012 n. 27, che ha convertito con modifiche il D.L. 24.1.2012, attribuisce alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate d'Impresa i rapporti societari, altresì, estendendo tale competenza anche alle controversie che presentino ragioni di connessione con le stesse.
A tal proposito, deve rilevarsi che la nozione di rapporti societari deve essere intesa in senso oggettivo e, dunque, riferita alle controversie attinenti all'organizzazione e al funzionamento della struttura societaria e tale deve ritenersi la odierna controversia, fondata non già su un mero rapporto di debito e credito, ma sulla interpretazione e attuazione di un accordo che attiene alla organizzazione societaria perché incide sulle obbligazioni di un precedente contratto di service che continua ad operare tra le parti e sul funzionamento della società, posto che le parti hanno assunto obblighi specifici in ordine alla approvazione del bilancio che sono correlati, collegati e comunque interdipendenti con gli altri impegni assunti nella suddetta scrittura privata.
Tale valutazione, a ben vedere, non muterebbe ove alla scrittura privata fosse assegnata natura novativa perché anche in questo caso si radicherebbe la competenza delle Sezioni Specializzate, visto che l'accordo si sostituirebbe al precedente contratto di service, così delineando un nuovo assetto della organizzazione societaria a cui il primo era preordinato.
Invero, in accordo a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti tra società e soci disciplinati dall'art. 2467 c.c. sono sussumibili nel concetto di «rapporti societari» di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n.168/2003 (come modificato dalla legge n. 27/2012 di conversione del d.l. n. 1/2012) concetto che integra una «nozione generale», rispetto alla quale le specifiche ipotesi elencate dalla norma di seguito alla formula «ivi compresi», svolgono una funzione meramente esplicativa (Cass. n. 13956/2016; cfr. Cass. nn. 20441/2018, 2759/2016,
14369/2015).
In particolare, i rapporti giuridici aventi ad oggetto i finanziamenti dei soci a favore della società costituiscono dei rapporti che si instaurano tra il socio e la società appartengono al contratto sociale ed incidono sullo stesso, poiché il diritto alla restituzione del finanziamento «in qualsiasi forma effettuato» dal socio alla società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, ma soggiace, appunto, alla speciale disciplina di cui all'art. 2467 c.c., condizionata proprio dalla peculiarità del rapporto intercorrente tra socio e società ed espressamente incentrata sul presupposto che i finanziamenti del primo alla seconda siano stati «concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento» (vedi cass. 14468/2019). Del resto, è indubbia la riconducibilità della vicenda concreta ai rapporti societari trattandosi di controversia che attiene specificatamente al rapporto societario e, segnatamente, alla postergazione dei finanziamenti dei soci, dovendosi escludere che i rapporti tra le parti abbiano solamente natura commerciale.
Quanto appena affermato, quindi, determina necessariamente la competenza del Tribunale di
Perugia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, competenza che risulta prevalente rispetto a quella del Tribunale di Terni, anche per quanto riguarda eventuali domande connesse, trattandosi, come è noto, di una competenza per materia in senso tecnico che non risulta derogabile per volontà delle parti (Tribunale di Modena, 05 ottobre 2017, ordinanza n. 11519).
La dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Terni a favore del Tribunale di Perugia
Sezione specializzata in Materia di Impresa determina, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo n. 363/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra
1.000.001,00 e 2.000.000 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Terni a favore del Tribunale di Perugia sezione specializzata in materia di Impresa;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 363/2022;
- condanna la alla rifusione delle spese Controparte_2 processuali in favore della che liquida in € 10.180,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
Terni, 26.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)