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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
845/2020 posta in deliberazione il giorno 10.9.2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. PURI VALERIO;
E
) CP_1 P.IVA_1
Avv. GANINI CARLO
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. TRAMONTANO LUCIO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 21718/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza in oggetto che in relazione a Parte_1 opposizione a cartella esattoriale aveva così statuito: Il Tribunale di Roma, in persona del
Giudice onorario dott. Francesco Tuccari,, definitivamente pronunciando nel giudizio
1 ordinario proposto da
contro
Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché contro
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_2 provvede: A) Rigetta la domanda;
B) Condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite, che liquida in favore di , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore in complessivi € 1.500,00 (di cui € 400,00 per fase di studio, € 300,00 per fase introduttiva, € 400,00 per fase istruttoria e di trattazione, €
400,00 per fase di decisione), oltre 15% spese generali ed accessori come per legge”
Si sono costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_4 instando per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
COPIARE SVOGLIMENTO PROCESSO I GRADO.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo l'opponente decaduto dall'impugnazione sul presupposto della regolarità della notificazione dell'atto prodromico alla riscossione esattoriale, senza entrare nel merito dell'opposizione .
3. Questi i motivi di appello:
I – Sulla notifica della dell'avviso / ingiunzione - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
II - In ordine alla nulla e/o irregolare notifica dell'avviso / ingiunzione – errata valutazione delle risultanze istruttorie - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 Cod.
Proc. Civ., 2697 Cod. Civ.
III – Sull'illegittimità nel merito della pretesa azionata – omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie – illegittimità della pretesa azionata.
IV – Sulla tardività della costituzione dell' e sulla Controparte_5 inammissibilità delle eccezioni e della documentazione prodotta.
V - In ordine alla liquidazione delle spese di lite – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 Cod. Proc. Civ..
4. L'appello è infondato
Rilievo assorbente ha l'infondatezza nel merito dell'opposizione alla pretesa creditoria : ciò a prescindere dalla ritualità o meno della notificazione dell'atto prodromico, in quanto non vertendosi in materia tributaria, la pretesa creditoria non è assoggettata a termini decadenziali, ma a quelli prescrizionali , nella specie quelli ordinari.
2 Il punto centrale della controversia è costituito, infatti, dalla circostanza che il veicolo del era al momento del sinistro sprovvisto di assicurazione per la rca. Ciò di per sé Pt_2 legittima l'azione della CP_1
Irrilevante è il fatto che, dopo il sinistro, egli abbia presentato una denunzia di furto, atto unilaterale non fidefacente della effettività del furto. D'altronde , che la circolazione – peraltro indimostrata - fosse avvenuta, invito o prohibente domino, ha minima rilevanza , non essendo egli comunque esonerato dal curare la copertura assicurativa del veicolo.
Come correttamente osservato dalla la fattispecie in esame è quella prevista dalla CP_1 lettera b) dell'art. 282 D.Lgs. n. 209/2005 e non già quella di cui alla successiva lettera d). La relazione di incidente stradale del 14.8.2010 attesta in maniera incontrovertibile che il veicolo
Fiat Punto tg. CX258AW è risultato privo di copertura assicurativa al momento del sinistro.
Poiché l'appellante non ha contestato soltanto la pretesa esecutiva, ma ha esteso la contestazione al merito, quest'ultima è manifestamente infondata.
5. Quanto alla ritualità della notificazione dell'atto prodromico, va rilevata l'inconferenza dell'appellante delle doglianze che richiama principi relativi alla notificazione ex art. 140 c.p.c. ovvero alla legge 891/1982 relativi alla notificazione a mezzo posta di atti giudiziali o stragiudiziali , mentre nel caso di specie è stata effettuata, legittimamente da parte dell' CP_6 una notificazione a mezzo posta ordinaria ex art.26 DPR 602/1973, che si è perfezionata per compiuta giacenza, la cui eventuale irritualità non esclude comunque che il Giudice debba esaminare il merito dell'opposizione, specie se l'opponente come nel caso in esame abbia esteso a questo il thema decidendum.
Ciò a prescindere dal rilievo che la notificazione diretta da parte dell'agente per la riscossione non attiene esclusivamente ai crediti tributari ( Cass. 19270/2018 : “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia
3 della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione.
6.Il motivo di appello concernente l'eccessività della liquidazione delle spese di lite è inammissibile per genericità.
7.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo anche al valore della controversia ( > € 5.200,00) ed alla diversa attività processuale svolta dalle parti appellate.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in Parte_3 favore degli appellati, che liquida: per CONSAP in € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso spese gen . e per l in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. CP_6
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
IL PRESIDENTE EST.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
845/2020 posta in deliberazione il giorno 10.9.2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. PURI VALERIO;
E
) CP_1 P.IVA_1
Avv. GANINI CARLO
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. TRAMONTANO LUCIO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 21718/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza in oggetto che in relazione a Parte_1 opposizione a cartella esattoriale aveva così statuito: Il Tribunale di Roma, in persona del
Giudice onorario dott. Francesco Tuccari,, definitivamente pronunciando nel giudizio
1 ordinario proposto da
contro
Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché contro
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_2 provvede: A) Rigetta la domanda;
B) Condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite, che liquida in favore di , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore in complessivi € 1.500,00 (di cui € 400,00 per fase di studio, € 300,00 per fase introduttiva, € 400,00 per fase istruttoria e di trattazione, €
400,00 per fase di decisione), oltre 15% spese generali ed accessori come per legge”
Si sono costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_4 instando per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
COPIARE SVOGLIMENTO PROCESSO I GRADO.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo l'opponente decaduto dall'impugnazione sul presupposto della regolarità della notificazione dell'atto prodromico alla riscossione esattoriale, senza entrare nel merito dell'opposizione .
3. Questi i motivi di appello:
I – Sulla notifica della dell'avviso / ingiunzione - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
II - In ordine alla nulla e/o irregolare notifica dell'avviso / ingiunzione – errata valutazione delle risultanze istruttorie - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 Cod.
Proc. Civ., 2697 Cod. Civ.
III – Sull'illegittimità nel merito della pretesa azionata – omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie – illegittimità della pretesa azionata.
IV – Sulla tardività della costituzione dell' e sulla Controparte_5 inammissibilità delle eccezioni e della documentazione prodotta.
V - In ordine alla liquidazione delle spese di lite – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 Cod. Proc. Civ..
4. L'appello è infondato
Rilievo assorbente ha l'infondatezza nel merito dell'opposizione alla pretesa creditoria : ciò a prescindere dalla ritualità o meno della notificazione dell'atto prodromico, in quanto non vertendosi in materia tributaria, la pretesa creditoria non è assoggettata a termini decadenziali, ma a quelli prescrizionali , nella specie quelli ordinari.
2 Il punto centrale della controversia è costituito, infatti, dalla circostanza che il veicolo del era al momento del sinistro sprovvisto di assicurazione per la rca. Ciò di per sé Pt_2 legittima l'azione della CP_1
Irrilevante è il fatto che, dopo il sinistro, egli abbia presentato una denunzia di furto, atto unilaterale non fidefacente della effettività del furto. D'altronde , che la circolazione – peraltro indimostrata - fosse avvenuta, invito o prohibente domino, ha minima rilevanza , non essendo egli comunque esonerato dal curare la copertura assicurativa del veicolo.
Come correttamente osservato dalla la fattispecie in esame è quella prevista dalla CP_1 lettera b) dell'art. 282 D.Lgs. n. 209/2005 e non già quella di cui alla successiva lettera d). La relazione di incidente stradale del 14.8.2010 attesta in maniera incontrovertibile che il veicolo
Fiat Punto tg. CX258AW è risultato privo di copertura assicurativa al momento del sinistro.
Poiché l'appellante non ha contestato soltanto la pretesa esecutiva, ma ha esteso la contestazione al merito, quest'ultima è manifestamente infondata.
5. Quanto alla ritualità della notificazione dell'atto prodromico, va rilevata l'inconferenza dell'appellante delle doglianze che richiama principi relativi alla notificazione ex art. 140 c.p.c. ovvero alla legge 891/1982 relativi alla notificazione a mezzo posta di atti giudiziali o stragiudiziali , mentre nel caso di specie è stata effettuata, legittimamente da parte dell' CP_6 una notificazione a mezzo posta ordinaria ex art.26 DPR 602/1973, che si è perfezionata per compiuta giacenza, la cui eventuale irritualità non esclude comunque che il Giudice debba esaminare il merito dell'opposizione, specie se l'opponente come nel caso in esame abbia esteso a questo il thema decidendum.
Ciò a prescindere dal rilievo che la notificazione diretta da parte dell'agente per la riscossione non attiene esclusivamente ai crediti tributari ( Cass. 19270/2018 : “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia
3 della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione.
6.Il motivo di appello concernente l'eccessività della liquidazione delle spese di lite è inammissibile per genericità.
7.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo anche al valore della controversia ( > € 5.200,00) ed alla diversa attività processuale svolta dalle parti appellate.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in Parte_3 favore degli appellati, che liquida: per CONSAP in € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso spese gen . e per l in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. CP_6
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
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