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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/08/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1671/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1671 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione il giorno 13/05/2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Bisin; Parte_1
attrice opponente in riassunzione nella qualità di erede del Sig. Parte_2 Per_1
[...]
opponente contumace
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Manfredini;
convenuta opposta in riassunzione
Oggetto: contratti bancari
******
Alla udienza del giorno 13/05/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione gli opponenti convenivano in giudizio Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Si costituiva in giudizio osì concludendo;
“In conclusione, le tesi Controparte_1 sostenute da controparte appaiono assolutamente infondate e temerarie non essendo sostenute da alcuna valida argomentazione, smentite anche dalle risultanze documentali. Alla luce di quanto esposto, l'esponente preliminarmente chiede all'odierno Giudicante di voler rimettere sul ruolo il presente procedimento onde effettuare nuova istruttoria in merito alla correttezza dei conteggi operati da e in difetto confida nell'accoglimento delle conclusioni come CP_1 rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente trascritta, e chiede che tutte le richieste avanzate dai Sig.ri e siano rigettate dall'Ill.mo Pt_2 Pt_1 sig. Giudice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Veniva dapprima disposta CTU e, all'esito della relazione peritale depositata dal Dott. Per_2 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo e disponeva il rinnovo della perizia, nominando il Dott.
Persona_3
All'udienza del giorno 02/02/2021 veniva conferito incarico al CTU Dott. e, Persona_3 all'esito del deposito della relazione peritale del dì 03/06/2021, in data 01/10/2021 il Giudice poneva al CTU –riconvocato a chiarimenti- il delineato quesito integrativo;
depositata in data 03/11/2021 la relazione integrativa dal CTU designato, il G.U. Dott.ssa Adriana Mazzacane rinviava per la precisazione delle conclusioni al 19/7/22 ore 9.30.
La causa veniva infine trattenuta in decisione in data 13/05/2025 sulle conclusioni delle parti da questo giudice, assegnatario del giudizio dal 21/04/2023, dopo una serie di rinvii per impedimento del giudice assegnatario, la interruzione del giudizio disposta in data 06/06/2023 e gli ulteriori rinvii concessi per il rinnovo della notifica nei confronti dell'erede Sig.
[...]
del quale veniva dichiarata infine la contumacia. Parte_2
La domanda attrice è parzialmente e marginalmente suffragata da riscontri probatori: sul punto la relazione peritale e quella integrativa depositate dal CTU sono chiare, tenuto conto che l'importo intimato con il decreto ingiuntivo opposto risulta dalla sommatoria dai seguenti tre diversi rapporti obbligatori stipulati tra le parti, intitolati "Richiesta di prestito personale" (doc. nn. 4,5 e 6 della produzione avversa): a) contratto N. 200001918659023 del 29.04.2011, con cui veniva erogato dalla agli odierni opponenti un prestito personale di Controparte_1
Euro 60.000,00, rimborsabile in 120 rate di importo pari ad Euro 842,70 mensili TAN 9,95%, TAEG 10,50% con un totale di interessi precalcolati di Euro 34.956,00; b) contratto N. 200001918650012 dell'11.04.2012, con cui veniva concesso agli odierni opponenti un prestito personale di Euro 11.015,00, richiesto per l'acquisto di un veicolo usato, rimborsabile in 84 rate di importo pari ad Euro 206,70 mensili TAN 10,95%, TAEG 11,52%; c) contratto N. 200001918659002 del 21.03.2011, con cui la concedeva agli attori un Controparte_1 prestito personale di Euro 3.500,00, da restituire in rate mensili di importo pari ad Euro 140,00 TAN annuo 15,36%, TAEG 16,49%; il CTU ha acclarato la esigua differenza di € 318,79 in favore degli opponenti (65.459,64 – 65.140,85): sul punto è stato accertato un debito residuo della Parte Opponente alla data del 04.09.2015 (in conformità con l'estratto ex art. 50 t.u.b. in atti) pari ad € 3.517,36 (€ 3.836,15
– € 318,79 di riconduzione al tasso soglia – All. 39).
Ritenuto che, revocato il decreto ingiuntivo, le parti opponenti in Parte_1 proprio ed in qualità di erede del Sig. , e il Sig. Persona_1 Parte_2
nella qualità di erede del Sig. CE NI, vanno condannate -in solido tra loro-
[...]
a corrispondere all'opposta la somma di € 65.140,85, oltre Controparte_1 interessi come da titolo a far data dalla domanda;
Ritenuto che
le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura del 5 (cinque)% e quindi liquidate in favore dell'opposta nella residua misura di € 15.120,00, comprensiva di Rimborso spese e CPA, oltre IVA se dovuta;
Ritenuto che le spese delle CTU vanno poste a carico definitivo degli opponenti in ragione del 95 (novantacinque)% e per il residuo 5 (cinque)% a carico definitivo dell'opposta;
P.Q.M.
1) revoca il Decreto Ingiuntivo N.49/2016, emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli il 15.01.2016 nell'ambito del procedimento monitorio R.G.101/2016;
2) condanna gli opponenti in proprio ed in qualità di erede del Sig. Parte_1
, e il Sig. nella qualità di erede del Sig. Persona_1 Parte_2
-in solido tra loro- al pagamento in favore dell'opposta Persona_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 65.140,85,
[...] oltre interessi come da titolo a far data dalla domanda;
3) compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 5 (cinque)%, condanna gli opponenti in proprio ed in qualità di erede del Sig. , Parte_1 Persona_1
e il Sig. nella qualità di erede del Sig. -in solido Parte_2 Persona_1 tra loro- al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate nella residua misura di €
[...]
15.120,00, comprensiva di Rimborso spese e CPA, oltre IVA se dovuta;
3) pone le spese delle CTU a carico definitivo degli opponenti in ragione del 95 (novantacinque)% e per il residuo 5 (cinque)% a carico definitivo dell'opposta.
Così deciso in Tivoli, 27/08/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1671 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione il giorno 13/05/2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Bisin; Parte_1
attrice opponente in riassunzione nella qualità di erede del Sig. Parte_2 Per_1
[...]
opponente contumace
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Manfredini;
convenuta opposta in riassunzione
Oggetto: contratti bancari
******
Alla udienza del giorno 13/05/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione gli opponenti convenivano in giudizio Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Si costituiva in giudizio osì concludendo;
“In conclusione, le tesi Controparte_1 sostenute da controparte appaiono assolutamente infondate e temerarie non essendo sostenute da alcuna valida argomentazione, smentite anche dalle risultanze documentali. Alla luce di quanto esposto, l'esponente preliminarmente chiede all'odierno Giudicante di voler rimettere sul ruolo il presente procedimento onde effettuare nuova istruttoria in merito alla correttezza dei conteggi operati da e in difetto confida nell'accoglimento delle conclusioni come CP_1 rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente trascritta, e chiede che tutte le richieste avanzate dai Sig.ri e siano rigettate dall'Ill.mo Pt_2 Pt_1 sig. Giudice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Veniva dapprima disposta CTU e, all'esito della relazione peritale depositata dal Dott. Per_2 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo e disponeva il rinnovo della perizia, nominando il Dott.
Persona_3
All'udienza del giorno 02/02/2021 veniva conferito incarico al CTU Dott. e, Persona_3 all'esito del deposito della relazione peritale del dì 03/06/2021, in data 01/10/2021 il Giudice poneva al CTU –riconvocato a chiarimenti- il delineato quesito integrativo;
depositata in data 03/11/2021 la relazione integrativa dal CTU designato, il G.U. Dott.ssa Adriana Mazzacane rinviava per la precisazione delle conclusioni al 19/7/22 ore 9.30.
La causa veniva infine trattenuta in decisione in data 13/05/2025 sulle conclusioni delle parti da questo giudice, assegnatario del giudizio dal 21/04/2023, dopo una serie di rinvii per impedimento del giudice assegnatario, la interruzione del giudizio disposta in data 06/06/2023 e gli ulteriori rinvii concessi per il rinnovo della notifica nei confronti dell'erede Sig.
[...]
del quale veniva dichiarata infine la contumacia. Parte_2
La domanda attrice è parzialmente e marginalmente suffragata da riscontri probatori: sul punto la relazione peritale e quella integrativa depositate dal CTU sono chiare, tenuto conto che l'importo intimato con il decreto ingiuntivo opposto risulta dalla sommatoria dai seguenti tre diversi rapporti obbligatori stipulati tra le parti, intitolati "Richiesta di prestito personale" (doc. nn. 4,5 e 6 della produzione avversa): a) contratto N. 200001918659023 del 29.04.2011, con cui veniva erogato dalla agli odierni opponenti un prestito personale di Controparte_1
Euro 60.000,00, rimborsabile in 120 rate di importo pari ad Euro 842,70 mensili TAN 9,95%, TAEG 10,50% con un totale di interessi precalcolati di Euro 34.956,00; b) contratto N. 200001918650012 dell'11.04.2012, con cui veniva concesso agli odierni opponenti un prestito personale di Euro 11.015,00, richiesto per l'acquisto di un veicolo usato, rimborsabile in 84 rate di importo pari ad Euro 206,70 mensili TAN 10,95%, TAEG 11,52%; c) contratto N. 200001918659002 del 21.03.2011, con cui la concedeva agli attori un Controparte_1 prestito personale di Euro 3.500,00, da restituire in rate mensili di importo pari ad Euro 140,00 TAN annuo 15,36%, TAEG 16,49%; il CTU ha acclarato la esigua differenza di € 318,79 in favore degli opponenti (65.459,64 – 65.140,85): sul punto è stato accertato un debito residuo della Parte Opponente alla data del 04.09.2015 (in conformità con l'estratto ex art. 50 t.u.b. in atti) pari ad € 3.517,36 (€ 3.836,15
– € 318,79 di riconduzione al tasso soglia – All. 39).
Ritenuto che, revocato il decreto ingiuntivo, le parti opponenti in Parte_1 proprio ed in qualità di erede del Sig. , e il Sig. Persona_1 Parte_2
nella qualità di erede del Sig. CE NI, vanno condannate -in solido tra loro-
[...]
a corrispondere all'opposta la somma di € 65.140,85, oltre Controparte_1 interessi come da titolo a far data dalla domanda;
Ritenuto che
le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura del 5 (cinque)% e quindi liquidate in favore dell'opposta nella residua misura di € 15.120,00, comprensiva di Rimborso spese e CPA, oltre IVA se dovuta;
Ritenuto che le spese delle CTU vanno poste a carico definitivo degli opponenti in ragione del 95 (novantacinque)% e per il residuo 5 (cinque)% a carico definitivo dell'opposta;
P.Q.M.
1) revoca il Decreto Ingiuntivo N.49/2016, emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli il 15.01.2016 nell'ambito del procedimento monitorio R.G.101/2016;
2) condanna gli opponenti in proprio ed in qualità di erede del Sig. Parte_1
, e il Sig. nella qualità di erede del Sig. Persona_1 Parte_2
-in solido tra loro- al pagamento in favore dell'opposta Persona_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 65.140,85,
[...] oltre interessi come da titolo a far data dalla domanda;
3) compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 5 (cinque)%, condanna gli opponenti in proprio ed in qualità di erede del Sig. , Parte_1 Persona_1
e il Sig. nella qualità di erede del Sig. -in solido Parte_2 Persona_1 tra loro- al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate nella residua misura di €
[...]
15.120,00, comprensiva di Rimborso spese e CPA, oltre IVA se dovuta;
3) pone le spese delle CTU a carico definitivo degli opponenti in ragione del 95 (novantacinque)% e per il residuo 5 (cinque)% a carico definitivo dell'opposta.
Così deciso in Tivoli, 27/08/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano