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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1596 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti DE MICHELE VINCENZO e GUIDA GABRIELLA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. TEDESCO MARIA CONCETTA
- RESISTENTE
Oggetto: trasferimento del lavoratore
All'udienza ex art.127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.07.2024, esponeva: Parte_1
a) di lavorare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l' della CP_2 CP_3 con sede a Chiari in qualità di collaboratore professionale sanitario C.P.S. infermiere categoria D CCNL
Comparto Sanità dal 6 gennaio 2020 fino all'attualità;
b) che con deliberazione n.338 del 21.4.2023, così come rettificata con Deliberazione n.386 dell'8.5.2023,
l' aveva indetto Avviso di mobilità regionale e interregionale, Controparte_1 per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 10 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere>;
c) che con deliberazione n.184 del 20.2.2024, così come rettificata con Deliberazione n. 399 del 10.4.2024,
l' aveva approvato la graduatoria di merito, in cui si era Controparte_1 collocata al 46° posto;
d) che con nota prot. n. 5102 dell'11.3.2024, l' le aveva Controparte_1 Controparte_1 richiesto la disponibilità all'accettazione dell'incarico, chiedendo contestualmente all' della CP_2
presso cui prestava servizio il rilascio del nulla osta alla mobilità in uscita;
CP_3
e) che con pec acquisita al protocollo aziendale n.6120 del 15.3.2024 la ricorrente comunicava all'
[...]
di l'accettazione dell'incarico in mobilità; Controparte_1 CP_1
f) che l' della con nota prot. aziendale n. 7484 del 27.3.2024 comunicava il rilascio del CP_2 CP_3 nulla osta al suddetto trasferimento con decorrenza però dal 14.10.2024 precisando che in relazione all'eventuale residuo ferie trova applicazione la dichiarazione congiunta n. 5 CCCNL 22.11.2022 Personale
Comparto Sanità “le ferie maturate dal dipendente presso l'Azienda o Ente di provenienza vengono conservate e sono fruite presso la Nuova Azienda o Ente>;
g) che in realtà, con deliberazione n. 378 del 18.4.2024, così come rettificata con successiva deliberazione n.
425 del 10.5.2024, e con l'ulteriore deliberazione n.457 del 20.5.2024, l' Controparte_1
aveva autorizzato l'immissione in servizio di n. 7 Infermieri a decorrere dal 1.6.2024, utilizzando
[...] la posizione dei candidati idonei fino al ventitreesimo in graduatoria;
h) che con nota del 16 maggio 2024 prot.n. 11470, l' Controparte_1 comunicava all' della quanto segue: CP_2 CP_3
In riferimento alla nota acquisita al protocollo aziendale n. 7484 del 27.03.2024 con la quale Pt_2
ha comunicato il rilascio del nulla osta per la mobilità della dott.ssa di cui in
[...] Parte_1 oggetto per il 14.10.2024, si rappresenta la necessità di anticipare, per esigenze organizzative, la concessione del medesimo con decorrenza al 01.06.2024.
Si rappresenta, altresì, che la data per il rilascio del nulla-osta è stata stabilita nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., il quale dispone: “…E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione…”.
Si invita pertanto a fornire a mezzo pec la concessione del nulla osta con decorrenza dal 01/06/2024 entro e non oltre il 24.05.2024. Si precisa che il mancato riscontro nei termini e l'indicazione di una data successiva
a quella suindicata, sarà considerato a tutti gli effetti diniego del nulla osta.».
i) che l' della rispondeva con comunicazione del 23 maggio 2024 prot. aziendale CP_2 CP_3
n.12079 precisando quanto segue:
2 In relazione a quanto in oggetto indicato si riscontra la nota acquisita agli atti con prot. n. 17209 del
21.5.2024 per evidenziare che la normativa richiamata da Codesto Ente, dopo aver disposto al terzo periodo del comma 1 la possibilità di differire il passaggio diretto del dipendente ad altra amministrazione per un massimo di sessanta giorni, al quarto periodo precisa che “Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”.
Si conferma pertanto la data di decorrenza in precedenza indicata (14.10.2024).
Quanto sopra, preso atto del parere del Responsabile di afferenza, il quale ha rappresentato la carenza di personale infermieristico nonché la necessità di garantire al contempo la fruizione delle ferie estive al personale e la funzionalità del servizio.
Si rimane in attesa di cortese riscontro.>;
l) che con deliberazione D.G. n.476 del 31.5.2024, mai comunicata alla interessata e all' Controparte_4
, l' aveva considerato la nota dell'
[...] Controparte_1 CP_4
del 23 maggio 2024 quale diniego al nulla osta e, allo stesso tempo, aveva provveduto CP_3 all'immissione di ruolo di altri n. 2 Infermieri a decorrere dal 1.6.2024, utilizzando la posizione dei candidati idonei in posizione deteriore alla sua;
m) con successive delibere l' aveva poi provveduto ad Controparte_1 immettere in ruolo scorrendo la graduatoria altri Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, ben oltre il termine del 1^ giugno 2024.
Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente di doleva del comportamento dell' Controparte_1
in quanto, aveva provveduto ad escludere la ricorrente dalla mobilità e dall'immissione in ruolo
[...] sul presupposto dell'erronea applicazione di una normativa di riferimento (l'art.30 d.lgs. n.165/2001).
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
1) dichiarare il diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo per Parte_1 mobilità/trasferimento ex art.30 comma 1 d.lgs. n.165/2001 con decorrenza dal 14 ottobre 2024 presso
l' di come collaboratrice professionale sanitaria infermiere Controparte_1 CP_1 categoria D C.C.N.L. di Comparto con decorrenza dal 14 ottobre 2024, per tutte le ragioni specificate nella narrativa che precede;
2) per l'effetto, ordinare all' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di disporre immediatamente la mobilità del ricorrente presso l' CP_1 resistente con la decorrenza di cui al punto 1);
3) condannare l' al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 ricorrente per tutto il periodo di ritardata esecuzione del diritto alla mobilità ordinaria volontaria extraregionale presso l' resistente rispetto all'attuale sede di servizio presso della CP_1 CP_2
3 , equitativamente determinati nella misura di € 30,00 (euro trenta) per ogni giorno di servizio CP_3 ancora prestato presso l della dal 14.10.2024, o dalla diversa data che codesto CP_2 CP_3
Giudicante riterrà di giustizia, fino all'effettivo trasferimento presso l' Controparte_1
;
[...]
4) condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 protempore, al pagamento delle spese e compensi professionali.
2. Si costituiva L' contestando in fatto e in diritto il ricorso di Controparte_1 cui chiedeva l'integrale rigetto.
In fatto precisava che a seguito della recezione del nulla osta da parte dell' che aveva Controparte_4 indicato come data del trasferimento il 14.10.2024, con nota prot. 11470 del 16.05.2024 l'
[...]
aveva rappresentato l'esigenza di anticipare, per esigenze organizzative, la concessione Parte_3 del nulla osta, chiedendo quale data di decorrenza il 01.06.2024, con la precisazione che il mancato riscontro nei termini indicati (il 24.05.2024) o l'indicazione di una data successiva, sarebbe stato considerato a tutti gli effetti quale diniego alla concessione del nulla osta e che, ciononostante, con nota del 23.05.2024 l' CP_2 aveva confermato la data in precedenza indicata.
Rappresentava che l' aveva necessità di reperire in tempi brevi personale infermieristico tant'è che CP_1 aveva proceduto allo scorrimento in graduatoria di candidati provenienti da Aziende alle quali era stato concesso il nulla osta a far data dal 1.06.2024.
Nessuna censura poteva essere mossa al suo operato finalizzato a ricoprire nel più breve tempo possibile il fabbisogno necessario a garantire i livelli minimi di assistenza sanitaria segnalando tale necessità in sede di richesta di nulla osta alle Azienda di appartenenza dei candidati, trovandosi quindi nell'impossibilità di acconsentire ad una data di presa possesso successiva al 1^ giugno 2024.
In tal contesto, il riscontro inviato dall' non poteva considerarsi valido come nulla osta Controparte_4 posto che conteneva una data diversa e successiva rispetto a quella indicata dall' . CP_5
Infatti, richiamata la normativa di riferimento, essendo il nulla osta dell'Azienda di appartenenza espresso per una data diversa da quella stabilita, non poteva essere considerato quale atto di assenso pieno ed esplicito, necessario per il perfezionamento del contratto di cessione del dipendente.
Nella fattispecie inoltre, la ricorrente collocandosi al 46° posto rispetto al numero di posti messi a bando (10) era risultata quale candidato idoneo non vincitore, sicché non poteva vantare un diritto soggettivo all'assunzione, ma, al più, una mera aspettativa che poteva tradursi in un diritto al trasferimento solo con il concorso della volontà di tutti e tre i soggetti interessati alla cessione, cosa che non si era verificata per effetto del consenso vincolato in maniera difforme espresso dall' Controparte_4
Precisava che aveva richiesto la rettifica della data di decorrenza fissandola al 1.06.2024 solo alle Aziende che avevano proposto un termine superiore ai 60 giorni, come nel caso in esame.
4 Osservava che la decisione assunta era quindi conforme ai criteri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Rilevava che la domanda della ricorrente di essere immessa in ruolo con decorrenza dal 14.10.2024 presso l'azienda di , ove accolta, non avrebbe potuto essere adempiuta in quanto Controparte_1 CP_1 avrebbe significato: predisporre un contratto di assunzione retrodatato;
la ricorrente non avrebbe potuto dichiarare di non trovarsi alla data di assunzione in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalla normativa di riferimento e le sarebbero stati versati emolumenti per una attività lavorativa mai svolta presso l' resistente avendo essa lavorato presso altra Azienda pubblica del SSN. CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, ne eccepiva l'infondatezza, in quanto nessun diritto al trasferimento si era mai perfezionato in capo alla ricorrente stante il mancato consenso dell'
[...]
, e la genericità per mancata allegazione dei pregiudizi subiti per effetto del mancato CP_4 trasferimento.
3. La domanda non può trovare accoglimento.
3.1. È documentato e non contestato che parte ricorrente con deliberazione n. 184 del 20.02.2024 (doc.1 ricorso) era stata individuata tra il personale da immettere in ruolo all'esito dell'espletamento della procedura di mobilità in entrata regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del D. Lgs. 165/200, per la copertura di 10 posti di a seguito di scorrimento di graduatoria, e che dopo la sua CP_6 accettazione (doc.2 ricorso), era stato concesso il relativo nulla osta in uscita dall' con Controparte_4 deliberazione n. 7484 del 27.03.2024 con proposta quale data di inizio quella del 14.10.2024 (doc.3 ricorso).
Parimenti documentata la risposta fornita dall'Azienda convenuta che, con nota del 16.05.2024 prot. n.
11470 (doc.7 ricorso), rappresentava l'esigenza di anticipare, per esigenze organizzative, la concessione del nulla osta con decorrenza dal 1.06.2024 e con la precisazione che il mancato riscontro nel termine indicato
(entro il 24.05.2024) o l'indicazione di una data successiva a quella del 1.06.2024, sarebbe stato considerato a tutti gli effetti quale diniego alla concessione del nulla osta.
Di risposta, con nota del 23.05.2024 confermava la data del 14.20.2024 indicata in Controparte_4 precedenza (doc. 9 ricorso), sicché l'azienda sanitaria di con delibera n.476 del 31.05.2024, CP_1 dando atto della conferma del termine sopra indicato da parte dell' considerava tale Controparte_4 risposta quale diniego al nulla osta, procedendo così allo scorrimento della graduatoria.
3.2. Ciò posto, la materia della mobilità volontaria è regolamentata dall'art. 30 del D. Lgs. 165/20011, cui fa espresso rinvio anche l'art. 63 del CCNL del personale della sanità del 2 novembre 2022 (doc.12 ricorso), che così dispone: <1. La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti è disciplinata dall'art. 30, del D. lgs. n.
165/2001. 2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:
a) la mobilità avviene nel rispetto dell'area e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta fermo quanto previsto all'art. 19 comma 3 (Progressione economica all'interno delle aree) e all'art. 23 commi 2 e 3 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento);
b) il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall'Azienda, indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. L'Azienda o Ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni.
3. Nell'applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti danno priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli minori affidatari o per esigenze connesse all'assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori.
4. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento di durata superiore ad un anno (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
5. Resta consentita la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi dell'art. 29 bis e 30 del D. Lgs
165/2001 e relative disposizioni applicative.
passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.>.
6
6. La mobilità volontaria non comporta l'assoggettamento al periodo di prova secondo quanto disposto dall'art. 40, commi 11 e 12, (Periodo di prova).
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 52 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale) del CCNL del 21 maggio 2018 e l'art. 21 (Mobilità) del CCNL del 19.4.2004.>.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la mobilità volontaria determina una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro riconducibile allo schema legale della cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 e ss c.c., che necessita per il suo perfezionamento del consenso di tutte e tre le parti interessate per cui il rapporto di lavoro può essere trasferito solo se vi è l'assenso dell'amministrazione di appartenenza (Cass., Sez. Un., n. 26420/2006; Cass., Sez. Un. n. 14698/2005; Cass. n. 19564/2006; Cass. n.
16185/2006; Cass. n. 8389/2006, Cass. sentenza n. 02/2017, Cass. n. 9663/2019, Cass. n. 16452/2020, Cass.
S.U. n. 33213/2018), dell'amministrazione di destinazione e del lavoratore.
Il consenso della amministrazione di provenienza costituisce una condicio sine qua non, in assenza della quale non si perfeziona la cessione contrattuale per cui, anteriormente al rilascio del nulla osta, non può ritenersi sorto alcun diritto soggettivo in capo al dipendente al trasferimento che può, al più, vantare una aspettativa di diritto.
In ogni caso, la discrezionalità dell'Amministrazione di appartenenza nell'autorizzare la mobilità in uscita del proprio dipendente deve, pur sempre, conformarsi ai canoni di correttezza e buona fede sia nell'esercizio dei propri poteri amministrativi, quale soggetto di diritto pubblico, che nell'esercizio dei poteri privatistici quale datore di lavoro.
Pertanto, un eventuale diniego del nulla osta deve essere sempre giustificato da obiettive esigenze di carattere gestionale o organizzativo.
Espressione della discrezionalità di tale potere autorizzatorio è anche la facoltà di differire il proprio assenso come esercitata dall' che con nota del 27.03.2024 rilasciava il nulla osta al trasferimento Controparte_4 della dipendente con decorrenza dal 14.10.2024, termine poi ribadito, con la nota prot. n.12079 del 23 maggio 2024 richiamando a giustificazione “la carenza del personale infermieristico nonché la necessità di garantire al contempo la fruizione delle ferie estive al personale e la funzionalità del servizio”.
Senonché tali esigenze devono essere bilanciate con quelle rappresentate dall' Controparte_1
(cfr. relazione Direzione Medica di Presidio nazionale, prot. 2605 del 4.02.2025 all. memoria), la quale, per venire incontro alle aziende di appartenenza che avevano richiesto un termine diverso e più lungo rispetto ai
60 previsti dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. n.165/2001, aveva provveduto a richiedere la rettifica della data di decorrenza fissandola al 1.06.2024 (cfr. deliberazione n.378 del 18.04.2024 all. memoria).
Parte attrice si duole del fatto che tale termine sarebbe stato imposto arbitrariamente dall' Controparte_7 convenuta stante l'inapplicabilità alle Aziende sanitarie dell'art. 30 comma 1 terso periodo del d.lg.
n.165/2002, in relazione allo stesso articolo 30 comma 1quarto periodo del d.lgs. n.165/2001.
7 Tale rilievo, però, non può essere condiviso in quanto è vero che il citato articolo 30 dispone che “il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione…” non si applica “al personale delle azienda e degli enti del servizio sanitario nazionale…,”, tuttavia, la norma in commento precisa anche che per queste “è comunque sempre richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”.
Ed allora, se l' di destinazione aveva proposto un termine per la presa in servizio superiore a quello CP_1 indicato dalla norma, proprio perché il termine di 60 giorni non è vincolante per le aziende sanitarie, vero è anche che l'indicazione di un termine più lungo (1.06.2024) è stato deciso dall' Controparte_1
a seguito di scelte organizzative ponderate in base all'esigenze del momento e motivate dalla necessità
[...] di garantire un adeguato livello di assistenza sanitaria come si legge nella citata relazione del 4.02.2025, sicché tale indicazione non può essere ritenuta arbitraria.
Il fatto poi che l'ATTS Franciacorta abbia condizionato, in ragione delle proprie esigenze di servizio (non contestate in queste sede), il rilascio del nulla osta ad un termine diverso e più lungo (14.10.2024), induce a ritenere che la stessa non abbia prestato un consenso definitivo alla mobilità della propria dipendente, sicché correttamente e in aderenza a quanto espresso nella propria nota del 16.05.2024 (“l'indicazione di una data successiva a quella suindicata, sarà considerato a tutti gli effetti diniego alla concessione del nulla osta”),
l' ha ritenuto, a sua volta, il diniego al nulla osta, con conseguente mancato Controparte_1 perfezionamento del contratto di cessione.
3.3. Pertanto, deve concludersi che l'apposizione di un termine diverso rispetto a quello indicato dall' convenuta (già superiore ai 60 giorni di cui all'art. 30 cit.), ha, di fatto, valore di sostanziale CP_1 dissenso, sicché in assenza di un incondizionato ed attuale consenso alla mobilità in uscita da parte dell'amministrazione di appartenenza, correttamente l' ha proceduto allo Controparte_1 scorrimento della graduatoria di merito.
Ne consegue l'integrale rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, ivi compresa la domanda, peraltro solo genericamente formulata, di risarcimento del danno asseritamente patito per il mancato trasferimento.
4. La particolarità e complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 24.06.2025. Il Giudice
Chiara Desenzani
8
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti DE MICHELE VINCENZO e GUIDA GABRIELLA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. TEDESCO MARIA CONCETTA
- RESISTENTE
Oggetto: trasferimento del lavoratore
All'udienza ex art.127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.07.2024, esponeva: Parte_1
a) di lavorare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l' della CP_2 CP_3 con sede a Chiari in qualità di collaboratore professionale sanitario C.P.S. infermiere categoria D CCNL
Comparto Sanità dal 6 gennaio 2020 fino all'attualità;
b) che con deliberazione n.338 del 21.4.2023, così come rettificata con Deliberazione n.386 dell'8.5.2023,
l' aveva indetto Avviso di mobilità regionale e interregionale, Controparte_1 per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 10 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere>;
c) che con deliberazione n.184 del 20.2.2024, così come rettificata con Deliberazione n. 399 del 10.4.2024,
l' aveva approvato la graduatoria di merito, in cui si era Controparte_1 collocata al 46° posto;
d) che con nota prot. n. 5102 dell'11.3.2024, l' le aveva Controparte_1 Controparte_1 richiesto la disponibilità all'accettazione dell'incarico, chiedendo contestualmente all' della CP_2
presso cui prestava servizio il rilascio del nulla osta alla mobilità in uscita;
CP_3
e) che con pec acquisita al protocollo aziendale n.6120 del 15.3.2024 la ricorrente comunicava all'
[...]
di l'accettazione dell'incarico in mobilità; Controparte_1 CP_1
f) che l' della con nota prot. aziendale n. 7484 del 27.3.2024 comunicava il rilascio del CP_2 CP_3 nulla osta al suddetto trasferimento con decorrenza però dal 14.10.2024 precisando che in relazione all'eventuale residuo ferie trova applicazione la dichiarazione congiunta n. 5 CCCNL 22.11.2022 Personale
Comparto Sanità “le ferie maturate dal dipendente presso l'Azienda o Ente di provenienza vengono conservate e sono fruite presso la Nuova Azienda o Ente>;
g) che in realtà, con deliberazione n. 378 del 18.4.2024, così come rettificata con successiva deliberazione n.
425 del 10.5.2024, e con l'ulteriore deliberazione n.457 del 20.5.2024, l' Controparte_1
aveva autorizzato l'immissione in servizio di n. 7 Infermieri a decorrere dal 1.6.2024, utilizzando
[...] la posizione dei candidati idonei fino al ventitreesimo in graduatoria;
h) che con nota del 16 maggio 2024 prot.n. 11470, l' Controparte_1 comunicava all' della quanto segue: CP_2 CP_3
In riferimento alla nota acquisita al protocollo aziendale n. 7484 del 27.03.2024 con la quale Pt_2
ha comunicato il rilascio del nulla osta per la mobilità della dott.ssa di cui in
[...] Parte_1 oggetto per il 14.10.2024, si rappresenta la necessità di anticipare, per esigenze organizzative, la concessione del medesimo con decorrenza al 01.06.2024.
Si rappresenta, altresì, che la data per il rilascio del nulla-osta è stata stabilita nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., il quale dispone: “…E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione…”.
Si invita pertanto a fornire a mezzo pec la concessione del nulla osta con decorrenza dal 01/06/2024 entro e non oltre il 24.05.2024. Si precisa che il mancato riscontro nei termini e l'indicazione di una data successiva
a quella suindicata, sarà considerato a tutti gli effetti diniego del nulla osta.».
i) che l' della rispondeva con comunicazione del 23 maggio 2024 prot. aziendale CP_2 CP_3
n.12079 precisando quanto segue:
2 In relazione a quanto in oggetto indicato si riscontra la nota acquisita agli atti con prot. n. 17209 del
21.5.2024 per evidenziare che la normativa richiamata da Codesto Ente, dopo aver disposto al terzo periodo del comma 1 la possibilità di differire il passaggio diretto del dipendente ad altra amministrazione per un massimo di sessanta giorni, al quarto periodo precisa che “Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”.
Si conferma pertanto la data di decorrenza in precedenza indicata (14.10.2024).
Quanto sopra, preso atto del parere del Responsabile di afferenza, il quale ha rappresentato la carenza di personale infermieristico nonché la necessità di garantire al contempo la fruizione delle ferie estive al personale e la funzionalità del servizio.
Si rimane in attesa di cortese riscontro.>;
l) che con deliberazione D.G. n.476 del 31.5.2024, mai comunicata alla interessata e all' Controparte_4
, l' aveva considerato la nota dell'
[...] Controparte_1 CP_4
del 23 maggio 2024 quale diniego al nulla osta e, allo stesso tempo, aveva provveduto CP_3 all'immissione di ruolo di altri n. 2 Infermieri a decorrere dal 1.6.2024, utilizzando la posizione dei candidati idonei in posizione deteriore alla sua;
m) con successive delibere l' aveva poi provveduto ad Controparte_1 immettere in ruolo scorrendo la graduatoria altri Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, ben oltre il termine del 1^ giugno 2024.
Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente di doleva del comportamento dell' Controparte_1
in quanto, aveva provveduto ad escludere la ricorrente dalla mobilità e dall'immissione in ruolo
[...] sul presupposto dell'erronea applicazione di una normativa di riferimento (l'art.30 d.lgs. n.165/2001).
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
1) dichiarare il diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo per Parte_1 mobilità/trasferimento ex art.30 comma 1 d.lgs. n.165/2001 con decorrenza dal 14 ottobre 2024 presso
l' di come collaboratrice professionale sanitaria infermiere Controparte_1 CP_1 categoria D C.C.N.L. di Comparto con decorrenza dal 14 ottobre 2024, per tutte le ragioni specificate nella narrativa che precede;
2) per l'effetto, ordinare all' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di disporre immediatamente la mobilità del ricorrente presso l' CP_1 resistente con la decorrenza di cui al punto 1);
3) condannare l' al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 ricorrente per tutto il periodo di ritardata esecuzione del diritto alla mobilità ordinaria volontaria extraregionale presso l' resistente rispetto all'attuale sede di servizio presso della CP_1 CP_2
3 , equitativamente determinati nella misura di € 30,00 (euro trenta) per ogni giorno di servizio CP_3 ancora prestato presso l della dal 14.10.2024, o dalla diversa data che codesto CP_2 CP_3
Giudicante riterrà di giustizia, fino all'effettivo trasferimento presso l' Controparte_1
;
[...]
4) condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 protempore, al pagamento delle spese e compensi professionali.
2. Si costituiva L' contestando in fatto e in diritto il ricorso di Controparte_1 cui chiedeva l'integrale rigetto.
In fatto precisava che a seguito della recezione del nulla osta da parte dell' che aveva Controparte_4 indicato come data del trasferimento il 14.10.2024, con nota prot. 11470 del 16.05.2024 l'
[...]
aveva rappresentato l'esigenza di anticipare, per esigenze organizzative, la concessione Parte_3 del nulla osta, chiedendo quale data di decorrenza il 01.06.2024, con la precisazione che il mancato riscontro nei termini indicati (il 24.05.2024) o l'indicazione di una data successiva, sarebbe stato considerato a tutti gli effetti quale diniego alla concessione del nulla osta e che, ciononostante, con nota del 23.05.2024 l' CP_2 aveva confermato la data in precedenza indicata.
Rappresentava che l' aveva necessità di reperire in tempi brevi personale infermieristico tant'è che CP_1 aveva proceduto allo scorrimento in graduatoria di candidati provenienti da Aziende alle quali era stato concesso il nulla osta a far data dal 1.06.2024.
Nessuna censura poteva essere mossa al suo operato finalizzato a ricoprire nel più breve tempo possibile il fabbisogno necessario a garantire i livelli minimi di assistenza sanitaria segnalando tale necessità in sede di richesta di nulla osta alle Azienda di appartenenza dei candidati, trovandosi quindi nell'impossibilità di acconsentire ad una data di presa possesso successiva al 1^ giugno 2024.
In tal contesto, il riscontro inviato dall' non poteva considerarsi valido come nulla osta Controparte_4 posto che conteneva una data diversa e successiva rispetto a quella indicata dall' . CP_5
Infatti, richiamata la normativa di riferimento, essendo il nulla osta dell'Azienda di appartenenza espresso per una data diversa da quella stabilita, non poteva essere considerato quale atto di assenso pieno ed esplicito, necessario per il perfezionamento del contratto di cessione del dipendente.
Nella fattispecie inoltre, la ricorrente collocandosi al 46° posto rispetto al numero di posti messi a bando (10) era risultata quale candidato idoneo non vincitore, sicché non poteva vantare un diritto soggettivo all'assunzione, ma, al più, una mera aspettativa che poteva tradursi in un diritto al trasferimento solo con il concorso della volontà di tutti e tre i soggetti interessati alla cessione, cosa che non si era verificata per effetto del consenso vincolato in maniera difforme espresso dall' Controparte_4
Precisava che aveva richiesto la rettifica della data di decorrenza fissandola al 1.06.2024 solo alle Aziende che avevano proposto un termine superiore ai 60 giorni, come nel caso in esame.
4 Osservava che la decisione assunta era quindi conforme ai criteri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Rilevava che la domanda della ricorrente di essere immessa in ruolo con decorrenza dal 14.10.2024 presso l'azienda di , ove accolta, non avrebbe potuto essere adempiuta in quanto Controparte_1 CP_1 avrebbe significato: predisporre un contratto di assunzione retrodatato;
la ricorrente non avrebbe potuto dichiarare di non trovarsi alla data di assunzione in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalla normativa di riferimento e le sarebbero stati versati emolumenti per una attività lavorativa mai svolta presso l' resistente avendo essa lavorato presso altra Azienda pubblica del SSN. CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, ne eccepiva l'infondatezza, in quanto nessun diritto al trasferimento si era mai perfezionato in capo alla ricorrente stante il mancato consenso dell'
[...]
, e la genericità per mancata allegazione dei pregiudizi subiti per effetto del mancato CP_4 trasferimento.
3. La domanda non può trovare accoglimento.
3.1. È documentato e non contestato che parte ricorrente con deliberazione n. 184 del 20.02.2024 (doc.1 ricorso) era stata individuata tra il personale da immettere in ruolo all'esito dell'espletamento della procedura di mobilità in entrata regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del D. Lgs. 165/200, per la copertura di 10 posti di a seguito di scorrimento di graduatoria, e che dopo la sua CP_6 accettazione (doc.2 ricorso), era stato concesso il relativo nulla osta in uscita dall' con Controparte_4 deliberazione n. 7484 del 27.03.2024 con proposta quale data di inizio quella del 14.10.2024 (doc.3 ricorso).
Parimenti documentata la risposta fornita dall'Azienda convenuta che, con nota del 16.05.2024 prot. n.
11470 (doc.7 ricorso), rappresentava l'esigenza di anticipare, per esigenze organizzative, la concessione del nulla osta con decorrenza dal 1.06.2024 e con la precisazione che il mancato riscontro nel termine indicato
(entro il 24.05.2024) o l'indicazione di una data successiva a quella del 1.06.2024, sarebbe stato considerato a tutti gli effetti quale diniego alla concessione del nulla osta.
Di risposta, con nota del 23.05.2024 confermava la data del 14.20.2024 indicata in Controparte_4 precedenza (doc. 9 ricorso), sicché l'azienda sanitaria di con delibera n.476 del 31.05.2024, CP_1 dando atto della conferma del termine sopra indicato da parte dell' considerava tale Controparte_4 risposta quale diniego al nulla osta, procedendo così allo scorrimento della graduatoria.
3.2. Ciò posto, la materia della mobilità volontaria è regolamentata dall'art. 30 del D. Lgs. 165/20011, cui fa espresso rinvio anche l'art. 63 del CCNL del personale della sanità del 2 novembre 2022 (doc.12 ricorso), che così dispone: <1. La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti è disciplinata dall'art. 30, del D. lgs. n.
165/2001. 2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:
a) la mobilità avviene nel rispetto dell'area e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta fermo quanto previsto all'art. 19 comma 3 (Progressione economica all'interno delle aree) e all'art. 23 commi 2 e 3 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento);
b) il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall'Azienda, indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. L'Azienda o Ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni.
3. Nell'applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti danno priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli minori affidatari o per esigenze connesse all'assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori.
4. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento di durata superiore ad un anno (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
5. Resta consentita la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi dell'art. 29 bis e 30 del D. Lgs
165/2001 e relative disposizioni applicative.
passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.>.
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6. La mobilità volontaria non comporta l'assoggettamento al periodo di prova secondo quanto disposto dall'art. 40, commi 11 e 12, (Periodo di prova).
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 52 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale) del CCNL del 21 maggio 2018 e l'art. 21 (Mobilità) del CCNL del 19.4.2004.>.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la mobilità volontaria determina una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro riconducibile allo schema legale della cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 e ss c.c., che necessita per il suo perfezionamento del consenso di tutte e tre le parti interessate per cui il rapporto di lavoro può essere trasferito solo se vi è l'assenso dell'amministrazione di appartenenza (Cass., Sez. Un., n. 26420/2006; Cass., Sez. Un. n. 14698/2005; Cass. n. 19564/2006; Cass. n.
16185/2006; Cass. n. 8389/2006, Cass. sentenza n. 02/2017, Cass. n. 9663/2019, Cass. n. 16452/2020, Cass.
S.U. n. 33213/2018), dell'amministrazione di destinazione e del lavoratore.
Il consenso della amministrazione di provenienza costituisce una condicio sine qua non, in assenza della quale non si perfeziona la cessione contrattuale per cui, anteriormente al rilascio del nulla osta, non può ritenersi sorto alcun diritto soggettivo in capo al dipendente al trasferimento che può, al più, vantare una aspettativa di diritto.
In ogni caso, la discrezionalità dell'Amministrazione di appartenenza nell'autorizzare la mobilità in uscita del proprio dipendente deve, pur sempre, conformarsi ai canoni di correttezza e buona fede sia nell'esercizio dei propri poteri amministrativi, quale soggetto di diritto pubblico, che nell'esercizio dei poteri privatistici quale datore di lavoro.
Pertanto, un eventuale diniego del nulla osta deve essere sempre giustificato da obiettive esigenze di carattere gestionale o organizzativo.
Espressione della discrezionalità di tale potere autorizzatorio è anche la facoltà di differire il proprio assenso come esercitata dall' che con nota del 27.03.2024 rilasciava il nulla osta al trasferimento Controparte_4 della dipendente con decorrenza dal 14.10.2024, termine poi ribadito, con la nota prot. n.12079 del 23 maggio 2024 richiamando a giustificazione “la carenza del personale infermieristico nonché la necessità di garantire al contempo la fruizione delle ferie estive al personale e la funzionalità del servizio”.
Senonché tali esigenze devono essere bilanciate con quelle rappresentate dall' Controparte_1
(cfr. relazione Direzione Medica di Presidio nazionale, prot. 2605 del 4.02.2025 all. memoria), la quale, per venire incontro alle aziende di appartenenza che avevano richiesto un termine diverso e più lungo rispetto ai
60 previsti dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. n.165/2001, aveva provveduto a richiedere la rettifica della data di decorrenza fissandola al 1.06.2024 (cfr. deliberazione n.378 del 18.04.2024 all. memoria).
Parte attrice si duole del fatto che tale termine sarebbe stato imposto arbitrariamente dall' Controparte_7 convenuta stante l'inapplicabilità alle Aziende sanitarie dell'art. 30 comma 1 terso periodo del d.lg.
n.165/2002, in relazione allo stesso articolo 30 comma 1quarto periodo del d.lgs. n.165/2001.
7 Tale rilievo, però, non può essere condiviso in quanto è vero che il citato articolo 30 dispone che “il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione…” non si applica “al personale delle azienda e degli enti del servizio sanitario nazionale…,”, tuttavia, la norma in commento precisa anche che per queste “è comunque sempre richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”.
Ed allora, se l' di destinazione aveva proposto un termine per la presa in servizio superiore a quello CP_1 indicato dalla norma, proprio perché il termine di 60 giorni non è vincolante per le aziende sanitarie, vero è anche che l'indicazione di un termine più lungo (1.06.2024) è stato deciso dall' Controparte_1
a seguito di scelte organizzative ponderate in base all'esigenze del momento e motivate dalla necessità
[...] di garantire un adeguato livello di assistenza sanitaria come si legge nella citata relazione del 4.02.2025, sicché tale indicazione non può essere ritenuta arbitraria.
Il fatto poi che l'ATTS Franciacorta abbia condizionato, in ragione delle proprie esigenze di servizio (non contestate in queste sede), il rilascio del nulla osta ad un termine diverso e più lungo (14.10.2024), induce a ritenere che la stessa non abbia prestato un consenso definitivo alla mobilità della propria dipendente, sicché correttamente e in aderenza a quanto espresso nella propria nota del 16.05.2024 (“l'indicazione di una data successiva a quella suindicata, sarà considerato a tutti gli effetti diniego alla concessione del nulla osta”),
l' ha ritenuto, a sua volta, il diniego al nulla osta, con conseguente mancato Controparte_1 perfezionamento del contratto di cessione.
3.3. Pertanto, deve concludersi che l'apposizione di un termine diverso rispetto a quello indicato dall' convenuta (già superiore ai 60 giorni di cui all'art. 30 cit.), ha, di fatto, valore di sostanziale CP_1 dissenso, sicché in assenza di un incondizionato ed attuale consenso alla mobilità in uscita da parte dell'amministrazione di appartenenza, correttamente l' ha proceduto allo Controparte_1 scorrimento della graduatoria di merito.
Ne consegue l'integrale rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, ivi compresa la domanda, peraltro solo genericamente formulata, di risarcimento del danno asseritamente patito per il mancato trasferimento.
4. La particolarità e complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 24.06.2025. Il Giudice
Chiara Desenzani
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9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il
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