TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 06/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia in materia di lavoro iscritta al R.G. n. 1592/2024
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. F. Chietera
Ricorrente
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. E. C. Schiavone
Resistente
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge
18 giugno 2009, n. 69.
--------
La presente decisione concerne la richiesta di condanna della resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del , della somma di € 21.386,02, pari alla differenza tra Pt_1
quanto spettantegli a titolo di retribuzione ove non fosse stato sospeso dal lavoro e quanto effettivamente percepito con l'integrazione salariale, relativamente al periodo dal 5.05.2014 e sino al 15.10.2016, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Ha dedotto il ricorrente – dipendente della società dal 28.11.2000 – di avere lavorato CP_1
presso lo stabilimento di Santeramo - Jesce 2 sino al mese di gennaio 2008, data dalla quale era stato trasferito presso lo stabilimento di NO e che, dal mese di agosto 2008, era stato sospeso a zero ore
1 e posto in che, con sentenza n.4119/2018 il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari, CP_2 accogliendo il ricorso, aveva dichiarato l'illegittimità della sospensione in CIGS del proprio rapporto di lavoro relativamente al periodo dall'1.08.2008 all'11.02.2014, condannando la società al CP_1
risarcimento dei danni in favore di esso ricorrente per un importo pari alla differenza fra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito, oltre gli accessori;
di avere ottenuto, stante la mancata ottemperanza della datrice di lavoro alla suddetta pronuncia, sempre dal
Tribunale di Bari, la sentenza n.2313/2020 con la quale la era condannata al pagamento, CP_1 in proprio favore, per i predetti titoli dell'importo di € 39.228,50.
Aggiungeva il ricorrente che, nonostante fosse stata accertata giudizialmente l'illegittimità della messa in dopo una breve ripresa dell'attività lavorativa presso lo stabilimento di Santeramo – CP_2
Jesce 2, per il periodo dal 12.2.2014 al 4.5.2014, era nuovamente collocato in presso lo CP_2
stabilimento di NO per il periodo dal 5.5.2014 al 15.10.2016, data in cui era licenziato.
Tanto premesso il ha chiesto: 1) accertare la illegittimità della sospensione dell'attività Pt_1
lavorativa e contestuale collocazione in CIGS a zero ore dal 5.5.2014 e sino al 15.10.2016; 2) condannare l' a risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra quanto spettante a Pt_2
titolo di retribuzione ove non fosse stato sospeso dal lavoro e quanto, invece, effettivamente percepito a titolo di integrazione salariale, per una somma di euro 21.386,02, oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, contestando la fondatezza delle avverse pretese e deducendo, in ogni caso, la applicazione, alla fattispecie in esame, dell'art.1227 c.c., comma 2 <<… ai fini quantomeno della riduzione dell'importo risarcitorio, in considerazione della condotta osservata dal ricorrente in costanza ed a valle della collocazione in
CIGS >>.
Disposta ed espletata consulenza tecnica contabile, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
-------
Occorre premettere che procedimenti analoghi al presente, introdotti da colleghi di lavoro dell'odierno ricorrente ed interessati dalla medesima procedura di cassa integrazione, sono stati già definiti, sia da questo Tribunale che dalla locale Corte Appello, con sentenze di accoglimento (fra le altre, cfr. sentenza n. 364 del 25/01/2017 e n.1424-2019 di questa sezione Lavoro, per la Corte di
Appello, sent. n. 1768-2020 estensore dott. Mastrorilli, queste ultime in fattispecie del tutto sovrapponibili, per estendersi il periodo di sino al 2016) le cui motivazioni, confermate dalle CP_2
successive pronunce della Cassazione – vedi sentenze allegate dal ricorrente al proprio fascicolo di parte – che si condividono integralmente e, di seguito, per quanto rilevanti, si riportano.
2 <com noto la legge luglio n. prevede che dopo l dello stato di crisi>e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, ed all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale. Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Tuttavia il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»). L'art. 2 del citato d.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione (v. in particolare il comma
5 dell'art. 2 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la disciplina del d.P.R. n. 218 del
2000 non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è in particolare esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle
3 organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991. Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (v. in questo senso Cass. sez. VI-L ord. 26587/11, che ha affermato detto principio a norma dell'art. 360bis, primo comma, cod. proc. civ., cui ha fatto seguito Cass. 193/16; in senso conforme v. anche tra le tante
Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13).
Questo orientamento è stato peraltro ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del
04/05/2017, emessa nell'ambito di una controversia promossa nei confronti dell'odierna resistente in relazione ad una fattispecie che – da quanto è possibile evincere dalla lettura della pronuncia in questione – appare perfettamente sovrapponibile alla presente.
In linea con il citato indirizzo deve dunque ribadirsi che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere. Tale disposizione ha infatti lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R.
n. 218 del 2000. La disciplina introdotta da tale decreto, in sostanza, non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni legislative, ma è volta unicamente a regolamentare in modo diverso il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione dell'integrazione salariale.
3.2. La Corte di cassazione ha altresì affermato – con orientamento che, anche in questo caso, può definirsi costante – che in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in
4 base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata (v. ex multis Cass. 26587/11, che ha affermato il riportato principio affermato ai sensi dell'art. 360bis, primo comma, cod. proc. civ.; in senso conforme v. anche Cass. 13290/09).
In linea con il suddetto principio è stato precisato che:
a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 7720/04; in tal senso, v. altresì Cass. 12719/06 e 11660/06);
b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro
(sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (v.
Cass. 28464/08);
c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione.
La Corte ha inoltre statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. La sua assoluta genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, sicché essa viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 223/1991. Tale violazione, peraltro, non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (v. sul punto Cass. 7459/12, che ha ritenuto l'illegittimità dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori operate secondo le “esigenze tecniche, organizzative e produttive”, non essendo consentito che l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale;
per l'affermazione del medesimo principio v. anche Cass.
11254/10 e 4807/12).
5 3.3. Applicando i riferiti principi al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che la società resistente ha adottato nei confronti dei lavoratori una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria sulla base degli accordi sindacali allegati del 9.6.2005, 12.6.2006, 17.6.2008, del 16.6.2009, 11.10.2010, 22.9.2011 e 10.10.2013… Infine, con l'accordo del 10.10.2013 si specifica quanto segue: «… le parti convengono che i lavoratori da collocare in CIGS saranno individuati tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di legge connessi alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze …». Nello stesso accordo si precisa altresì che alla scadenza dei periodi indicati del 31.12.2013 per l'Area
Produzione e del 31.03.2014 per l'Area Amministrativa e Corporate «… le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività e competitività definiti dal Piano industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in a zero ore saranno, in una prima fase, circa n. 1800 ( di cui 1650 in Area CP_2
Produzione e 150 in Area Amministrazione e Corporate) …».
In sostanza, con tale ultimo accordo del 10.10.2013 le parti contrattuali si sono limitati a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991. Appare evidente la assoluta genericità di tali criteri, dal momento che in tale accordo non sono state previste le modalità con cui applicare i criteri di scelta stessi;
non sono stati indicati i meccanismi operativi che portano all'individuazione concreta dei licenziati con la indicazione dei parametri assegnati ai vari criteri, non è stato precisato l'ordine di priorità fra i criteri stessi, né tantomeno l'obbligo di stilare una graduatoria sulla base di punteggi assegnati e di ogni altro elemento che aiuti a comprendere il percorso seguito.
In una fattispecie simile a quella in esame la Corte di cassazione ha ritenuto che «… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio CP_2 specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione v. anche Cass. n. 13240/09. Ed è indiscutibile che in quest'ottica menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in ma non anche il criterio che presiede a tale selezione …» (v. Cass. 2216/16). CP_2
6 In definitiva, deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione ed in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva.
3.4. Ne deriva che devono ritenersi illegittime le sospensioni in Cassa Integrazione Straordinaria, sia perché risulta omessa tout court la comunicazione sindacale, sia perché l'esame congiunto si è svolto senza indicazione dei criteri concreti di scelta dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione.
L'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico–giuridico. Ne consegue che, avendo i lavoratori il diritto soggettivo di percepire la retribuzione (per la prestazione lavorativa non divenuta impossibile) e non essendo prevista l'idoneità del provvedimento a degradare tale situazione soggettiva ad interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 all.
E del 1865, con conseguente accertamento della “illegittimità” della sospensione dal lavoro e quindi dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto ex tunc, in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di sospensione del rapporto per effetto della riprende vigore l'ordinario regime CP_2 dell'adempimento nelle obbligazioni (v. Cass. 11263/98).>>.
---------------
Quanto, poi, al periodo successivo, regolato dagli accordi post ottobre 2013, la questione della legittimità della procedura della Cassa integrazione è stata esaminata e decisa - pure in senso sfavorevole all'azienda - come si è detto, sia da questo Tribunale che dalla Corte.
Sul punto, il Tribunale di Bari, con la sent. n. 1424-2019, ha già avuto modo di porre in evidenza
<<…devono essere esaminati sia l'accordo del 3 marzo 2015 che l'accordo del 14.10.2015, con cui
è stata disposta la proroga della cassa integrazione dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016
(trattamento di cassa integrazione per cessazione della attività presso il sito di NO).
In tema, occorre innanzitutto osservare come, presso vari stabilimenti della società convenuta, nel corso degli anni, vi siano stati svariati trattamenti di CIGS per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1, co. 3 L. 223/1991 (ratione temporis vigente). Basti pensare all'accordo del 10 ottobre
7 2013, siglato nella fase amministrativa avviata dal Ministero del Lavoro, dopo che la fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo si era conclusa “in assenza di un'intesa tra le parti”.
In quest'ultima sede, in particolare, il esponeva di aver approntato un Piano CP_3
Industriale prevedente, tra l'altro:
- la cessazione delle attività dei siti di NO (esplicitamente programmato “entro il mese di
Novembre 2013”) e (con trasferimento presso altri stabilimenti delle attività di Parte_3
magazzino);
- la cessazione della sola attività di produzione salotto sul sito di Matera Iesce;
- la riorganizzazione del Polo di ER.
In una ottica di “sensibile” riduzione del costo lavorativo, in quel contesto, si era altresì programmato un esubero strutturale di 1506 unità lavorative complessive.
Ebbene, le Parti sociali, nel 2013, avevano previsto che la per riorganizzazione fosse prorogata CP_2
per un ulteriore anno e che il licenziamento collettivo avviato fosse definito per 600 lavoratori, secondo il criterio della non opposizione.
Parallelamente, al fine del riassorbimento delle eccedenze delle unità lavorative, la società si era impegnata ad individuare soggetti terzi (ed, in particolare, start up) cui affidare parte delle attività derivanti dallo sviluppo delle produzioni all'estero.
Tale ultimo processo, tuttavia, subiva dei rallentamenti nel corso dei mesi, tanto vero che le Parti sociali siglavano il successivo accordo del 3.3.2015.
Esso, in particolare, era preceduto da un esame congiunto, ex art. 2 D.P.R. 218/2000, finalizzato ad una seconda proroga della per riorganizzazione e conclusosi con la presa d'atto CP_2 dell'impossibilità del raggiungimento di un accordo.
A fronte di una seconda richiesta di esame congiunto, appunto nel marzo del 2015, veniva concordato un nuovo organigramma ed il sito di NO diveniva l'unità presso la quale sarebbe proseguito il percorso di per riorganizzazione, con il secondo anno di proroga. CP_2
Come noto, per la maggioranza dei lavoratori, estranea alla Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria, veniva invece disposto il ricorso al contratto di solidarietà.
I dipendenti interessati dalla CIGS (500 lavoratori), invece, venivano destinati, oltre ad interventi di formazione, anche ad iniziative di ricollocazione “sia interna che esterna”.
In particolare, per il periodo successivo alla proroga, le parti concordavano:
a) che 100 – 120 unità lavorative sarebbero state impegnate, presso lo stesso stabilimento di
NO, alla fabbricazione interna delle sedute imbottite;
b) 100 unità lavorative sarebbero state impiegate nelle start up impegnate nelle attività interessate in passato dai processi di esternalizzazione in Romania;
8 c) le altre 280 unità sarebbero state coinvolte da licenziamento collettivo incentivato e fondato sul criterio della non opposizione.
Sul punto il Tribunale di Bari ha già avuto modo di porre in evidenza che l'accordo del 2015 “non soddisfa i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla elaborazione giurisprudenziale. Infatti, non sono specificati nel testo in questione il numero dei lavoratori interessati dalla proroga della cassa integrazione (cosa significa "sino ad un numero massimo di 500"?) e, soprattutto, i criteri di scelta dei vari lavoratori da includere nell'ambito della sospensione del rapporto di lavoro. In definitiva deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione ed in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva”.
E' poi pacifico che, nel periodo immediatamente successivo, l'azienda procedeva a trasferire vari dipendenti presso lo stabilimento di NO.
Successivamente, con l'approssimarsi della scadenza del trattamento di cassa integrazione, con specifico riferimento allo stabilimento di NO, la società presentava richiesta di esame congiunto presso la Provincia di Taranto, al fine di accedere alla per cessazione dell'attività. CP_2
In effetti, la dava atto della circostanza che il peggioramento complessivo delle CP_1 condizioni di mercato aveva reso impossibile il riavvio dell'attività produttiva nel sito che medio tempore era rimasto sospeso.
Veniva dunque sottoscritto dalle Parti sociali il verbale di accordo in cui si dichiarava cessata l'attività e veniva disposto il trattamento di integrazione salariale per 370 dipendenti (circa 54 avevano già aderito alla risoluzione volontaria ed incentivata) e per la durata di un anno.
Parallelamente, sempre il 14 ottobre 2015, si stabiliva l'ampliamento della platea del contratto di solidarietà, mediante l'inclusione dei 100 lavoratori del sito di NO che avrebbero dovuto essere impiegati nel percorso di riavvio della produzione presso quello stesso stabilimento e che, viceversa, attesa l'impossibilità di realizzazione del progetto, venivano ricollocati presso gli altri siti produttivi che erano destinati a restare operativi.
Orbene, in siffatto accordo si legge che “la società ha confermato la necessità di accedere all'intervento della per cessata attività aziendale sul sito di NO;
al riguardo la società ha CP_2
dichiarato che le condizioni utili a favorire il riavvio della produzione sul sito di NO (TA), così come concordato nel verbale del 3 marzo u.s., non si sono concretizzate a causa del peggioramento delle condizioni economiche e di mercato”.
Ora, ad avviso del decidente, siffatta scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione non è stata connotata dalla trasparenza ed obiettività richiesta dalla giurisprudenza (Cass. 22/3/2012, n. 4807).
9 Come anticipato, infatti, coerentemente a quanto già accertato in sede di decisione dell'impugnativa di licenziamento versata in atti, la dislocazione presso lo stabilimento di NO è avvenuta, a fronte della persistenza di una crisi coinvolgente l'intera attività produttiva, in modo strumentale.
I lavoratori, tra cui il provenienti da altri reparti produttivi (comunque rimasti attivi: c.d. Pt_4
operations, tra cui rientrava ) e irragionevolmente differenziati rispetto agli altri dipendenti, Pt_5
non sono neppure stati occupati nelle attività di aggiornamento e di formazione cui era preposta
(almeno formalmente) la singola unità aziendale di NO (il ha dedotto di essere stato Pt_4
impiegato in tali attività per soli 3 giorni).
Ebbene, tale stato di fatto ha riverberato i suoi effetti negativi sulla nuova collocazione in CP_2 per cessazione dell'attività, dovendosi prendere atto della circostanza che è stato impedito ai sindacati un controllo effettivo e ponderato sulla scelta aziendale, di carattere arbitrario.
Premesso che le ragioni del licenziamento riposavano sulla crisi aziendale riguardante l'intero plesso produttivo (e non, dunque, il solo stabilimento di NO) è stata infatti rilevata dal giudice dell'impugnativa di licenziamento l'assenza di criteri chiari ed univoci di individuazione dei lavoratori da avviare al percorso di aggiornamento professionale da espletare presso NO;
ciò tanto più alla luce della circostanza che, mentre alcuni dipendenti sono transitati da altre unità produttive a NO, come accaduto per il è altresì avvenuto che altri lavoratori già Pt_4
impiegati a NO siano transitati presso i siti operativi, beneficiando del contratto di solidarietà.
In particolare, è stato osservato, con motivazioni che il decidente intende far proprie poiché coerenti con quanto emerso nella presente sede, che “la società ha proceduto arbitrariamente a modificare la sede lavorativa di decine di dipendenti trasferendoli <> presso l'unità produttiva di NO” e, in questo modo, “ha in via unilaterale e senza alcuna ragione economica oggettiva precostituito l'area e il numero di lavoratori da licenziare”.>> (sent. Trib. Bari, 1424-2019 dott. in data 27.3.2019, / Per_1 Pt_4 CP_1
Tale impianto motivazionale è stato pure confermato dalla C. Appello di Bari, nella richiamata sentenza n.1768/2020, laddove, respingendo il gravame, il Collegio ha affermato che << Va, in conclusione, condiviso il giudizio di illegittimità dell'accordo, sotto il profilo esaminato, espresso dal Tribunale.
16. Ne consegue l'illegittimità anche della disposta proroga, affetta dalla medesima genericità dell'atto prorogato;
né con riferimento alla proroga del 2015, sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato – e che attiene (al pari di quella successiva dall'ottobre 2015 all'ottobre 2016) comunque ad un accordo genetico come detto viziato da un'inammissibile genericità - risultano evidenziati, in sede di gravame, specifici profili idonei a condurre a differenti conclusioni.
10 16.1 Inoltre si rammenta, con riferimento alle successive proroghe relative al biennio 2015/2016 - asseritamente giustificate, sembra di intendere, dalla concordata sospensione (temporanea) delle attività produttiva presso lo stabilimento di NO durante il detto periodo - che, per giurisprudenza consolidata (Cass. nn. 13377/2008 e 25140/2010), nel corso della durata del periodo di CIG non è consentito -pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori- determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma.
Senza contare che, a ben vedere, il testo finale dell'accordo sindacale del 14.10.2015 all'uopo richiamato, fa riferimento “ad un numero massimo di 370 lavoratori occupati presso il sito di NO
(TA)” (e dunque non alla totalità dei dipendenti dello stabilimento, posto che una quota - parte pari a 100 lavoratori sarebbe stata invece riallocata “presso altri stabilimenti”), senza, ancora una volta, specificare adeguatamente ed in modo obiettivo i criteri di selezione del personale in concreto coinvolto da detta sospensione (ed escluso dalla riallocazione di cui sopra, all'esito di un processo di aggiornamento professionale che, in base agli accordi precedenti, avrebbe dovuto interessare la totalità dei dipendenti dello stabilimento).
Inoltre, in questo contesto, neppure va trascurato che, in base a quanto dedotto – e non contestato – in sede di ricorso introduttivo, l'istante in realtà ha sempre lavorato presso lo stabilimento di ER
(TA), per poi essere trasferito, con decorrenza 16.10.2015, d'ufficio e per “fini amministrativi”, presso lo stabilimento di NO (senza mai prestarvi la propria attività), nelle more, dunque, di un procedimento di CIG che alcuna specifica previsione conteneva in relazione a tale “manovra”.>>
------------
Alla luce delle suesposte considerazioni va dichiarata la illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del per il periodo dedotto in ricorso. Pt_1
-----------
Pertanto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al differenziale tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito per il periodo dal 5.05.2014 al 15.10.2016, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
11 Il risarcimento va riconosciuto in relazione all'intero periodo, considerato che, applicandosi, alla fattispecie in esame il termine decennale di prescrizione – e non quello quinquennale come deduce la società resistente – la decorrenza dal maggio 2014 si pone, comunque, a valle del periodo coperto dalla prescrizione, considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato in data 19.02.2024.
D'altronde la giurisprudenza di legittimità (vd. Cass.19235 del 21.09.2011, richiamata in fattispecie analoga da Cass. 32999 del 9.11.2022, versata in atti) si è già espressa, con costante orientamento e con argomentazioni che questo giudice condivide, nel senso della inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1227 c.c.
-------
Pertanto, in assenza di contestazione sui criteri adottati dal CTU, dott.ssa , quanto Persona_2
dovuto alla parte ricorrente può essere determinato dalla misura dallo stesso indicata in euro
20.543,39, come di seguito si riporta:
<
Egli ha considerato la riduzione dell'orario di lavoro conseguente a seguito dell'uso, da parte della resistente, dei seguenti ammortizzatori sociali: Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)
e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).
Tenendo conto delle disposizioni e delle tabelle retributive del CCNL Legno, Sughero e Arredamento
Industria, egli ha calcolato la differenza spettante, sottraendo all'importo della retribuzione ordinaria dovuta, senza alcuna riduzione di lavoro, l'importo percepito a titolo di trattamento di integrazione salariale.
In osservanza al quesito, egli ha, infine calcolato la tredicesima mensilità, non corrisposta in presenza di CIGS e CIGD (vedasi allegati n. 3).
PAR.
3- CONCLUSIONI
Lo scrivente C.T. risponde al seguente quesito:
“Quantifichi le differenze tra quanto in ipotesi spettante al lavoratore ricorrente secondo la retribuzione ordinaria indicata nei prospetti paga (paga base, contingenza, scatti, edr e superminimo) in relazione alle ore non lavorate- sempre risultanti nei prospetti paga- ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo oggetto di controversia.
Aggiunga a tale importo anche le quote di tredicesima mensilità.”
Al ricorrente spetta l'importo di euro 20.543,39 (vedasi allegato n. 3).>>
--------
12 In conclusione la società deve essere condannata alla corresponsione, in favore del CP_1 ricorrente, della complessiva somma di € 20.543,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo.
-----------
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico della CP_1
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m.
10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto, pure, del carattere seriale della controversia.
Deve infine essere disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in data 6.02.2024, nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: CP_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del ricorrente con riferimento al periodo dal mese dal 5.05.2014 sino al 15.10.2016;
-condanna, pertanto, la società convenuta, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno nella misura parametrata alla differenza fra la retribuzione spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito, della somma di euro 20.543,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
-condanna, altresì, la società convenuta al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in euro 2.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
- pone a carico della società resistente i costi di CTU.
Bari, 6.06.2025
Dott.ssa
M.Procoli
13