Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 605/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elisa SARNO Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Paolo NALDI Controparte_1 appellato
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi Pt_1 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 15/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 16.12.2022 ha chiesto la condanna dell a Controparte_1 Pt_1 corrispondere in suo favore, ai sensi dell'art. 13, 2° comma del Dlgs. 38/2000, un indennizzo pari ad una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura, comunque non inferiore ai limiti di legge, da accertarsi in corso di causa, previo accertamento della sussistenza del diritto al riconoscimento di postumi permanenti derivanti dalla malattia professionale denunciata all' . Pt_1
L' , costituitasi in giudizio, ha contrastato la pretesa attorea. Pt_1
Istruita la causa con prove orali e CTU medico-legale, il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente, affermando che “la patologia da cui è affetta CP_1
costituisce malattia professionale e che la stessa ha determinato nella
[...] ricorrente una lesione dell'integrità psicofisica complessiva nella misura del 16%”, condannando l' “a corrispondere a la prestazione economica per la malattia CP_2
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2. Ha proposto appello l' , censurando le valutazioni del CTU e chiedendo Pt_1 innanzi tutto rinnovazione della perizia. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto. Premesso che, come riferito dalla lavoratrice in primo grado, “la signora CP_1
a iniziato a lavorare nel 1975 come impiegata presso diverse ditte, poi dal
[...]
1991 al 1996 ha lavorato come assistente di base per la cura e assistenza di persone non autosufficienti, mentre dal 1996 fino al 2019 ha svolto l'attività di OSS (Operatrice Socio-Sanitaria) alle dipendenze di varie società cooperative e agenzie per il lavoro, che l'hanno impiegata in diverse strutture sanitarie e di servizi alla persona”, l' appellante non ha contestato la congruità delle misure di peso dei CP_2 carichi movimentati nè la frequenza di questi movimenti, come riferiti dalla lavoratrice e considerati dal CTU, limitandosi a criticare il perito per non avere tenuto conto dell'incidenza epidemiologica delle patologie in questione, per non aver fatto riferimento alle norme tecniche internazionali sui rischi lavorativi e per non avere
“adeguatamente fornito gli elementi necessari per il riconoscimento di un ruolo ancorché concausale dell'attività lavorativa svolta per l'insorgenza delle patologie sofferte dalla signora riconoscimento che non può riferirsi alla mansione di CP_1
OSS genericamente intesa ...), ma che deve necessariamente – e ancor più in patologie a carattere multifattoriale come quelle di specie – tener conto di tutti gli elementi riguardanti il caso specifico, tra cui – appunto – le misurazioni degli specifici indici di rischio e l'epoca di insorgenza delle singole patologie, nonché il quadro patologico generale della paziente che era da solo in grado di determinare l'insorgenza delle patologie denunciate, eliminando di fatto il requisito della
“necessarietà” che deve essere posseduto da ogni antecedente a cui voglia attribuirsi il ruolo di concausa” (pag. 11 appello). Ebbene, quanto alla contestata evidenza di elementi idonei a dare corpo alla correlazione causale tra malattia e attività lavorativa, la tesi di è contraddetta Pt_1 dalle prove orali, che hanno riportato quali compiti incombessero alla lavoratrice1.
pag. 2 di 5 Posto che il perito ha correttamente evidenziato la multifattorialità della genesi e considerato la natura dell'attività lavorativa quale “concausa”2, non si ravvisa alcuna lacuna nell'iter argomentativo del perito e la censura qui svolta dall'appellante si risolve, di fatto, in un mero dissenso diagnostico – e deve ricordarsi che “il difetto di motivazione ... della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del
Vi era un sollevatore presso l'Ospedale Maggiore ma era uno per 64 letti, pertanto la ricorrente provvedeva a sollevare da sola il paziente sia per lavarlo sia per trasportarlo, sia per cambiare il letto.
Quasi mai i pazienti erano collaborativi pertanto era necessario uno sforzo fisico dei polsi, della schiena, delle braccia e delle gambe.
Lavoravamo cinque giorni la settimana per almeno sette ore al giorno.
Nel corso della mattina dovevamo rifare circa 15 letti ciascuna in quanto eravamo 4 OSS e 64 pazienti. Capitava poi che si dovesse rifare il letto in quanto il paziente necessitava di pulizia e rifacimento letto e cambio pannolone più volte nel corso della giornata. Nel corso del turno poi spesso i pazienti chiedevano di essere posti sulla sedia e poi riposti nel letto. Facevamo anche il bagno ai pazienti allettati almeno una volta a settimana, quando avevamo il tempo di farlo, oltre alle quotidiane cure igieniche.
Somministravamo anche i pasti ai pazienti sollevandoli e se possibile mettendoli a sedere. In questa fase dovevamo spingere il carrello d'acciaio con pasti. Fatto il giro letti dovevamo poi spostare il carrello con le lenzuola sporche e riporle in un sacco che pieno poteva pesare anche 10 chili soprattutto se conteneva lenzuola bagnate. I pannolini sporchi e le traversine invece li riponevamo nel sacco nero dei rifiuti che pieno poteva pesare circa 7 chili. I sacchi dovevamo poi trasportarli in una stanza da cui poi venivano smaltiti. Dovevamo occuparci anche del bidone degli infetti in cui riponevamo le sacche delle urine, i pannoloni, le traverse dei pazienti infetti. Anche questi poi andavano smaltiti e pesavano più degli altri anche fino a 15 chili.
A fine mattinata dovevamo trasferire tutti i sacchi a fine turno.
La ricorrente quando ha lavorato con me ha fatto anche qualche turno di notte ma non saprei dire con quale frequenza. Le OSS di notte erano meno probabilmente due e pertanto il lavoro era intenso. So che la ricorrente aveva lavorato al Maggiore anche in Pronto Soccorso ma non saprei indicare il periodo anche perché io non vi ho mai lavorato. ADR: Tutto gli OSS si occupano anche della confezione e trasporto delle salme nella camera mortuaria.”
pag. 3 di 5 processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cassazione civile sez. III, 5/9/2022, n.26104; già così Cassazione civile sez. lav., 29/4/2009, n. 9988; successive conformi). Altrettanto dicasi delle critiche riferite alla mancata considerazione dell'epoca di pre- pensionamento (2017) e alla modalità di valutazione percentuale dell'invalidità come riconosciuta3: per quanto sintetiche, le repliche del CTU alle osservazioni analoghe già svolte in sede di contraddittorio peritale sono convincenti (e peraltro non sono state specificamente contestate in questa sede): “Si prende atto che il prepensionamento secondo parte è in riferimento al 2017: si precisa come agli Pt_1 atti emerga spesso quale data di riferimento il 2019; ad ogni conto non risulta che ciò influisca sulle conclusioni finali. Riguardo alla valutazione del danno, il CTU ha indicato nello specifico i singoli codici di riferimento, peraltro avvalorati dallo stesso CTP che considera tuttavia il range più basso tabellato;
per cui nel confermare la percentuale del 16% di danno biologico complessivo, si precisa che per il distretto lombare si ritiene un danno biologico del 4-5%; per il distretto spalle si ritiene corretta la percentuale del 7% citata anche dal CTP tenuto conto della limitazione funzionale e della bilateralità, mentre per il nervo mediano, la valutazione del 2% proposta dal CTP appare sottostimata, ritenendola invece più congruamente quantificabile, tenuto conto della bilateralità, in misura pari al 6%” [pag. 31 CTU, enfasi aggiunta]. Ciò peraltro pare coerente con la descrizione obiettiva riportata a pag. 20 della CTU, in esito alla visita della periziata: “Deambula con un antibrachiale. Esiti di intervento nervo mediano bilaterale, Polso dx normo atteggiato, normo conformato, presenta esiti chirurgici cicatriziali;
Tinel +4. A livello della spalla destra che risulta normo atteggiata e normo conformata si evoca dolore palpatorio in corrispondenza SAD, 3 “Per quanto riguarda l'esame obiettivo della spalla, il CTU riporta solo la limitazione del range articolare, senza indicare se si tratta di articolarità passiva o attiva né se vi sia l'intervento delle altre articolazioni che partecipano al movimento della spalla: è importante infatti ricordare che la valutazione del movimento della spalla si deve basare non solo sul grado, ma anche sulla qualità del movimento, tenendo conto che la spalla è l'articolazione più mobile del corpo, e che alla sua articolarità contribuiscono anche l'articolazione sternoclaveare, quella acromioclaveare e la scapolotoracica11. Inoltre, nella relazione di CTU non viene riportata alcuna valutazione sulla forza degli arti, né sembrano essere stati eseguiti test specifici per la cuffia dei rotatori, valutazione quest'ultima assolutamente irrinunciabile per la diagnosi differenziale e per un giudizio di compatibilità tra il dato strumentale (che è spesso positivo anche in soggetti asintomatici) e quello clinico. Per quanto riguarda l'esame obiettivo del rachide, non vi è alcun cenno alle ripercussioni neurologiche periferiche della discopatia (che si valutano con test neurologici specifici), fondamentale ai fini dell'attribuzione del danno. Infine, per quanto riguarda la sindrome del tunnel carpale, il CTU ha obiettivato solo gli esiti presenti al polso destro (peraltro molto modesti), mentre nulla viene detto sul polso sinistro: non vi è menzione sulla motilità, sulla forza, sugli esiti neurologici ecc, non vi è quindi alcuna congruenza con la valutazione stimata del 6% (quasi massimale rispetto alle tabelle di legge)” [pag. 12 appello]
pag. 4 di 5 con limitazione funzionale di ¼ sui vari piani. Spalla sinistra limitata di 1/5 sui vari piani. Rachide lombare in asse, con riflesso contratturale paravertebrale bilaterale, spinalgia pressopercussoria apofisaria prevalente al passaggio lombo-sacrale, limitazione di ¼ sui vari piani di movimento”. L'appello deve dunque essere respinto.
4. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 493/2024 del Tribunale di Bologna resa e Pt_1 pubblicata il giorno 24/4/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. condanna l' appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate CP_2 in €.2.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto. Bologna, 15/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così la teste a verbale del 22/6/2023 “Tanto io quanto la ricorrente lavoravamo per una agenzia Tes_1 interinale che ci spostava presso le diverse strutture ospedaliere.
A Bologna abbiamo lavorato presso il reparto di medicina, a Porretta presso le diverse aree suddivise in ragione dell'intensità di cura. La signora così come me era OSS e si occupava sia dell'igiene degli ospiti quanto della CP_1 somministrazione dei pasti. Con I pazienti erano per la maggior parte allettati e dovevano essere spostati a mano dalla sia per il cambio dei letti, sia per l'igiene personale, il cambio dei pannolini, e il trasporto per gli esami diagnostici. Nel caso di trasferimenti il paziente doveva essere sollevato e posto o sulla barella o sulla sedia a rotelle. 2 “Nel caso in esame, procedendo all'applicazione di rigorosa criteriologia medico legale, si afferma che l'attività lavorativa in esame, per come descritta e per come risulta in atti, preveda la movimentazione manuale di carichi, con posture incongrue, provocando pertanto un sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombare, delle spalle e dei polsi (risultando nel caso indicativa la bilateralità del quadro con prevalenza a destra, trattandosi di arto dominante e quindi maggiormente sovraccaricato), peraltro in una attività a carattere abituale e non occasionale, ricorrente e duratura negli anni. L'attività lavorativa espletata, infatti, prevede una serie di adempimenti e sollecitazioni, con movimentazioni e posture nell'adempimento delle peculiari mansioni lavorative qui identificate, che, tenuto conto anche dell' intensità, della ripetitività e continuità, le rende idonee ad aggravare il quadro degenerativo con meccanismo di carattere concausale. Pertanto ammessa l'efficienza e idoneità lesiva dell'attività lavorativa nel determinismo della patologia rachidea, tendinosica di spalle e a carico dei polsi, va ricordato, come è noto, l'esistenza di fattori individuali e di predisposizione del soggetto, nonché extra-lavorativi, nel determinismo delle patologie in esame, per cui risulta metodologicamente corretto parlare nel caso di specie di concausa, pur ritenendo l'esposizione al rischio di origine professionale un fattore causale necessario.” [CTU, pagg. 23-24] 4 noto che “Il test di FM è utilizzato per valutare la compressione locale del nervo, risultando positivo quando i soggetti riportano formicolio e scosse elettriche provocate toccando il nervo e irradiandosi distalmente lungo il decorso dei suoi rami” e la sua positività testimonia, dunque, di una sofferenza nel distretto in questione