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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 169/2023 R.G. promosso
DA
[...]
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Vincenzo D'Isidoro
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Dario Lombardo
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione a decreto ingiuntivo – iscrizione obbligatoria cassa previdenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1000/2022 del 18.10.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa – riuniti i giudizi iscritti ai nn. 1844/2018 e 925/2020 R.G. – in accoglimento delle opposizioni proposte da , revocava i decreti Controparte_1
ingiuntivi n. 479/2018 e n. 93/2020, con i quali l
[...]
[..
[...]
[...] (di seguito Parte_2
o gli aveva intimato il pagamento dei contributi assicurativi Pt_1 Pt_1
obbligatori dovuti in ragione della disposta iscrizione d'ufficio per gli anni compresi tra il 2001 e il 2015.
Il giudice, ricostruito il quadro normativo di riferimento in tema di iscrizione obbligatoria alla CNPR, evidenziava che, oltre alla iscrizione all'Albo dei
Ragionieri, era necessaria la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'esercizio dell'attività professionale autonoma.
Rilevava che la Corte di cassazione aveva chiarito che l'esercizio effettivo e continuativo della libera professione doveva ritenersi requisito necessario (cfr. sentenza n. 2226/1986) e che, contrariamente a quanto asserito dalla , la Pt_1
mera iscrizione all'Albo non poteva comportare automaticamente l'iscrizione alla cassa previdenziale (cfr. sentenza n. 2279/1963).
Disattendeva la tesi sostenuta dalla in ordine alla mancata risposta a Pt_1
seguito delle richieste di chiarimenti sulla posizione professionale dell'opponente, in quanto tale condotta non poteva sostituirsi ai fatti costitutivi dell'obbligo imposto per legge.
Quanto alle comunicazioni obbligatorie alla precisava, peraltro, che l'art. Pt_1
19 della legge n. 414/1991 prevedeva, a carico dei soli iscritti all'Albo che esercitavano attività professionale, l'obbligo di comunicare alla con lettera Pt_1
raccomandata da inviare entro 30 giorni dalla data fissata per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonché il volume complessivo degli affari dichiarato ai fini dell'IVA.
In definitiva, riteneva che, nel caso di specie, non avesse dimostrato – Pt_1
come era suo onere – l'esercizio, da parte dell'opponente, della libera professione di ragioniere, con carattere di continuità, necessario ai fini dell'obbligatoria iscrizione alla Cassa professionale. Osservava che, di contro, il , che non CP_1
aveva mai presentato domanda per l'iscrizione alla risultava essere da Pt_1
diversi anni un lavoratore dipendente, come emerso in sede di interrogatorio formale e comprovato dalla allegata dichiarazione CUD del 2016.
2 Escludeva che la titolarità di partita IVA per l'esercizio occasionale dell'attività di consulente contabile integrasse il requisito dell'effettivo esercizio continuativo della professione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la , con atto depositato il Pt_1
14.3.2023. Resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l'appellante lamenta la errata o falsa applicazione delle norme di legge, regolamentari e statutarie in tema di iscrizione obbligatoria alla Cassa previdenziale.
Premesso che con i due decreti ingiuntivi opposti è stato intimato il pagamento dei contributi non versati per il periodo intercorrente dal 2001 al 2016, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'avvenuta iscrizione all'Albo professionale e l'apertura della partita IVA, conformemente alle norme ratione temporis vigenti e applicabili, dovevano considerarsi sufficienti ai fini della contestuale iscrizione alla . Precisa che, a seguito Parte_3
dell'iscrizione all'Albo, con comunicazione del 23.4.2002, il era stato CP_1
invitato a comunicare il proprio status e, quindi, ad esercitare l'eventuale facoltà di non iscrizione alla in quanto lavoratore dipendente ex art. 2 del Pt_1
Regolamento di Esecuzione, con l'avvertimento che la mancata comunicazione nel termine di sei mesi avrebbe comportato l'iscrizione d'ufficio alla ai sensi Pt_1
dell'art. 4 del Regolamento della Previdenza (rectius art. 1, comma 4 del regolamento della previdenza in vigore dall'1.01.2013). Aggiunge che, non avendo l'odierno appellato fornito riscontro, con nota del 26.10.2005 è stata comunicata l'iscrizione d'ufficio con decorrenza dal 17.1.2001, con l'avviso al professionista di poter esercitare la facoltà di esonero dall'iscrizione.
Deduce che la menzionata facoltà di esonero non è mai stata esercitata dall'appellato e che, con provvedimento del 17.4.2018, è stata deliberata la cancellazione dello stesso a seguito di controlli interni dai quali è emerso che il
3 non risultava più iscritto all'Albo dal 18.9.2015. CP_1
Censura la sentenza per aver ritenuto che l'esercizio dell'attività professionale con carattere di abitualità costituisse requisito necessario per l'obbligo di iscrizione alla richiamando la sentenza n. 4568/2021, con cui la Corte di Cassazione ha Pt_1
chiarito che “l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale Pt_1
dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima”.
Contesta, poi, le valutazioni del giudice di primo grado sul mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'esercizio, con continuità, della libera professione. L'appellante assume che, sebbene non sussista alcun onere a proprio carico in tal senso, la stessa avrebbe “fornito ampia prova di aver nel tempo sollecitato ripetutamente il Rag. a fornire eventuali Controparte_1
chiarimenti sul proprio eventuale status di lavoratore dipendente senza ricevere alcun tipo di risposta, se non soltanto dopo la notificazione della prima ingiunzione ed in modo del tutto laconico ed incompleto” e di aver “provveduto aliunde ad acquisire informazioni utili attraverso l'Agenzia delle Entrate che, peraltro, hanno confermato che per le annualità oggetto d'ingiunzioni il Rag.
è stato titolare di partita IVA ed ha prodotto reddito da Controparte_1
attività professionale”.
2. Ripropone, infine, le difese formulate in primo grado e non esaminate dal
Tribunale.
3. L'appello è infondato.
3.1. Occorre, anzitutto, rilevare che la Parte_1
a favore istituita con legge n.
[...] Parte_1
160/1963 e privatizzata con il d.lgs. n. 509/1994, è un ente di previdenza obbligatoria che provvede ai compiti di previdenza e assistenza previsti dal suo
Statuto, ai sensi dell'art. 38 della Cost.
L'art. 24 della legge n. 414/1991, legge di “Riforma della Nazionale di
Previdenza a favore dei Ragionieri , vigente Parte_1 Parte_1
ratione temporis, prevede al comma 1: “Sono obbligatoriamente iscritti
4 alla i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che Pt_1
esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
La normativa regolamentare in tema di requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione alla è mutata nel corso degli anni. Pt_1
In particolare, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione – in vigore dall'1.1.1995 e sino al 31.12.2003 – “Alla Associazione
[...]
a dei ragionieri e periti commerciali", ( ), Parte_1 Pt_1 Pt_1
devono obbligatoriamente iscriversi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tutti i ragionieri e periti commerciali che sono iscritti o che si iscrivono all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità. L'iscrizione alla
Associazione è obbligatoria altresì per i ragionieri e periti commerciali che continuano ad esercitare la professione con carattere di continuità anche dopo avere conseguito la pensione a carico dell . Parte_1
La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale. I ragionieri e periti commerciali con
l'iscrizione alla acquistano la qualità di "associato" dell'associazione”. Pt_1
L'art. 2, quanto alle modalità di iscrizione, stabiliva che: “I ragionieri e periti commerciali che si iscrivono all'Albo professionale e che esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti, entro sei mesi dalla data in cui si verificano le predette condizioni, a presentare domanda di iscrizione alla
, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da Parte_1
inviare, per conoscenza, al Collegio professionale di appartenenza. Viceversa, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro lo stesso termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo, coloro che non esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti a segnalarlo all'Associazione.
5 Gli interessati possono svolgere gli adempimenti previsti dal primo comma anche rivolgendosi direttamente agli Uffici che ne rilasceranno ricevuta. La domanda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio e deve essere corredata dai seguenti documenti: a. certificato di iscrizione all'Albo; b. certificato di nascita;
c. copia dell'attestazione di apertura della partita IVA per la professione di ragioniere e perito commerciale riportante la data di inizio dell'attività; d. dichiarazione di non essere iscritto ad altro albo professionale precisando, in caso positivo, di optare per l'iscrizione a questa associazione. La domanda di iscrizione in luogo dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) potrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli iscritti all'Albo professionale che comunicano di non esercitare la professione con carattere di continuità devono allegare una dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi di legge, dalla quale risulti che non esercitano la professione con carattere di continuità e che non sono titolari di partita IVA quali esercenti la professione di ragioniere e perito commerciale. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti comma, sul presupposto che chi si è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione verrà effettuata di ufficio con comunicazione all'interessato ed al collegio professionale. Il ragioniere e perito commerciale che sia iscritto, o che si iscriva, anche ad albi professionali relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Associazioni o Enti che svolgono attività previdenziale ed assistenziale a favore dei professionisti al cui Albo è iscritto e dovrà versare ogni contribuzione dovuta alla sola a favore della Pt_1
quale ha esercitato l'opzione”.
Il successivo Regolamento di esecuzione – in vigore dall'1.1.2004 sino al
31.12.2012 – nel ricalcare la disciplina previgente, prevedeva, all'art. 1,
l'obbligatorietà dell'iscrizione per “tutti i ragionieri e periti commerciali iscritti all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità” e la facoltatività dell'iscrizione “per i
6 ragionieri e periti commerciali iscritti alle forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale”. Le modalità di iscrizione rimanevano immutate.
Con il Regolamento della Previdenza in vigore dall'1.1.2013 è stata prevista la obbligatorietà dell'iscrizione alla anche degli iscritti ad altre forme di Pt_1
previdenza obbligatoria e di coloro che si erano in precedenza avvalsi della facoltà di non iscrizione. L'art. 1 del predetto Regolamento dispone che: “Gli iscritti all'Albo che hanno l'obbligo di iscrizione all'Associazione previsto dall'articolo
5, comma 1, dello Statuto, devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione entro il termine di 6 (sei) mesi dal verificarsi dei requisiti per
l'iscrizione. Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare all l'iscrizione all'Albo e il non Parte_1
esercizio della professione entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per i liberi professionisti entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione al nuovo Albo. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sul presupposto che chi è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione viene effettuata d'ufficio.
L'iscritto è tenuto al versamento dei contributi dovuti e delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente Regolamento per il caso di omissione contributiva.
Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del
22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale, sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. L' comunica l'obbligo Parte_1
di cui al presente comma agli interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo”.
Lo Statuto della a favore dei Parte_1
7 Ragionieri e Periti commerciali prevede all'art. 5 comma 1 che “Sono iscritti all'associazione a) gli iscritti alla Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti…b) gli iscritti dal 1° gennaio 2008 alla Sezione A dell'Albo con il titolo professionale di “ragioniere commercialista” che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione e che non erano iscritto all'Associazione alla data del 31 dicembre 2007; c) gli iscritti alla Sezione
B dell'Albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria per la stessa attività, e che hanno chiesto l'iscrizione all'Associazione ….”.
3.2. Ciò premesso, deve precisarsi che, nel caso di specie, l'iscrizione d'ufficio disposta dalla , è avvenuta con nota datata 26 ottobre 2005, con decorrenza Pt_1
dal 17.1.2001, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione in vigore dall'1.1.2004 al 31.12.2012.
Detto Regolamento, all'art. 1 – come sopra precisato – prevedeva l'obbligatorietà dell'iscrizione per “tutti i ragionieri e periti commerciali iscritti all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità” e la facoltatività dell'iscrizione “per i ragionieri e periti commerciali iscritti alle forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale”.
Il successivo art. 2, con riferimento alle modalità di iscrizione, stabiliva, ai commi 5 e 6, che: “Gli iscritti all'Albo professionale che comunicano di non esercitare la professione con carattere di continuità devono allegare una dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi di legge, dalla quale risulti che non esercitano la professione con carattere di continuità e che non sono titolari di partita IVA quali esercenti la professione di ragioniere e perito commerciale. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti comma, sul presupposto che chi si è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione verrà effettuata di ufficio con comunicazione all'interessato ed al collegio professionale”.
Dall'esame delle disposizioni citate, si evince, anzitutto, che, come
8 correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, il requisito della “continuità dell'esercizio della professione” è necessario ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla cassa previdenziale e che l ha inteso regolamentare, nelle ipotesi Parte_1
di mancata comunicazione da parte degli iscritti all'albo, una presunzione di sussistenza del predetto requisito correlata alla mera iscrizione all'albo professionale.
Sebbene, quindi, l'omessa risposta da parte dell'appellato risulti idonea a giustificare in astratto l'iscrizione d'ufficio, ritiene il collegio che tale condotta non precluda automaticamente all'iscritto la possibilità di offrire in giudizio la prova del mancato esercizio continuativo della professione.
Proprio con riferimento alla prova dell'esercizio della professione con il carattere della continuità, il giudice di primo grado, escluso che la avesse Pt_1
dimostrato alcunché al riguardo, ha evidenziato che il “che non ha mai CP_1
presentato domanda per iscrizione alla , risulta essere da diversi Parte_1
anni un lavoratore dipendente, come emerso dall' interrogatorio formale del ricorrente e dalla allegata dichiarazione CUD del 2016; il sig. ha CP_1
rilevato di aver contestato la propria iscrizione d' ufficio in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, non avendone avuto occasione in precedenza e di aver lavorato come dipendente della società “PPC S.r.l.” fin dal 1993 occupandosi della realizzazione di impianti predisposti alla produzione in raffineria”.
L appellante – a fronte della superiore statuizione – si è limitata in Parte_1
questo grado ad osservare che la documentazione inoltrata (copia CUD 2016) è
“del tutto inidonea a fornire elementi utili a dimostrare lo status di lavoratore dipendente per le annualità oggetto delle ingiunzioni di pagamento, riguardando tutt'al più l'unico anno di riferimento” e che lo svolgimento di attività professionale di ragioniere risulta provata atteso che “nel corso di tutte le annualità oggetto d'ingiunzione lo stesso ha costantemente mantenuto attiva la propria partita IVA, come è emerso dalle informazioni acquisite dalla Pt_1
presso l'Agenzia delle Entrate, producendo redditi da attività professionale (all.
02 fasc. opp. 6034), ma vieppiù è stato lo stesso Ragioniere, in sede di interrogatorio formale, a confermare di svolgere attività di contabilità e di
9 consulenza contabile (cfr verbale ud. 11.2.2020 n.1844/2018 RGL)”.
Ritiene la Corte che le superiori circostanze non siano idonee a provare lo svolgimento dell'attività professionale di ragioniere con carattere di continuità, siccome richiesto dalla normativa ai fini dell'iscrizione alla relativa cassa previdenziale;
ed invero, dall'Estratto Conto Contributivo del versato in CP_1
atti dalla appellante e aggiornato al 21.05.2020 si evince che lo stesso ha Pt_1
prodotto esigui redditi professionali solo negli anni 2008 (€ 4.057,00), 2009 (€
3.928,00), 2010 (€ 6.760,00) e 2015 (€ 230,00); tanto conferma il carattere occasionale e non prevalente dell'attività professionale di ragioniere, necessario ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa previdenziale.
4. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, che liquida € 7.160,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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