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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2528/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2528/2020 + n. r.g. 2541/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), domiciliato in VIA MATINI C.F._2 Parte_3 C.F._3
N? 23 98062 FICARRA;
rappresentate e difese dall'avv. CARUSO LUCIANA giusta procura in atti.
, (C.F. ), domiciliato in NT P.IVA_1
Piraino (ME), Via Torre delle Ciavole 1; rappresentata e difesa dall'avv. PASSALACQUA LETIZIA giusta procura in atti.
OPPONENTI
(C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ALBA Vincenzo giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione ritualmente notificata e Parte_3 Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 303/2020 del 19.09.2020, con il quale il
Tribunale di Siracusa aveva ingiunto alle stesse, in qualità di garanti della società NT
pagina 1 di 12 di , il pagamento in favore di di euro 88.738,76 oltre NT Controparte_2
interessi e spese.
Gli opponenti hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta, e nel merito hanno sostenuto che i testi costitutivi delle garanzie prestate il 15 marzo 2007 avrebbero riprodotto le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005. In ragione di ciò gli ingiunti hanno contestato la pretesa creditoria avversaria deducendo in via principale la nullità totale delle fideiussioni. In via subordinata, gli opponenti hanno eccepito l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 1955 c.c.. In via ulteriormente subordinata, parte opponente ha altresì eccepito l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del presunto credito che non ha permesso di verificare se: vi è capitalizzazione trimestrale di interessi, variazione contrattuale sfavorevole dei tassi di interesse in violazione dell'art. 118 tub;
applicazione di interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27 novembre 2020 si è costituita in Controparte_2
giudizio, chiedendo il rigetto della opposizione. ha anzitutto documentato la propria legittimazione ad agire e ha poi contestato Controparte_2
la configurabilità della invocata nullità totale. Parte opposta ha inoltre evidenziato che, anche nella denegata ipotesi in cui le opponenti riescano a dimostrare la nullità e/o la inesistenza e/o quanto altro hanno domandato, la debitrice principale è una società in nome collettivo, sicché il creditore sociale, dopo aver escusso il patrimonio sociale, potrà agire nei confronti delle opponenti, perché soci della società debitrice principale.
All'udienza del 24 marzo 2021 è stata disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n.
2541/2020 avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla debitrice principale
[...]
, avente ad oggetto le medesime eccezioni già formulate dalle garanti con NT
l'atto introduttivo del presente giudizio, nonché la domanda riconvenzionale di condanna della creditrice opposta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale “sia a titolo di responsabilità contrattuale, in conseguenza degli illegittimi comportamenti reiterati dal cessionario nel corso dei rapporti per cui è causa, e prima di essi dalla cedente, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, da liquidarsi in via equitativa, per l'illegittima segnalazione e/o mantenimento della stessa alla/presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia scaturente, si ripete, dal fatto che non esiste la fonte del preteso credito nè vi è alcuna prova che all' opposta siano attribuibili le pretese creditorie azionate, rispetto alle quali è stata effettuata/mantenuta l'iscrizione in Centrale Rischi”.
pagina 2 di 12 Esperita con esito negativo la mediazione, con ordinanza del 15 settembre 2021, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Istruito documentalmente, il procedimento è stato interrotto all'udienza del 30.11.2022 per morte del difensore di parte opposta e riassunto con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023.
All'udienza del 30 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
2.In via preliminare va esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione del processo.
Parte opposta ha in particolare dedotto che, in caso di morte del difensore il processo si interrompe automaticamente, sicché è da tale data che decorrerebbe il termine per la riassunzione.
Tale eccezione non può essere condivisa, in quanto a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita, con onere incombente sulla parte che eccepisca l'intempestività della riassunzione o della prosecuzione, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa, di provare la legale conoscenza in capo all'altra parte dell'evento in data anteriore al termine semestrale (nella fattispecie applicabile ratione temporis) precedente la riassunzione o la prosecuzione (ex plurimis: Cass. 25 febbraio 2015 n. 3782; Cass. 11 febbraio 2010 n. 3085).
Si ricava, pertanto, il principio di diritto in virtù del quale la conoscenza dell'evento interruttivo deve essere legale, cioè acquisita non in via di mero fatto ma per il tramite di una dichiarazione dell'evento, per consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo di potersi difendere, e alla parte interessata alla riassunzione del giudizio di procedere a detta riassunzione nei termini di legge per escludere l'effetto estintivo del giudizio.
Ebbene, nella fattispecie in esame il ricorso in riassunzione deve ritenersi tempestivo, in quanto il termine di tre mesi per la riassunzione decorre dall'udienza in cui è stata dichiarata l'interruzione del giudizio (30 novembre 2022), non avendo parte opposta provato la conoscenza legale in data anteriore dell'evento interruttivo da parte dell'opponente.
pagina 3 di 12 3. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...] per mancanza di prova circa l'effettività della cessione nonché dell'inserimento del Controparte_2 presunto credito azionato nell'atto di cessione.
In punto di diritto, com'è noto, grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 l'onere di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I
2.3.2016, n. 4116).
Secondo quanto specificato, peraltro, “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. Civ. Sez. I
28.2.2020, n. 5617).
Come è stato aggiunto dal Supremo Collegio, l'onere di provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” grava sul cessionario “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Tutti i superiori principi sono stati infine ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, che ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice
pagina 4 di 12 del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio il contratto di Conto Corrente
n. 38.5450 stipulato in data 13.03.2007 tra e il Banco di NT
Sicilia e le lettere di fideiussione del 15.3.2007. Risulta inoltre documentato che Banco di Sicilia spa, in data 19 ottobre 2010, si è fuso per incorporazione in (V. all. 2 alla comparsa di CP_3
costituzione risposta di parte opposta. Infine, con la cessione pubblicata in Controparte_2
Gazzetta Ufficiale il 08-08.2017 (parte seconda n. 93) ha acquistato da (v. all. 3 della CP_4 comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), ha acquistato da Banco di Sicilia s.p.a. “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in Controparte_3
altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il
2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. Infine., parte opposta ha prodotto dichiarazione dell'originaria cedente attestante l'avvenuta cessione del credito per cui è causa in favor di CP_3
Sul punto si richiama un recente eorientamento interpretativo della Controparte_2
giurisprudenza di legittimità e di merito che ammette la possibilità di dimostrare l'intervenuta cessione dello specifico credito azionato e, quindi, la titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario anche mediante la dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria fosse nella disponibilità del cessionario (cfr. Cass. n. 10200 del 16.04.2021, nonché sentenza del Tribunale di Forlì
n. 73/2021).
Sulla base delle considerazioni sopra enunciate non vi è dubbio che il credito in esame rientra tra i crediti ceduti.
A conferma di quanto sopra, va altresì evidenziato che la disponibilità in capo alla società convenuta dei contratti posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento (contratti di conto corrente ed i contratti di affidamento), nonchè gli estratti conto e gli estratti scalari relativi ai rapporti azionati sono ampiamente idonei a provare che la posizione debitoria degli opponenti, trattandosi di documenti che parte opposta non potrebbe avere a disposizione se non fosse nella titolarità del credito.
pagina 5 di 12 3.1. Premessa pertanto la prova della legittimazione attiva di quale Controparte_2
titolare del credito quale cessionaria in blocco, occorre verificare la posizione della odierna mandataria.
La ha conferito, in data 20.7.2017, dinanzi a notaio in Milano, procura per l'amministrazione, CP_2
gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali
Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa mandante alla mandataria Parte_4
La domanda viene però svolta da che si afferma essere la medesima società, per essere Parte_5
intervenuto solo un cambio di denominazione.
Ebbene a fronte del deposito della nuova procura ad litem, rilasciata al difensore avv. Vincenzo Alba da qualificatasi espressamente come successore di , non è necessario ricostruire i Parte_5 Pt_4 passaggi societari che hanno condotto detta società all'attuale denominazione;
peraltro, che Pt_4
fosse la precedente denominazione di emerge dalla procura ex art. 77 c.p.c. -procura Parte_5
questa che non ha formato oggetto di censure da parte convenuta -in cui sono indicati i dati (C.F.
P.IVA) di coincidenti con quelli indicati nella procura rilasciata con l'atto pubblico con cui Pt_4
in persona del l.r.p.t., ha rilasciato ai procuratori e il Pt_5 Parte_6 Controparte_5 potere di rilasciare procure ai difensori (allegato all'atto di costituzione del 27 giugno 2023, atto in cui peraltro si dà atto del cambio di denominazione da a . Pt_4 Pt_5
3.2. Gli opponenti, poi, allegato che la legge sulla cartolarizzazione stabilisce che il mandato di riscossione dei crediti sia in via giudiziale che stragiudiziale deve essere conferito, e svolto, solo da soggetti iscritti nell'elenco delle banche o degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, vale a dire a soggetti sottoposti alla vigilanza prudenziale, mentre nel caso di specie che si Parte_5
assume mandataria di , non sarebbe né una banca né un intermediario iscritto Controparte_2 all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Da questa premessa parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione in capo all'asserita procuratrice Tale conclusione interpretativa va disattesa alla luce del recente arresto della Parte_5
giurisprudenza di legittimità in argomento.
La Cassazione ha, infatti, affermato che “pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – la tesi è artificiosa e destituita di fondamento;
la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione pagina 6 di 12 compiuti in loro violazione;
in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica
(nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza
(cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di cediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.),asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo
I, del T.U.B.) (Cass. civ., n. 7243/2024).
4. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di cui in appresso.
4.1. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza
-e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
pagina 7 di 12 Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo Controparte_2
nei confronti di , in solido con NT Controparte_6
e per l'importo complessivo di euro 88.738,76: -di cui euro 61.590,87 quale saldo Parte_1
debitore al 12.11.2019 del contratto di conto corrente n. 931010088580 (ex 300614739 ex 385450) stipulato in data 13.03.2007 (all. 2 fascicolo monitorio), sul quale con contratto è stato concesso un affidamento, nella forma della facoltà di scoperto di euro 50.000,00 fino a revoca (all. 3 fascicolo monitorio), nonché in data 10.12.2010 altro affidamento di Euro 50.000,00 nella forma di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa;
- Euro 27.147,89 a titolo di saldo debitore al 12.11.2019 del rapporto di conto corrente, oggi identificato con il n. 931010088579 (ex 300141593). Su tale rapporto è stato concesso, con contratto del 10.12.2010 un affidamento per euro 40.000,00 per anticipo su fatture (all. 5 del fascicolo monitorio). Parte opposta ha inoltre prodotto le lettere di garanzia rilasciate da e in data 15.3.2007. Parte_3 Parte_1 Parte_2
Chiarito quanto sopra, sia la debitrice principale che le garanti NT
e hanno proposto opposizione. Parte_3 Parte_2 Parte_1
Sul punto per ordine logico verranno esaminate dapprima le eccezioni comuni proposte dalla debitrice principale e dalle garanti relative all'esistenza del credito, giacché dall'eventuale fondatezza delle predette eccezioni consegue l'assorbimento delle ulteriori domande.
3.1. Prova del credito. Illegittima applicazione di interessi al contratto di conto corrente e conto anticipi
Parte opponente con riferimento alla pretesa creditoria azionata lamenta la mancanza di prova del credito, nonché l'illegittima applicazione di interessi ai contratti di conto corrente e conto anticipi. Ciò posto va evidenziato che parte opposta, ai fini dell'esistenza del credito, ha prodotto in giudizio: -
pagina 8 di 12 contratto di conto corrente n. 931010088580 (ex 300614739 ex 385450) stipulato in data 13.03.2007
(all. 2 fascicolo monitorio), contratto di affidamento, nella forma della facoltà di scoperto di euro
50.000,00 fino a revoca (all. 3 fascicolo monitorio), contratto di affidamento di Euro 50.000,00 nella forma di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa;
contratto del 10.12.2010 di affidamento per euro 40.000,00 per anticipo su fatture su rapporto di conto corrente, oggi identificato con il n. 931010088579 (ex 300141593) nonché estratti conto e scalari fino al marzo 2013.
Ebbene in via preliminare va evidenziato che risulta mancante la tabella indicativa dei tassi di interesse del contratto di affidamento del 15.3.2007 (cfr. art. 2 del contratto in atti “gli interessi, sia corrispettivi che di mora, dovuti dal cliente alla banca sono determinati nella misura pattuita ed indicata nell'allegata tabella”), nonché il contratto di apertura di conto corrente n. 300141593 sul quale è stato concesso l'affidamento per anticipo su fatture. Inoltre gli estratti conto prodotti risultano del tutto lacunosi rispetto al periodo oggetto della domanda monitoria.
Sul punto, occorre anzitutto ricordare che, secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, nell'ambito del conto corrente la banca è tenuta ad assolvere l'onere probatorio relativo al proprio credito mediante la produzione degli estratti conto dall'apertura del conto stesso, solo in tal modo potendosi determinare l'entità della pretesa creditoria azionata (così Cass. Civ. Sez. I 10.5.2007, n.
10692; Cass. Civ. sez. I 25.11.2010, n. 23974).
Allorché la produzione degli estratti conto si mostri incompleta, è peraltro possibile a certe condizioni procedere ad una attendibile ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, qualora tuttavia l'incompletezza sia riferibile a limitati e circoscritti periodi di tempo e sia possibile ricostruire aliunde il rapporto dare avere sulla scorta anche di documenti ulteriori quando vi siano elementi per verificare la veridicità e correttezza delle risultanze delle scritture contabili e la loro idoneità a rappresentare i movimenti contabili con la banca non documentati dagli estratti conto “(…) a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati)” (così Cass. n. 20621/2021 ed anche, più recentemente, Cass. n.
pagina 9 di 12 22290/2023 secondo cui “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” ed anche Cass. n. 11543/2019 e n. 29190/2020).
Ciò posto nella fattispecie in esame, parte opposta non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, avendo prodotto solo una limitata parte degli estratti conto (e.c. 300614739 dal 31.9.2008 al 31.3.2014; e.c. 300141593 dal 30.9.2008 al 30.4.2013) e, segnatamente, fino al primo trimestre
2013, mentre nella domanda monitoria il saldo negativo è riferito alla data del 12.11.2019, quindi risultano mancanti gli estratti conto degli ultimi sei anni.
Dunque, stante la mancanza degli estratti conto con i movimenti dare e avere e la presenza di estratti conto scalari ampiamente incompleti, non è possibilità procedere ad un ricalcolo attendibile del conto corrente per il periodo oggetto di esame
L'omessa produzione della documentazione contabile necessaria, alla luce del principio sul riparto dell'onere della prova sopra esaminato, determina una situazione di incertezza in ordine alle condizioni applicate e alla movimentazione del conto, tale da rendere assolutamente inattendibile il ricalcolo operato dall'opposta in sede di domanda monitoria.
Le eccezioni di parte opponente vanno, quindi, senz'altro accolte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
L'assenza di prova in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria, rende superfluo l'esame delle altre eccezioni sollevate dagli opponenti, le quali devono ritenersi assorbite.
4. ha inoltre proposto in via riconvenzionale domanda di NT
condanna al risarcimento del danno per la scorrettezza e mala fede tenuta dall'istituto di credito e per la segnalazione presso la Centrale Rischi della Bana d'Italia sulla base di contratti nulli.
La domanda di riconvenzionale va disattesa per le ragioni di seguito esposte.
Si rileva che parte istante si è limitata a dedurre la sussistenza in re ipsa di un danno (patrimoniale e non patrimoniale) senza ulteriori specificazioni ed allegazioni. In particolare, non ha allegato specifici elementi di prova del danno asseritamente subito, né ha allegato elementi per procedere ad una valutazione in termini equitativi, atteso che non ha documentato di aver visto preclusa la possibilità di accesso al credito bancario in ragione dell'iscrizione a sofferenza, né ha dedotto e/o documentato di aver subito una contrazione della propria attività nel periodo di efficacia di tale iscrizione ovvero di pagina 10 di 12 aver dovuto rinunciare ad occasioni lavorative e/o di aver dovuto contrarre o visto contratto l'organizzazione lavorativa per l'esercizio della propria attività. Alcun elemento è stato prodotto per documentare i pregiudizi di cui innanzi, né sul punto sono state articolate specifiche richieste istruttorie.
4.1. Sul punto, “nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente
l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario” (Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 15814/2008). In senso ancor più specifico, “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cassazione, Sez. I, sent. nr. 6589/2023). In definitiva, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno - evento, ma anche un danno – conseguenza, e ciò, ovviamente, vale anche con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in quanto il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell'illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
In accoglimento dell'opposizione spiegata da e dalle garanti NT
, revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2020. Parte_1 Parte_3 Parte_2
Le spese di lite nei rapporti tra , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_2
seguono la soccombenza di quest'ultima e vengono liquidate, in ragione del valore della domanda, tenuto conto dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 e con pagina 11 di 12 aumento del 20% ex art 4. Co 2 per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
Le spese di lite nei rapporti tra e in NT Controparte_2
considerazione dell'accoglimento dell'opposizione e del rigetto della domanda riconvenzionale, vanno compensate nei limiti della metà e la restante metà posta a carico di parte opposta in ragione del valore della domanda, tenuto conto dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri medi di cui al D.M.
147/2022
PQM
Il Tribunale di Siracusa definitivamente pronunciando nella causa n. 2528/2020 R.G., alla quale è stato riunito il procedimento n. rg 2541/2020, disattesa ogni altra domanda, deduzione ed eccezione:
1) In accoglimento dell'opposizione spiegata da e dalle NT
garanti , revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2020 Parte_1 Parte_3 Parte_2
emesso dal Tribunale di Siracusa in data 19.2.2020.
2) Condanna a pagare in favore di Controparte_2 NT
uro 7.050,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
[...]
3) Condanna a pagare in favore , e Controparte_2 Parte_1 Parte_3 Pt_2
euro 16.923,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
[...]
Così deciso in Siracusa, il 24 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2528/2020 + n. r.g. 2541/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), domiciliato in VIA MATINI C.F._2 Parte_3 C.F._3
N? 23 98062 FICARRA;
rappresentate e difese dall'avv. CARUSO LUCIANA giusta procura in atti.
, (C.F. ), domiciliato in NT P.IVA_1
Piraino (ME), Via Torre delle Ciavole 1; rappresentata e difesa dall'avv. PASSALACQUA LETIZIA giusta procura in atti.
OPPONENTI
(C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ALBA Vincenzo giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione ritualmente notificata e Parte_3 Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 303/2020 del 19.09.2020, con il quale il
Tribunale di Siracusa aveva ingiunto alle stesse, in qualità di garanti della società NT
pagina 1 di 12 di , il pagamento in favore di di euro 88.738,76 oltre NT Controparte_2
interessi e spese.
Gli opponenti hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta, e nel merito hanno sostenuto che i testi costitutivi delle garanzie prestate il 15 marzo 2007 avrebbero riprodotto le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005. In ragione di ciò gli ingiunti hanno contestato la pretesa creditoria avversaria deducendo in via principale la nullità totale delle fideiussioni. In via subordinata, gli opponenti hanno eccepito l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 1955 c.c.. In via ulteriormente subordinata, parte opponente ha altresì eccepito l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del presunto credito che non ha permesso di verificare se: vi è capitalizzazione trimestrale di interessi, variazione contrattuale sfavorevole dei tassi di interesse in violazione dell'art. 118 tub;
applicazione di interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27 novembre 2020 si è costituita in Controparte_2
giudizio, chiedendo il rigetto della opposizione. ha anzitutto documentato la propria legittimazione ad agire e ha poi contestato Controparte_2
la configurabilità della invocata nullità totale. Parte opposta ha inoltre evidenziato che, anche nella denegata ipotesi in cui le opponenti riescano a dimostrare la nullità e/o la inesistenza e/o quanto altro hanno domandato, la debitrice principale è una società in nome collettivo, sicché il creditore sociale, dopo aver escusso il patrimonio sociale, potrà agire nei confronti delle opponenti, perché soci della società debitrice principale.
All'udienza del 24 marzo 2021 è stata disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n.
2541/2020 avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla debitrice principale
[...]
, avente ad oggetto le medesime eccezioni già formulate dalle garanti con NT
l'atto introduttivo del presente giudizio, nonché la domanda riconvenzionale di condanna della creditrice opposta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale “sia a titolo di responsabilità contrattuale, in conseguenza degli illegittimi comportamenti reiterati dal cessionario nel corso dei rapporti per cui è causa, e prima di essi dalla cedente, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, da liquidarsi in via equitativa, per l'illegittima segnalazione e/o mantenimento della stessa alla/presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia scaturente, si ripete, dal fatto che non esiste la fonte del preteso credito nè vi è alcuna prova che all' opposta siano attribuibili le pretese creditorie azionate, rispetto alle quali è stata effettuata/mantenuta l'iscrizione in Centrale Rischi”.
pagina 2 di 12 Esperita con esito negativo la mediazione, con ordinanza del 15 settembre 2021, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Istruito documentalmente, il procedimento è stato interrotto all'udienza del 30.11.2022 per morte del difensore di parte opposta e riassunto con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023.
All'udienza del 30 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
2.In via preliminare va esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione del processo.
Parte opposta ha in particolare dedotto che, in caso di morte del difensore il processo si interrompe automaticamente, sicché è da tale data che decorrerebbe il termine per la riassunzione.
Tale eccezione non può essere condivisa, in quanto a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita, con onere incombente sulla parte che eccepisca l'intempestività della riassunzione o della prosecuzione, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa, di provare la legale conoscenza in capo all'altra parte dell'evento in data anteriore al termine semestrale (nella fattispecie applicabile ratione temporis) precedente la riassunzione o la prosecuzione (ex plurimis: Cass. 25 febbraio 2015 n. 3782; Cass. 11 febbraio 2010 n. 3085).
Si ricava, pertanto, il principio di diritto in virtù del quale la conoscenza dell'evento interruttivo deve essere legale, cioè acquisita non in via di mero fatto ma per il tramite di una dichiarazione dell'evento, per consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo di potersi difendere, e alla parte interessata alla riassunzione del giudizio di procedere a detta riassunzione nei termini di legge per escludere l'effetto estintivo del giudizio.
Ebbene, nella fattispecie in esame il ricorso in riassunzione deve ritenersi tempestivo, in quanto il termine di tre mesi per la riassunzione decorre dall'udienza in cui è stata dichiarata l'interruzione del giudizio (30 novembre 2022), non avendo parte opposta provato la conoscenza legale in data anteriore dell'evento interruttivo da parte dell'opponente.
pagina 3 di 12 3. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...] per mancanza di prova circa l'effettività della cessione nonché dell'inserimento del Controparte_2 presunto credito azionato nell'atto di cessione.
In punto di diritto, com'è noto, grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 l'onere di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I
2.3.2016, n. 4116).
Secondo quanto specificato, peraltro, “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. Civ. Sez. I
28.2.2020, n. 5617).
Come è stato aggiunto dal Supremo Collegio, l'onere di provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” grava sul cessionario “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Tutti i superiori principi sono stati infine ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, che ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice
pagina 4 di 12 del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio il contratto di Conto Corrente
n. 38.5450 stipulato in data 13.03.2007 tra e il Banco di NT
Sicilia e le lettere di fideiussione del 15.3.2007. Risulta inoltre documentato che Banco di Sicilia spa, in data 19 ottobre 2010, si è fuso per incorporazione in (V. all. 2 alla comparsa di CP_3
costituzione risposta di parte opposta. Infine, con la cessione pubblicata in Controparte_2
Gazzetta Ufficiale il 08-08.2017 (parte seconda n. 93) ha acquistato da (v. all. 3 della CP_4 comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), ha acquistato da Banco di Sicilia s.p.a. “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in Controparte_3
altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il
2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. Infine., parte opposta ha prodotto dichiarazione dell'originaria cedente attestante l'avvenuta cessione del credito per cui è causa in favor di CP_3
Sul punto si richiama un recente eorientamento interpretativo della Controparte_2
giurisprudenza di legittimità e di merito che ammette la possibilità di dimostrare l'intervenuta cessione dello specifico credito azionato e, quindi, la titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario anche mediante la dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria fosse nella disponibilità del cessionario (cfr. Cass. n. 10200 del 16.04.2021, nonché sentenza del Tribunale di Forlì
n. 73/2021).
Sulla base delle considerazioni sopra enunciate non vi è dubbio che il credito in esame rientra tra i crediti ceduti.
A conferma di quanto sopra, va altresì evidenziato che la disponibilità in capo alla società convenuta dei contratti posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento (contratti di conto corrente ed i contratti di affidamento), nonchè gli estratti conto e gli estratti scalari relativi ai rapporti azionati sono ampiamente idonei a provare che la posizione debitoria degli opponenti, trattandosi di documenti che parte opposta non potrebbe avere a disposizione se non fosse nella titolarità del credito.
pagina 5 di 12 3.1. Premessa pertanto la prova della legittimazione attiva di quale Controparte_2
titolare del credito quale cessionaria in blocco, occorre verificare la posizione della odierna mandataria.
La ha conferito, in data 20.7.2017, dinanzi a notaio in Milano, procura per l'amministrazione, CP_2
gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali
Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa mandante alla mandataria Parte_4
La domanda viene però svolta da che si afferma essere la medesima società, per essere Parte_5
intervenuto solo un cambio di denominazione.
Ebbene a fronte del deposito della nuova procura ad litem, rilasciata al difensore avv. Vincenzo Alba da qualificatasi espressamente come successore di , non è necessario ricostruire i Parte_5 Pt_4 passaggi societari che hanno condotto detta società all'attuale denominazione;
peraltro, che Pt_4
fosse la precedente denominazione di emerge dalla procura ex art. 77 c.p.c. -procura Parte_5
questa che non ha formato oggetto di censure da parte convenuta -in cui sono indicati i dati (C.F.
P.IVA) di coincidenti con quelli indicati nella procura rilasciata con l'atto pubblico con cui Pt_4
in persona del l.r.p.t., ha rilasciato ai procuratori e il Pt_5 Parte_6 Controparte_5 potere di rilasciare procure ai difensori (allegato all'atto di costituzione del 27 giugno 2023, atto in cui peraltro si dà atto del cambio di denominazione da a . Pt_4 Pt_5
3.2. Gli opponenti, poi, allegato che la legge sulla cartolarizzazione stabilisce che il mandato di riscossione dei crediti sia in via giudiziale che stragiudiziale deve essere conferito, e svolto, solo da soggetti iscritti nell'elenco delle banche o degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, vale a dire a soggetti sottoposti alla vigilanza prudenziale, mentre nel caso di specie che si Parte_5
assume mandataria di , non sarebbe né una banca né un intermediario iscritto Controparte_2 all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Da questa premessa parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione in capo all'asserita procuratrice Tale conclusione interpretativa va disattesa alla luce del recente arresto della Parte_5
giurisprudenza di legittimità in argomento.
La Cassazione ha, infatti, affermato che “pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – la tesi è artificiosa e destituita di fondamento;
la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione pagina 6 di 12 compiuti in loro violazione;
in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica
(nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza
(cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di cediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.),asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo
I, del T.U.B.) (Cass. civ., n. 7243/2024).
4. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di cui in appresso.
4.1. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza
-e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
pagina 7 di 12 Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo Controparte_2
nei confronti di , in solido con NT Controparte_6
e per l'importo complessivo di euro 88.738,76: -di cui euro 61.590,87 quale saldo Parte_1
debitore al 12.11.2019 del contratto di conto corrente n. 931010088580 (ex 300614739 ex 385450) stipulato in data 13.03.2007 (all. 2 fascicolo monitorio), sul quale con contratto è stato concesso un affidamento, nella forma della facoltà di scoperto di euro 50.000,00 fino a revoca (all. 3 fascicolo monitorio), nonché in data 10.12.2010 altro affidamento di Euro 50.000,00 nella forma di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa;
- Euro 27.147,89 a titolo di saldo debitore al 12.11.2019 del rapporto di conto corrente, oggi identificato con il n. 931010088579 (ex 300141593). Su tale rapporto è stato concesso, con contratto del 10.12.2010 un affidamento per euro 40.000,00 per anticipo su fatture (all. 5 del fascicolo monitorio). Parte opposta ha inoltre prodotto le lettere di garanzia rilasciate da e in data 15.3.2007. Parte_3 Parte_1 Parte_2
Chiarito quanto sopra, sia la debitrice principale che le garanti NT
e hanno proposto opposizione. Parte_3 Parte_2 Parte_1
Sul punto per ordine logico verranno esaminate dapprima le eccezioni comuni proposte dalla debitrice principale e dalle garanti relative all'esistenza del credito, giacché dall'eventuale fondatezza delle predette eccezioni consegue l'assorbimento delle ulteriori domande.
3.1. Prova del credito. Illegittima applicazione di interessi al contratto di conto corrente e conto anticipi
Parte opponente con riferimento alla pretesa creditoria azionata lamenta la mancanza di prova del credito, nonché l'illegittima applicazione di interessi ai contratti di conto corrente e conto anticipi. Ciò posto va evidenziato che parte opposta, ai fini dell'esistenza del credito, ha prodotto in giudizio: -
pagina 8 di 12 contratto di conto corrente n. 931010088580 (ex 300614739 ex 385450) stipulato in data 13.03.2007
(all. 2 fascicolo monitorio), contratto di affidamento, nella forma della facoltà di scoperto di euro
50.000,00 fino a revoca (all. 3 fascicolo monitorio), contratto di affidamento di Euro 50.000,00 nella forma di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa;
contratto del 10.12.2010 di affidamento per euro 40.000,00 per anticipo su fatture su rapporto di conto corrente, oggi identificato con il n. 931010088579 (ex 300141593) nonché estratti conto e scalari fino al marzo 2013.
Ebbene in via preliminare va evidenziato che risulta mancante la tabella indicativa dei tassi di interesse del contratto di affidamento del 15.3.2007 (cfr. art. 2 del contratto in atti “gli interessi, sia corrispettivi che di mora, dovuti dal cliente alla banca sono determinati nella misura pattuita ed indicata nell'allegata tabella”), nonché il contratto di apertura di conto corrente n. 300141593 sul quale è stato concesso l'affidamento per anticipo su fatture. Inoltre gli estratti conto prodotti risultano del tutto lacunosi rispetto al periodo oggetto della domanda monitoria.
Sul punto, occorre anzitutto ricordare che, secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, nell'ambito del conto corrente la banca è tenuta ad assolvere l'onere probatorio relativo al proprio credito mediante la produzione degli estratti conto dall'apertura del conto stesso, solo in tal modo potendosi determinare l'entità della pretesa creditoria azionata (così Cass. Civ. Sez. I 10.5.2007, n.
10692; Cass. Civ. sez. I 25.11.2010, n. 23974).
Allorché la produzione degli estratti conto si mostri incompleta, è peraltro possibile a certe condizioni procedere ad una attendibile ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, qualora tuttavia l'incompletezza sia riferibile a limitati e circoscritti periodi di tempo e sia possibile ricostruire aliunde il rapporto dare avere sulla scorta anche di documenti ulteriori quando vi siano elementi per verificare la veridicità e correttezza delle risultanze delle scritture contabili e la loro idoneità a rappresentare i movimenti contabili con la banca non documentati dagli estratti conto “(…) a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati)” (così Cass. n. 20621/2021 ed anche, più recentemente, Cass. n.
pagina 9 di 12 22290/2023 secondo cui “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” ed anche Cass. n. 11543/2019 e n. 29190/2020).
Ciò posto nella fattispecie in esame, parte opposta non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, avendo prodotto solo una limitata parte degli estratti conto (e.c. 300614739 dal 31.9.2008 al 31.3.2014; e.c. 300141593 dal 30.9.2008 al 30.4.2013) e, segnatamente, fino al primo trimestre
2013, mentre nella domanda monitoria il saldo negativo è riferito alla data del 12.11.2019, quindi risultano mancanti gli estratti conto degli ultimi sei anni.
Dunque, stante la mancanza degli estratti conto con i movimenti dare e avere e la presenza di estratti conto scalari ampiamente incompleti, non è possibilità procedere ad un ricalcolo attendibile del conto corrente per il periodo oggetto di esame
L'omessa produzione della documentazione contabile necessaria, alla luce del principio sul riparto dell'onere della prova sopra esaminato, determina una situazione di incertezza in ordine alle condizioni applicate e alla movimentazione del conto, tale da rendere assolutamente inattendibile il ricalcolo operato dall'opposta in sede di domanda monitoria.
Le eccezioni di parte opponente vanno, quindi, senz'altro accolte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
L'assenza di prova in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria, rende superfluo l'esame delle altre eccezioni sollevate dagli opponenti, le quali devono ritenersi assorbite.
4. ha inoltre proposto in via riconvenzionale domanda di NT
condanna al risarcimento del danno per la scorrettezza e mala fede tenuta dall'istituto di credito e per la segnalazione presso la Centrale Rischi della Bana d'Italia sulla base di contratti nulli.
La domanda di riconvenzionale va disattesa per le ragioni di seguito esposte.
Si rileva che parte istante si è limitata a dedurre la sussistenza in re ipsa di un danno (patrimoniale e non patrimoniale) senza ulteriori specificazioni ed allegazioni. In particolare, non ha allegato specifici elementi di prova del danno asseritamente subito, né ha allegato elementi per procedere ad una valutazione in termini equitativi, atteso che non ha documentato di aver visto preclusa la possibilità di accesso al credito bancario in ragione dell'iscrizione a sofferenza, né ha dedotto e/o documentato di aver subito una contrazione della propria attività nel periodo di efficacia di tale iscrizione ovvero di pagina 10 di 12 aver dovuto rinunciare ad occasioni lavorative e/o di aver dovuto contrarre o visto contratto l'organizzazione lavorativa per l'esercizio della propria attività. Alcun elemento è stato prodotto per documentare i pregiudizi di cui innanzi, né sul punto sono state articolate specifiche richieste istruttorie.
4.1. Sul punto, “nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente
l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario” (Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 15814/2008). In senso ancor più specifico, “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cassazione, Sez. I, sent. nr. 6589/2023). In definitiva, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno - evento, ma anche un danno – conseguenza, e ciò, ovviamente, vale anche con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in quanto il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell'illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
In accoglimento dell'opposizione spiegata da e dalle garanti NT
, revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2020. Parte_1 Parte_3 Parte_2
Le spese di lite nei rapporti tra , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_2
seguono la soccombenza di quest'ultima e vengono liquidate, in ragione del valore della domanda, tenuto conto dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 e con pagina 11 di 12 aumento del 20% ex art 4. Co 2 per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
Le spese di lite nei rapporti tra e in NT Controparte_2
considerazione dell'accoglimento dell'opposizione e del rigetto della domanda riconvenzionale, vanno compensate nei limiti della metà e la restante metà posta a carico di parte opposta in ragione del valore della domanda, tenuto conto dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri medi di cui al D.M.
147/2022
PQM
Il Tribunale di Siracusa definitivamente pronunciando nella causa n. 2528/2020 R.G., alla quale è stato riunito il procedimento n. rg 2541/2020, disattesa ogni altra domanda, deduzione ed eccezione:
1) In accoglimento dell'opposizione spiegata da e dalle NT
garanti , revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2020 Parte_1 Parte_3 Parte_2
emesso dal Tribunale di Siracusa in data 19.2.2020.
2) Condanna a pagare in favore di Controparte_2 NT
uro 7.050,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
[...]
3) Condanna a pagare in favore , e Controparte_2 Parte_1 Parte_3 Pt_2
euro 16.923,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
[...]
Così deciso in Siracusa, il 24 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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