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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2035/2023 R.G. vertente
TRA
, in qualità di erede della de cuius rappresentato e Parte_1 Persona_1 difeso dall'Avv. Valerio Femia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Carlo
Mirabello n. 19
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del Ministro legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , già Controparte_2
, , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Controparte_3
Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, domiciliano ope legis
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
NONCHÈ
Controparte_4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 15287/2023 del 4.5.2023 pubblicata il 31.5.2023 (che ha cassato con rinvio la sentenza
1 della Corte d'Appello di Roma, Sez. lavoro n. 1833/2017 depositata il 20.4.2017)
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ed iscritto al n. 13591/2014 R.G., , esponeva che: Persona_1
- con provvedimento prot. n. 22113 del 13.2.2014, ricevuto a mezzo raccomandata in data
8.3.3014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale di Roma le aveva CP_ comunicato di aver effettuato “il conguaglio con quanto percepito dalla per il periodo dal
01.09.1995 al 31.08.2011” dal quale sarebbe “emerso un credito erariale di € 13.825,58”, chiedendole la restituzione della predetta somma;
- in data 11.3.2014 ella stessa, senza riconoscimento alcuno dell'obbligazione nascente dall'accertamento del credito erariale e con riserva di presentare ricorso avverso il provvedimento, aveva concordato una trattenuta mensile pari ad euro 230,67 sulla propria pensione n. 50044066.
Tanto premesso lamentava: 1) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato dall'Amministrazione resistente in aperta violazione dell'art. 2946 c.c. (prescrizione decennale) dal momento che il aveva richiesto all'odierna Controparte_1
appellata soltanto nel febbraio 2014 la restituzione di somme percepite dalla medesima nel periodo dal 1.9.1995 al 31.8.2011 oltre il termine di legge, non essendo peraltro intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
2) la carenza di motivazione nella comunicazione dell'asserito indebito erariale.
Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro di accertare: 1) la prescrizione decennale del diritto di credito asseritamente vantato dall'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 2946 c.c., nel provvedimento prot. n. 22113 del 13.02.2014 ovvero, in subordine, dichiarare l'illegittimità del provvedimento medesimo e per l'effetto dichiarare, previa disapplicazione dell'atto di recupero erariale, l'irripetibilità delle somme accertate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella misura complessiva di euro 13.825,58, con vittoria di spese.
Nella contumacia del , si costituiva in giudizio il Controparte_2 [...]
chiarendo che: - era una docente, titolare della partita Controparte_1 Persona_1 di stipendio n. 5156842 in qualità di dipendente del , collocata a riposo dall'1.9.2011; - su detta CP_6
Contr partita di stipendio il aveva provveduto ad applicare in via provvisoria, ai sensi dell'art. 172 della legge 312/1980, i benefici economici derivanti da accordi contrattuali;
- con provvedimenti del
22.7.2011 e del 25.7.2011, registrati dalla Ragioneria Provinciale dello Stato il 22.1.2014
2 rispettivamente ai nn. 423 e 424, l' aveva operato la Controparte_8 ricostruzione della carriera della docente a far data dall'1.9.1995; - dall'applicazione dei suddetti provvedimenti sulla partita di spesa fissa intestata a era emerso un credito erariale Persona_1 di euro 13.825,58 per assegni riscossi e non dovuti nel periodo tra l'1.9.1995 ed il 31.8.2011; - pertanto, in data 13.2.2014 era stato emesso il provvedimento di addebito n. 22113. Dopo aver sostenuto la legittimità, sotto ogni profilo, del provvedimento impugnato da controparte, il CP_1
resistente chiedeva la reiezione del ricorso avversario.
Con sentenza n. 610/2015 pronunciata in data 21.1.2015 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, riteneva non adeguatamente motivata la richiesta di restituzione di somme e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di , dichiarava non dovuta la somma di Persona_1
euro 13.835,58 indicata nel provvedimento n. 22113 del 13.2.2014 e condannava i CP_9
convenuti al pagamento, in solido, delle spese di lite, liquidate in euro 2.309,00 di cui 301,00 per spese generali, IVA e CPA.
A seguito del gravame proposto dalla Parte Pubblica, con sentenza n. 1833/2017 del 20 aprile
2017 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da nei confronti del Persona_1 Controparte_10
e del , avente ad oggetto l'accertamento
[...] Controparte_1 dell'insussistenza del diritto delle Amministrazioni predette a procedere alla ripetizione di somme indebitamente erogate in suo favore (per l'importo di euro 13.835,58); condannava Persona_1
al pagamento delle spese del doppio grado.
A fondamento della decisione la Corte territoriale affermava che le somme erogate a titolo di retribuzione erano state liquidate in via provvisoria e pertanto, ai sensi dell'art. 172 L. n. 282/1980, erano soggette a successivi conguagli implicanti l'insorgere di crediti erariali soggetti a recupero sicché non era decorso il termine di prescrizione. In particolare, si legge nella sentenza n. 1833/2017:
“La decorrenza del termine prescrizionale, a carattere decennale stante la natura di indebito delle somme erroneamente accreditate all'appellata, decorre dal momento in cui il diritto alla ripetizione può essere fatto valere, e cioè in seguito alla operata ricostruzione della carriera della ricorrente, e quindi dalla data in cui la competente direzione del ministero dell'economia e finanze è venuta a conoscenza del provvedimento di rideterminazione della carriera della signora . Per_1
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione per i seguenti Persona_1
motivi:
1) con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2935
e 2934 c.c., lamentava la non conformità a diritto della statuizione di rigetto dell'eccezione di
3 intervenuta prescrizione, sostenendo che la stessa dovesse decorrere non dalla data di asserita conoscenza del credito erariale, ma da quella dell'avvenuto pagamento;
2) con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in una con la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., imputava alla Corte di non aver adeguatamente argomentato in ordine al profilo - viceversa valorizzato dal primo giudice - relativo alla mancata specificazione delle ragioni dell'indebito;
3) con il terzo motivo, fatto valere con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c., lamentava l'eccessiva onerosità della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite.
La Suprema Corte innanzi tutto dichiarava inammissibile il secondo motivo di ricorso;
quindi, con riferimento al primo motivo di gravame, riteneva: “risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 24628/2015) secondo cui, in caso di mancanza originaria della “causa solvendi”, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, mentre, all'opposto, nel caso in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto)”. Pertanto, dichiarava inammissibile il secondo motivo del ricorso ed accoglieva il primo, con assorbimento del terzo per essere venuta meno la soccombenza;
cassava, quindi, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che avrebbe provveduto in conformità, disponendo, altresì in ordine alle spese di lite.
2. , nella qualità di erede di , riassumeva il giudizio ex art. Parte_1 Persona_1
392 c.p.c. al fine di chiedere a questa Corte territoriale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettare l'appello originariamente proposto dai resistenti, confermando per l'effetto CP_9
integralmente- l'impugnata sentenza n. 610/2015 del 21.1.2015 del Tribunale di Roma Sezione
Lavoro – 13591/2014 e notificata in data 16-17 Marzo 20115 e conseguentemente dichiarando
l'illegittimità del provvedimento n. 22113 del 13.2.2014 e l'irripetibilità delle somme accertate dal
nella misura complessiva di € 13.825,58”, con vittoria di Controparte_1 spese da distrarsi in favore dell'Avv. Valerio Femia, dichiaratosi anticipatario.
Si costituivano in giudizio il e il Controparte_1 [...]
, i quali sostenevano che, in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Controparte_2
Cassazione e considerando dunque il decorrere della prescrizione decennale a partire dalla data di
4 pagamento delle somme eccedenti quanto dovuto, “il diritto di ripetere il quantum debeatur relativo al periodo successivo al 13.02.2004 (10 anni precedenti rispetto alla data di adozione del decreto n.
22119 succitato) risulta non essere prescritto;
dunque l'azione di ripetizione risulta pienamente legittima ed esperibile relativamente a quanto indebitamente percepito dalla parte ricorrente nel periodo 13.02.2004 – 13.02.2014”. Pertanto, i resistenti chiedevano la reiezione delle CP_9 pretese avversarie, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza del veniva disposta consulenza tecnica di natura contabile.
All'udienza del 18.2.2025, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocata Controparte_4
in giudizio (quale altra erede della de cuius e non costituitasi, la causa veniva Persona_1
decisa mediante lettura del dispositivo in atti.
3. Come anticipato, la Corte di Cassazione nella suindicata pronuncia rescindente, ha affermato il seguente principio di diritto, cui il Collegio è tenuto ad attenersi: “in caso di mancanza originaria della “causa solvendi”, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, mentre, all'opposto, nel caso in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto)”.
Ciò detto, è bene precisare che il Collegio non è tenuto a pronunciarsi in ordine alla ulteriore questione prospettata dalla odierna ricorrente in riassunzione nell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c.
(riguardante la mancata specificazione delle ragioni dell'indebito) in quanto detta questione – non accolta dalla Corte territoriale – è stata oggetto del ricorso per cassazione con il secondo motivo di ricorso, che è stato dichiarato inammissibile dai giudici di legittimità e, quindi, non è stato devoluto a questa Corte territoriale.
Tanto chiarito, va detto che, nella specie, l'Amministrazione, al momento della ricostruzione della carriera di in occasione del pensionamento, ha verificato l'erogazione di Persona_1 somme in assenza, ab origine, della “causa solvendi”. Pertanto, come chiarito dalla S.C. nella sentenza rescindente, il diritto alla ripetizione delle somme comincia a decorrere dai pagamenti effettuati da parte dell'Amministrazione.
Ciò posto, il termine decennale per la ripetizione - decorrente dai singoli pagamenti - è stato interrotto non già dal decreto n. 22113 del 13.2.2014, come sostenuto dai resistenti, ma CP_9
allorché lo stesso e la conseguente richiesta di restituzione delle somme è stata ricevuta da Per_1
ovvero, secondo quanto risulta dagli atti, in data 8 marzo 2014 (cfr. nota avente ad oggetto
[...]
5 “Recupero Credito Erariale Ruolo spesa fissa n. 5156842” in data 11 marzo 2014 allegata alla Contr produzione di primo grado del .
In proposito è pacifico che l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza, legale, non necessariamente effettiva, dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore (Sez. L - , Sentenza n. 24031 del 12/10/2017).
Pertanto, sono suscettibili di ripetizione solo le somme indebitamente erogate dalla Pubblica
Amministrazione a far data dall'8 marzo 2004; le precedenti somme sono irripetibili essendo intervenuta la prescrizione.
Il Collegio, al fine di quantificare le somme ripetibili– oltre le quali la pretesa dello stesso è infondata – ha disposto una consulenza tecnica di natura contabile, i cui risultati appaiono pienamente condivisibili, in quanto effettuati con metodologia corretta, immuni da vizi e non attinti da alcuna contestazione.
Secondo i calcoli effettuati dall'esperto contabile, le somme chieste in ripetizione, originariamente corrisposte tra il 8.3.2004 ed il 31.8.2011, ammontano ad euro 6.974,92: solo tali somme sono suscettibili di ripetizione;
stante l'intervenuta prescrizione, le ulteriori somme non sono dovute.
Deve, pertanto, accogliersi parzialmente la domanda originariamente formulata dalla de cuius, nei limiti in cui riproposta con il ricorso ex art. 392 c.p.c., dichiarando che il provvedimento prot. n.
22113 del 13.2.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale di Roma
è legittimo limitatamente all'importo di euro 6.974,92, risultando il residuo importo irripetibile.
4. L'esito complessivo del giudizio ed i limiti di accoglimento della domanda consentono di compensare le spese di tutti i gradi del giudizio tra le parti costituite in ragione della metà (anche in considerazione del fatto che la somma pretesa dalla Parte Pubblica e quella effettivamente ripetibile rientrano, in considerazione dei rispettivi importi, nel medesimo scaglione di valore); la residua quota va posta a carico dei soccombenti, in solido tra loro atteso il comune interesse. Le spese CP_9
stesse, in ragione delle attività espletate nei diversi gradi e dei parametri vigenti, vengono determinate per l'intero nella misura di cui in dispositivo e vanno distratte in favore dell'Avv. Valerio Femia, antistatario.
Per le medesime ragioni le spese della c.t.u. espletata nel presente grado, liquidata con separato decreto, vanno poste in solido tra le parti costituite nei confronti del C.t.u. e in ragione di metà nei rapporti interni tra da un lato ed il Parte_1 Controparte_2
e il dall'altro. Controparte_1
Nulla per le spese nei confronti di , che non ha svolto attività difensiva. Controparte_4
6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, così provvede:
- dichiara irripetibili le somme di cui al provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze
– Ragioneria Territoriale di Roma prot. n. 22113 del 13.2.2014 limitatamente all'importo eccedente euro 6.974,92;
- previa compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio nella misura di metà, condanna il e il , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento della residua quota delle spese processuali in favore di , in qualità Parte_1
di erede della de cuius che si determinano - per l'intero - in euro 2.700,00 per il Persona_1
primo grado, in euro 2.800,00 per il secondo grado, in euro 3.000,00 per il giudizio di legittimità ed in euro 3.500,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valerio Femia, antistatario;
- nulla per le spese nei confronti di;
Controparte_4
- pone le spese della c.t.u. espletata, liquidata con separato decreto, in solido tra le parti costituite nei confronti del C.t.u. e in ragione di metà nei rapporti interni tra da un lato ed i Parte_1
suindicati dall'altro. CP_9
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2035/2023 R.G. vertente
TRA
, in qualità di erede della de cuius rappresentato e Parte_1 Persona_1 difeso dall'Avv. Valerio Femia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Carlo
Mirabello n. 19
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del Ministro legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , già Controparte_2
, , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Controparte_3
Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, domiciliano ope legis
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
NONCHÈ
Controparte_4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 15287/2023 del 4.5.2023 pubblicata il 31.5.2023 (che ha cassato con rinvio la sentenza
1 della Corte d'Appello di Roma, Sez. lavoro n. 1833/2017 depositata il 20.4.2017)
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ed iscritto al n. 13591/2014 R.G., , esponeva che: Persona_1
- con provvedimento prot. n. 22113 del 13.2.2014, ricevuto a mezzo raccomandata in data
8.3.3014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale di Roma le aveva CP_ comunicato di aver effettuato “il conguaglio con quanto percepito dalla per il periodo dal
01.09.1995 al 31.08.2011” dal quale sarebbe “emerso un credito erariale di € 13.825,58”, chiedendole la restituzione della predetta somma;
- in data 11.3.2014 ella stessa, senza riconoscimento alcuno dell'obbligazione nascente dall'accertamento del credito erariale e con riserva di presentare ricorso avverso il provvedimento, aveva concordato una trattenuta mensile pari ad euro 230,67 sulla propria pensione n. 50044066.
Tanto premesso lamentava: 1) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato dall'Amministrazione resistente in aperta violazione dell'art. 2946 c.c. (prescrizione decennale) dal momento che il aveva richiesto all'odierna Controparte_1
appellata soltanto nel febbraio 2014 la restituzione di somme percepite dalla medesima nel periodo dal 1.9.1995 al 31.8.2011 oltre il termine di legge, non essendo peraltro intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
2) la carenza di motivazione nella comunicazione dell'asserito indebito erariale.
Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro di accertare: 1) la prescrizione decennale del diritto di credito asseritamente vantato dall'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 2946 c.c., nel provvedimento prot. n. 22113 del 13.02.2014 ovvero, in subordine, dichiarare l'illegittimità del provvedimento medesimo e per l'effetto dichiarare, previa disapplicazione dell'atto di recupero erariale, l'irripetibilità delle somme accertate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella misura complessiva di euro 13.825,58, con vittoria di spese.
Nella contumacia del , si costituiva in giudizio il Controparte_2 [...]
chiarendo che: - era una docente, titolare della partita Controparte_1 Persona_1 di stipendio n. 5156842 in qualità di dipendente del , collocata a riposo dall'1.9.2011; - su detta CP_6
Contr partita di stipendio il aveva provveduto ad applicare in via provvisoria, ai sensi dell'art. 172 della legge 312/1980, i benefici economici derivanti da accordi contrattuali;
- con provvedimenti del
22.7.2011 e del 25.7.2011, registrati dalla Ragioneria Provinciale dello Stato il 22.1.2014
2 rispettivamente ai nn. 423 e 424, l' aveva operato la Controparte_8 ricostruzione della carriera della docente a far data dall'1.9.1995; - dall'applicazione dei suddetti provvedimenti sulla partita di spesa fissa intestata a era emerso un credito erariale Persona_1 di euro 13.825,58 per assegni riscossi e non dovuti nel periodo tra l'1.9.1995 ed il 31.8.2011; - pertanto, in data 13.2.2014 era stato emesso il provvedimento di addebito n. 22113. Dopo aver sostenuto la legittimità, sotto ogni profilo, del provvedimento impugnato da controparte, il CP_1
resistente chiedeva la reiezione del ricorso avversario.
Con sentenza n. 610/2015 pronunciata in data 21.1.2015 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, riteneva non adeguatamente motivata la richiesta di restituzione di somme e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di , dichiarava non dovuta la somma di Persona_1
euro 13.835,58 indicata nel provvedimento n. 22113 del 13.2.2014 e condannava i CP_9
convenuti al pagamento, in solido, delle spese di lite, liquidate in euro 2.309,00 di cui 301,00 per spese generali, IVA e CPA.
A seguito del gravame proposto dalla Parte Pubblica, con sentenza n. 1833/2017 del 20 aprile
2017 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da nei confronti del Persona_1 Controparte_10
e del , avente ad oggetto l'accertamento
[...] Controparte_1 dell'insussistenza del diritto delle Amministrazioni predette a procedere alla ripetizione di somme indebitamente erogate in suo favore (per l'importo di euro 13.835,58); condannava Persona_1
al pagamento delle spese del doppio grado.
A fondamento della decisione la Corte territoriale affermava che le somme erogate a titolo di retribuzione erano state liquidate in via provvisoria e pertanto, ai sensi dell'art. 172 L. n. 282/1980, erano soggette a successivi conguagli implicanti l'insorgere di crediti erariali soggetti a recupero sicché non era decorso il termine di prescrizione. In particolare, si legge nella sentenza n. 1833/2017:
“La decorrenza del termine prescrizionale, a carattere decennale stante la natura di indebito delle somme erroneamente accreditate all'appellata, decorre dal momento in cui il diritto alla ripetizione può essere fatto valere, e cioè in seguito alla operata ricostruzione della carriera della ricorrente, e quindi dalla data in cui la competente direzione del ministero dell'economia e finanze è venuta a conoscenza del provvedimento di rideterminazione della carriera della signora . Per_1
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione per i seguenti Persona_1
motivi:
1) con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2935
e 2934 c.c., lamentava la non conformità a diritto della statuizione di rigetto dell'eccezione di
3 intervenuta prescrizione, sostenendo che la stessa dovesse decorrere non dalla data di asserita conoscenza del credito erariale, ma da quella dell'avvenuto pagamento;
2) con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in una con la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., imputava alla Corte di non aver adeguatamente argomentato in ordine al profilo - viceversa valorizzato dal primo giudice - relativo alla mancata specificazione delle ragioni dell'indebito;
3) con il terzo motivo, fatto valere con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c., lamentava l'eccessiva onerosità della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite.
La Suprema Corte innanzi tutto dichiarava inammissibile il secondo motivo di ricorso;
quindi, con riferimento al primo motivo di gravame, riteneva: “risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 24628/2015) secondo cui, in caso di mancanza originaria della “causa solvendi”, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, mentre, all'opposto, nel caso in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto)”. Pertanto, dichiarava inammissibile il secondo motivo del ricorso ed accoglieva il primo, con assorbimento del terzo per essere venuta meno la soccombenza;
cassava, quindi, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che avrebbe provveduto in conformità, disponendo, altresì in ordine alle spese di lite.
2. , nella qualità di erede di , riassumeva il giudizio ex art. Parte_1 Persona_1
392 c.p.c. al fine di chiedere a questa Corte territoriale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettare l'appello originariamente proposto dai resistenti, confermando per l'effetto CP_9
integralmente- l'impugnata sentenza n. 610/2015 del 21.1.2015 del Tribunale di Roma Sezione
Lavoro – 13591/2014 e notificata in data 16-17 Marzo 20115 e conseguentemente dichiarando
l'illegittimità del provvedimento n. 22113 del 13.2.2014 e l'irripetibilità delle somme accertate dal
nella misura complessiva di € 13.825,58”, con vittoria di Controparte_1 spese da distrarsi in favore dell'Avv. Valerio Femia, dichiaratosi anticipatario.
Si costituivano in giudizio il e il Controparte_1 [...]
, i quali sostenevano che, in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Controparte_2
Cassazione e considerando dunque il decorrere della prescrizione decennale a partire dalla data di
4 pagamento delle somme eccedenti quanto dovuto, “il diritto di ripetere il quantum debeatur relativo al periodo successivo al 13.02.2004 (10 anni precedenti rispetto alla data di adozione del decreto n.
22119 succitato) risulta non essere prescritto;
dunque l'azione di ripetizione risulta pienamente legittima ed esperibile relativamente a quanto indebitamente percepito dalla parte ricorrente nel periodo 13.02.2004 – 13.02.2014”. Pertanto, i resistenti chiedevano la reiezione delle CP_9 pretese avversarie, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza del veniva disposta consulenza tecnica di natura contabile.
All'udienza del 18.2.2025, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocata Controparte_4
in giudizio (quale altra erede della de cuius e non costituitasi, la causa veniva Persona_1
decisa mediante lettura del dispositivo in atti.
3. Come anticipato, la Corte di Cassazione nella suindicata pronuncia rescindente, ha affermato il seguente principio di diritto, cui il Collegio è tenuto ad attenersi: “in caso di mancanza originaria della “causa solvendi”, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, mentre, all'opposto, nel caso in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto)”.
Ciò detto, è bene precisare che il Collegio non è tenuto a pronunciarsi in ordine alla ulteriore questione prospettata dalla odierna ricorrente in riassunzione nell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c.
(riguardante la mancata specificazione delle ragioni dell'indebito) in quanto detta questione – non accolta dalla Corte territoriale – è stata oggetto del ricorso per cassazione con il secondo motivo di ricorso, che è stato dichiarato inammissibile dai giudici di legittimità e, quindi, non è stato devoluto a questa Corte territoriale.
Tanto chiarito, va detto che, nella specie, l'Amministrazione, al momento della ricostruzione della carriera di in occasione del pensionamento, ha verificato l'erogazione di Persona_1 somme in assenza, ab origine, della “causa solvendi”. Pertanto, come chiarito dalla S.C. nella sentenza rescindente, il diritto alla ripetizione delle somme comincia a decorrere dai pagamenti effettuati da parte dell'Amministrazione.
Ciò posto, il termine decennale per la ripetizione - decorrente dai singoli pagamenti - è stato interrotto non già dal decreto n. 22113 del 13.2.2014, come sostenuto dai resistenti, ma CP_9
allorché lo stesso e la conseguente richiesta di restituzione delle somme è stata ricevuta da Per_1
ovvero, secondo quanto risulta dagli atti, in data 8 marzo 2014 (cfr. nota avente ad oggetto
[...]
5 “Recupero Credito Erariale Ruolo spesa fissa n. 5156842” in data 11 marzo 2014 allegata alla Contr produzione di primo grado del .
In proposito è pacifico che l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza, legale, non necessariamente effettiva, dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore (Sez. L - , Sentenza n. 24031 del 12/10/2017).
Pertanto, sono suscettibili di ripetizione solo le somme indebitamente erogate dalla Pubblica
Amministrazione a far data dall'8 marzo 2004; le precedenti somme sono irripetibili essendo intervenuta la prescrizione.
Il Collegio, al fine di quantificare le somme ripetibili– oltre le quali la pretesa dello stesso è infondata – ha disposto una consulenza tecnica di natura contabile, i cui risultati appaiono pienamente condivisibili, in quanto effettuati con metodologia corretta, immuni da vizi e non attinti da alcuna contestazione.
Secondo i calcoli effettuati dall'esperto contabile, le somme chieste in ripetizione, originariamente corrisposte tra il 8.3.2004 ed il 31.8.2011, ammontano ad euro 6.974,92: solo tali somme sono suscettibili di ripetizione;
stante l'intervenuta prescrizione, le ulteriori somme non sono dovute.
Deve, pertanto, accogliersi parzialmente la domanda originariamente formulata dalla de cuius, nei limiti in cui riproposta con il ricorso ex art. 392 c.p.c., dichiarando che il provvedimento prot. n.
22113 del 13.2.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale di Roma
è legittimo limitatamente all'importo di euro 6.974,92, risultando il residuo importo irripetibile.
4. L'esito complessivo del giudizio ed i limiti di accoglimento della domanda consentono di compensare le spese di tutti i gradi del giudizio tra le parti costituite in ragione della metà (anche in considerazione del fatto che la somma pretesa dalla Parte Pubblica e quella effettivamente ripetibile rientrano, in considerazione dei rispettivi importi, nel medesimo scaglione di valore); la residua quota va posta a carico dei soccombenti, in solido tra loro atteso il comune interesse. Le spese CP_9
stesse, in ragione delle attività espletate nei diversi gradi e dei parametri vigenti, vengono determinate per l'intero nella misura di cui in dispositivo e vanno distratte in favore dell'Avv. Valerio Femia, antistatario.
Per le medesime ragioni le spese della c.t.u. espletata nel presente grado, liquidata con separato decreto, vanno poste in solido tra le parti costituite nei confronti del C.t.u. e in ragione di metà nei rapporti interni tra da un lato ed il Parte_1 Controparte_2
e il dall'altro. Controparte_1
Nulla per le spese nei confronti di , che non ha svolto attività difensiva. Controparte_4
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, così provvede:
- dichiara irripetibili le somme di cui al provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze
– Ragioneria Territoriale di Roma prot. n. 22113 del 13.2.2014 limitatamente all'importo eccedente euro 6.974,92;
- previa compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio nella misura di metà, condanna il e il , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento della residua quota delle spese processuali in favore di , in qualità Parte_1
di erede della de cuius che si determinano - per l'intero - in euro 2.700,00 per il Persona_1
primo grado, in euro 2.800,00 per il secondo grado, in euro 3.000,00 per il giudizio di legittimità ed in euro 3.500,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valerio Femia, antistatario;
- nulla per le spese nei confronti di;
Controparte_4
- pone le spese della c.t.u. espletata, liquidata con separato decreto, in solido tra le parti costituite nei confronti del C.t.u. e in ragione di metà nei rapporti interni tra da un lato ed i Parte_1
suindicati dall'altro. CP_9
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
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