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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 538/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 538/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Lionello Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rosolina (RO), Viale Del
Popolo n. 61
- ricorrente -
contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatella Controparte_1 C.F._2
De Castro e Giacomo Bovolenta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Porto
Tolle (Ro), Via P. Nenni n. 19
- resistente –
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie – responsabilità professionale
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
1)Dichiarare la responsabilità professionale del Dottor per il danno iatrogeno Controparte_1
patito dal signor a seguito dei trattamenti dentistici svolti sul medesimo dal 2018 al Parte_1
2020; 2) Condannare, conseguentemente, il Dottor al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal signor in conseguenza dei trattamenti inadeguati _1 subiti ed accertati in sede di ATP, che si indicano nell'importo di € 20.862,80, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi all'avvio della procedura ex art. 696 bis c.p.c. ed a quelli ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di iscrizione a ruolo di questa ultima procedura al saldo;
3) Con vittoria di spese e compensi legali della presente procedura, di quella ex art. 696 bis c.p.c. e di quella di mediazione, da distrarre in favore della scrivente legale ex art. 93 c.p.c., che si dichiara antistataria.
PER IL RESISTENTE
In via pregiudiziale, convocare i c.t.u. dott. e dott.ssa a chiarimenti al fine di Per_1 Per_2
rispondere alle osservazioni di parte convenuta prodotte;
nel merito, ridurre le pretese di parte ricorrente tenendo conto della esatta quantificazione del danno da i.t. in euro 685,00, quanto al danno emergente quantificarlo in euro 6.000,00 pari all'importo versato dal sig. al dott. _1
a titolo di compenso;
quanto alle spese peritali e legali operare la compensazione al 50% CP_1
applicandosi il principio della soccombenza reciproca e con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 3.04.2024, ha convenuto Parte_1
in giudizio il dott. al fine di sentirne accertare la responsabilità professionale Controparte_1
per i danni patiti a seguito dei trattamenti odontoiatrici da questi eseguiti sulla sua persona dal marzo
2018 al gennaio 2020, così come accertati e quantificati nel procedimento ex art. 696 bis promosso dallo stesso vanti questo Tribunale (RG 804/2023). _1
Il a dedotto che, nel suddetto periodo, il dott. , già suo dentista, gli aveva _1 CP_1 installato due protesi dentali, una per arcata, per il prezzo complessivo di € 6.002,00 e che, in tale lasso temporale, dette protesi si erano staccate e rotte più volte procurandogli dolori e fastidi gengivali oltre che problemi masticatori e fonetici rendendo necessari plurimi interventi riparativi, ma affatto risolutivi.
Il ricorrente, quindi, si rivolgeva al dott. di Adria, il quale, dopo aver valutato come del Per_3
tutto inadeguate e inutilizzabili le protesi applicate da – presentando quella superiore CP_1
numerose linee di frattura ed esiti di rimaneggiamenti e rilevando nell'arcata inferiore, gengive gonfie, dolenti, con essudato purulento e monconi fratturati – suggeriva un trattamento riabilitativo consistente nell'avulsione dei monconi inferiori e nell'applicazione di due nuovi impianti protesici.
Il che poi aveva accettato le cure offerte dal dott. , richiedeva anche il parere _1 Per_3 medico legale del dott. , il quale confermava l'incongruità delle protesi applicate dal Per_4
, quantificava un danno biologico temporaneo di € 1.529,36 e un danno patrimoniale di € CP_1
19.600,00, pari alle spese preventivate dal dott. per gli interventi riparativi. Per_3
Attivata con esito negativo la procedura di mediazione, sulla scorta di tali valutazioni il a promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. al fine _1 di accertare la responsabilità del dott. e l'ammontare dei conseguenti danni. CP_1 Nel procedimento così instaurato avanti questo Tribunale (RG 804/2023 – dott.ssa Fiorito), il dott. ha negato ogni addebito, deducendo che il paziente parodontico e CP_1 _1 comunque poco attento all'igiene orale, nel periodo 2018-2019 si era sottoposto a una serie di trattamenti, finalizzati all'applicazione di una protesi mobile per l'arcata superiore e per quella inferiore di sei denti fissi anteriori e uno scheletrato con attacchi.
Ha riferito che, dopo la consegna della protesi, il ra tornato più volte nel suo studio _1
lamentando difficoltà a ritenerla e di averne dovuto modificare la linea di chiusura posteriore;
che, ad ottobre 2019, i denti della protesi si presentavano gravemente usurati, a suo dire, a causa della scarsa igiene e dei movimenti mandibolari da bruxismo;
che, sebbene la causa del consumo dei denti fosse estraneo al lavoro da lui eseguito, aveva comunque provveduto a sostituirli gratuitamente;
che, a gennaio 2020, il i era ripresentato nel suo studio con le gengive inferiori edematose e _1
sanguinanti, i monconi fratturati e lamentando di sentire il ponte inferiore mobile;
che aveva proposto al 'estrazione dei denti inferiori, oramai non più servibili, e l'installazione di una nuova _1 protesi, ma che questi non si era presentato all'appuntamento.
Al CTU nominato, è stato quindi chiesto: - di accertare lo stato dell'apparato dentale sia all'inizio delle prestazioni rese dal dott. sia allo stato attuale;
- di descrivere le prestazioni CP_1
eseguite da e di stabilire se queste sono state eseguite secondo le regole dell'arte medica;
- CP_1
di descrivere, in caso di giudizio negativo, gli errori riscontrati e le eventuali conseguenze lesive;
- di indicare gli interventi occorrenti per rimuovere le lesività riscontrate.
Depositata la relazione peritale del dott. e del medico specialista dott.ssa il Per_1 Per_2
ha instaurato il presente giudizio, al fine di ottenere la condanna del dott. al _1 CP_1
risarcimento dei danni, così come accertati e quantificati dai predetti consulenti.
Il dott. , nel costituirsi, ha dedotto che nel procedimento per ATP conciliativo, il CP_1
deposito della relazione non era stato preceduto dall'invio della relativa bozza ai consulenti delle parti e, quindi, ha chiesto che i CCTTUU fossero convocati al fine di fornire chiarimenti in merito alle osservazioni tecniche del proprio consulente, secondo cui:
- Non sarebbero documentati i pretesi difetti di progettazione ed esecuzione delle opere eseguite dal dott. CP_1
- Le cure prestate dal dott. , successivamente ai trattamenti del , avrebbero Per_3 CP_1
interrotto il nesso di causa andando a modificare lo stato di fatto;
- La CTU non avrebbe specificato di quali cure necessitasse il a causa del dott. _1
, e a quali invece il ricorrente avrebbe comunque dovuto far ricorso per i suoi noti problemi. CP_1
Secondo il ricorrente, invero, i costi della componente protesica non sarebbero da intendersi come danno emergente, bensì quale rifacimento delle prestazioni di cui già necessitava il _1 indipendentemente dalla (asserita) malpratica;
non sarebbero poi da includere i costi per la sostituzione implantare, avendo comportato un miglioramento dello stato “quo ante”.
- Infine, esosità delle tariffe applicate rispetto a quelle utilizzate dal . CP_1
Con ordinanza del 22.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 19.06.2024, rilevata la violazione dell'art. 195 cpc e disposta l'acquisizione della relazione peritale svolta in sede di ATP conciliativo, è stato chiesto ai CCTTUU di fornire chiarimenti scritti in ordine alle osservazioni predette.
Depositati i chiarimenti richiesti, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni con termine intermedio per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 18.12.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta> in decisione ex art. 281 sexies comma 3 cpc.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
In via generale, ai sensi dell'art. 7 della L. 24/2017, l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, nel qual caso egli risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c.
È pacifico che il rapporto tra paziente e medico-dentista si collochi nell'ambito contrattuale, trattandosi di un contratto di prestazione di opera ex art. 2222 c.c. al quale, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non è applicabile la disciplina dell'art. 2226 c.c. in materia di vizi e difformità dell'opera.
È stato chiarito, invero, che “anche nel caso di installazione di una protesi, assume rilievo assorbente l'attività, riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia idonea, di successiva applicazione della protesi, di controllo della stessa. Un'entità materiale, perciò, non è mai individuabile nell'opera del dentista, neanche con riferimento alla protesi che può considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico” (Cass. 10741/2002).
I criteri di riparto dell'onere della prova sono quindi quelli elaborati in materia di responsabilità contrattuale.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico, per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile " (Cass. 975/2009).
Più di recente, la Suprema Corte ha rilevato come, "In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno"
(Cass. 15993/2011).
Con la precisazione che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. 9471/2004).
Nel caso in decisione, il ricorrente ha dedotto l'inesatto adempimento da parte del dott.
delle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale tra loro intercorso. In CP_1
particolare, il a lamentato il continuo distacco delle protesi, la loro precarietà e continui _1
episodi di rottura delle stesse, oltre a dolore e fastidio in sede gengivale, difficoltà funzionale masticatoria e fonatoria;
di aver affrontato periodi di sofferenza a causa delle inutili cure prestate dal resistente e per l'espletamento del nuovo trattamento a scopo riparatorio, di disfunzione funzionale masticatoria, fonetica ed estetica e che dal punto di vista patrimoniale, invece, il pregiudizio patito dal sig. corrisponde alle spese sostenute per l'errato trattamento effettuato _1
dal Dott. (Ricorso introduttivo – fascicolo ricorrente). CP_2
L'allegazione di parte ricorrente ha trovato conferma nella documentazione allegata, consistente nella relazione medica del dott. e in quella medico-legale del dott. . Per_3 Per_4
Nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP conciliativo, i CCTTUU hanno rilevato chiaramente che “... l'operato del dott. risulta gravato da aspetti censurabili in ordine sia CP_1
alla mancata esecuzione di indagini radiografiche e tomografiche iniziali, sia al tecnicismo protesico praticato”, per concludere che “l'operato del medico ha comportato un peggioramento ovvero una compromissione dei denti inferiori del che ha patito gli esiti di una sofferenza cagionata _1 da una compromissione della funzionalità masticatoria e fonetica propria dell'apparato dentale”.
In sede di chiarimenti scritti, depositati il 6.09.24, i Consulenti hanno precisato che: - Il dott. ha effettuato cure odontoiatriche, anche chirurgiche, senza ausili radiografici CP_1
né tomografici;
- A causa di tale assenza, ha protesizzato i sei denti inferiori, non sapendo in che stato di fatto si trovassero, e ha inserito due inserti implantari superiori, non bilanciando i carichi masticatori (dal momento che era senza radiografie);
- La ricostruzione della situazione antecedente agli interventi eseguiti dal dott. è stata CP_1
possibile solo attraverso la relazione del dott. (doc. 2 pag. 51 – fascicolo ricorrente), le Per_3
radiografie e tac da lui eseguiti, unitamente a fotografie intraorali e video altamente esplicativi;
- Tale documentazione dimostra lo stato di disfacimento totale dei denti inferiori e le numerose fratture aggiustate della protesi superiore;
- Una scarsa igiene orale non potrebbe aver fratturato o distaccato i perni inferiori dopo solo un mese e anche il bruxismo sarebbe da escludere, non essendo visibili abrasioni generalizzate ed essendovi semmai una difettosa meccanica masticatoria, imputabile al mancato bilanciamento da parte del Dott. in fase di protesizzazione, omissione ancora una volta da ricollegare al difetto CP_1
di ogni indagine radiografica.
Orbene, deve ritenersi accertata la presenza dei vizi dedotti dal ricorrente e rilevati nella relazione peritale, ovvero le plurime fratture “aggiustate” della protesi superiore e la frattura dei monconi protesici inferiori, che hanno determinato la mobilità della relativa protesi.
Infondate e del tutto generiche le contestazioni del resistente, secondo cui la protesi superiore non si sarebbe mai rotta, ma semmai ribasata più volte. Tali obiezioni, invero, non si sono mai tradotte in una critica, men che meno specifica, alle fonti di convincimento indicate dal CTU ovvero “le radiografie e tac da lui (dal dott. , n.d.s.) eseguite unitamente a fotografie intraorali e video Per_3 altamente esplicativi” e, quindi, in altre parole, non sconfessando il carattere di evidenza che i consulenti hanno invece attribuito a quanto emerso dal loro esame.
Non secondario, poi, che tale contestazione non rientra tra quelle svolte dal consulente Per_5
il quale, invece, si è limitato, quanto ai vizi, a contestare il parere dei CCTTUU circa la frattura dei perni monconi inferiori, trattandosi, a suo dire, di perdita (critica peraltro superata efficacemente dalla replica dei consulenti, secondo cui, anche laddove si trattasse di “perdita” e non di frattura, sarebbe comunque indice di malpratica).
Accertati quindi gli eventi lesivi anche per l'assenza di contestazioni precise, occorre verificare se: a) vi è nesso causale tra la condotta del dott. e le evidenze accertate in sede di ATP;
b) CP_1 la condotta del dott. sia stata conforme alle “leges artis” . CP_1
L'accertamento del nesso causale è un passaggio logicamente e cronologicamente precedente l'accertamento della colpa, in quanto, solamente qualora si sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria possono ritenersi accertati nell'Accertamento
Tecnico Preventivo, alle cui risultanze questo giudice integralmente si riporta, inclusi i rilievi forniti in sede di osservazioni (cfr. Cass. 1257/2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere
a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”).
In particolare, nella relazione peritale si legge:
“Risultano posizionate protesi inadeguate per progettazione e realizzazione come risulta dalle multiple fratture della protesi superiore e dai frequenti distacchi di quella inferiore cagionata dalla frattura corono radicolare dei sottostanti denti pilastri. La verosimile assenza di corretto bilanciamento occlusale ha creato le condizioni biomeccaniche cagionanti la frattura della protesi superiore e dei monconi protesici inferiori con conseguente distacco della protesi inferiore”.
Secondo i consulenti, quindi, “si può con ragionevolezza affermare che i trattamenti odontoprotesici eseguiti dal dott. sul sig. sono stati eseguiti in modo non conforme alle regole CP_1 _1 dell'arte medico-odontoiatrica; il tecnicismo operativo messo in essere dal dott. è stato CP_1
eseguito non osservando le linee guida secondo i criteri di correttezza, completezza e adeguatezza ed ha cagionato le doglianze che hanno portato alla frattura e al distacco delle protesi applicate a distanza di poco tempo dalla fine delle cure”.
Alla luce di ciò, accertato il nesso di causa e la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, il dott. deve essere ritenuto responsabile dell'esito insoddisfacente del trattamento CP_1
terapeutico praticato al _1
Nel valutare le conseguenze di tale responsabilità, va posta attenzione alla circostanza che il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni cagionatigli dall'accertato inesatto adempimento della prestazione professionale pattuita con l'odontoiatra resistente;
non ha agito per la risoluzione del contratto e non ha inteso far valere gli obblighi restitutori che da essa discendono, con ciò compiendo una scelta lecita e legittima, essendo pacifico che il risarcimento dei danni derivanti dall' inadempimento contrattuale può essere chiesto ex art. 1218 c.c. indipendentemente dalla risoluzione del contratto che lo stesso inadempimento giustificherebbe (art. 1453 c.c.), e quindi anche se non si agisce per la detta risoluzione.
Posto ciò, anche a smentire la tesi del resistente secondo cui il danno emergente richiesto dal ovrebbe essere limitato alla sola restituzione del compenso, va evidenziato che il danno _1
patrimoniale derivante dal non corretto adempimento della prestazione professionale comprende l'esborso economico che tale inadempimento ha comportato per il resistente, avendo questi dovuto ricorrere alle cure di un altro odontoiatra per il rifacimento delle protesi mal bilanciate.
Rifacimento, quindi, necessario: quanto alla protesi inferiore, perché dovendo procedere all'avulsione dei perni inferiori, inevitabilmente doveva essere applicato un nuovo impianto (del resto suggerito dallo stesso ), quanto alla protesi superiore perché se, come accertato dai CP_1
CCTTUU, lo scorretto bilanciamento occlusale ha dato causa alle multiple e ripetute fratture, era ragionevole attendersi ulteriori rotture.
L'esborso economico sopportato dal ricorrente, per aver dovuto fare ricorso alle cure del dott.
, pari a € 11.394,00, è senz'altro una conseguenza immediata e diretta dell'accertato Per_3
inadempimento del dott. , e quindi non può che ricadere su quest'ultimo, ai sensi dell'art. CP_1
1223 c.c.; ciò indipendentemente da ogni confronto tra l'onere economico della prestazione di questi con quella del dott. , il cui costo è stato ritenuto dai CCTTUU in linea con il tariffario medio. Per_3
Quanto alle conseguenze di natura non patrimoniale, i CCTTUU hanno accertato che il trattamento eseguito dal dott. “ha emendato il danno dentario prodotto dal censurato operato Per_3
del dott. . CP_1
In particolare, affermano che: “anche se si sono rese necessarie le estrazioni di 6 denti (già oggetto di trattamento endodontico) all'arcata inferiore, la loro perdita è stata efficacemente compensata dall'applicazione di inserti implantari a sostegno della nuova protesi” concludendo quindi per l'assenza di apprezzabili postumi”.
È stato invece riconosciuto un danno biologico temporaneo, per gli impegni e le sofferenze sopportati per il trattamento riparatore nonché per quelli cagionati dalle cure inadeguate del dott.
e quantificato in 1 giorno di inabilità al 75%, 2 giorni di inabilità al 50%, 7 giorni di inabilità CP_1
al 25% e 60 giorni di inabilità al 15%.
Stante il richiamo contenuto nell'art. 7, comma 4, L 24/2017, tale danno deve essere quantificato secondo la tabella delle c.d. lesioni micropermanenti (ex art. 139, Codice delle assicurazioni, e DM 16.04.2024), e quindi liquidato come segue:
ITP 1 g al 75% euro 41,43
IPT 2 gg al 50% euro 55,24
ITP 7 gg al 25% euro 96,67
ITP 60 gg al 15% euro 497,16
In totale, dunque, euro 690,50;
Il risarcimento di tale danno costituisce un debito di valore e non di valuta;
la relativa quantificazione pecuniaria è quindi soggetta a rivalutazione, per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta, nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cass. 17201/2013; Cass.
16894/2010; 16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Riguardo la data dell'illecito, trattandosi di conseguenze di ordine temporaneo ricollegate dai
CCTTUU tanto alle cure prestate dal dott. si ritiene equo collocarla alla data del 13.01.2020, CP_1
quando il ricorrente aveva da poco terminato le cure presso il convenuto, come si legge nella relazione del dott. prodotta in sede di ATP e riprodotta in allegato al ricorso. Per_3
Circa la misura, vanno riconosciuti gli interessi legali semplici sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, devalutata alla data dell'evento, come sopra individuata, e rivalutata annualmente, fino alla data introduttiva del presente giudizio (03.04.2024), mentre da tale data e fino al saldo saranno dovuti gli interessi ex art. 1284 co. IV c..c., atteso che il resistente avrebbe dovuto provvedere al risarcimento già dopo l'esito dell'ATP.
Sul danno patrimoniale, interessi legali semplici da ciascun esborso fino alla data introduttiva del giudizio, con rivalutazione annuale;
interessi ex art. 1284 co. IV c.c. da tale data al saldo, sempre con rivalutazione annuale.
Per quanto concerne le determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., si osserva che la parte resistente è risultata totalmente soccombente.
Per quanto concerne le spese del procedimento di A.T.P., il Tribunale ritiene di aderire all'approccio ermeneutico per il quale le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. 14268/2017).
Dunque, le spese di A.T.P., nel procedimento R.G. n. 804/2023, vanno poste in via definitiva a carico di parte resistente così come quelle per il CT di parte ricorrente.
La liquidazione delle spese legali viene effettuata in dispositivo sulla base del principio della soccombenza, in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014, aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e quindi esclusa la fase istruttoria e valori minimi per quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi,
DICHIARA il dott. responsabile del danno patito dal ricorrente e Controparte_1
cagionato dai trattamenti odontoiatrici sullo stesso eseguiti nel periodo marzo 2018 – gennaio 2020; CONDANNA il dott. al pagamento in favore di Controparte_1 _1 ella somma di € 11.394,00 a titolo di danno patrimoniale e della somma di euro 690,50
[...]
a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese dei CCTTUU e quelle del/dei CT di parte, come documentate, sia quelle per la perizia ante causam, sia quelle per l'assistenza in sede di
ATP;
CONDANNA il dott. alla rifusione in favore di parte ricorrente delle Controparte_1
spese di lite relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 2.337,00 per compensi, oltre € 145,50 per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
CONDANNA il dott. al pagamento in favore di parte ricorrente delle Controparte_1
spese di lite relative al presente giudizio, che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre € 264,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Rovigo, 8.04.2025
Il Giudice
dott. Giulio Borella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 538/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Lionello Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rosolina (RO), Viale Del
Popolo n. 61
- ricorrente -
contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatella Controparte_1 C.F._2
De Castro e Giacomo Bovolenta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Porto
Tolle (Ro), Via P. Nenni n. 19
- resistente –
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie – responsabilità professionale
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
1)Dichiarare la responsabilità professionale del Dottor per il danno iatrogeno Controparte_1
patito dal signor a seguito dei trattamenti dentistici svolti sul medesimo dal 2018 al Parte_1
2020; 2) Condannare, conseguentemente, il Dottor al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal signor in conseguenza dei trattamenti inadeguati _1 subiti ed accertati in sede di ATP, che si indicano nell'importo di € 20.862,80, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi all'avvio della procedura ex art. 696 bis c.p.c. ed a quelli ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di iscrizione a ruolo di questa ultima procedura al saldo;
3) Con vittoria di spese e compensi legali della presente procedura, di quella ex art. 696 bis c.p.c. e di quella di mediazione, da distrarre in favore della scrivente legale ex art. 93 c.p.c., che si dichiara antistataria.
PER IL RESISTENTE
In via pregiudiziale, convocare i c.t.u. dott. e dott.ssa a chiarimenti al fine di Per_1 Per_2
rispondere alle osservazioni di parte convenuta prodotte;
nel merito, ridurre le pretese di parte ricorrente tenendo conto della esatta quantificazione del danno da i.t. in euro 685,00, quanto al danno emergente quantificarlo in euro 6.000,00 pari all'importo versato dal sig. al dott. _1
a titolo di compenso;
quanto alle spese peritali e legali operare la compensazione al 50% CP_1
applicandosi il principio della soccombenza reciproca e con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 3.04.2024, ha convenuto Parte_1
in giudizio il dott. al fine di sentirne accertare la responsabilità professionale Controparte_1
per i danni patiti a seguito dei trattamenti odontoiatrici da questi eseguiti sulla sua persona dal marzo
2018 al gennaio 2020, così come accertati e quantificati nel procedimento ex art. 696 bis promosso dallo stesso vanti questo Tribunale (RG 804/2023). _1
Il a dedotto che, nel suddetto periodo, il dott. , già suo dentista, gli aveva _1 CP_1 installato due protesi dentali, una per arcata, per il prezzo complessivo di € 6.002,00 e che, in tale lasso temporale, dette protesi si erano staccate e rotte più volte procurandogli dolori e fastidi gengivali oltre che problemi masticatori e fonetici rendendo necessari plurimi interventi riparativi, ma affatto risolutivi.
Il ricorrente, quindi, si rivolgeva al dott. di Adria, il quale, dopo aver valutato come del Per_3
tutto inadeguate e inutilizzabili le protesi applicate da – presentando quella superiore CP_1
numerose linee di frattura ed esiti di rimaneggiamenti e rilevando nell'arcata inferiore, gengive gonfie, dolenti, con essudato purulento e monconi fratturati – suggeriva un trattamento riabilitativo consistente nell'avulsione dei monconi inferiori e nell'applicazione di due nuovi impianti protesici.
Il che poi aveva accettato le cure offerte dal dott. , richiedeva anche il parere _1 Per_3 medico legale del dott. , il quale confermava l'incongruità delle protesi applicate dal Per_4
, quantificava un danno biologico temporaneo di € 1.529,36 e un danno patrimoniale di € CP_1
19.600,00, pari alle spese preventivate dal dott. per gli interventi riparativi. Per_3
Attivata con esito negativo la procedura di mediazione, sulla scorta di tali valutazioni il a promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. al fine _1 di accertare la responsabilità del dott. e l'ammontare dei conseguenti danni. CP_1 Nel procedimento così instaurato avanti questo Tribunale (RG 804/2023 – dott.ssa Fiorito), il dott. ha negato ogni addebito, deducendo che il paziente parodontico e CP_1 _1 comunque poco attento all'igiene orale, nel periodo 2018-2019 si era sottoposto a una serie di trattamenti, finalizzati all'applicazione di una protesi mobile per l'arcata superiore e per quella inferiore di sei denti fissi anteriori e uno scheletrato con attacchi.
Ha riferito che, dopo la consegna della protesi, il ra tornato più volte nel suo studio _1
lamentando difficoltà a ritenerla e di averne dovuto modificare la linea di chiusura posteriore;
che, ad ottobre 2019, i denti della protesi si presentavano gravemente usurati, a suo dire, a causa della scarsa igiene e dei movimenti mandibolari da bruxismo;
che, sebbene la causa del consumo dei denti fosse estraneo al lavoro da lui eseguito, aveva comunque provveduto a sostituirli gratuitamente;
che, a gennaio 2020, il i era ripresentato nel suo studio con le gengive inferiori edematose e _1
sanguinanti, i monconi fratturati e lamentando di sentire il ponte inferiore mobile;
che aveva proposto al 'estrazione dei denti inferiori, oramai non più servibili, e l'installazione di una nuova _1 protesi, ma che questi non si era presentato all'appuntamento.
Al CTU nominato, è stato quindi chiesto: - di accertare lo stato dell'apparato dentale sia all'inizio delle prestazioni rese dal dott. sia allo stato attuale;
- di descrivere le prestazioni CP_1
eseguite da e di stabilire se queste sono state eseguite secondo le regole dell'arte medica;
- CP_1
di descrivere, in caso di giudizio negativo, gli errori riscontrati e le eventuali conseguenze lesive;
- di indicare gli interventi occorrenti per rimuovere le lesività riscontrate.
Depositata la relazione peritale del dott. e del medico specialista dott.ssa il Per_1 Per_2
ha instaurato il presente giudizio, al fine di ottenere la condanna del dott. al _1 CP_1
risarcimento dei danni, così come accertati e quantificati dai predetti consulenti.
Il dott. , nel costituirsi, ha dedotto che nel procedimento per ATP conciliativo, il CP_1
deposito della relazione non era stato preceduto dall'invio della relativa bozza ai consulenti delle parti e, quindi, ha chiesto che i CCTTUU fossero convocati al fine di fornire chiarimenti in merito alle osservazioni tecniche del proprio consulente, secondo cui:
- Non sarebbero documentati i pretesi difetti di progettazione ed esecuzione delle opere eseguite dal dott. CP_1
- Le cure prestate dal dott. , successivamente ai trattamenti del , avrebbero Per_3 CP_1
interrotto il nesso di causa andando a modificare lo stato di fatto;
- La CTU non avrebbe specificato di quali cure necessitasse il a causa del dott. _1
, e a quali invece il ricorrente avrebbe comunque dovuto far ricorso per i suoi noti problemi. CP_1
Secondo il ricorrente, invero, i costi della componente protesica non sarebbero da intendersi come danno emergente, bensì quale rifacimento delle prestazioni di cui già necessitava il _1 indipendentemente dalla (asserita) malpratica;
non sarebbero poi da includere i costi per la sostituzione implantare, avendo comportato un miglioramento dello stato “quo ante”.
- Infine, esosità delle tariffe applicate rispetto a quelle utilizzate dal . CP_1
Con ordinanza del 22.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 19.06.2024, rilevata la violazione dell'art. 195 cpc e disposta l'acquisizione della relazione peritale svolta in sede di ATP conciliativo, è stato chiesto ai CCTTUU di fornire chiarimenti scritti in ordine alle osservazioni predette.
Depositati i chiarimenti richiesti, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni con termine intermedio per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 18.12.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta> in decisione ex art. 281 sexies comma 3 cpc.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
In via generale, ai sensi dell'art. 7 della L. 24/2017, l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, nel qual caso egli risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c.
È pacifico che il rapporto tra paziente e medico-dentista si collochi nell'ambito contrattuale, trattandosi di un contratto di prestazione di opera ex art. 2222 c.c. al quale, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non è applicabile la disciplina dell'art. 2226 c.c. in materia di vizi e difformità dell'opera.
È stato chiarito, invero, che “anche nel caso di installazione di una protesi, assume rilievo assorbente l'attività, riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia idonea, di successiva applicazione della protesi, di controllo della stessa. Un'entità materiale, perciò, non è mai individuabile nell'opera del dentista, neanche con riferimento alla protesi che può considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico” (Cass. 10741/2002).
I criteri di riparto dell'onere della prova sono quindi quelli elaborati in materia di responsabilità contrattuale.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico, per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile " (Cass. 975/2009).
Più di recente, la Suprema Corte ha rilevato come, "In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno"
(Cass. 15993/2011).
Con la precisazione che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. 9471/2004).
Nel caso in decisione, il ricorrente ha dedotto l'inesatto adempimento da parte del dott.
delle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale tra loro intercorso. In CP_1
particolare, il a lamentato il continuo distacco delle protesi, la loro precarietà e continui _1
episodi di rottura delle stesse, oltre a dolore e fastidio in sede gengivale, difficoltà funzionale masticatoria e fonatoria;
di aver affrontato periodi di sofferenza a causa delle inutili cure prestate dal resistente e per l'espletamento del nuovo trattamento a scopo riparatorio, di disfunzione funzionale masticatoria, fonetica ed estetica e che dal punto di vista patrimoniale, invece, il pregiudizio patito dal sig. corrisponde alle spese sostenute per l'errato trattamento effettuato _1
dal Dott. (Ricorso introduttivo – fascicolo ricorrente). CP_2
L'allegazione di parte ricorrente ha trovato conferma nella documentazione allegata, consistente nella relazione medica del dott. e in quella medico-legale del dott. . Per_3 Per_4
Nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP conciliativo, i CCTTUU hanno rilevato chiaramente che “... l'operato del dott. risulta gravato da aspetti censurabili in ordine sia CP_1
alla mancata esecuzione di indagini radiografiche e tomografiche iniziali, sia al tecnicismo protesico praticato”, per concludere che “l'operato del medico ha comportato un peggioramento ovvero una compromissione dei denti inferiori del che ha patito gli esiti di una sofferenza cagionata _1 da una compromissione della funzionalità masticatoria e fonetica propria dell'apparato dentale”.
In sede di chiarimenti scritti, depositati il 6.09.24, i Consulenti hanno precisato che: - Il dott. ha effettuato cure odontoiatriche, anche chirurgiche, senza ausili radiografici CP_1
né tomografici;
- A causa di tale assenza, ha protesizzato i sei denti inferiori, non sapendo in che stato di fatto si trovassero, e ha inserito due inserti implantari superiori, non bilanciando i carichi masticatori (dal momento che era senza radiografie);
- La ricostruzione della situazione antecedente agli interventi eseguiti dal dott. è stata CP_1
possibile solo attraverso la relazione del dott. (doc. 2 pag. 51 – fascicolo ricorrente), le Per_3
radiografie e tac da lui eseguiti, unitamente a fotografie intraorali e video altamente esplicativi;
- Tale documentazione dimostra lo stato di disfacimento totale dei denti inferiori e le numerose fratture aggiustate della protesi superiore;
- Una scarsa igiene orale non potrebbe aver fratturato o distaccato i perni inferiori dopo solo un mese e anche il bruxismo sarebbe da escludere, non essendo visibili abrasioni generalizzate ed essendovi semmai una difettosa meccanica masticatoria, imputabile al mancato bilanciamento da parte del Dott. in fase di protesizzazione, omissione ancora una volta da ricollegare al difetto CP_1
di ogni indagine radiografica.
Orbene, deve ritenersi accertata la presenza dei vizi dedotti dal ricorrente e rilevati nella relazione peritale, ovvero le plurime fratture “aggiustate” della protesi superiore e la frattura dei monconi protesici inferiori, che hanno determinato la mobilità della relativa protesi.
Infondate e del tutto generiche le contestazioni del resistente, secondo cui la protesi superiore non si sarebbe mai rotta, ma semmai ribasata più volte. Tali obiezioni, invero, non si sono mai tradotte in una critica, men che meno specifica, alle fonti di convincimento indicate dal CTU ovvero “le radiografie e tac da lui (dal dott. , n.d.s.) eseguite unitamente a fotografie intraorali e video Per_3 altamente esplicativi” e, quindi, in altre parole, non sconfessando il carattere di evidenza che i consulenti hanno invece attribuito a quanto emerso dal loro esame.
Non secondario, poi, che tale contestazione non rientra tra quelle svolte dal consulente Per_5
il quale, invece, si è limitato, quanto ai vizi, a contestare il parere dei CCTTUU circa la frattura dei perni monconi inferiori, trattandosi, a suo dire, di perdita (critica peraltro superata efficacemente dalla replica dei consulenti, secondo cui, anche laddove si trattasse di “perdita” e non di frattura, sarebbe comunque indice di malpratica).
Accertati quindi gli eventi lesivi anche per l'assenza di contestazioni precise, occorre verificare se: a) vi è nesso causale tra la condotta del dott. e le evidenze accertate in sede di ATP;
b) CP_1 la condotta del dott. sia stata conforme alle “leges artis” . CP_1
L'accertamento del nesso causale è un passaggio logicamente e cronologicamente precedente l'accertamento della colpa, in quanto, solamente qualora si sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria possono ritenersi accertati nell'Accertamento
Tecnico Preventivo, alle cui risultanze questo giudice integralmente si riporta, inclusi i rilievi forniti in sede di osservazioni (cfr. Cass. 1257/2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere
a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”).
In particolare, nella relazione peritale si legge:
“Risultano posizionate protesi inadeguate per progettazione e realizzazione come risulta dalle multiple fratture della protesi superiore e dai frequenti distacchi di quella inferiore cagionata dalla frattura corono radicolare dei sottostanti denti pilastri. La verosimile assenza di corretto bilanciamento occlusale ha creato le condizioni biomeccaniche cagionanti la frattura della protesi superiore e dei monconi protesici inferiori con conseguente distacco della protesi inferiore”.
Secondo i consulenti, quindi, “si può con ragionevolezza affermare che i trattamenti odontoprotesici eseguiti dal dott. sul sig. sono stati eseguiti in modo non conforme alle regole CP_1 _1 dell'arte medico-odontoiatrica; il tecnicismo operativo messo in essere dal dott. è stato CP_1
eseguito non osservando le linee guida secondo i criteri di correttezza, completezza e adeguatezza ed ha cagionato le doglianze che hanno portato alla frattura e al distacco delle protesi applicate a distanza di poco tempo dalla fine delle cure”.
Alla luce di ciò, accertato il nesso di causa e la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, il dott. deve essere ritenuto responsabile dell'esito insoddisfacente del trattamento CP_1
terapeutico praticato al _1
Nel valutare le conseguenze di tale responsabilità, va posta attenzione alla circostanza che il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni cagionatigli dall'accertato inesatto adempimento della prestazione professionale pattuita con l'odontoiatra resistente;
non ha agito per la risoluzione del contratto e non ha inteso far valere gli obblighi restitutori che da essa discendono, con ciò compiendo una scelta lecita e legittima, essendo pacifico che il risarcimento dei danni derivanti dall' inadempimento contrattuale può essere chiesto ex art. 1218 c.c. indipendentemente dalla risoluzione del contratto che lo stesso inadempimento giustificherebbe (art. 1453 c.c.), e quindi anche se non si agisce per la detta risoluzione.
Posto ciò, anche a smentire la tesi del resistente secondo cui il danno emergente richiesto dal ovrebbe essere limitato alla sola restituzione del compenso, va evidenziato che il danno _1
patrimoniale derivante dal non corretto adempimento della prestazione professionale comprende l'esborso economico che tale inadempimento ha comportato per il resistente, avendo questi dovuto ricorrere alle cure di un altro odontoiatra per il rifacimento delle protesi mal bilanciate.
Rifacimento, quindi, necessario: quanto alla protesi inferiore, perché dovendo procedere all'avulsione dei perni inferiori, inevitabilmente doveva essere applicato un nuovo impianto (del resto suggerito dallo stesso ), quanto alla protesi superiore perché se, come accertato dai CP_1
CCTTUU, lo scorretto bilanciamento occlusale ha dato causa alle multiple e ripetute fratture, era ragionevole attendersi ulteriori rotture.
L'esborso economico sopportato dal ricorrente, per aver dovuto fare ricorso alle cure del dott.
, pari a € 11.394,00, è senz'altro una conseguenza immediata e diretta dell'accertato Per_3
inadempimento del dott. , e quindi non può che ricadere su quest'ultimo, ai sensi dell'art. CP_1
1223 c.c.; ciò indipendentemente da ogni confronto tra l'onere economico della prestazione di questi con quella del dott. , il cui costo è stato ritenuto dai CCTTUU in linea con il tariffario medio. Per_3
Quanto alle conseguenze di natura non patrimoniale, i CCTTUU hanno accertato che il trattamento eseguito dal dott. “ha emendato il danno dentario prodotto dal censurato operato Per_3
del dott. . CP_1
In particolare, affermano che: “anche se si sono rese necessarie le estrazioni di 6 denti (già oggetto di trattamento endodontico) all'arcata inferiore, la loro perdita è stata efficacemente compensata dall'applicazione di inserti implantari a sostegno della nuova protesi” concludendo quindi per l'assenza di apprezzabili postumi”.
È stato invece riconosciuto un danno biologico temporaneo, per gli impegni e le sofferenze sopportati per il trattamento riparatore nonché per quelli cagionati dalle cure inadeguate del dott.
e quantificato in 1 giorno di inabilità al 75%, 2 giorni di inabilità al 50%, 7 giorni di inabilità CP_1
al 25% e 60 giorni di inabilità al 15%.
Stante il richiamo contenuto nell'art. 7, comma 4, L 24/2017, tale danno deve essere quantificato secondo la tabella delle c.d. lesioni micropermanenti (ex art. 139, Codice delle assicurazioni, e DM 16.04.2024), e quindi liquidato come segue:
ITP 1 g al 75% euro 41,43
IPT 2 gg al 50% euro 55,24
ITP 7 gg al 25% euro 96,67
ITP 60 gg al 15% euro 497,16
In totale, dunque, euro 690,50;
Il risarcimento di tale danno costituisce un debito di valore e non di valuta;
la relativa quantificazione pecuniaria è quindi soggetta a rivalutazione, per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta, nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cass. 17201/2013; Cass.
16894/2010; 16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Riguardo la data dell'illecito, trattandosi di conseguenze di ordine temporaneo ricollegate dai
CCTTUU tanto alle cure prestate dal dott. si ritiene equo collocarla alla data del 13.01.2020, CP_1
quando il ricorrente aveva da poco terminato le cure presso il convenuto, come si legge nella relazione del dott. prodotta in sede di ATP e riprodotta in allegato al ricorso. Per_3
Circa la misura, vanno riconosciuti gli interessi legali semplici sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, devalutata alla data dell'evento, come sopra individuata, e rivalutata annualmente, fino alla data introduttiva del presente giudizio (03.04.2024), mentre da tale data e fino al saldo saranno dovuti gli interessi ex art. 1284 co. IV c..c., atteso che il resistente avrebbe dovuto provvedere al risarcimento già dopo l'esito dell'ATP.
Sul danno patrimoniale, interessi legali semplici da ciascun esborso fino alla data introduttiva del giudizio, con rivalutazione annuale;
interessi ex art. 1284 co. IV c.c. da tale data al saldo, sempre con rivalutazione annuale.
Per quanto concerne le determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., si osserva che la parte resistente è risultata totalmente soccombente.
Per quanto concerne le spese del procedimento di A.T.P., il Tribunale ritiene di aderire all'approccio ermeneutico per il quale le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. 14268/2017).
Dunque, le spese di A.T.P., nel procedimento R.G. n. 804/2023, vanno poste in via definitiva a carico di parte resistente così come quelle per il CT di parte ricorrente.
La liquidazione delle spese legali viene effettuata in dispositivo sulla base del principio della soccombenza, in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014, aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e quindi esclusa la fase istruttoria e valori minimi per quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi,
DICHIARA il dott. responsabile del danno patito dal ricorrente e Controparte_1
cagionato dai trattamenti odontoiatrici sullo stesso eseguiti nel periodo marzo 2018 – gennaio 2020; CONDANNA il dott. al pagamento in favore di Controparte_1 _1 ella somma di € 11.394,00 a titolo di danno patrimoniale e della somma di euro 690,50
[...]
a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese dei CCTTUU e quelle del/dei CT di parte, come documentate, sia quelle per la perizia ante causam, sia quelle per l'assistenza in sede di
ATP;
CONDANNA il dott. alla rifusione in favore di parte ricorrente delle Controparte_1
spese di lite relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 2.337,00 per compensi, oltre € 145,50 per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
CONDANNA il dott. al pagamento in favore di parte ricorrente delle Controparte_1
spese di lite relative al presente giudizio, che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre € 264,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Rovigo, 8.04.2025
Il Giudice
dott. Giulio Borella